IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale n. 23 del 24/01/2017 di adozione del
Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
(Finalità)
Il presente
regolamento, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 152/2006
art.100 comma 3 modifica il Regolamento
regionale n. 26 del 12.12.2011 recante “Disciplina degli scarichi di acque
reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza
inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal
S.I.I.” così come modificato ed integrato dal Regolamento
regionale n. 7 del 26 maggio 2016
Art. 2
(Modifiche all’art. 10 bis)
1. Il comma
1 dell’art. 10 bis, introdotto con il regolamento
regionale n. 7 del 26 maggio 2016 è così sostituito:
“
1. Il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove
costruzioni, salvo che nelle aree incluse negli agglomerati individuati nel
vigente Piano regionale di tutela delle Acque non ancora servite da pubblica
fognatura in esercizio.
Per insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, nonché per le nuove costruzioni di cui sopra, di consistenza fino a
20 AE, qualora risulti manifesta l’impossibilità tecnica di provvedere
all’adeguamento o di realizzare l’impianto di trattamento appropriato
conformemente al presente regolamento, è possibile prevedere - quale deroga al
trattamento appropriato — il deposito temporaneo delle acque reflue.”
2.
Il comma
3 dell’art. 10 bis, introdotto con il regolamento
regionale n. 7 del 26 maggio 2016, è così sostituito:
“3.
Per gli insediamenti esistenti e le nuove costruzioni di cui al comma 1
ricadenti in aree che, ove incluse negli agglomerati individuati nel vigente
Piano regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la
deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete
fognaria. In detti casi, l’efficacia del nulla osta cessa al momento della
realizzazione ed entrata in esercizio della pubblica fognatura e l’utenza dovrà
essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere
consentito il deposito temporaneo delle acque reflue. L’allacciamento dovrà
avvenire nei tempi che saranno individuati dall’ufficio competente e secondo le
modalità previste dal soggetto gestore.”
Art. 3
(Norme finali)
A decorrere
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente
regolamento.
Il presente
Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi
e per gli effetti dell'art.
53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.