Art.
1
Modifica
all’articolo 1
della legge
regionale 15 maggio 1990, n. 24
1.
L’articolo 1
della legge
regionale 15 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento
alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi
regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10
dicembre 1982, n. 38) è sostituito dal seguente:
“Art.
1 Delega
1.
I comuni in forma singola o associata sono delegati a svolgere le funzioni
amministrative, trasferite alla Regione, in materia di interventi conseguenti a
calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno
delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della
legge 7 marzo 2003, n. 38).”.
Art.
2
Modifica
all’articolo 2
della l.r.
24/1990
1.
All’articolo 2
della l.r.
24/1990 è apportata la seguente modifica:
a)
l’ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “Il decreto ministeriale
di declaratoria dell’evento avverso di cui al comma 1 dell’articolo 2, è inviato
alle competenti amministrazioni comunali, in forma singola o associata, per lo
svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli.”.
Art.
3
Modifica
all’articolo 3
della l.r.
24/1990
1.
Il comma 4 dell’articolo 3
della l.r.
24/1990 è abrogato.
Art.
4
Modifica
all’articolo 4
della l.r.
24/1990
1.
All’articolo 4
della l.r.
24/1990 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con deliberazione della
Giunta regionale, alle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute, alle
associazioni di produttori agricoli riconosciute, alle cooperative agricole
riconosciute e loro consorzi, composte in maggioranza da coltivatori diretti,
imprenditori agricoli professionali, costituite per la coltivazione, raccolta,
lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti
agro-zootecnici e forestali e loro sottoprodotti, che per effetto dei danni
arrecati alle aziende agricole degli associati a causa di avversità atmosferiche
e/o calamità naturali verificatesi nei territori delimitati, subiscano, rispetto
alla media del triennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore
al 35 per cento, può essere concesso un prestito quinquennale a tasso agevolato
per il ripianamento degli oneri passivi conseguenti a ratei di mutui e prestiti
scadenti nell’annata in cui si è verificato l’evento
avverso.”.
Art.
5
Modifiche
all’articolo 5
della l.r.
24/1990
1.
L’articolo 5
della l.r.
24/1990 è sostituito dal seguente:
“Art.
5 Compiti del comune
1.
I comuni in forma singola o associata, attuano la delega di cui all’articolo 1,
curando:
a)
la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli
articoli 1 e 3, le quali devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la
calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di carattere eccezionale, entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, pena la decadenza del diritto. Le domande relative ad aziende con
estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate, entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la
maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità
atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di comuni in forma associata,
la domanda deve essere presentata alla sede dell’associazione dei medesimi
comuni;
b)
l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
stesse;
c)
l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi
occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi
diritto;
d)
il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi
diritto;
e)
la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle
provvidenze creditizie;
f)
la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni
intensive, che hanno beneficiato del risarcimento
assicurativo.”.
Art.
6
Modifiche
all’articolo 7
della l.r.
24/1990
1.
All’articolo 7
della l.r.
24/1990 il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La percentuale è pari al 4
per cento a favore dei comuni in forma singola o
associata.”.
Art.
7
Modifica
all’articolo 8
della l.r.
24/1990
1.
All’articolo 8
della l.r.
24/1990, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Qualora i comuni singoli o associati,
al termine di centoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
ministerial e di declaratoria dello stato di calamità sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, risultino inadempienti nell’esercizio delle funzioni
ad essi delegate ai sensi delle presenti disposizioni, la Giunta Regionale,
previa comunicazione, affida l’espletamento dei compiti relativi alle procedure
da mettere in atto per la calamità oggetto di intervento, al proprio Servizio
Provinciale Agricoltura competente per territorio .”;
b)
il comma 2 è abrogato.
Art.
8
Modifica
all’articolo 9
della l.r.
24/1990
1.
L’articolo 9
della l.r.
24/1990 è sostituito dal seguente:
“Art.
9 Concorso negli interessi sui prestiti
1.
La Giunta regionale provvede a liquidare direttamente agli istituti di credito
convenzionati, le rate di concorso negli interessi sui prestiti e sui mutui
previsti dalle presenti disposizioni.”.
Art.
9
Modifiche
all’articolo 13
della l.r.
24/1990
1.
All’articolo 13
della l.r.
24/1990sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Agli oneri finanziari occorrenti per
la concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalle
presenti disposizioni si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla
Regione Puglia in sede di ripartizione delle disponibilità recate dal “Fondo di
solidarietà nazionale” e stanziati negli appositi capito li del bi lancio di
previsione regionale.”;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli oneri per l’esercizio delle
funzioni delegate saranno corrisposti ai comuni singoli o associati, mediante
prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato alla missione 16,
programma 1, titolo 1, capitolo 0113040 (Trasferimenti di parte corrente agli
enti delegati, province e comuni, per l’esercizio delle funzioni delegate in
materia di agricoltura - l.r . 24/90) del bilancio di previsione. “
.
Art.
10
Norma
transitoria
1.
Le domande oggetto di calamità naturali e/o avversità atmosferiche di carattere
eccezionale, già presentate alle amministrazioni provinciali alla data di
entrata in vigore della presente legge e non ancora compiutamente istruite,
devono essere inviate al Servizio provinciale agricoltura competente per
territorio, per la definizione del medesimo iter
istruttorio.
2.
Completata la procedura istruttoria, il Servizio provinciale agricoltura
competente per territorio, trasmetterà al comune in forma singola o associata
gli esiti per la richiesta da parte di questi ultimi, alla Regione Puglia,
dell’accreditamento dei fondi occorrenti per il pagamento delle provvidenze
contributive agli aventi diritto.
[a)
alla fine del comma 11, aggiungere i seguenti periodi: “La sanzione si riduce a
un terzo qualora non si ravvisi comportamento doloso. La disposizione di cui al
precedente periodo dovrà essere applicata a tutte le procedure ancora in corso e
non esecutive. ] (1)
(1) Lettera cosi eliminata a seguito di rettifica pubblicato nel
B.U.R.P. N.147 del 28/12/2017
Art.
11
Abrogazioni
finali
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati:
a)
l’articolo 6
della l.r.
24/1990
b)
il comma 2 dell’articolo 12
della l.r.
24/1990
La
presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.