IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO
l’art.
44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTA
la
Delibera di Giunta Regionale n. 371 del 21 marzo 2017 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
CAPO
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Oggetto
1.
Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’ articolo
12, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge Regionale 14 dicembre 2011, n.
37, definisce:
a)
le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia
locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti (Allegato A); (1)
b)
le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale
con i relativi elementi identificativi (Allegato
B);(1)
c)
i simboli distintivi di grado e le onorificenze (Allegato
C);(1)
d)
i distintivi di servizio e le tessera di riconoscimento (Allegato D);(1)
2.
Ai fini del presente regolamento, per Corpi e Servizi di Polizia Locale si
intendono i Corpi e i Servizi di Polizia Municipale nonché degli enti locali
diversi dai comuni che svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono
titolari ai sensi dell’articolo 12 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.
(1) Vedi gli Allegati.
CAPO
II
MEZZI
E STRUMENTI OPERATIVI
Art. 2
Caratteristiche
1.
Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, i Corpi e i Servizi di Polizia
Locale si avvalgono di autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi di
servizio, nonché di ogni altro mezzo di trasporto specificamente allestito per
particolari esigenze operative. Per lo svolgimento di attività di natura
straordinaria, possono essere stipulate apposite intese e/o convenzioni con
terzi per l’utilizzazione di mezzi speciali non in dotazione, ovvero di
ulteriori mezzi in aggiunta a quelli in dotazione.
2.
I mezzi devono assicurare l’espletamento dei servizi con la massima efficienza,
tenendo conto delle specificità morfologiche e urbanistiche dei territori in cui
operano e garantire la totale sicurezza del personale addetto. A tal fine gli
stessi sono dotati di apparecchi rice-trasmittenti in grado di assicurare il
costante collegamento con altri mezzi e con la centrale operativa del
comando.
3.
Le caratteristiche dei mezzi in dotazione ai Corpi e Servizi di Polizia Locale,
ivi compresi i sistemi di allarme sonoro e luminoso nonché ogni ulteriore
attrezzatura e dotazione tecnica, sono disciplinati nell’allegato A) al presente
regolamento.
4.
È fatto divieto a chiunque di utilizzare ‘simboli, dotazioni e allestimenti
simili a quelli disciplinati nel predetto allegato, tali da indurre confusione
con i mezzi propri dei Corpi,e Servizi di Polizia Locale.
Art.
3 - Disposizioni attuative
1.
L’adeguamento dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alle
caratteristiche di cui all’allegato A) al presente Regolamento avviene nel più
breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre il 31.12.2017, nelle
ipotesi di modifiche compatibili con la loro conservazione, nel rispetto dei
processi di graduale dismissione delle vecchie dotazioni, nelle altre
ipotesi.
2.
Gli approvvigionamenti successivi alla entrata in vigore del presente
Regolamento avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui al allegato
A).
CAPO
III
UNIFORMI
Art. 4
Tipologie
di uniformi
1.
La divisa della polizia locale è composta dalle seguenti
uniformi:
a)
uniforme ordinaria;
b)
uniforme di servizio (operativa);
c)
uniforme per servizi di onore e rappresentanza;
d)
ulteriori uniformi per specifici servizi
operativi.
2.
I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e
degli accessori delle uniformi della polizia locale sono definiti nell’allegato
B).
3.
Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali, estiva,
primaverile/autunnale e invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti
climatici e stagionali su disposizione del Comandante.
4.
La foggia ed i colori delle uniformi della Polizia Locale devono essere tali da
non essere in alcun modo confuse con quelle in uso alle Forze di Polizia statali
e alle Forze Armate.
Art. 5
Uso
delle uniformi
1.
Gli appartenenti alla Polizia Locale, durante il servizio, indossano l’uniforme
prescritta e fornita dall’Amministrazione, di cui non è consentito modificare la
foggia.
2.
L’uso dell’uniforme e, in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli
effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio e al tempo necessario
per gli spostamenti da casa al posto di lavoro.
3.
In particolari occasioni possono essere utilizzate uniformi storiche al fine di
evidenziare la storia e la tradizione delle singole istituzioni
locali.
4.
L’uso dell’Uniforme Storica e dell’Alta Uniforme Ordinaria è disposto dal
Comandante.
CAPO
IV
SIMBOLI
DISTINTIVI DI GRADO
Art. 6
Natura,
caratteristiche e articolazione dei distintivi di
grado.
1.
I simboli distintivi di grado hanno funzione simbolica e mirano a distinguere
l’ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella Polizia locale; non incidono
sullo stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolato
esclusivamente dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle altre
disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
2.
Le denominazioni, le descrizioni e le immagini dei simboli distintivi di grado e
relativi soggoli sono analiticamente contenuti nell’allegato C) che forma parte
integrante del presente regolamento.
3.
Ai sensi dell’art.
6, 3° comma, lett. c, della l.r. n. 37/2011, le funzioni e le attività dei
Corpi e Servizi di Polizia locale sono svolte in base alla distinzione tra
funzioni dirigenziali, attività di coordinamento e controllo, attività di
controllo, attività di coordinamento e attività di servizio; tale articolazione
rappresenta criterio univoco di classificazione del relativo distintivo di
grado.
4.
A parità di grado, l’anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione
funzionale.
Art. 7
Classificazione
dei Comandanti di Corpo e Servizio
1.
Ai Comandanti di Corpo di Polizia locale sono attribuiti distintivi di grado,
bordati di rosso, che tengono conto delle funzioni svolte, dell’inquadramento
giuridico e delle dimensioni dell’ente, così come indicato nei seguenti
prospetti:
Prospetto
A)
Comandanti
di Corpo/Servizio con qualifica
dirigenziale |
Città
Capoluogo di Regione |
Dirigente
Generale |
Città
metropolitana, città capoluogo di
Provincia |
Dirigente
Superiore |
Ente
locale dotato di dirigenza |
Dirigente
|
Prospetto
B)
Comandanti
di Corpo/Servizio senza qualifica
dirigenziale |
Dimensione
ente locale |
Grado |
Oltre
15.000 abitanti |
Commissario
Superiore |
Fino
a 15.000 abitanti |
Commissario
Capo |
Fino
a 10.000 abitanti |
Commissario |
Fino
a 5.000 abitanti |
Vice
Commissario |
2.
L’attuazione dei gradi come sopra riportati non determina un compenso superiore
a quello in godimento in ossequio al principio di contenimento della spesa
pubblica.
Art. 8
Gradi
dei Dirigenti e degli Ufficiali di Polizia Locale
1.
Ai Dirigenti e agli Ufficiali diversi dal Comandante, ove previsti, sono
ordinariamente attribuiti i distintivi di grado secondo la classificazione di
cui ai seguenti prospetti:
Prospetto
C)
DIRIGENTI
DI POLIZIA LOCALE NON COMANDANTI |
Dirigente
superiore
|
denominazione
e distintivo che possono essere conseguiti dal personale dirigente dopo
cinque anni di anzianità nel ruolo di Dirigente e dal Vice Comandante
Vicario della Città Capoluogo di Regione ove
previsto. |
Dirigente
|
denominazione
e distintivo che possono essere conseguiti dal personale dirigente di
prima nomina.
|
Prospetto
D)
UFFICIALI
DI POLIZIA LOCALE NON COMANDANTI |
Commissario
Superiore
|
denominazione
e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in
categoria D dopo 7 anni di anzianità nel ruolo di Commissario Capo, oppure
dopo 3 anni di anzianità previo superamento di un corso di qualificazione
regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto
regionale. |
Commissario
Capo
|
denominazione
e distintivo iniziali per il personale inquadrato in categoria giuridica
D3 ovvero denominazione e distintivo che possono essere conseguiti dal
personale inquadrato in categoria giuridica D1 dopo 7 anni di anzianità
nel ruolo di Commissario, oppure dopo 3 anni di anzianità previo
superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva
per titoli determinata da apposito decreto
regionale. |
Commissario
|
denominazione
e distintivo che possono essere conseguiti dal personale inquadrato in
categoria giuridica D1 dopo 3 anni di anzianità nel ruolo di Vice
Commissario. |
Vice
Commissario
|
denominazione
e distintivo iniziale per il personale inquadrato in categoria giuridica
D. |
.
2.
Il Vice Comandante, ove istituito con funzioni vicarie, assume i gradi
corrispondenti al proprio inquadramento con le stelle bordate di colore
azzurro.
3.
Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al Responsabile del
Servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo o
Servizio di Polizia Locale, ai quali è assegnato quello immediatamente
inferiore.
4.
Le materie del corso regionale e i titoli per partecipare alla selezione per
acquisire il grado e le funzioni di Commissario Superiore e Commissario Capo di
cui al prospetto D) sono stabilite con proprio atto dalla Regione, sentita la
Commissione tecnico-consultiva ex art.
19 L. R. 37/2011.
Art. 9
Gradi
degli Ispettori, sovraintendenti, assistenti ed agenti di polizia
locale
1.
Gli appartenenti alla categoria C indossano un distintivo di grado attribuito
sulla base dei requisiti indicati nei seguenti prospetti:
Prospetto
E)
Attività
di Coordinamento o di Controllo - Ispettore di Polizia
Locale |
Ispettore
Superiore
|
denominazione
e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Ispettore
Capo |
Ispettore
Capo
|
denominazione
e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da
Ispettore |
Ispettore
|
denominazione
e distintivo che si conseguono dopo 4 anni di anzianità da Vice
Ispettore |
Vice
Ispettore
|
denominazione
e distintivo iniziali, che si conseguono dopo 12 anni di servizio nella
categoria C e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o
procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto
regionale. |
Prospetto
F)
Attività
di Servizio - Agenti e Sovrintendenti di Polizia
Locale |
Sovrintendente
capo
|
denominazione
e distintivo di grado dopo 22 anni di anzianità di
servizio |
Sovrintendente
|
denominazione
e distintivo di grado con 18 anni di anzianità di
servizio |
Vice
Sovrintendente
|
denominazione
e distintivo di grado con 12 anni di anzianità di
servizio |
Assistente
|
denominazione
e distintivo di grado con 8 anni di anzianità di
servizio |
Agente
scelto
|
denominazione
e distintivo di grado con 5 anni di anzianità di
servizio
|
Agente
di Polizia Locale |
Nessun
distintivo di grado
|
2.
L’anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione gerarchica e
funzionale, a ragione della maggiore anzianità di servizio in qualità di agente,
assistente e sovraintendente di Polizia Locale e/o maggiore anzianità fra i pari
grado nell’ambito della stessa qualifica, ed a ragione della maggiore
qualificazione acquisita nel grado di ispettore e/o maggiore anzianità fra i
pari grado nell’ambito della stessa qualifica.
3.
Le materie del corso regionale e i titoli per partecipare alla selezione per
acquisire il grado e le funzioni di coordinamento o controllo della categoria di
cui al prospetto E) sono stabilite dalla Regione, sentita la Commissione
tecnico-consultiva ex art.
19 L.R . 37/2011.
Art. 10
Competenze,
modalità e responsabilità nell’attribuzione dei nuovi distintivi di
grado
1.
Il riconoscimento formale dei distintivi di grado stabiliti dal presente
regolamento per i Comandanti di Corpo o di Ser vizio di Polizia Locale è
disposto con decreto sindacale.
2.
Compete al Comandante di Polizia Locale, nella stretta osservanza del presente
regolamento, l’attribuzione dei competenti distintivi di grado per il personale
in organico.
3.
Al competente servizio della Regione sono trasmesse le segnalazioni relative
alla erronea applicazione delle norme del presente
regolamento.
4.
Nel caso di segnalazioni di cui innanzi, il competente servizio regionale,
previa ,breve istruttoria con, richiesta di informazioni o chiarimenti al
sindaco o al comandante dell’ente interessato, a seconda dei casi e sentita la
commissione tecnico-consultiva di cui all’art.
19 delle L.R. 37/11, assegna il termine per l’eventuale adeguamento alla
normativa regolamentare di cui trattasi.
5.
Analogamente, il competente servizio della Regione sente la commissione di cui
al comma precedente per dare riscontro ai quesiti che per venissero dagli
Enti.
6.
Il mancato tempestivo adempimento delle risoluzioni regionali nei casi sopra
ipotizzati comporta:
a)
il mancato accoglimento di una eventuale, anche futura, richiesta di
finanziamento regionale per progetti di potenziamento delle strutture della
Polizia Locale e/o la revoca dei finanziamenti già
concessi;
b)
le segnalazioni all’Ente del mancato adempimento del Regolamento regionale da
parte del Comandante ai fini della valutazione negativa della performance
individuale e di una eventuale applicazione di sanzione
disciplinare;
c)
il Comandante inadempiente non può comunque partecipare ai corsi di formazione e
aggiornamento professionale organizzati dalla Regione Puglia in qual ità di
docente.
7.
Fermo restando quanto previsto dalla L.
R. 37/11 e dai precedenti articoli del presente regolamento, costituiscono
condizioni per la progressione nel grado:
a)
non aver conseguito valutazione annuale negativa nell’ultimo biennio, secondo il
sistema permanente di valutazione della performance individuale in vigore
nell’Ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza
di assenza per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche
al biennio precedente;
b)
l’assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente
biennio l’applicazione di sanzioni più gr avi del richiamo scritto, anche in
assenza di procedimento penale
8.
Il mancato avanzamento nel grado per i motivi i nnanzi citati comporta lo
slittamento nella progressione del grado di due anni.
9.
Gli Enti interessati adeguano i modelli organizzativi dei Corpi, e dei Servizi
di Polizia Locale alle disposizioni di cui al presente regolamento entro e non
oltre 6 (sei) mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento senza oneri
aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci.
10.
Il personale di Polizia Locale, dopo l’entrata in vigore del presente
regolamento, in caso di mobilità verso altro Corpo o Servizio della Regione
Puglia, mantiene la denominazione e il grado dell’ente di provenienza purché
compatibile con quello di destinazione; in caso di denominazione di grado non
prevista per l’ente di destinazione, si adegua ai prospetti di cui ai precedenti
articoli del presente regolamento.
11.
Il Dirigente Generale, se dovesse essere destinato ad altro incarico all’interno
dello stesso Corpo di Polizia Locale, mantiene denominazione e grado senza la
bordatura di rosso.
Art. 11
Disposizioni
Transitorie
1.
Nella fase di prima applicazione del presente Capo, si prende atto di situazioni
e requisiti di professionalità e/o anzianità nel ruolo di operatori di Polizia
Locale già maturati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, stabilendo la seguente disciplina
transitoria:
a)
I Comandanti e gli Ufficiali di Polizia locale che, alla data di entrata in
vigore del presente atto e a seguito di provvedimento amministrativo definitivo,
indossano distintivo di grado superiore a quello previsto dagli artt. 7 e 8,
possono continuare ad indossarlo purché lo stesso sia previsto nella tabella
corrispondente alla propria categoria funzionale.
b)
al personale di Polizia Locale, che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento e a seguito di provvedimento amministrativo definitivo, ai sensi
dell’art. 29 del CCNL del 14/09/2000, punti b) e c), alle cd “figure ad
esaurimento”, ovvero divenuti sottufficiali successivamente a seguito di
procedure concorsuali o selettive ex art.
15 co. 5 e allegato A della abrogata L. R. 2/89, è attribuita la
denominazione di “Ispettore”, attribuendo loro le denominazioni di grado di cui
all’art. 9, comma 1, prospetto E) in relazione all’anzianità di servizio già
acquisita nel ruolo.
c)
Si definiscono sovrintendenti gli appartenenti della Polizia Locale che, pur
rimanendo inquadrati giuridicamente in catg. “C”, con il requisito della sola
anzianità di servizio, con provvedimenti ufficiali e definitivi indossino i
distintivi di grado di cui all’art.
15, comma 5 e allegato A) dell’abrogata Legge Regionale n. 2/89; ad essi è
assegnato il corrispettivo di grado secondo la tabella di cui all’art. 9,
prospetto F).
d)
Per gli assistenti ed agenti scelti della Polizia Locale, a seconda degli anni
di anzianità complessiva di servizio maturata è assegnato il corrispettivo di
grado seguendo i criteri di cui all’art. 9 — tabella sovrintendenti — assistenti
ed agenti, che prevede il requisito della sola anzianità di
1
bis. In
fase di prima applicazione dell’art. 9, comma1, prospetto E), del presente
regolamento, a seguito del superamento del corso di qualificazione regionale o
procedura selettiva per titoli, ai fini dell’assegnazione del grado nella
categoria “Ispettore” si terrà conto dell’anzianità di servizio complessivamente
già maturata, come indicato nel prospetto seguente:(2)
Vice
Ispettore |
12
anni di anzianità di servizio |
Ispettore
|
16
anni di anzianità di servizio |
Ispettore
Capo |
20
anni di anzianità di servizio |
Ispettore
Superiore |
24
anni di anzianità di servizio
|