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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2017
Numero
66
Data
22/12/2017
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38).
Note
Bollettino n. 146 suppl. pubblicato il 27-12-2017
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifica all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 24

1. L’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38) è sostituito dal seguente:

“Art. 1 Delega

1. I comuni in forma singola o associata sono delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione, in materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).”.

 

Art. 2

Modifica all’articolo 2 della l.r. 24/1990

1. All’articolo 2 della l.r. 24/1990 è apportata la seguente modifica:

a) l’ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “Il decreto ministeriale di declaratoria dell’evento avverso di cui al comma 1 dell’articolo 2, è inviato alle competenti amministrazioni comunali, in forma singola o associata, per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli.”.

 

Art. 3

Modifica all’articolo 3 della l.r. 24/1990

1. Il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 24/1990 è abrogato.

 

Art. 4

Modifica all’articolo 4 della l.r. 24/1990

1. All’articolo 4  della l.r. 24/1990 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con deliberazione della Giunta regionale, alle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute, alle associazioni di produttori agricoli riconosciute, alle cooperative agricole riconosciute e loro consorzi, composte in maggioranza da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, costituite per la coltivazione, raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agro-zootecnici e forestali e loro sottoprodotti, che per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati, subiscano, rispetto alla media del triennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35 per cento, può essere concesso un prestito quinquennale a tasso agevolato per il ripianamento degli oneri passivi conseguenti a ratei di mutui e prestiti scadenti nell’annata in cui si è verificato l’evento avverso.”.

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 5 della  l.r. 24/1990

1. L’articolo 5 della  l.r. 24/1990 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 Compiti del comune

1. I comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all’articolo 1, curando:

a) la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli articoli 1 e 3, le quali devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di carattere eccezionale, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto. Le domande relative ad aziende con estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di comuni in forma associata, la domanda deve essere presentata alla sede dell’associazione dei medesimi comuni;

b) l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse;

c) l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;

d) il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto;

e) la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle provvidenze creditizie;

f) la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo.”.

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 7 della   l.r. 24/1990

1. All’articolo 7 della l.r. 24/1990 il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La percentuale è pari al 4 per cento a favore dei comuni in forma singola o associata.”.

 

Art. 7

Modifica all’articolo 8 della  l.r. 24/1990

1. All’articolo 8 della l.r. 24/1990, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Qualora i comuni singoli o associati, al termine di centoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministerial e di declaratoria dello stato di calamità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, risultino inadempienti nell’esercizio delle funzioni ad essi delegate ai sensi delle presenti disposizioni, la Giunta Regionale, previa comunicazione, affida l’espletamento dei compiti relativi alle procedure da mettere in atto per la calamità oggetto di intervento, al proprio Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio .”;

b) il comma 2 è abrogato.

 

Art. 8

Modifica all’articolo 9 della l.r. 24/1990

1. L’articolo della l.r. 24/1990 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 Concorso negli interessi sui prestiti

1. La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli istituti di credito convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalle presenti disposizioni.”.

 

Art. 9

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 24/1990

1. All’articolo 13 della l.r. 24/1990sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Agli oneri finanziari occorrenti per la concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalle presenti disposizioni si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione Puglia in sede di ripartizione delle disponibilità recate dal “Fondo di solidarietà nazionale” e stanziati negli appositi capito li del bi lancio di previsione regionale.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli oneri per l’esercizio delle funzioni delegate saranno corrisposti ai comuni singoli o associati, mediante prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 0113040 (Trasferimenti di parte corrente agli enti delegati, province e comuni, per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di agricoltura - l.r . 24/90) del bilancio di previsione. “ .

 

Art. 10

Norma transitoria

1. Le domande oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, già presentate alle amministrazioni provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora compiutamente istruite, devono essere inviate al Servizio provinciale agricoltura competente per territorio, per la definizione del medesimo iter istruttorio.

2. Completata la procedura istruttoria, il Servizio provinciale agricoltura competente per territorio, trasmetterà al comune in forma singola o associata gli esiti per la richiesta da parte di questi ultimi, alla Regione Puglia, dell’accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi diritto.

[a) alla fine del comma 11, aggiungere i seguenti periodi: “La sanzione si riduce a un terzo qualora non si ravvisi comportamento doloso. La disposizione di cui al precedente periodo dovrà essere applicata a tutte le procedure ancora in corso e non esecutive. ] (1)

(1) Lettera cosi eliminata a seguito di rettifica pubblicato nel B.U.R.P. N.147 del 28/12/2017

 

Art. 11

Abrogazioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l’articolo 6 della l.r. 24/1990

b) il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 24/1990

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.