IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c), della L. R. 2 maggio 2004, n.
7 “Statuto della Regione Puglia” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia” e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2484 del 23/11/2010,
recante il “Regolamento interno per la disciplina del procedimento legislativo e
regolamentare di iniziativa del Governo regionale”;
VISTA la normativa comunitaria ed, in particolare, la Direttiva
comunitaria “Habitat” 92/43/CEE, concernente la conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
VISTO l’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati
membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di
specie di interesse comunitario;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
“Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.M. 3 settembre 2002 recante “Linee guida per la gestione dei
Siti Natura 2000”;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la
definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;
VISTO il R.R. n. 6 del 10 maggio 2016 “Misure di Conservazione ai sensi
delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di
Importanza Comunitaria (SIC)”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2179 del 28.12.2016 di
adozione dello schema di Regolamento;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 646 del 02/05/2017 di
approvazione dello schema di Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’ART. 2 DEL R.R. n. 6/2016
1. Al comma 1 dell’art. 2 “Ambito di applicazione”, il
numero/valore “47” è sostituito dal numero/valore “49” e dopo “Bosco Le Chiuse
(IT9150022)” sono aggiunti i SIC “Padula Mancina (IT9150035)” e “Lago del
Capraro (IT9150036)”.
2. Conservazione si
applicano, altresì, nel SIC “Valloni e Steppe pedagarganiche” (IT9110008) per la
parte comprendente i Comuni di San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, San
Marco in Lamis e Rign ano Garganico, con esclusione della parte riguardante il
territorio del Comune di Manfredonia già dotato di Piano di
Gestione”.
Art. 2
INTEGRAZIONI ALL’ ART. 7 DEL R.R. n. 6/2016
1. Dopo il comma 5 dell’art. 7 “Disposizioni finali” è
aggiunto il seguente comma: “5 bis) Gli obiettivi di conservazione dei Siti di
cui all’art. 2 sono indicati nell’Allegato 1 bis del presente Regolamento e
parte integrante dello stesso”.
2. Dopo l’Allegato 1 del
R.R. 6/2016 è inserito l’Allegato 1 bis, che
costituisce parte integrante del presente Regolamento.
Art. 3
MODIFICA ALL’ALLEGATO 1 DEL R.R. N. 6/2016
1. A pagina 7, è SOPPRESSA la
Misura di Conservazione TRASVERSALE: “Divieto di lasciare vagare cani e gatti in
luogo pubblico o aperto al pubblico e di effettuare gare cinofile nel periodo 15
marzo-15 luglio; sono fatti salvi: - i cani da pastore nell’esercizio di
conduzione o guardia del bestiame - i cani delle forze armate e delle forze di
polizia, quando utilizzati per servizio - i cani utilizzati per operazioni di
soccorso, progetti di ricerca autorizzati dall’Ente Gestore e per il Servizio di
Sorveglianza dell’Ente Gestore - i cani da tartufo se autorizzati dall’Ente
Gestore”;
2. A pagina 7, è SOPPRESSA la
Misura di Conservazione TRASVERSALE: “Divieto di preapertura della stagione
venatoria prima della 3 domenica di settembre, con esclusione della caccia di
selezione agli ungulati”;
3. A pagina 7, è
SOPPRESSA la Misura di Conservazione TRASVERSALE: “Divieto di effettuare
ripopolamenti faunistici a scopo venatorio”;
4. A pagina 7, la Misura di
Conservazione TRASVERSALE: “Divieto di effettuare immissioni faunistiche a scopo
venatorio, ad eccezione delle immissioni delle specie fagiano (Phasianus
colchicus), starna (Perdix perdix) e quaglia (Coturnix coturnix) autorizzate dal
Servizio regionale competente in materia faunistica e venatoria previo studio di
fattibilità e d’incidenza ambientale” è così SOSTITUITA: “Divieto di effettuare
immissioni faunistiche a scopo vena torio, ad eccezione delle immissioni delle
specie fagiano (Phasianus colchicus), storna (Perdix perdix), lepre (Lepus
europaeus) e quaglia (Coturnix coturnix) autorizzate dal Servizio regionale
competente in materia faunistica e venatoria previo studio di fattibilità e
d’incidenza ambientale”;
5. A pagina 7, è
SOPPRESSA la Misura di Conservazione TRASVERSALE: “Divieto di abbattimento di
esemplari appartenenti alle specie combattente (Philomachus pugnax) e moretta
(Aythya fuligula)”;
6. A pagina 7, è SOPPRESSA la
Misura di Conservazione TRASVERSALE: “Divieto di attuazione della pratica dello
sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle
popolazioni di corvidi”;
7. A pagina 7, è SOPPRESSA la
Misura di Conservazione TRASVERSALE: “Divieto di abbattimento, in data
antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (Anas
acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola
(Anascrecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione
(Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus),
porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia
Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus) e pavoncella (Vanellus
vanellus)”;
8. A pagina 7, è SOPPRESSA la
Misura di Conservazione TRASVERSALE: “Divieto di esercizio dell’attività ve-.
Dopo il comma 2 dell’art. 2 “Ambito di applicazione” è
aggiunto il seguente comma: “2 bis) Le Misure dinatoria nel mese di gennaio per
più di due giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e
domenica
definite dal calendario venatorio regionale, con l’eccezione della caccia
agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio
regionale”;
9. A pagina 7, la Misura di
Conservazione TRASVERSALE: “Obbligo di esercitare il controllo della densità di
cinghiali ed altri ungulati, quando realizzato con trappole, esclusivamente
durante la stagione venatoria. Divieto di effettuare il controllo della densità
dei cinghiali nel periodo 1 aprile – 31 maggio” è così SOSTITUITA: “Divieto di
effettuare il controllo della densità dei cinghiali, con qualsiasi metodo, nel
periodo 15 marzo – 15 luglio”;
10. A pagina 8, dopo la Misura di
Conservazione TRASVERSALE: “Contrastare il fenomeno dei bocconi avvelenati, che
interessa varie specie di interesse comunitario, anche attraverso l’adozione e
la diffusione di alcune delle misure innovative previste dal LIFE+ Antidoto
(nuclei cinofili antiveleno)” è AGGIUNTA la Misura di Conservazione TRASVERSALE
della tipologia GA: “Intensificare le attività di repressione del
bracconaggio”;
11. A pagina 8, è SOPPRESSA la Misura di
Conservazione TRASVERSALE: “Intensificare le attività di controllo di cani e
gatti vaganti con metodi incruenti (cattura, controlli, sanzioni, mantenimento
in canili e gattili dei cani e dei gatti senza proprietario, sterilizzazione
ecc.)”;
12. A pagina 8, la Misura di Conservazione
TRASVERSALE: “Divieto di effettuare immissioni ittiche ad eccezione degli
interventi di ripopolamento con soggetti appartenenti a specie autoctone
provenienti da allevamento o da cattura nel medesimo corso d’acqua” è così
SOSTITUITA: “Divieto di effettuare immissioni ittiche ad eccezione degli
interventi di ripopolamento con soggetti appartenenti a specie autoctone
selvatiche o provenienti da allevamento che utilizzano riproduttori di specie
autoctone, fatto salvo quanto previsto dal “Piano di gestione dell’anguilla
della Regione Puglia (BURP n. 108 del 06.08.2013)”;
13. A pagina 8, la Misura di Conservazione
TRASVERSALE: “Divieto di individuazione di nuovi campi gara temporanei o
permanenti” è così SOSTITUITA “Divieto di svolgere nuoti campi gara temporanei o
permanenti durante i periodi di riproduzione della fauna, dal 15 marzo al 15
luglio”;
14. A pagina 8, dopo la Misura di
Conservazione TRASVERSALE: “Divieto di realizzare nuovi impianti di pesca
sportiva collegati al reticolo idrografico esterno” è AGGIUNTA la Misura di
Conservazione TRASVERSALE della tipologia GA: “Promuovere studi finalizzati alla
redazione di Carte ittiche necessarie per conoscere l’attuale popolamento ittico
dei diversi corpi idrici regionali”;
15. A pagina 8, la Misura di Conservazione
TRASVERSALE: “Nell’ambito della pesca sportiva divieto di utilizzare reti
trainate, reti da circuizione, ciancioli, droghe, reti da imbrocco tirate da
natanti, droghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da fondo combinate” è
così SOSTITUITA: “Nell’ambito della pesca sportiva divieto di utilizzare reti
trainate, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco tirate da
natanti, draghe meccanizzate, tramagli, palangari e reti da fondo combinate.
Nelle lagune è altresì vietato installare paranze, sbarramenti e bertovelli di
diversa foggia e dimensione”;
16. A pagina 8, la Misura di Conservazione
TRASVERSALE: “Divieto di pesca del novellame, ad esclusione della pesca per
finalità di ripopolamento” è così SOSTITUITA: “Divieto di pesca del novellame,
ad esclusione della pesca per finalità di ripopolamento. Sono fatte salve le
previsioni del regolamento CE 1967/2006 (4) relativo alle misure di gestione per
lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94”;
17. A pagina 8, la Misura di Conservazione
TRASVERSALE: “Divieto di esercizio della pesca in acque lagunari, fatto salvo
quanto previsto dal Regolamento Regionale 28 dicembre 2009, n. 34 “Regolamento
Regionale per la disciplina della pesca e della molluschicoltura nelle acque
della Laguna di Varano - Provincia di Foggia” e successive modifiche ed
integrazioni per quanto riguarda i SIC IT9110001 “Isola e Lago di Varano” e
IT9110015 “Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore” è così SOSTITUITA: “Divieto
di esercizio della pesca in acque lagunari, fatto salvo quanto previsto dal
Regolamento Regionale 28 dicembre 2009, n. 34“Regolamen-to Regionale per la
disciplina della pesca e della molluschicoltura nelle acque della Laguna di
Varano - Provincia di Foggia” e successive modifiche ed integrazioni e
“Regolamento Laguna di Lesina” es.m.i. e secondo quanto previsto dal “Piano di
gestione dell’Anguilla della Regione Puglia (BURP n. 108 del 06.08.2013)”, per
quanto riguarda i SIC IT9110001 “Isola e Lago di Varano” e IT9110015 “Duna e
Lago di Lesina Foce del Fortore”;
18. A pagina 8, dopo la Misura di
Conservazione TRASVERSALE: “Attuare un programma di recupero degli attrezzi da
pesca abbandonati” è AGGIUNTA la Misura di Conservazione TRASVERSALE della
tipologia GA: “Attuare un programma di eradicazione di specie alloctone nelle
lagune”;
19. A pagina 9, la Misura di Conservazione
TRASVERSALE: “Divieto di realizzare nuovi impianti di acquacoltura intensivi e
semintensivi in zone umide” è così SOSTITUITA: “Divieto di realizzare nuovi
impianti di acquacoltura intensivi e semintensivi in zone umide se interessano
superfici coperte da habitat d’interesse comunitario”;
20. A pagina 9, la Misura di Conservazione
TRASVERSALE: “Divieto di realizzare nuovi impianti di maricoltura qualora i siti
di ormeggio al loro servizio e/o le aree di deposizione delle particelle solide
reflue rilasciate dagli impianti stessi interessino habitat di interesse
comunitario” è così SOSTITUITA: “Divieto di realizzare nuovi impianti di
maricoltura su habitat di interesse comunitario’’;
21. A pagina 22, il Nome Sito del
Gruppo Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000
OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE: “Isole Tremiti (1110-1120*-1170)” è così
SOSTITUITO: “Isole Tremiti (1120*-1170)”;
22. A pagina 22, nell’elenco “PRESENZA NEI
SITI NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE” del Gruppo Omogeneo
ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA sono soppressi i seguenti siti: “Testa del
Gargano (1170)”, “Monte Saraceno (1170)”, “Pineta Marzini (1170)”, “Manacore del
Gargano (1170);
23. A pagina 23, il Nome Sito del
Gruppo Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000
OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE: “Posidonieto San Vito – Barletta (1110-
1120*-1170)” è così SOSTITUITO: “Posidonieto San Vito – Barletta
(1120*-1170)”;
24. A pagina 23, il Nome Sito del Gruppo
Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO
DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE: “Torre Colimena (1110-1120*-1150*- 1170)” è così
SOSTITUITO: “Torre Colimena (1120*- 1150*-1170)”;
25. A pagina 23, il Nome Sito del
Gruppo Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA – PRESENZA NEI SITI NATURA 2000
OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE: “Duna di Campomarino (1110-1120*- 1170)”
è così SOSTITUITO: “Duna di Campomarino (1120-*1170)”;
26. A pagina 23, il Nome Sito del
Gruppo Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA – PRESENZA NEI SITI NATURA 2000
OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE: “Posidonieto isola di San Pietro-Torre
Canneto (1110-1120*-1170)” è così SOSTITUITO: “Posidonieto isola di San
Pietro-Torre Canneto (1120*- 1170)”;
27. A pagina 23, il Nome Sito del Gruppo
Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA – PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO
DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE: “Bosco Tramazzone (1110-1120*- 1170)” è così
SOSTITUITO: “Bosco Tramazzone (1120*- 1170)”;
28. A pagina 23, il Nome Sito del Gruppo
Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA – PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO
DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE: “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni
(1120*-1170)” è così sostituito : “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni
(1110-1120*-1170);
29. A pagina 23, il Nome Sito del Gruppo
Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO
DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE: “Rauccio (1110-1120*-1150*-1170)” è così
SOSTITUITO: “Rauccio (1120*-1150*-1170);
30. A pagina 23, il Nome Sito del Gruppo
Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA – PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO
DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE: “Litorale di Ugento (1110-1120*- 1150*-1170)” è
così SOSTITUITO: “Litorale di Ugento (1120*-1150*-1170)”;
31. A pagina 23, il Nome Sito del Gruppo
Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO
DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE: “Palude del Capitano (1110-1120*- 1150*-1170)” è
così SOSTITUITO: “Palude del Capitano (1120*-1150*-1170)”;
32. A pagina 23, il Nome Sito del
Gruppo Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA – PRESENZA NEI SITI NATURA 2000
OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE: “Palude del Conte-Dune di Punta
Prosciutto (1110-1120*-1150*-1170)” è così SOSTITUITO: “Palude del Conte-Dune di
Punta Prosciutto (1120*-1150*-1170)”;
33. A pagina 23, il Nome Sito del Gruppo
Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA-PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO
DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE: “Le Cesine (1110-1120*-1150*-1170)” è così
SOSTITUITO: “Le Cesine (1120*-1150’-1170)”;
34. A pagina 23, il Nome Sito del Gruppo
Omogeneo ACQUE MARINE E AMBIENTI A MAREA - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO
DELLE MISURE DI CONSER, /AZIONE: “Posidonieto Capo San Gregorio-Punta Ristola
(1110-1120*-1170)” è così SOSTITUITO: “Posidonieto Capo San Gregorio-Punta
Ristola (1120*- 1170)”;
35. A pagina 28, la Misura di
Conservazione PER HABITAT del Gruppo Omogeneo PALUDI E PASCOLI INONDATI
ATLANTICI E CONTINENTALI: “Il Pascolamento è consentito, purchè venga condotto
entro limiti tollerabili e costantemente monitorato. In mancanza di un piano di
pascolamento specifico, il carico di pascolamento non deve superare i valori di
5-6 ovini/ha/anno, o 1,0-1,5 bovini/ha/anno” è così SOSTITUITA: “Il Pascolamento
è consentito, purchè venga condotto entro limiti tollerabili e costantemente
monitorato. In mancanza di un piano di pascolamento specifico, il carico di
pascolamento non deve superare i valori di 5-6 ovini/ha/anno , o 1,0-1,5
bovini/ha/anno. Per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al RDL
3267 del 1923, il carico di pascolamento non deve superare i valori indicati nel
Regolamento Regionale n. 5/2015”;
36. A pag. 42, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (HABITAT) LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI – PRESENZA NEI SITI NATURA
2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT 9110008
Valloni e steppe pedegarganiche”;
37. A pag. 45, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (HABITAT) BOSCAGLIE TERMO-MEDITERRANEE E PRE-STEPPICHE -
PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito
il SIC “IT 9110008 Valloni e steppe pedegarganiche (5330)”;
38. A pag. 47, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (HABITAT) FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE
DA CESPUGLIETI - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI
CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT 9110008 Valloni e steppe pedegarganiche
(6220*, 62A0)”;
39. A pagina 49, la Misura di
Conservazione PER HABITAT del Gruppo Omogeneo FORMAZIONI ERBOSE SECCHE
SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLIETI: “6220*: In assenza di piani di
pascolamento specifici, si applicano le seguenti indicazioni gestionali fornite
dalla Commissione Europea: - Nel caso di comunità perenni della classe Lygeo
sparti-Stipetea tenacissimae, vanno preferenzialmente impiegati ovini e caprini;
i primi hanno un impatto minimo sulla vegetazione arbustiva, mentre i secondi
vanno preferiti se si desidera controllare la crescita della macchia e sono,
inoltre, particolarmente utili nel pascolamento controllato contro gli incendi.
Il carico di bestiame deve essere compreso tra 0,2-0,4 UBA (500 kg) ha-1 anno-1.
Densità più elevate, fino a 1 UBA ha-1 anno-1, sono possibili per brevi periodi
di tempo quando è necessario il controllo della vegetazione arbustiva. Il
periodo di pascolamento deve avvenire principalmente in primavera e in autunno.
Il sistema di pascolamento può essere continuo. – Nel caso di comunità perenni
della classe Poetea bulbosae, possono essere impiegati ovini, bovini e,
talvolta, caprini; i primi producono i migliori risultati sulla conservazione
dell’habitat, mentre gli ultimi hanno un maggiore effetto di controllo sulla
vegetazione arbustiva. Il carico di bestiame deve essere di circa 1 UBA ha-1
anno-1; Il periodo di pascolamento deve essere da metà autunno fino all’inizio
dell’estate. Il sistema di pascolamento può essere continuo. - Nel caso di
comunità annuali della classe Tuberarietea guttatae, possono essere impiegati
ovini e caprini; i primi producono i migliori risultati sulla conservazione
dell’habitat, ma i secondi hanno maggiore effetto sul controllare la crescita
della macchia e sono, inoltre, particolarmente utili nel pascolamento
controllato contro gli incendi. Il carico di pascolamento deve essere di 0,1 UBA
ha-1 anno-1. Carichi più elevati, fino a 0,5 UBA ha-1 anno-1, possono essere
impiegati per breviperiodi di tempo là dove si voglia il controllo della
vegetazione arbustiva. Il periodo di pascolamento deve avvenire principalmente
in primavera e in autunno II sistema di pascolamento può essere continuo. Nel
caso di allevamenti da latte, è sempre necessaria una quota di integrazione
alimentare fornita artificialmente” è così SOSTITUITA: “6220*: In assenza di
piani di pascolamento specifici, si applicano le seguenti indicazioni gestionali
fornite dalla Commissione Europea: - Nel caso di comunità perenni della classe
Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae, vanno preferenzialmente impiegati ovini e
caprini; i primi hanno un impatto minimo sulla vegetazione arbustiva, mentre i
secondi vanno preferiti se si desidera controllare la crescita della macchia e
sono, inoltre, particolarmente utili nel pascolamento controllato contro gli
incendi. Il carico di bestiame deve essere compreso tra 0,2-0,4 UBA (500 kg)
ha-1 anno-1. Densità più elevate, fino a 1 UBA ha-1 anno-1, sono possibili per
brevi periodi di tempo quando è necessario il controllo della vegetazione
arbustiva. Il periodo di pascolamento deve avvenire principalmente in primavera
e in autunno. Il sistema di pascolamento può essere continuo. Per i terreni
sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267 del 1923 il carico di
bestiame ed il periodo di pascolamento devono essere conformi al Reg. Reg.
5/2015. - Nel caso di comunità perenni della classe Poetea bulbosae, possono
essere impiegati ovini, bovini e, talvolta, caprini; i primi producono i
migliori risultati sulla conservazione dell’habitat, mentre gli ultimi hanno un
maggiore effetto di controllo sulla vegetazione arbustiva. Il carico di bestiame
deve essere di circa 1 UBA ha-1 anno-1; Il periodo di pascolamento deve essere
da metà autunno fino all’inizio dell’estate. Il sistema di pascolamento può
essere continuo. Il carico di bestiame ed il periodo di pascolamento devono
essere conformi al Reg. Reg. 5/2015 per i terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico di cui al RDL 3267 del 1923. - Nel caso di comunità annuali della
classe Tuberarietea guttatae, possono essere impiegati ovini e caprini; i primi
producono i migliori risultati sulla conservazione dell’habitat, ma i secondi
hanno maggiore effetto sul controllare la crescita della macchia e sono,
inoltre, particolarmente utili nel pascolamento controllato contro gli incendi.
Il carico di pascolamento deve essere di 0,1 UBA ha-1 anno-1. Carichi più
elevati, fino a 0,5 UBA ha-1 anno-1, possono essere impiegati per brevi periodi
di tempo là dove si voglia il controllo della vegetazione arbustiva. Il periodo
di pascolamento deve avvenire principalmente in primavera e in autunno Il
sistema di pascolamento può essere continuo. Il carico di bestiame ed il periodo
di pascolamento devono essere conformi al Reg.
Reg. 5/2015 per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al RDL
3267 del 1923. Nel caso di allevamenti da latte, è sempre necessaria una quota
di integrazione alimentare fornita artificialmente”;
40. A pag. 54, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (HABITAT) PARETI ROCCIOSE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA - PRESENZA
NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC
“IT 9110008 Valloni e steppe pedegarganiche”;
41. A pag. 56, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (HABITAT) ALTRI HABITAT ROCCIOSI - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000
OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT 9110008 Valloni e
Step pe pedegarganiche (8310)”;
42. A pag. 59, in corrispondenza del gruppo omogeneo (HABITAT) FORESTE
DELL’EUROPA TEMPERATA – PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI
CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT 9110008 Valloni e steppe pedegarganiche
(91AA*)”;
43. A pagina 60, la Misura di
Conservazione PER HABITAT del Gruppo Omogeneo FORESTE DELL’EUROPA TEMPERATA
“91AA* - 91M0: Il pascolo in bosco, da esercitarsi secondo le modalità previste
dal R.R. 26 febbraio 2015, n. 5, è ammesso con le seguenti limitazioni: a. non
deve essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha-1; b. nei
cedui il pascolo è consentito a partire dal 10° anno successivo il taglio” è
così SOSTITUITA: “91AA* - 91M0: Il pascolo in bosco, da esercitarsi secondo le
modalità previste dal R.R.
26 febbraio 2015, n. 5, è ammesso con le seguenti limitazioni: a. non deve
essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha-1. Il carico di
pascolamento non deve superare quello indicato nel Regolamento Regionale n.
5/2015, per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267 del
1923. b. nei cedui il pascolo è consentito a partire dal 10° anno successivo il
taglio. Per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267 del
1923 nei cedui il pascolo è consentito neiseguenti casi: 1) al bestiame ovino e
suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m 1,5; 2) al bestiame
bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m
3”;
44. A pagina 62, la Misura di
Conservazione PER HABITAT del Gruppo Omogeneo FORESTE MEDITERRANEE CADUCIFOGLIE:
“9250 - 9260: Il pascolo in bosco, da esercitarsi secondo le modalità previste
dal R.R.
26 febbraio 2015, n. 5, è ammesso con le seguenti limitazioni: a. non deve
essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha-1; b. nei cedui
il pascolo è consentito a partire dal 10° anno successivo il taglio” è così
SOSTITUITA: “9250 - 9260: Il pascolo in bosco, da esercitarsi secondo le
modalità previste dal R.R.
26 febbraio 2015, n. 5, è ammesso con le seguenti limitazioni: a. non deve
essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha-1. Il carico di
pascolamento non deve superare quello indicato nel Regolamento Regionale n.
5/2015, per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267 del
1923. - b. nei cedui il pascolo è consentito a partire dal 10° anno successivo
il taglio. Per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267
del 1923 nei cedui il pascolo è consentito nei seguenti casi: 1) al bestiame
ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m 1,5; 2) al
bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia raggiunto
l’altezza di m 3”;
45. A pag. 65, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (HABITAT) FORESTE SCLEROFILLE MEDITERRANEE - PRESENZA NEI SITI
NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT 9110008
Valloni e steppe pedegarganiche (9320, 9340)”;
46. A pagina 66, la Misura di
Conservazione PER HABITAT del Gruppo Omogeneo FORESTE SCLEROFILLE MEDITERRANEE:
“9340: Il pascolo in bosco, da esercitarsi secondo le modalità previste dal R.R.
26 febbraio 2015, n. 5, è ammesso con le seguenti limitazioni: a. non deve
essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha-1; b. nei cedui
il pascolo è consentito a partire dal 10° anno successivo il taglio” è così
SOSTITUITA: “9340: Il pascolo in bosco, da esercitarsi secondo le modalità
previste dal R.R.
26 febbraio 2015, n. 5, è ammesso con le seguenti limitazioni: a. non deve
essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha-1. Il carico di
pascolamento non deve superare quello indicato nel Regolamento Regionale n.
5/2015, per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al RDL 3267 del
1923. b. nei cedui il pascolo è consentito a partire dal 100 anno
successivo il taglio. Per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al
RDL 3267 del 1923 nei cedui il pascolo è consentito nei seguenti casi: 1) al
bestiame ovino e suino, dopo che il novellame abbia raggiunto l’altezza di m
1,5; 2) al bestiame bovino, equino e asinino, dopo che il novellame abbia
raggiunto l’altezza di m 3”;
47. A pagina 68, la Misura di
Conservazione PER HABITAT del Gruppo Omogeneo FORESTE DI CONIFERE DELLE MONTAGNE
MEDITERRANEE E MACARONESICHE: “Il pascolo in bosco, da esercitarsi secondo le
modalità previste dal R.R.
26 febbraio 2015, n. 5, è ammesso con le seguenti limitazioni: a. non deve
essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha-1” è così
SOSTITUITA: “II pascolo in bosco, da esercitarsi secondo le modalità previste
dal R.R.
26 febbraio 2015, n. 5, è ammesso con le seguenti limitazioni: a. non deve
essere superato il carico precauzionale di massima di 0,5 UBA ha-1. Il carico di
pascolamento non deve superare quello indicato nel Regolamento
Regionale n. 5/2015, per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico di cui
al RDL 3267 del 1923”;
48. A pag. 71, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE VEGETALI) PIANTE VASCOLARI TERRESTRI E DELLE ACQUE
INTERNE - codice 1429 - Marsilea strigosa - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000
OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, sono inseriti i SIC “Padula Mancina”
(IT9150035) e “Lago del Capraro” (IT9150036);
49. A pag. 71, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE VEGETALI) PIANTE VASCOLARI TERRESTRI E DELLE ACQUE
INTERNE - codice 1883 - Stipa austroitalica - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000
OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT 9110008 Valloni e
steppe pedegarganiche”;
50. A pag. 73, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE VEGETALI) PIANTE VASCOLARI TERRESTRI E DELLE ACQUE
INTERNE - codice 1849 - Ruscus aculeatus L. - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000
OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT 9110008 Valloni e
steppe pedegarganiche”;
51. A pag. 77, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) INVERTEBRATI TERRESTRI - PRE-SENZA NEI SITI
NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT 9110008
Valloni e steppe pedegarganiche (Saga pedo, Euphydryas Aurinia, Melanargia Arge,
Callimorpha quadripunctaria)”;
52. A pag. 80, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) INVERTEBRATI MARINI — CODICE E NOME SPECIE — è
inserito il codice 1027 per la specie Lithophaga lithophaga; in corrispondenza
del gruppo omogeneo PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI
CONSERVAZIONE — sono apportate le seguenti modifiche: è inserita la specie
Lithophaga lithophaga nel sito “Isole Tremiti”; è inserita la specie Lithophaga
lithophaga nel sito “Torre Colimena”; sono inserite le specie Scyllarides latus,
Lithophaga lithophaga ed eliminate le specie Centrostephanus longispinus,
Corallium rubrum nel sito “Duna di Campomarino”; è inserita la specie Lithophaga
lithophaga nel sito “Posidonieto Isola di San Pietro — Torre Canneto; è inserito
il sito BOSCO TRAMAZZONE (Lithophaga lithophaga), ed il sito STAGNI E SALINE DI
PUNTA DELLA CONTESSA (Pinna nobilis, Lithophaga lithophaga), rispettivamente
codici IT9140001 e IT9140003; è inserita la specie Lithophaga lithophaga nel
sito “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni” ed eliminata la specie Scyllarides
latus; sono inserite le specie Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis nel sito
“Costa Otranto – Santa Maria di Leuca”; è eliminato il sito “Torre di Uluzzo”
codice IT9150007;
53. A pag. 81, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) INVERTEBRATI MARINI – PRESENZA NEI SITI NATURA
2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE – sono apportate le seguenti
modifiche: è inserito il sito ACQUATINA DI FRIGOLE (Lithophaga lithophaga) ed il
sito RAUCCIO (Scyllarides latus, Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis),
rispettivamente codici IT9150003 e IT9150006; sono inserite le specie
Scyllarides latus, Lithophaga lithophaga ed eliminate le specie Centrostephanus
longispinus, Scyllarides latus nel sito “Montagna spaccata e rupi di San Mauro”;
è inserito il sito LITORALE DI UGENTO (Pinna nobilis, Lithophaga lithophaga),
codice IT9150009; è inserita la specie Lithophaga lithophaga ed eliminata la
specie Corallium rubrum nel sito “Alimini”; è inserito il sito PALUDE DEL
CAPITANO (Pinna nobilis, Lithophaga lithophaga) codice IT9150013; è inserita la
specie Lithophaga lithophaga ed eliminata la specie Corallium rubrum nel sito
“Litorale di Gallipoli e Isola di Sant’Andrea”; è inserito il sito TORRE VENERI
(Lithophaga lithophaga) codice IT9150025; è inserita la specie Lithophaga
lithophaga nel sito “Palude del Conte – Dune di Punta Prosciutto”; sono
eliminate le specie Scyllarides latus, Centrostephanus longispinus, nel sito
“Porto Cesareo”; è inserito il sito LE CESINE (Lithophaga lithophaga) codice
IT9150032; è inserita la specie Lithophaga lithophaga ed eliminate le specie
Corallium rubrum, Centrostephanuslongispinus, Scyllarides latus e Pinna nobilis
nel sito “Posidonieto Capo San Gregorio – Punta Ristola”;
54. A pag. 82, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) PESCI - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO
DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE — sono apportate le seguenti modifiche: è inserito
il SIC VALLONI E STEPPE PEDEGARGANICHE (Alburnus albidus) codice
IT9110008;
55. A pag. 83, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) PESCI - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO
DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE – sono apportate le seguenti modifiche: è inserita
la specie Alburnus albidus nel sito “Monte Sambuco”; è eliminata la specie
Knipowitschia panizzae nel sito “Valle Ofanto – Lago di Capacciotti”; sono
eliminati i siti MASSERIA TORRE BIANCA (Aphanius fasciatus)codice IT9130002 e
PINETE DELL’ARCO IONICO (Alburnus albidus) codice IT9130006; sono inseriti i
siti TORRE GUACETO E MACCHIA S.GIOVANNI (Aphanius fasciatus), ACQUATINA DI
FRIGOLE (Aphanius fasciatus), RAUCCIO (Aphanius fasciatus), TORRE VENERI
(Aphanius fasciatus), LE CESINE (Knipowitschia panizzae), rispettivamente codici
1T9140005, 1T9150003, 1T9150006, 1T9150025 e 1T9150032.
56. A pag. 84, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) ANFIBI ANURI – PRESENZA NEI SITI NATURA 2000
OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT 9110008 Valloni e
steppe pedegarganiche (Bombina pachypus, Bufo viridis, Hyla Meridionalis, Rana
esculenta/Rana lessonae, Rana dalmatina)”;
57. A pag. 87, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) ANFIBI CAUDATI – PRESENZA NEISITI NATURA 2000
OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT 9110008 Valloni e
steppe pedegarganiche (Triturus carnifex, Lissotriton italicus)”;
58. A pag. 91, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) RETTILI SQUAMATI - PRESENZA NEI SITI NATURA
2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT 9110008
Valloni e steppe pedegarganiche (Podarcis sicula, Podarcis muralis, Lacerta
bilineata, Elaphe quatuorlineata, Zamenis longissima, Coronella austriaca,
Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata)”;
59. A pag. 94, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) RETTILI - TESTUGGINI TERRESTRI - PRESENZA NEI
SITI NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT
9110008 Valloni e steppe pedegarganiche (Testudo hermanni, Ennys
orbicularis)”;
60. A pag. 106, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) UCCELLI -SPECIE DI ZONE UMIDE D’ACQUA DOLCE E
CANNETI - PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGE1TO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è
inserito il SIC “IT 9110008 Valloni e steppe pedegarganiche (Circus
aeruginosus)”;
61. A pagina 107, dopo la Misura di
Conservazione PER SPECIE ANIMALI del Gruppo Omogeneo UCCELLI (SPECIE DI ZONE
UMIDE D’ACQUA DOLCE E CANNETI): “Aythya nyroca e Botaurus stellaris: Divieto di
accesso al di fuori dei sentieri e con imbarcazioni nelle zone umide occupate
dalle specie” è AGGIUNTA la Misura di Conservazione PER SPECIE ANIMALI “Divieto
di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie moretta (Aythya
fuligula)”;
62. A pag. 113, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) UCCELLI - SPECIE DI AMBIENTI STEPPICI -
PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito
il SIC “IT 9110008 Valloni e steppe pedegarganiche (Falco naumanni, Tetrax
tetrax, Burhinus Oedicnemus, Caprimulgus europaeus, Melanocorypha calandra,
Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio)”;
63. A pagina 115, è SOPPRESSA la Misura di
Conservazione PER SPECIE ANIMALI del Gruppo Omogeneo UCCELLI (SPECIE DI AMBIENTI
STEPPICI): “Divieto di caccia all’allodola per evitare il rischio di confusione
(look alike) con tottavilla, calandra e calandrella”;
64. A pag. 117, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) UCCELLI - SPECIE DI AMBIENTI AGRICOLI -
PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito
il SIC “IT 9110008 Valloni e steppe pedegarganiche (Circus cyaneus, Circus
pygargus)”;
65. A pag. 120, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) Uccelli - SPECIE DI AMBIENTI RUPESTRI -
PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito
il SIC “IT 9110008 Valloni e steppe pedegarganiche (Neophron percnopterus, Falco
biarmicus, Falco peregrinus, Bubo bubo)”;
66. A pag. 124, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) Uccelli - SPECIE DI AMBIENTI FORESTALI -
PRESENZA NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito
il SIC “IT 9110008 Valloni e steppe pedegarganiche (Pernis apivorus, Circaetus
gallicus)”;
67. A pag. 126, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) MAMMIFERI TERRESTRI - NONCHIROTTERI - PRESENZA
NEI SITI NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC
“IT 9110008 Valloni e steppe pedegarganiche IT9110008 VALLONI E STEPPE
PEDEGARGANICHE (Canis lupus, Mustela putorius, Felis silvestris)”;
68. A pagina 127, la Misura di
Conservazione PER SPECIE ANIMALI del Gruppo Omogeneo MAMMIFERI TERRESTRI (NON
CHIROTTERI): “Canis lupus: divieto di caccia in squadra al cinghiale nelle aree
occupate dalla specie” è così SOSTITUITA: “Canis lupus: divieto di caccia in
braccata al cinghiale nelle aree occupate dalla specie”;
69. A pag. 131, in corrispondenza del
gruppo omogeneo (SPECIE ANIMALI) MAMMIFERI - CHIROTTERI – PRESENZA NEI SITI
NATURA 2000 OGGETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE, è inserito il SIC “IT 9110008
Valloni e steppe pedegarganiche (Rhinolophus Hipposideros, Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Myotis blythii, Barbastella barbastellus,
Pipistrellus pipistrellus, Miniopterus schreibersii, Myotis daubentonii, Myotis
capaccinii, Myotis nattereri, Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri,
Pipistrellus kuhlii, Tadarida teniotis)”.
Art. 4
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti
dell’ art.
44, co. 2, della L.R. 7/2004 così come modificato dalla
L.R.
44/2014.
Entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul
BURP.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Vedi Allegato