Vedi Regolamento
R.R. 11/2020,
art.1, comma 1.
Art. 1
Aggiornamenti normativi
1. Le presenti disposizioni adeguano la legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio) alle seguenti norme:
a) legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
b) decreto legislativo
30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) a norma dell’articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124);
c) decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a
determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124);
d) decreto legislativo 16 dicembre 2016,
n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi).
Art. 2
Modifica all’articolo 2
della l.r.
24/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 2
della l.r.
24/2015 dopo la lettera o), è aggiunta la seguente:
o bis) favorire una pianificazione del territorio e
della rete di vendita nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di risparmio
del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse,
sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non
compromettere l’ambiente e il paesaggio.
Art. 3
Modifica all’articolo 3
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 3
della l.r.
24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito
dal seguente:
2. I provvedimenti di
cui al comma 1 sono adottati dalla Giunta regionale a seguito di parere
obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali, sentiti la Consulta
regionale consumatori e utenti (CRCU) e i rappresentanti regionali delle
associazioni delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative.
b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
3. Per associazioni
delle imprese del commercio e organizzazioni dei lavoratori maggiormente
rappresentative si intendono quelle presenti nel CNEL che siano firmatarie del
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore applicato alla
categoria. Per le disposizioni in materia di carburanti sono consultate le
relative associazioni di impresa maggiormente rappresentative.
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Per le
comunicazioni, segnalazioni certificate di inizio attività e istanze di cui alle
presenti disposizioni, viene utilizzata la modulistica univoca prevista
dall’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 126/2016.
Art. 4
Modifica all’articolo 4
della l.r.
24/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 4
della l.r.
24/2015 dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: m bis) vendita
stagionale: l’attività svolta, anche su area pubblica, per uno o più periodi,
nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta
giorni per ciascun anno solare.
Art. 5
Modifica all’articolo 5
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 5
della l.r.
24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è soppresso il secondo periodo;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2 bis. In allegato alle istanze,
SCIA e comunicazioni inerenti la vendita dei prodotti del settore alimentare, è
trasmessa al SUAP anche la notifica sanitaria, compilando l’apposito modulo che
è trasmesso all’azienda sanitaria locale a cura del SUAP. In ogni caso non sono
richieste asseverazioni.
Art. 6
Modifica all’articolo 6
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 6
della l.r.
24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
2. Il subentro nell’attività è
soggetto a comunicazione da presentare al SUAP entro sei mesi dalla data della
morte del titolare o entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del titolo
con indicazione degli estremi della SCIA o dell’autorizzazione interessata, del
contratto di cessione d’azienda e con l’attestazione del possesso dei requisiti
di cui all’articolo 5. La mancata comunicazione nei termini di cui al presente
comma comporta le sanzioni previste all’articolo 61, comma 6, del decreto
legislativo 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa
ai servizi nel mercato interno).
b) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
4. Il trasferimento della titolarità o
il subentro di un nuovo gestore di un impianto di distribuzione di carburanti
senza trasferimento della titolarità sono subordinati a comunicazione al SUAP.
In caso di trasferimento della titolarità, il SUAP entro quindici giorni dalla
comunicazione verifica gli atti comprovanti per legge il trasferimento, accerta
i requisiti soggettivi del subentrante e trasmette la comunicazione alla Regione
e all’Ufficio delle dogane. Ai fini della voltura della prevenzione incendi, la
comunicazione è trasmessa anche ai Vigili del fuoco (VV.F.) a cura del SUAP.
c) al comma 6, dopo le
parole: "trenta giorni al", aggiungere le seguenti: "SUAP del";
d) dopo il comma
6 sono aggiunti i seguenti:
6 bis. La cessazione o sospensione temporanea delle
attività sono subordinate a comunicazione da trasmettere al SUAP. In caso di
grandi strutture di vendita, il SUAP trasmette alla Regione copia della
comunicazione.
6 ter. Quando il subingresso, la cessazione o
sospensione dell’attività riguardano la vendita di prodotti alimentari, alla
comunicazione è allegata la notifica ai fini sanitari.
Art. 7
Modifica all’articolo 9
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 9
della l.r.
24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 5, le parole alfanumeriche:
"ai commi 1, 2, 3 e 4", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 3".
Art. 8
Modifica all’articolo 12
della l.r.
24/2015
1. Al comma 4 dell’articolo 12
della l.r.
24/2015, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) per mercati con oltre cinquanta posteggi e per le
fiere con oltre cento posteggi è obbligatoria l’approvazione del regolamento di
cui alla lettera e).
Art. 9
Modifica all’articolo 13
della l.r.
24/2015
1. Al comma 7 dell’articolo 13
della l.r.
24/2015 le lettere a) e c) sono soppresse.
Art. 10
Modifica all’articolo 16
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 16
della l.r.
24/2015sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 4 è aggiunto il
seguente periodo: La disposizione non si applica nelle strutture complesse di
centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati.
b) alla lettera c) del comma 6, il punto
3) è soppresso.
Art. 11
Modifica all’articolo 17
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 17
della l.r.
24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. In linea con quanto disposto dal d.lgs. 222/2016:
a) l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento
di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di vendita di una media o
grande struttura di vendita sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per
territorio;
b) l’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento
di settore merceologico e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro
commerciale, un’area commerciale integrata o un parco commerciale necessitano di
autorizzazione da richiedersi a cura del suo promotore o, in assenza,
congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita.
E’ necessario procedere all’ottenimento dell’autorizzazione o alla presentazione
della SCIA per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti all’interno della
grande struttura complessa a seconda del regime applicabile a ciascuno di essi
in relazione alle rispettive dimensioni.
b) i commi 3 e 4
sono abrogati;
c) dopo il comma 14 è
inserito il seguente:
14 bis. E’ concedibile
una ulteriore proroga di un anno, a condizione che sussista un avanzamento
edilizio e commerciale almeno pari al 50 per cento del progetto. In ogni caso
l’ulteriore proroga è subordinata alla sottoscrizione dell’atto unilaterale
d’obbligo previsto dal comma 10. Il regolamento attuativo di cui all’articolo 3
stabilisce le modalità di verifica di tali condizioni.
Art. 12
Modifica all’articolo 20
della l.r.
24/2015
1. L’articolo 20
della l.r.
24/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 20 Correlazione tra concessione edilizia e
autorizzazione commerciale
- Nel caso in cui, in aggiunta all’autorizzazione commerciale, siano
previsti interventi urbanistico edilizi per i quali le disposizioni vigenti
prevedano la presentazione di Comunicazione di inizio dei lavori (CILA),
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o Dichiarazione di inizio
attività (DIA), questa è presentata dall’interessato al SUAP competente per
territorio unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale.
- Il rilascio dell’autorizzazione commerciale da parte del comune è
subordinato all’avvenuto rilascio dei pertinenti titoli edilizi.
- L’attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di
polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei
regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza, nonché di quelle
relative alle destinazioni d’uso.
Art. 13
Modifica all’articolo 27
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 27
della l.r.
24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera J), è aggiunta la seguente:
j bis) spunta: l’operazione con la quale, prima dell’orario di vendita, vengono
assegnati di volta in volta i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella
fiera e fuori mercato.
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In caso di assenza del titolare del
titolo abilitativo, l’esercizio dell’attività è consentito ai dipendenti o soci
e collaboratori a condizione che esibiscano a ogni richiesta degli organi di
vigilanza e controllo il titolo abilitativo in originale e l’atto di delega,
attestante il rapporto con l’impresa titolare.
Art. 14
Modifica all’articolo 34
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 34
della l.r.
24/2015 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 3, dopo le parole alfanumeriche: "comma
2,", sono aggiunte le seguenti: "primo alinea,".
Art. 15
Modifica all’articolo 41
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 41
della l.r.
24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4,
dopo le parole: "d.lgs. 59/2010", la virgola è sostituita da un punto;
b) al comma 4,
le parole: "nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di
sicurezza.", sono sostituite dalle seguenti: "L’attività è svolta nel rispetto
delle norme igienicosanitarie e in materia di sicurezza.
Art . 16
Modifica all’articolo 44
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 44
della l.r.
24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative
concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio
di nuovi impianti, per l’esercizio provvisorio e per l’aggiunta carburanti in
impianti esistenti, nel rispetto del titolo VI e di quanto previsto dai
provvedimenti di cui all’articolo 3. Le domande devono ritenersi accolte qualora
non venga comunicato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data
di ricevimento.
b) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente
periodo: "L’avvio dell’attività è inoltre subordinata alla presentazione della
SCIA prevenzione incendi trasmessa a cura del SUAP.
Art. 17
Modifica all’articolo 45
della l.r.
24/2015
1. L’articolo 45
della l.r.
24/2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 45
Tipologie e attività commerciali integrative
- I nuovi impianti di distribuzione carburanti e quelli esistenti, in caso
di ristrutturazione totale, devono essere dotati di infrastrutture di ricarica
elettrica di potenza elevata almeno veloce, nonché di rifornimento di GNC (gas
naturale compresso) o GNL (gas naturale liquido) anche in esclusiva modalità
self service, fatta salva la sussistenza delle impossibilità tecniche o oneri
economici eccessivi individuati dalle disposizioni statali e qualora
localizzati nelle zone svantaggiate individuate dai provvedimenti attuativi di
cui all’articolo 3.
- Tutti gli impianti devono essere dotati dell’apparecchiatura self-service
prepagamento.
3. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti
ristrutturati, possono inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi
all’automobile e all’automobilista, autolavaggio, auto parking, officine, anche
di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle
definite per gli esercizi di vicinato di cui alla presente legge, di attività di
somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di
tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica.
L’esercizio delle rivendite di tabacco è subordinato al rispetto delle norme e
delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tali attività
presso impianti di distribuzione dei carburanti. Qualora sull’impianto sia
prevista l’installazione di lavaggio auto, contestualmente alla domanda è
presentata anche l’istanza di Autorizzazione unica ambientale (AUA).
4 I provvedimenti di cui all’articolo 3, possono
prevedere ulteriori specificazioni in ordine alle attrezzature dell’area di
rifornimento, alla dotazione di pensiline di copertura con sistemi idonei
all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti rinnovabili, alla presenza
di adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di
disabilità, di locali necessari al ricovero del gestore, di sistemi di sicurezza
pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.
Art . 18
Modifica all’articolo 49
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 49
della l.r.
24/2015 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, le parole: "per buncheraggio navi e
motopesca", sono sostituite dalle seguenti: "di distribuzione di carburanti
esenti da accise per la navigazione
Art. 19
Modifica all’articolo 53
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 53
della l.r.
24/2015 è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis.
Contestualmente alla domanda deve essere trasmessa la SCIA prevenzione incendi
da trasmettere ai VV.F. a cura del SUAP.".
Art. 20
Modifica all’articolo 58
della ll.r.
24/2015
1. L’ articolo 58
è sostituito dal seguente:
"Art. 58
Apparecchi automatici
- La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale a
essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni
concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.
- La vendita è subordinata ai requisiti di cui all’articolo 5.
- Se l’apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, devono
essere osservate le norme sull’occupazione del suolo pubblico.
- L’utilizzo di apparecchi automatici per la vendita in altri esercizi
commerciali già abilitati o in altre strutture è subordinato a SCIA.
- Le successive installazioni o disinstallazioni di apparecchi automatici
che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale
al SUAP che le trasmette all’ASL.
- È consentita la vendita di bevande alcoliche solo attraverso distributori
automatici che consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore
mediante sistemi di lettura ottica dei documenti, salvo che sia presente sul
posto personale incaricato di effettuare il controllo sui dati anagrafici.
Art. 21
Modifica all’articolo 59
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 59
della l.r.
24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito
dal seguente: "1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, commercio
elettronico, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a
SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona fisica o
giuridica, intende avviare l’attività. Quando l’attività è accessoria ad altra
tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
b) dopo il comma 7 è aggiunto il
seguente: "7 bis. Quando l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita,
non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.
Art. 22
Modifica all’articolo 60
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 60
della l.r.
24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito
dal seguente:
"1 . La vendita al dettaglio
o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è
soggetta a SCIA da presentare al SUAP del comune nel quale l’esercente, persona
fisica o giuridica, intende avviare l’attività.
b) al comma 3 le parole: "ha
la residenza o la sede legale", sono sostituite dalle seguenti: "ha avviato
l’attività.
c) dopo il comma 9 è aggiunto il
seguente:
"9 bis. Quando
l’attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo
di legittimazione aggiuntivo.
Art. 23
Modifica all’articolo 61
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 61
della l.r.
24/2015 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 3 le parole: "le vendite straordinarie e
promozionali," sono soppresse.
Art. 24
Modifica all’articolo 62
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 62
della l.r.
24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la
parola: "autorizzazione" è sostituita dalla seguente: "attività";
b) all’alinea del
comma 3, le parole "L’autorizzazione è revocata:" sono sostituite dalle
seguenti: "Il titolo abilitativo è revocato:";
c) al comma 3, lettera
a), punto 2, le parole: "rilascio dell’autorizzazione;" sono sostituite dalle
seguenti: "titolo stesso;".
Art. 25
Modifica all’articolo 63
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 63
della l.r.
24/2015 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1, alla fine della lettera c), il punto è
sostituito dal punto e virgola e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) gli articoli 3 e 5 della legge regionale 19
dicembre 2008, n. 38 (Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli
regionali).
Art. 26
Modifica all’articolo 64
della l.r.
24/2015
1. All’articolo 64
della l.r.
24/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
"9 bis. Con l’entrata in vigore delle disposizioni
attuative del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 2017, n. 96, cessano di avere
efficacia le norme del titolo III della presente legge incompatibili con la
legge statale.
"9 ter. Con l’entrata in vigore delle disposizioni
attuative previste dall’articolo 1, commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) cessano di avere efficacia le
norme della presente legge in contrasto con le disposizioni statali. La Giunta
regionale approva il relativo regolamento attuativo di
aggiornamento.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.