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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2017
Numero
11
Data
12/04/2017
Abrogato
 
Materia
Enti locali - Forme associative - Deleghe
Titolo
Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale” ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 37/2011
Note
Bollettino n° 44 pubblicato il 12-04-2017
Allegati

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 371 del 21 marzo 2017 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1    

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’ articolo 12, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 37, definisce:

a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti (Allegato A); (1)

b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi (Allegato B);(1)

c) i simboli distintivi di grado e le onorificenze (Allegato C);(1)

d) i distintivi di servizio e le tessera di riconoscimento (Allegato D);(1)

2. Ai fini del presente regolamento, per Corpi e Servizi di Polizia Locale si intendono i Corpi e i Servizi di Polizia Municipale nonché degli enti locali diversi dai comuni che svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari ai sensi dell’articolo 12 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

(1) Vedi gli Allegati.

 

CAPO II

MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 2

Caratteristiche

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, i Corpi e i Servizi di Polizia Locale si avvalgono di autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi di servizio, nonché di ogni altro mezzo di trasporto specificamente allestito per particolari esigenze operative. Per lo svolgimento di attività di natura straordinaria, possono essere stipulate apposite intese e/o convenzioni con terzi per l’utilizzazione di mezzi speciali non in dotazione, ovvero di ulteriori mezzi in aggiunta a quelli in dotazione.

2. I mezzi devono assicurare l’espletamento dei servizi con la massima efficienza, tenendo conto delle specificità morfologiche e urbanistiche dei territori in cui operano e garantire la totale sicurezza del personale addetto. A tal fine gli stessi sono dotati di apparecchi rice-trasmittenti in grado di assicurare il costante collegamento con altri mezzi e con la centrale operativa del comando.

3. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione ai Corpi e Servizi di Polizia Locale, ivi compresi i sistemi di allarme sonoro e luminoso nonché ogni ulteriore attrezzatura e dotazione tecnica, sono disciplinati nell’allegato A) al presente regolamento.

4. È fatto divieto a chiunque di utilizzare ‘simboli, dotazioni e allestimenti simili a quelli disciplinati nel predetto allegato, tali da indurre confusione con i mezzi propri dei Corpi,e Servizi di Polizia Locale.

 

Art. 3 - Disposizioni attuative

1. L’adeguamento dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alle caratteristiche di cui all’allegato A) al presente Regolamento avviene nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2017, nelle ipotesi di modifiche compatibili con la loro conservazione, nel rispetto dei processi di graduale dismissione delle vecchie dotazioni, nelle altre ipotesi.

2. Gli approvvigionamenti successivi alla entrata in vigore del presente Regolamento avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui al allegato A).

 

CAPO III

UNIFORMI

Art. 4 

Tipologie di uniformi

1. La divisa della polizia locale è composta dalle seguenti uniformi:

a) uniforme ordinaria;

b) uniforme di servizio (operativa);

c) uniforme per servizi di onore e rappresentanza;

d) ulteriori uniformi per specifici servizi operativi.

2. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi della polizia locale sono definiti nell’allegato B).

3. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali, estiva, primaverile/autunnale e invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali su disposizione del Comandante.

4. La foggia ed i colori delle uniformi della Polizia Locale devono essere tali da non essere in alcun modo confuse con quelle in uso alle Forze di Polizia statali e alle Forze Armate.

 

Art. 5

 Uso delle uniformi

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, durante il servizio, indossano l’uniforme prescritta e fornita dall’Amministrazione, di cui non è consentito modificare la foggia.

2. L’uso dell’uniforme e, in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio e al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.

3. In particolari occasioni possono essere utilizzate uniformi storiche al fine di evidenziare la storia e la tradizione delle singole istituzioni locali.

4. L’uso dell’Uniforme Storica e dell’Alta Uniforme Ordinaria è disposto dal Comandante.

 

CAPO IV

SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO

Art. 6 

Natura, caratteristiche e articolazione dei distintivi di grado.

1. I simboli distintivi di grado hanno funzione simbolica e mirano a distinguere l’ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella Polizia locale; non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolato esclusivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le denominazioni, le descrizioni e le immagini dei simboli distintivi di grado e relativi soggoli sono analiticamente contenuti nell’allegato C) che forma parte integrante del presente regolamento.

3. Ai sensi dell’art. 6, 3° comma, lett. c, della l.r. n. 37/2011, le funzioni e le attività dei Corpi e Servizi di Polizia locale sono svolte in base alla distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento e controllo, attività di controllo, attività di coordinamento e attività di servizio; tale articolazione rappresenta criterio univoco di classificazione del relativo distintivo di grado.

4. A parità di grado, l’anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione funzionale.

 

Art. 7 

Classificazione dei Comandanti di Corpo e Servizio

1. Ai Comandanti di Corpo di Polizia locale sono attribuiti distintivi di grado, bordati di rosso, che tengono conto delle funzioni svolte, dell’inquadramento giuridico e delle dimensioni dell’ente, così come indicato nei seguenti prospetti:

Prospetto A)

Comandanti di Corpo/Servizio con qualifica dirigenziale

Città Capoluogo di Regione

Dirigente Generale

Città metropolitana, città capoluogo di Provincia

Dirigente Superiore

Ente locale dotato di dirigenza

Dirigente

 

 

Prospetto B)

Comandanti di Corpo/Servizio senza qualifica dirigenziale

Dimensione ente locale

Grado

Oltre 15.000 abitanti

Commissario Superiore

Fino a 15.000 abitanti

Commissario Capo

Fino a 10.000 abitanti

Commissario

Fino a 5.000 abitanti

Vice Commissario

 

2. L’attuazione dei gradi come sopra riportati non determina un compenso superiore a quello in godimento in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica.

 

Art. 8 

 Gradi dei Dirigenti e degli Ufficiali di Polizia Locale

1. Ai Dirigenti e agli Ufficiali diversi dal Comandante, ove previsti, sono ordinariamente attribuiti i distintivi di grado secondo la classificazione di cui ai seguenti prospetti:

Prospetto C)

DIRIGENTI DI POLIZIA LOCALE NON COMANDANTI

Dirigente superiore

 

denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale dirigente dopo cinque anni di anzianità nel ruolo di Dirigente e dal Vice Comandante Vicario della Città Capoluogo di Regione  ove previsto.

Dirigente

 

denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale dirigente di prima nomina.

 

 

 

Prospetto D)

UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE NON COMANDANTI

Commissario Superiore

 

denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria D dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario Capo, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.

Commissario Capo

 

denominazione e distintivo iniziali per il personale inquadrato in categoria giuridica D3 ovvero denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario, oppure dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.

Commissario

 

denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in categoria giuridica D1 dopo 3 anni di anzianità nel ruolo di Vice Commissario.

Vice Commissario

 

denominazione e distintivo iniziale per il personale inquadrato in categoria giuridica D.

 

.

2. Il Vice Comandante, ove istituito con funzioni vicarie, assume i gradi corrispondenti al proprio inquadramento con le stelle bordate di colore azzurro.

3. Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al Responsabile del Servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo o Servizio di Polizia Locale, ai quali è assegnato quello immediatamente inferiore.

4. Le materie del corso regionale e i titoli per partecipare alla selezione per acquisire il grado e le funzioni di Commissario Superiore e Commissario Capo di cui al prospetto D) sono stabilite con proprio atto dalla Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva ex art. 19 L. R. 37/2011.

 

Art. 9

Gradi degli Ispettori, sovraintendenti, assistenti ed agenti di polizia locale

1. Gli appartenenti alla categoria C indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisiti indicati nei seguenti prospetti:

Prospetto E)

Attività di Coordinamento o di Controllo - Ispettore di Polizia Locale

Ispettore Superiore

 

denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore Capo

Ispettore Capo

 

denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore

Ispettore

 

denominazione e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Vice Ispettore

Vice Ispettore

 

denominazione e distintivo iniziali, che si conseguono dopo 12 anni di servizio nella categoria C e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto regionale.

 

Prospetto F)

Attività di Servizio - Agenti e Sovrintendenti di Polizia Locale

Sovrintendente capo

 

denominazione e distintivo di grado dopo 22 anni di anzianità di servizio

Sovrintendente

 

denominazione e distintivo di grado con 18 anni di anzianità di servizio

Vice Sovrintendente

 

denominazione e distintivo di grado con 12 anni di anzianità di servizio

Assistente

 

denominazione e distintivo di grado con 8 anni di anzianità di servizio

Agente scelto

 

denominazione e distintivo di grado con 5 anni di anzianità di servizio

 

Agente di Polizia Locale

Nessun distintivo di grado

 

 

2. L’anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, a ragione della maggiore anzianità di servizio in qualità di agente, assistente e sovraintendente di Polizia Locale e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell’ambito della stessa qualifica, ed a ragione della maggiore qualificazione acquisita nel grado di ispettore e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell’ambito della stessa qualifica.

3. Le materie del corso regionale e i titoli per partecipare alla selezione per acquisire il grado e le funzioni di coordinamento o controllo della categoria di cui al prospetto E) sono stabilite dalla Regione, sentita la Commissione tecnico-consultiva ex art. 19 L.R . 37/2011.

 

Art. 10 

Competenze, modalità e responsabilità nell’attribuzione dei nuovi distintivi di grado

1. Il riconoscimento formale dei distintivi di grado stabiliti dal presente regolamento per i Comandanti di Corpo o di Ser vizio di Polizia Locale è disposto con decreto sindacale.

2. Compete al Comandante di Polizia Locale, nella stretta osservanza del presente regolamento, l’attribuzione dei competenti distintivi di grado per il personale in organico.

3. Al competente servizio della Regione sono trasmesse le segnalazioni relative alla erronea applicazione delle norme del presente regolamento.

4. Nel caso di segnalazioni di cui innanzi, il competente servizio regionale, previa ,breve istruttoria con, richiesta di informazioni o chiarimenti al sindaco o al comandante dell’ente interessato, a seconda dei casi e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 19 delle L.R. 37/11, assegna il termine per l’eventuale adeguamento alla normativa regolamentare di cui trattasi.

5. Analogamente, il competente servizio della Regione sente la commissione di cui al comma precedente per dare riscontro ai quesiti che per venissero dagli Enti.

6. Il mancato tempestivo adempimento delle risoluzioni regionali nei casi sopra ipotizzati comporta:

a) il mancato accoglimento di una eventuale, anche futura, richiesta di finanziamento regionale per progetti di potenziamento delle strutture della Polizia Locale e/o la revoca dei finanziamenti già concessi;

b) le segnalazioni all’Ente del mancato adempimento del Regolamento regionale da parte del Comandante ai fini della valutazione negativa della performance individuale e di una eventuale applicazione di sanzione disciplinare;

c) il Comandante inadempiente non può comunque partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione Puglia in qual ità di docente.

7. Fermo restando quanto previsto dalla L. R. 37/11 e dai precedenti articoli del presente regolamento, costituiscono condizioni per la progressione nel grado:

a) non aver conseguito valutazione annuale negativa nell’ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione della performance individuale in vigore nell’Ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenza per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;

b) l’assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l’applicazione di sanzioni più gr avi del richiamo scritto, anche in assenza di procedimento penale

8. Il mancato avanzamento nel grado per i motivi i nnanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.

9. Gli Enti interessati adeguano i modelli organizzativi dei Corpi, e dei Servizi di Polizia Locale alle disposizioni di cui al presente regolamento entro e non oltre 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento senza oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci.

10. Il personale di Polizia Locale, dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, in caso di mobilità verso altro Corpo o Servizio della Regione Puglia, mantiene la denominazione e il grado dell’ente di provenienza purché compatibile con quello di destinazione; in caso di denominazione di grado non prevista per l’ente di destinazione, si adegua ai prospetti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

11. Il Dirigente Generale, se dovesse essere destinato ad altro incarico all’interno dello stesso Corpo di Polizia Locale, mantiene denominazione e grado senza la bordatura di rosso.

 

Art. 11

Disposizioni Transitorie

1. Nella fase di prima applicazione del presente Capo, si prende atto di situazioni e requisiti di professionalità e/o anzianità nel ruolo di operatori di Polizia Locale già maturati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, stabilendo la seguente disciplina transitoria:

a) I Comandanti e gli Ufficiali di Polizia locale che, alla data di entrata in vigore del presente atto e a seguito di provvedimento amministrativo definitivo, indossano distintivo di grado superiore a quello previsto dagli artt. 7 e 8, possono continuare ad indossarlo purché lo stesso sia previsto nella tabella corrispondente alla propria categoria funzionale.

b) al personale di Polizia Locale, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento e a seguito di provvedimento amministrativo definitivo, ai sensi dell’art. 29 del CCNL del 14/09/2000, punti b) e c), alle cd “figure ad esaurimento”, ovvero divenuti sottufficiali successivamente a seguito di procedure concorsuali o selettive ex art. 15 co. 5 e allegato A della abrogata L. R. 2/89, è attribuita la denominazione di “Ispettore”, attribuendo loro le denominazioni di grado di cui all’art. 9, comma 1, prospetto E) in relazione all’anzianità di servizio già acquisita nel ruolo.

c) Si definiscono sovrintendenti gli appartenenti della Polizia Locale che, pur rimanendo inquadrati giuridicamente in catg. “C”, con il requisito della sola anzianità di servizio, con provvedimenti ufficiali e definitivi indossino i distintivi di grado di cui all’art. 15, comma 5 e allegato A) dell’abrogata Legge Regionale n. 2/89; ad essi è assegnato il corrispettivo di grado secondo la tabella di cui all’art. 9, prospetto F).

d) Per gli assistenti ed agenti scelti della Polizia Locale, a seconda degli anni di anzianità complessiva di servizio maturata è assegnato il corrispettivo di grado seguendo i criteri di cui all’art. 9 — tabella sovrintendenti — assistenti ed agenti, che prevede il requisito della sola anzianità di

1 bis. In fase di prima applicazione dell’art. 9, comma1, prospetto E), del presente regolamento, a seguito del superamento del corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli, ai fini dell’assegnazione del grado nella categoria “Ispettore” si terrà conto dell’anzianità di servizio complessivamente già maturata, come indicato nel prospetto seguente:(2)

 

Vice Ispettore

12 anni di anzianità di servizio

Ispettore

16 anni di anzianità di servizio

Ispettore Capo

20 anni di anzianità di servizio

Ispettore Superiore

24 anni di anzianità di servizio

 
(2) Comma aggiunto dal Reg Reg. n. 18/2019, art. 1, comma 1.

 

 

 

CAPO V

DISTINTIVI DI SERVIZIUE TESSERE DI RICONOSCIMENTO

Art. 12 

Distintivo di servizio

1. A tutto il personale della Polizia locale è assegnato un distintivo di servizio recante il proprio numero di matricola, le cui caratteristiche sono definite nell’allegato D, che è indossato in maniera visibile con l’uniforme di servizio.

2. Il distintivo è conservato con cura dall’operatore. L’eventuale furto o smarrimento è immediatamente denunciato al Comando di appartenenza.

 

Art. 13 

Tessera di riconoscimento

1. A tutto il personale regionale della Polizia locale è assegnata una tessera di riconoscimento, rilasciata dal capo dell’amministrazione di appartenenza, le cui caratteristiche sono quelle disciplinate nell’allegato D; ordinariamente, la stessa ha validità 5 anni.

2. Il responsabile del Corpo o Servizio di Polizia Locale trasmette i dati relativi a ciascuna tessera rilasciata alla competente struttura regionale, la quale implementa una apposita banca dati, protetta e accessibile on line ai Corpi, Servizi e soggetti autorizzati, anche ai fini della estrazione di dati e informazioni necessari ad elaborazioni statistiche sulla consistenza qualitativa e quantitativa del personale operante sul territorio.

3. Il personale autorizzato dal Comandante a svolgere il servizio in abiti civili è tenuto ad esibire la propria tessera di riconoscimento ogni qual volta l’intervento assuma rilevanza all’esterno del Corpo o Servizio di appartenenza.

4. L’esibizione della tessera di riconoscimento è obbligatoria altresì nelle ipotesi di interventi operati al di fuori delle attività di servizio, in adempimento di specifiche prescrizioni di legge.

5. La Regione promuove la realizzazione di progetti tecnologici tesi a favorire la riconoscibilità dell’operatore, secondo il principio della trasparenza e dell’accessibilità ai contenuti digitali.

6. Agli operatori di Polizia locale a tempo determinato è altresì assegnata una tessera di riconoscimento le cui caratteristiche sono anch’esse riportate in apposita sezione dell’allegato D).

7. Alla scadenza, il tesserino di riconoscimento viene ritirato dalla struttura di Polizia Locale di appartenenza per la distruzione, aggiornando il sistema informatico regionale. Analogamente si provvede nel caso di variazioni dei dati riportati sul tesserino (grado, qualifiche attribuite, ecc.). Il nuovo tesserino, ove dovuto, è rilasciato in conformità alle disposizioni di cui ai commi che precedono.

 

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 14

Disposizioni finali

1. Al fine di assicurare l’uniformità delle dotazioni dei mezzi e degli strumenti operativi di servizio, nonché delle uniformi e delle divise degli appartenenti ai Servizi e Corpi di Polizia locale e di conseguire adeguate economie di spesa, per le forniture e gli approvvigionamenti relativi gli Enti Locali interessati si avvalgono della Centrale di committenza della Regione Puglia di cui all’ art.20 della L.R. n.37/2014.

A tal fine, la Regione promuove la stipula, con l’ANCI in rappresentanza degli Enti associati, di specifici accordi con i quali si definiscono modalità e termini della utilizzazione delle procedure e delle piattaforme telematiche dedicate.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.