ARTICOLO 1
(1) Vedi, anche, la
Delib.G.R. 6 maggio 2003, n. 640.
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. I, sent. n. 19413 del 28-09-2004, Ministero delle politiche
agricole e forestali c. Regione Puglia ed altro
Art. 1
Delega.
1. I comuni in forma singola o associata sono
delegati a svolgere le funzioni amministrative, trasferite alla Regione, in
materia di interventi conseguenti a calamità naturali e/o avversità atmosferiche
di carattere eccezionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).
(1)
(1) Articolo sostituito
dalla l.r.
66/2017, art.1,
comma 1.
Art. 2
Procedure.
1. L'Assessorato regionale all'agricoltura al
verificarsi dell'evento avverso, provvede direttamente, su segnalazione dei
Comuni interessati, tramite i propri Uffici e/o gli Enti strumentali, ad
effettuare gli accertamenti e ad in formare il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste per le determinazioni di competenza.
2. L'Assessore regionale all'agricoltura
sottopone alla Giunta regionale i provvedimenti di delimitazione delle aree
colpite, di individuazione delle colture danneggiate e di specificazione delle
provvidenze da applicarsi alle aziende agricole interessate. Il decreto
ministeriale di declaratoria dell’evento avverso di cui al comma 1 dell’articolo
2, è inviato alle competenti amministrazioni comunali, in forma singola o
associata, per lo svolgimento dei compiti di cui ai successivi articoli. (2)
(2) Periodo
sostituito dalla l.r.
66/2017, art.2, comma 1, lett.
a)
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. I, sent. n. 11697 del 13-05-2010 (ud. del 27-01-2010), Regione
Puglia c. Com. Ostuni e altri (rv. 612831)
Art. 3
Interventi
finanziari supplementari per le aziende agricole.
1. In caso di gravi calamità naturali e/o
avversità atmosferiche che provochino perdite di entità superiore al 50% della
produzione lorda vendibile dell' area interessata dall'evento, la Giunta
regionale può proporre al Consiglio l'adozione, a favore delle aziende agricole
danneggiate, di interventi finanziari supplementari della seguente tipologia:
a) contributi in conto capitale fino al 50%
della spesa ammissibile per l'acquisto di sementi selezionate;
b) contributi in conto capitale fino al 50%
della spesa ammissibile per l'acquisto di foraggi, mangimi e lettimi;
c) contributi in conto capitale fino all'80%
della spesa ammissibile per il trasporto dell'acqua alle aziende zootecniche
quando ricorrano particolari situazioni di carenza idrica, a fine delle
necessità degli allevamenti;
d) contributi in conto capitale fino all'80%
della spesa ammissibile per pratiche agronomiche straordinarie necessarie per la
ripresa delle colture arboree ed arbustive.
2. I contributi di cui alla lettera a) del
precedente comma possono essere concessi fino ad un massimo di 15 ettari per
azienda in caso di cerealicoltura e di 20 ettari per azienda nel caso di
foraggere.
3. I contributi di cui alla lettera b) del primo
comma del presente articolo sono concessi per un massimo di 30 UBA (unità di
bestiame adulto) per azienda. comunque il numero delle UBA ammissibili deve
essere rapportato alla superficie a foraggere utilizzata per l'allevamento.
[4. Gli importi dei contributi di cui alle
lettere precedenti vanno dedotti dall'ammontare delle agevolazioni creditizie
concesse per la ricostituzione dei capitali di cui alla lettere b) dell'art. 1
della legge 15 ottobre 1981, n. 590. ] (3)
(3)
Comma abrogato dalla l.r.
66/2017, art.3, comma 1.
Art. 4
Interventi
finanziari supplementari per le Associazioni dei produttori agricoli e per le
Cooperative agricole.
1. Con deliberazione della Giunta regionale,
alle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute, alle associazioni di
produttori agricoli riconosciute, alle cooperative agricole riconosciute e loro
consorzi, composte in maggioranza da coltivatori diretti, imprenditori agricoli
professionali, costituite per la coltivazione, raccolta, lavorazione,
trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agro-zootecnici e forestali
e loro sottoprodotti, che per effetto dei danni arrecati alle aziende agricole
degli associati a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali
verificatesi nei territori delimitati, subiscano, rispetto alla media del
triennio precedente una riduzione di conferimenti non inferiore al 35 per cento,
può essere concesso un prestito quinquennale a tasso agevolato per il
ripianamento degli oneri passivi conseguenti a ratei di mutui e prestiti
scadenti nell’annata in cui si è verificato l’evento avverso. (4)
(4)
Comma sostituito dalla
l.r.
66/2017, art . 4, comma 1.
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. I, sent. n. 20283 del 20-10-2005 (ud. del 28-06-2005), Regione
Puglia c. Caforio ed altro (rv. 585395)
Art. 5
Compiti del
Comune. (5)
1. I comuni in forma singola o associata,
attuano la delega di cui all’articolo 1, curando:
a)
la ricezione delle domande di concessione delle provvidenze, di cui agli
articoli 1 e 3, le quali devono essere presentate al comune in cui è avvenuta la
calamità naturale e/o l’avversità atmosferica di carattere eccezionale, entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, pena la decadenza del diritto. Le domande relative ad aziende con
estensione negli agri di diversi comuni devono essere presentate, entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di
declaratoria dello stato di calamità, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, pena la decadenza del diritto, al Comune nel cui territorio ricade la
maggiore superficie aziendale oggetto di calamità naturali e/o avversità
atmosferiche di carattere eccezionale. In presenza di comuni in forma associata,
la domanda deve essere presentata alla sede dell’associazione dei medesimi
comuni;
b)
l’istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, da effettuarsi entro novanta
giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle
stesse;
c)
l’inoltro alla Regione Puglia delle richieste di accreditamento dei fondi
occorrenti per il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi
diritto;
d)
il pagamento delle provvidenze contributive agli aventi
diritto;
e)
la trasmissione agli istituti di credito degli elenchi degli aventi diritto alle
provvidenze creditizie;
f)
la richiesta degli elenchi dei soci dei consorzi di difesa delle produzioni
intensive, che hanno beneficiato del risarcimento assicurativo.
(5) Articolo sostituito dalla l.r.
66/2017, art . 5,
comma 1.
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. I, sent. n. 1089 del 19-01-2005, Regione Puglia c. Greco ed
altro
Art. 6
Compiti della
Provincia. (6)
[1. Le Province provvedono a:
a) svolgere le funzioni di coordinamento fra
la Regione e i Comuni;
b) istruire la domanda di concessione delle
provvidenze presentate dagli imprenditori agricoli le cui aziende ricadono nei
territori di più Comuni. Tali aziende presenteranno la domanda
all'Amministrazione comunale entro il cui territorio ricade la maggiore
superficie dei terreni in conduzione, che curerà l'inoltro delle stesse, entro
10 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione,
all'Amministrazione provinciale, che provvederà all'istruttoria entro 60 giorni
dalla data di ricezione delle istanze;
c) richiedere, per ottemperare a quanto
disposto dall'art. 13 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, gli elenchi dei soci
dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive che hanno beneficiato del
risarcimento assicurativo;
d) avanzare alla Regione la richiesta di
accreditamento direttamente ai Comuni dei fondi occorrenti per la liquidazione
dei contributi spettanti agli aventi diritto;
e) emettere e trasmettere agli Istituti di
credito interessati i nulla-osta per la concessione dei prestiti di importo
superiore a 8 milioni di lire.
2. Le Province sono obbligate a dare
immediata comunicazione ai Comuni dell'emissione dei formali provvedimenti di
concessione delle agevolazioni contributive e creditizie qualora le proprie
decisioni risultino difformi da quelle assunte dai Comuni stessi. ]
(6) Articolo abrogato dalla l.r.
66/2017, art .11,
comma 1, lett. a).
Art. 7
Oneri esercizio
funzioni delegate.
1. La Regione riconosce agli Enti delegati gli
oneri per l'esercizio delle funzioni, calcolati nella misura forfettaria del 5%
delle somme da erogare.
2. Per quanto attiene ai prestiti di soccorso,
la percentuale di cui al precedente comma viene calcolata solo sulla prima rata
di ammortamento.
3. La percentuale è pari al 4 per cento a favore
dei comuni in forma singola o associata. (7)
4. La Giunta regionale è autorizzata ad
effettuare anticipazioni sulle somme da erogare ai sensi del presente articolo.
(7) Comma sostituito dalla l.r.
66/2017, art . 6, comma 1.
Art. 8
Poteri
sostitutivi.
1. Qualora i comuni singoli o associati, al
termine di centoquaranta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
ministerial e di declaratoria dello stato di calamità sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, risultino inadempienti nell’esercizio delle funzioni
ad essi delegate ai sensi delle presenti disposizioni, la Giunta Regionale,
previa comunicazione, affida l’espletamento dei compiti relativi alle procedure
da mettere in atto per la calamità oggetto di intervento, al proprio Servizio
Provinciale Agricoltura competente per territorio . (8)
[2. Qualora la Provincia risulti
inadempiente nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate dalla presente
legge, si procede a norma dell'art. 2
punto 6 della legge
regionale 22 maggio 1985, n. 41, concernente norme in materia di
delega delle funzioni amministrative. ] (9)
(8) Comma sostituito dalla l.r.
66/2017, art . 7, comma 1, lett. a).
(9) Comma abrogato dalla l.r.
66/2017, art . 7, comma 1, lett. b).
Art. 9
Concorso negli
interessi sui prestiti.
1. La Giunta regionale provvede a liquidare
direttamente agli istituti di credito convenzionati, le rate di concorso negli
interessi sui prestiti e sui mutui previsti dalle presenti disposizioni. (10)
(10) Comma sostituito dalla l.r.
66/2017, art . 8, comma 1,
Art. 10
Difesa passiva
delle colture. (11)
[1. I Consorzi di difesa delle produzioni
intensive sono autorizzati a perseguire la difesa passiva delle colture non
rientranti fra quelle elencate nel decreto ministeriale di cui all'ultimo comma
dell'art. 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590. L'elenco di tali colture sarà
definito annualmente dalla Giunta regionale, tenendo conto della natura e
dell'entità dei danni che hanno interessato l'agricoltura pugliese.
2. Per la difesa passiva delle colture
individuate dalla Giunta regionale, la Regione riconosce i medesimi benefici
previsti dalle leggi statali in materia, adottando le procedure in vigore per la
difesa passiva delle colture riconosciute con decreto ministeriale. Tali
benefici avranno entità decrescente ed inversamente proporzionale al valore
della produzione assicurata, secondo i parametri che verranno stabiliti in sede
di stipula della convenzione di cui al successivo comma.
3. La convenzione da stipulare fra le
rappresentanze degli Istituti di Assicurazione, partecipanti al Consorzio
costituito a norma dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e
l'Associazione regionale di cui al successivo art. 11 dovrà essere sottoposta al
visto della Regione entro il 31 Gennaio di ogni anno. Nelle more del
riconoscimento dell'Associazione regionale, i rapporti saranno intrattenuti con
i Consorzi di difesa delle produzioni intensive.
4. Le calamità ammesse sono le seguenti:
gelate, siccità, grandinate, alluvioni, forti nevicate, venti sciroccali.
]
(11) Il presente articolo è stato
abrogato dalla l.r.
n.33 /2017 art. 9, lett. c).
Art. 11
Associazione
regionale dei Consorzi di difesa. (12)
[1. I Consorzi di cui all'art. 2
della legge
regionale 3 febbraio 1982, n. 9, costituiscono l'Associazione
regionale dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive.
2. Alla predetta Associazione è affidato il
compito di coordinare l'attività dei Consorzi. Essa curerà, altresì, il
coordinamento tra i Consorzi nell'attuazione di piani e di programmi inerenti
alla lotta attiva e passiva delle avversità atmosferiche, predisposti in
applicazione di leggi nazionali e regionali.
3. I rapporti tra l'Associazione, i Consorzi
e la Regione saranno disciplinati da apposito regolamento del Consiglio
regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. La domanda per ottenere il riconoscimento
deve essere presentata dalla Associazione al Presidente della Giunta regionale,
tramite l'Assessorato regionale all'agricoltura che ne curerà l'istruttoria.
5. Alla domanda devono essere allegati gli
schemi dell'atto costitutivo e dello statuto, che deve prevedere:
a) nella composizione del Consiglio di
amministrazione la presenza, tra gli altri, di:
- un dirigente dell'Assessorato regionale
all'agricoltura;
- un rappresentante nominato dall'Unione
delle Province pugliesi;
- un docente della Facoltà di agraria
nominato dall'Università degli studi di Bari;
- un docente della Facoltà di fisica
nominato dall'Università degli studi di Bari;
b) nella composizione del Collegio sindacale
la presenza, fra gli altri, di:
- due rappresentanti regionali, di cui uno
con funzioni di Presidente.
6. Il riconoscimento viene concesso con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. Alle spese per la costituzione ed il
funzionamento dell'Associazione fanno fronte i Consorzi di difesa in base ai
parametri fissati dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione stessa.
]
(12) Il presente articolo è
stato abrogato dalla l.r.
n.33 /2017 art. 9, lett. c).
Art. 12
Abrogazione.
1. È abrogata la legge
regionale 11 aprile 1979, n. 19 e legge
regionale 10 dicembre 1982, n. 38.
[2.Per quanto non previsto nella presente
legge, si applicano le norme di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 e
successive modificazioni. ] (13)
3. Le provvidenze previste dalla presente legge
non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste da leggi nazionali e
regionali.
(13) Il presente comma è stato abrogato dalla l.r.
n.33 /2017 art. 9, lett. b).
Art. 13
Oneri
finanziari.
1. Agli oneri finanziari occorrenti per la
concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste dalle presenti
disposizioni si farà fronte con i fondi che saranno assegnati alla Regione
Puglia in sede di ripartizione delle disponibilità recate dal “Fondo di
solidarietà nazionale” e stanziati negli appositi capito li del bi lancio di
previsione regionale. (14)
2. Per la concessione degli aiuti supplementari
previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge si farà carico ad apposito
capitolo da istituire nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
1991 e successivi.
3. Alla concessione dei benefici previsti
dall'art. 10 della presente legge si provvederà coni fondi che annualmente
saranno stanziati in bilancio al capitolo 0114070.
4. Gli oneri per l’esercizio delle funzioni
delegate saranno corrisposti ai comuni singoli o associati, mediante
prelevamento dallo stanziamento che annualmente sarà riportato alla missione 16,
programma 1, titolo 1, capitolo 0113040 (Trasferimenti di parte corrente agli
enti delegati, province e comuni, per l’esercizio delle funzioni delegate in
materia di agricoltura - l.r . 24/90) del bilancio di previsione. (15)
(14) Comma sostituito dalla l.r.
66/2017, art . 9,
comma 1, lett. a).
(15) Comma sostituito dalla l.r.
66/2017, art . 9,
comma 1, lett. b).