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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2020
Numero
11
Data
20/07/2020
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
L.R. 16 aprile 2015, n.24 s.m.i.: Regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b): “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita
Note
Allegati
Nessun allegato

 




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art.42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale  N° 1036 del 02/07/2020 di adozione del Regolamento;


EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.  1
Oggetto del regolamento e definizioni

1.   Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015 come modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come legge.


2.   Le presenti norme attuano altresì quanto contenuto nel regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 11, “Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”, approvato ai sensi delle lettere a), c) ed h) del comma 1 dell’art. 3 della legge.


3.  Le definizioni contenute nel presente regolamento fanno riferimento a quanto previsto dalla  legge ed in particolare:


  a. la superficie di vendita di un esercizio commerciale è definita dall’art. 4, comma 1, lettera e) della  legge ;
  b. i parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento sono riferiti ai settori merceologici alimentare e non alimentare in applicazione dell’art. 16, commi 2 e 3 della  legge
  c. le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono definite dall’art.16,  comma 5, della  leggeche ne fissa i limiti massimi di superficie di vendita;
  d. le modalità insediative delle grandi strutture di vendita sono definite dall’art. 16,, comma 6 della legge

4.   Nel presente regolamento per struttura complessa si intende una grande struttura di vendita formata da più esercizi commerciali e cioè: il centro commerciale, l’area commerciale integrata e il parco permanente attrezzato.


5. In applicazione dell’art. 17, comma 1, del regolamento n. 11/2018 è considerata non alimentare la struttura che includa il settore merceologico alimentare e misto nei limiti della media struttura e comunque in misura non superiore al 10% della superficie di vendita complessiva.


6.   La dotazione di servizio di cui all’art. 6 è valutata con riferimento all’area territoriale costituita dal comune oggetto di intervento e dai comuni contermini.


7.   Le disposizioni del presente regolamento tengono conto delle finalità previste dal r.r. n. 15 del 15/07/2011 concernente “I Distretti urbani del commercio”.


Art.  2

Obiettivi e strumenti della programmazione


1. La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le finalità previste dall’art. 2 della legge e, in particolare:

 -rendere sostenibile l’impatto delle grandi strutture di vendita sul territorio in termini: ambientali, urbanistici e sociali;
-consentire le modifiche delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree all’interno del comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio;
-favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;
-tener conto delle specificità territoriali e del livello di servizio all’utente presente e atteso;
-tener conto della mobilità determinata dal progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e sull’uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
-favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate;
-tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e prossimità;
-favorire il risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l’ambiente e il paesaggio.


2.  Le norme del presente regolamento, nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, ai fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti dagli articoli che seguono.


 

Art.  3

Periodo di validità e procedure per il rinnovo


1.   Le norme del presente regolamento hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino all’approvazione del provvedimento successivo.

2.   Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione la Regione verifica gli effetti del presente regolamento e la sua rispondenza alle finalità di legge e predispone eventuali proposte di aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge.


3.   La proposta di nuovo regolamento viene predisposta centoventi giorni prima della scadenza dei tre anni e approvata con le modalità previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti dall’Osservatorio regionale sul commercio.

 

Art.  4

Norme di carattere generale


1.   I centri commerciali di interesse locale di cui all’art. 16, comma 10, della legge e le piccole aree commerciali integrate con superficie di vendita massima di mq 4.000 sono previsti dai comuni all’interno degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e sono subordinati ai parametri 7 e 8.


2.   L’autorizzazione di aree commerciali integrate, anche se formate esclusivamente da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita non è consentita al di fuori delle esplicite previsioni del presente documento.


3.   Il rilascio dell’autorizzazione per il Parco permanente attrezzato deve essere contestuale o successivo al rilascio del permesso di costruire per l’intero parco. Non è consentita l’attivazione in tempi diversi della superficie commerciale rispetto a quella destinata alle altre attività del parco.

 

TITOLO II
OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA


 

Art.  5

Obiettivi di sviluppo delle nuove strutture


1.   Il presente titolo definisce i parametri di sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di legge.


2.   I parametri e la soglia minima garantiscono il conseguimento delle finalità dell’art. 2 della legge e degli obiettivi previsti dall’art. 2 del presente regolamento, con particolare riferimento: alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l’utilità sociale della stessa ex art. 41 Cost., all’equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l’uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.


3.   Il rilascio dell’autorizzazione per una nuova grande struttura di vendita avviene a condizione che l’impatto della struttura sul territorio sia classificato sostenibile e quindi è accoglibile a condizione che siano ridotti a zero gli impatti generati dall’insediamento.


4.   Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo si procede a valutazione integrata degli impatti, volta ad esaminare in concreto gli impatti generati dalla struttura commerciale, attraverso le verifiche di compatibilità e sostenibilità e le eventuali misure compensative e di mitigazione.

 

Art.  6

 Parametro n. 1: Impatto socioeconomico


Razionalizzazione del servizio agli utenti e contemperamento della libertà di iniziativa economica con l’utilità sociale


1. Dimensioni: superficie di vendita complessiva dell’insediamento:


 a. superiore a 20.000 mq punti 0

b. superiore a 10.000 mq., ma inferiore/uguale a 20.000 mq    punti 5
c. superiore a 5.000 mq., ma inferiore/uguale a 10.000 mq.     punti 8
d. fino a 5.000 mq. punti 10


2.  Presenza di strutture commerciali impattanti:


a. grandi strutture alimentari di tipo G2                                                                                  punti 0
b. grandi strutture alimentari di tipo G1                                                                                  punti 5
c. solo strutture non alimentari,  con eventuale presenza di una media struttura alimentare         punti 10


3.  Modalità insediative:


a. Struttura isolata                                             punti  15
b. Centro commerciale                                      punti  10
c. Area Commerciale Integrata                          punti 5
d. Parco permanente attrezzato                         punti 0

 

4.  Coerenza fra insediamento commerciale e dimensioni dell’area, rapporto fra  superfici di vendita esistenti nell’area, articolato per settore merceologico alimentare o non alimentare, inclusa la struttura da autorizzare, e popolazione complessiva residente nell’area (comune sede di insediamento e comuni contermini):


  
a. rapporto >1 punti 0
b. rapporto >=0,4 e <= 1 punti 2
c. rapporto compreso tra >=0,2 e <0,4 punti 5
d. rapporto compreso tra >=0,1 e <0,2 punti 8
e. rapporto inferiore a 0,1 punti 10


4.1 Il dato anagrafico previsto al precedente comma 3 è quello risultante dall’ultima rilevazione ISTAT disponibile. Non si considerano nel computo i comuni contermini di altre regioni.


5.  Riduzione di tempi di percorrenza per i consumatori.


5.1  I tempi vanno calcolati, con riferimento alla velocità massima consentita dal Codice della Strada agli autoveicoli calcolata sul percorso stradale più veloce, rispetto alla distanza dell’insediamento di cui è richiesta l’autorizzazione da altre grandi strutture analoghe per tipologia e settore merceologico (alimentare, non alimentare) esistenti o autorizzate, tenendo conto degli ingressi principali delle due strutture. Il parametro assume i seguenti valori:

a.    da 0 a 10 minuti                 punti 2
b.   da 10 a 20 minuti                punti 3
c.   da 20 a 30 minuti                punti 4
d.   oltre 30 minuti                     punti 5

5.2 Il tempo di percorrenza deve essere incluso nella relazione prevista dall’art. 12 comma 1, lett. f) del regolamento n. 11/2018, ed essere asseverato dal tecnico che sottoscrive la relazione medesima.


6.  Dotazione di servizio al consumatore.


6.1  Il criterio mira a favorire gli insediamenti di nuove strutture nelle aree con minore dotazione di servizio in rapporto ai residenti. L’obiettivo di servizio è calcolato in relazione alla dotazione di superficie di vendita di grandi strutture esistenti nei comuni contermini rapportato ai residenti dei medesimi comuni e articolato per tipologia e settore merceologico.


6.2   L’obiettivo di servizio regionale è fissato a 50 mq ogni 1000 abitanti per il settore alimentare e 100 mq ogni 1000 abitanti per il settore non alimentare.


6.3   Ai fini della valutazione dei progetti il punteggio viene assegnato tenendo conto della sola superficie di vendita non alimentare, qualora la struttura includa una media struttura alimentare:


  a) valore dell’area a seguito dell’insediamento proposto superiore all’obiettivo di servizio                    punti 0
  b) valore dell’area a seguito dell’insediamento proposto inferiore all’obiettivo di servizio regionale       punti 10

6.4   La dotazione di servizio al consumatore viene calcolata sulla base della ricognizione prevista dall’articolo 9, comma 4, del presente regolamento e dell’ultima rilevazione demografica disponibile dell’ISTAT.


7.   Il presente parametro viene attuato nel rispetto delle disposizioni sulla concorrenza tra le domande fissate dai successivi articoli 11 e 12.


8.   La soglia minima del parametro n. 1 è di 40 punti su 60.


9.   Ai soli fini della valutazione del presente parametro viene considerata non alimentare anche la struttura che includa una media struttura alimentare. Nel caso la superficie di vendita del settore merceologico alimentare sia superiore al 10% della superficie complessiva la struttura è classificata alimentare ai fini delle norme sulla concorrenza dei successivi artt. 11 e 12.

 

Art.  7

Parametro n. 2: Impatto territoriale


1. Aree di insediamento, criteri di preferenza:


  a. intervento previsto in area urbana                                                                                                                                      punti 5
  b. intervento che preveda un progetto finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale definito dal piano commerciale       punti 10
  c. intervento previsto all’interno dell’accordo di DUC (Distretto Urbano del Commercio)                                                       punti 15

1.1 I punteggi di cui al precedente comma 1 sono alternativi e non cumulabili.


2.  Presenza di alternative di accessibilità esistenti o realizzate a carico del proponente:

  a. fermata di mezzi pubblici su rotaia collocata a meno di un chilometro dall’ingresso della struttura commerciale                                                                           punti 2
  b. servizio di mezzi di trasporto collettivo su gomma con fermata collocata a meno di 500 metri dall’ingresso della struttura commerciale                                       punti 2
  c. presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino l’area con il centro urbano più vicino e le eventuali fermate ferroviarie in modo rapido, comodo e sicuro. punti 2
  d. accessibilità autostradale: casello a meno di un chilometro dall’ingresso della struttura commerciale                                                                                            punti 2

 

2.1   I punteggi previsti dal precedente comma sono cumulabili fra loro.

 

3.   Ottimizzazione dell’uso del territorio:

  a. parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei suoli                             punti 0
  b. prevalenza di parcheggi multipiano (almeno 50% dei posti auto)                     punti 5
  c. prevalenza di parcheggi interrati (almeno 50% dei posti auto)                        punti 10

 

3.1   I punteggi di cui al precedente comma non sono fra loro cumulabili.


4.   Impatto sui sistemi urbani esistenti. Impegni assunti dal proponente per ridurre l’impatto della nuova struttura rispetto ai sistemi urbani esistenti, favorendone la riqualificazione e la dotazione di servizi.

-contribuzione aggiuntiva, rispetto agli importi previsti dall’art. 18 comma 1 del presente regolamento, in favore dei comuni contermini con il comune di insediamento, proporzionalmente alla popolazione residente, per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale: 1 punto ogni 30 euro a mq di superficie di vendita fino ad un massimo di punti 4


5.  Impatto occupazionale. Impegni assunti dal proponente sui livelli occupazionali diretti (con l’esclusione dell’indotto), garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all’avvio e valutati in proporzione alle ore lavorate: il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorativa-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.


  a. impegno all’assunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL, di almeno 25 ULA per strutture non alimentari e almeno 50 ULA per strutture alimentari punti 1
  b. impegno al riassorbimento di mano d’opera nel settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL di almeno 25 ULA per strutture non alimentari e almeno 50 ULA per strutture alimentari punti 1
  c. intervento proposto all’interno di un progetto di più ampio sviluppo del territorio che complessivamente, insieme agli interventi di natura non commerciale, garantisca almeno 800 (ULA) nuovi occupati nel rispetto del CCNL punti 2

6.   I punteggi di cui al precedente comma sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 3.


7.   Qualora, in fase di attivazione dell’autorizzazione, il Comune verifichi il mancato rispetto dell’impegno assunto ai sensi del punto sub) 5 il proponente è tenuto a compensare con la contribuzione aggiuntiva prevista al punto sub 4).


8.   La soglia minima del presente parametro è di 20 punti su 40.


9.  Il punteggio conseguito è elevato di 10 punti qualora il progetto includa una struttura dismessa già esistente e con destinazione commerciale alla data di entrata in vigore del regolamento.

 

Art.  8
Parametro n. 3: impatto ambientale


1.   Gli elementi per la valutazione del presente parametro devono essere contenuti nella documentazione della procedura di verifica di assoggettabilità degli interventi a valutazione di impatto ambientale prevista dall’articolo, 12 comma 1, lett. d) e lettere a), b) c) ed e) del regolamento 11/2018.

2.   Impatto paesaggistico e ambientale

a. molto impattante: con criticità evidenziate dalle valutazioni d’impatto e non completamente risolvibili  risolte a livello: 

 ì. paesaggistico: presenza o vicinanza di beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici come individuati nel vigente Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ovvero di elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali o provinciali;


ii. di criticità della rete stradale già esistenti o previste a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della rete, innesti sulla rete pubblica);


iii. sensibilità dell’area all’incremento di inquinamento (atmosferico o acustico) derivante dall’insediamento della struttura, anche per la presenza di insediamenti particolari (ospedali, scuole, residenze protette ecc.);

iv. rischi idrogeologici o per le falde acquifere. punti 0


b. poco impattante: senza criticità rilevanti ovvero con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla lettera a) punti 10


3.  Impatto energetico e sulle risorse


3.1 Consumi idrici - Obiettivo: riduzione dei consumi idrici attraverso:


  a. realizzazione di una rete duale per l’approvvigionamento idrico: per l’acqua potabile ed per usi non potabili (scarico wc, irrigazione, lavaggio, raffrescamento, antincendio, etc.) alimentata con  acque di recupero o impiegando acque meteoriche raccolte da “tetti verdi”;
  b. adozione di dispositivi tecnologici per la riduzione del consumo di acqua. Valutazione:

 se viene realizzato almeno uno dei punti sopra riportati punti 1 se vengono realizzati entrambi i punti punti 2


3.2 Acque sotterranee - Obiettivo: Riduzione dello scarico delle acque reflue attraverso:


  a. reti fognarie separate (acque nere, acque bianche, acque grigie),
  b. idonei interventi per la gestione delle acque di prima pioggia e separazione e conferimento a fogne acque nere o depurazione;
   c. realizzazione di impianti di fitodepurazione.


3.2.1   I sistemi per la laminazione delle acque meteoriche e gli eventuali impianti di fitodepurazione, devono essere integrati nel territorio dal punto di vista paesaggistico.


Valutazione:

se viene realizzato almeno uno dei punti sopra riportati             punti 1

se vengono realizzati tutti i punti                                               punti 2


3.3 Energia - Obiettivo: ridurre i consumi attraverso interventi per:

  a. ridurre i consumi di energia primaria per riscaldamento e/o raffrescamento e garantire il comfort termoigrometrico negli ambienti interni, mediante l’adozione di sistemi naturali di climatizzazione (es. free cooling) in grado, anche di consentire una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Dovranno comunque essere assicurati i requisiti energetici stabiliti dal D.Lgs. n.311 del 29/12/2006 e s.m.i., con riferimento ai parametri indicati per la zona climatica C.
  b. garantire almeno il livello energetico a) di cui al D.Lgs n.311/06 e s.m.i.
  c. ridurre l’utilizzo delle fonti non rinnovabili per l’approvvigionamento energetico e massimizzare l’utilizzo di fonti rinnovabili. Soddisfare con fonti rinnovabili almeno il 70% del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Predisporre l’edificio ad ospitare pannelli solari termici e fotovoltaici adeguata struttura della copertura e necessarie dotazioni impiantistiche o altre soluzioni di risparmio energetico (geotermico, micro eolico, biomassa). Realizzare impianti centralizzati, con generatori termici ad alta efficienza modulari. Per l’illuminazione artificiale, per le insegne e luci di arredo, utilizzare sistemi ad alto rendimento, basso consumo e risparmio di energia rispetto a convenzionali lampade alogene (es. lampade a iuduri metallici; tecnologia a LED colorati.)
  d. ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo. Garantire un adeguato livello di illuminazione naturale per contenere al massimo l’uso della luce artificiale nelle ore diurne. Adottare dispositivi che permettano di controllare/razionalizzare i consumi di energia elettrica per illuminazione
  e. perseguire il risparmio energetico e il contenimento dell’inquinamento luminoso negli ambienti esterni pubblici e privati. Realizzare impianti di illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo e possibilmente alimentati con fonti rinnovabili e utilizzare corpi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l’alto.

Valutazione:

se vengono realizzati almeno tre dei punti sopra riportati        punti 1

 se vengono realizzati tutti i punti                                            punti 2

4.  Gestione dei Rifiuti


4.1  Rifiuti - Obiettivo: ridurre l’impatto dei rifiuti prodotti in fase di realizzazione della struttura:


  a. Garantire la qualità ambientale e la salubrità dei materiali da costruzione utilizzati;
  b. Ridurre il consumo di materia e la produzione di rifiuti tendendo alla chiusura del ciclo: ridurre, recuperare e riutilizzare i rifiuti inerti risultanti da demolizioni o scarti di lavorazione; stabilire e definire le modalità attraverso cui dovrà essere effettuata la raccolta e la gestione dei rifiuti internamente all’area di cantiere;
  c. Ridurre i rischi e garantire la sicurezza nella gestione rifiuti realizzando adeguate aree per il deposito temporaneo e differenziato dei rifiuti prodotti;
  d. Scegliere i materiali da costruzione, i rivestimenti e gli arredi che più rispondono ai concetti della bio-edilizia, facilmente riciclabili e privi di pericolosità e tossicità;
  e. Garantire il corretto ed efficace recupero -riciclo degli sfridi e scarti di costruzione e dei rifiuti inerti derivanti da scavi e demolizioni; assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti da tutte le attività di cantiere;
  f. Massimizzare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo generate durante la realizzazione dell’opera, in applicazione del DPR 120/2017.

Valutazione:

se vengono realizzati almeno quattro dei punti sopra riportati                  punti 1

se vengono realizzati tutti i punti                                                             punti 2


4.2   Rifiuti - Obiettivo: ridurre l’impatto dei rifiuti prodotti durante la gestione della struttura:


  a. Organizzare un corretto sistema di raccolta differenziata e intercettazione- separazione almeno delle seguenti tipologie di rifiuto prodotte: carta e cartone, plastica e metalli, vetro, frazione organica. Garantire l’avvio a recupero della frazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati su indicati in misura almeno pari alla percentuale-obiettivo del 65% dei rifiuti prodotti, in conformità alle previsioni del D.  Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
  b. Impegnarsi attraverso specifici accordi di fornitura / forme di cooperazione ad attuare le seguenti misure di prevenzione della produzione dei rifiuti:

1. Riduzione degli sprechi alimentari e del consumo di risorse naturali attraverso il recupero dei prodotti alimentari prossimi alla scadenza invenduti o dei prodotti che hanno perso il loro valore
commerciale e la loro distribuzione per il sostentamento alimentare delle fasce pideboli della
popolazione.


2.  Dotazione di auto-compostiere per effettuare il trattamento e recupero di rifiuti organici prodotti dai reparti ortofrutticoli e dalle attività di ristorazione, trasformandoli in compost.


3.  Riduzione della produzione di rifiuti costituiti da carta minimizzando la produzione di cataloghi e volantini pubblicitari cartacei e sostituendo gli stessi con azioni di pubblicità digitale (posta elettronica, sms e mms, spot televisivi o radiofonici, ecc.).


4.  Riduzione dell’utilizzo degli imballaggi a vantaggio per esempio della “vendita alla spina” di detersivi, bevande, legumi, zucchero, farina, cereali ecc.


 5. Selezione di fornitori che garantiscano una maggiore eco-compatibilità degli imballaggi nella fase di fabbricazione (attraverso la riduzione della quantità e dello spessore del materiale utilizzato
 e l’utilizzo di materiali riciclati), e nella fase di consumo (promuovendo il loro riutilizzo).

6. Adesione alla campagna “plastic free” negli esercizi di ristorazione attraverso la sostituzione della plastica con materiale biodegradabile e/o con materiali durevoli.

c. Promuovere la filiera corta tramite l’offerta di prodotti agricoli “dal produttore al consumatore”, favorendo la riduzione delle emissioni legata ai trasporti e la riduzione della produzione di rifiuti associata agli imballaggi e alle confezioni.


Valutazione:

Punto a: obbligatorio

Punto b: se vengono realizzati almeno quattro dei punti sopra riportati                 punti 4

Punto c:                                                                                                             punti 1


5. Rumore - Obiettivo: garantire un buon clima acustico:


5.1 In coerenza con la disciplina della legge quadro sull’inquinamento acustico L. n. 447 del 26 ottobre, 1995, come modificata dal D. Lgs. 42 del 17-02-2017 deve essere assicurato un “buon clima acustico”:


  a. esternamente all’area (sorgenti interne/esterne, ricettori esterni) (fatta salva la presenza di sorgenti esterne di inquinamento acustico);
  b. all’interno dell’area (sorgenti interne, ricettori interni);
  c. all’interno degli edifici, con particolare attenzione agli ambienti sensibili presenti.

5.2 Per “buon clima acustico” si fa riferimento alle soglie normate dal DPCM 14/11/1997 e precisamente:


  a. III classe per le residenze, interne ed esterne all’area;
  b. IV classe per aree, spazi, unità con permanenza per motivi di lavoro e non (uffici, mense bar, ecc.), interni ed esterni all’area;
  c. 3dB (A) in meno rispetto ai limiti di emissione stabiliti dal DPCM 14/11/1997, in corrispondenza dei confini di ogni struttura

Valutazione:

se vengono realizzati almeno due dei punti sopra riportati      punti 1

se vengono realizzati tutti i punti                                           punti 2


6. La soglia minima del presente parametro è di 18 punti su 24.


Art.  9

Disposizioni relative agli obblighi, impegni e condizioni attestate


1.   Le condizioni di sussistenza dei parametri oggetto di valutazione sono attestate dal proponente, in sede di presentazione della domanda, nelle relazioni di cui al comma 1 art. 12 del regolamento regionale 11/2018 e sono asseverate dal comune all’interno delle valutazioni di conformità di cui all’art. 12, commi 5 e 6, del medesimo regolamento.


2.   Le informazioni per il calcolo dei parametri di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8 sono desunte:

a. dall’ultima rilevazione regionale, prevista al successivo comma 4, che risulta pubblicata alla data di
presentazione della domanda;
b. dalla valutazione di conformità prevista dall’art.12, comma 5, del regolamento n. 11/2018.


 3.  A fini ricognitivi e conoscitivi il proponente, all’atto di presentazione della domanda, è tenuto a produrre dettagliata rilevazione delle grandi strutture esistenti sul territorio provinciale di riferimento. La rilevazione  dovrà tener conto di tutte le strutture aventi superficie di vendita complessiva superiore a mq 2500 previste dall’art. 16 comma 5 lett. c) e art. 16 comma 6 lett. a), b), c) e d) della legge.

4.   La Regione aggiorna al 30 giugno e al 31 gennaio di ogni anno i dati riferiti alla presenza di grandi strutture di vendita a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni intervenute.


5. Gli impegni dei proponenti al rispetto dei requisiti di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8 devono essere dimostrati anche attraverso un atto unilaterale d’obbligo di cui all’art. 17 comma 10 della legge .

6.   Il mancato rispetto di quanto sottoscritto con il predetto atto d’obbligo, costituisce causa di non conformità dell’autorizzazione rilasciata e comporta l’applicazione dei commi 4, 5, 6 dell’art. 62 della legge  previa riconvocazione della conferenza dei servizi per esprimersi sulle difformità o sugli inadempimenti individuati.


7.   L’attivazione dell’autorizzazione è subordinata alla trasmissione, da parte del Comune sede di insediamento, della relazione prevista dall’art. 14, comma 9, del Reg. Reg. n.11/2018.

 

Art.  10

Presentazione delle domande


1.   Le domande per autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento possono essere presentate esclusivamente dal 1° al 31 maggio e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. Le domande presentate al di fuori dei predetti periodi sono da considerarsi irricevibili.


2.   Le domande di autorizzazione per le quali non è prevista l’applicazione dei parametri di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8, possono essere liberamente presentate nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dal regolamento n.11/2018 e dal presente regolamento.


3.   La dotazione di servizio per la valutazione dell’impatto socioeconomico è quella di cui art. 9 comma 4.

 

Art.  11

Concorrenza tra le domande


1.   Le domande riferite a strutture analoghe per settore merceologico (alimentare, non alimentare) presentate nel medesimo periodo di tempo e nella medesima area vengono considerate concorrenti e valutate congiuntamente.


2.   Ai fini della valutazione congiunta i punteggi di cui ai punti 5 e 6 (riduzione dei tempi di percorrenza e dotazione di servizio al consumatore) dell’art. 6 del presente regolamento, vengono assegnati prioritariamente alla domanda che raggiunge il punteggio più elevato nei parametri di valutazione previsti dagli artt.7 e 8 e tenendo conto, in caso di parità di punteggio, dei criteri di cui all’art. 12.

 

Art.  12

Priorità tra domande concorrenti


1. A parità di punteggio, ai fini della valutazione delle domande concorrenti si tiene conto dei criteri sotto indicati che sono posti in ordine di prevalenza dal primo al sesto punto:


I. domanda che contiene l’impegno del proponente alla sottoscrizione di convenzioni con le associazioni di categoria del settore per la commercializzazione di prodotti locali alimentari o non alimentari con riferimento al settore merceologico della struttura oggetto di domanda;
II. domanda che contiene l’impegno al riassorbimento di un maggior numero di lavoratori del settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL;
III. domanda che contiene l’impegno ad attivare un servizio navetta o altre soluzioni di accesso “car free” alla struttura;
  IV. domanda che contiene l’impegno alla promozione di servizi e di politiche attive a favore dell’attività commerciale all’interno dei centri storici urbani (presentazione, e impegno alla sua realizzazione, di un progetto di promozione delle attività commerciali nei centri storici e urbani, che contempli una partnership con l’amministrazione comunale e gli altri operatori economici, sul modello dei distretti del commercio di cui al regolamento n. 15/2011;
  V. domanda che contiene misure volte a favorire il riutilizzo ed evitare la produzione dei rifiuti;

VI. domanda che contiene la promozione di misure di welfare territoriale o aziendale.


 

Art.  13

Esame delle domande in conferenza dei servizi


1.   Le domande vengono presentate con i contenuti e le modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento n. 11/2018.


2.   I comuni provvedono a trasmettere alla regione le proprie valutazioni sulle domande presentate sul proprio territorio, in conformità con quanto previsto dall’art. 12 del regolamento n. 11/2018, in caso di mancato inoltro del parere questo si intende positivo.


3.   L’esame delle domande avviene in sede di conferenza ai sensi dell’art. 17 comma 7 della legge.


4.   In caso ricorrano le condizioni di concorrenza di cui all’art. 12, la comparazione delle diverse alternative avviene in sede conferenza dei servizi.


5.   Le domande considerate ammissibili vengono poi ordinate dalla regione sulla base del punteggio complessivo ottenuto applicando i parametri di cui agli artt. 6, 7 ed 8 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13.

 

TITOLO III
MODIFICHE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA


 

Art. 14
Norme generali


 1.  Fermo restando quanto previsto dall’art. 18 comma 5 del regolamento n.11/2018, gli ampliamenti e le modifiche delle grandi strutture di vendita sono soggette alle procedure della conferenza di servizi prevista dall’art. 17 comma 7 della legge, sono subordinate al possesso dei requisiti di legge, alle disposizioni dell’art. 18 della legge e sono soggette ai parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8, ad eccezione delle fattispecie disciplinate dal successivo art. 15.


2.   Per le modifiche che non comportino variazioni di superficie di vendita e complessive si applica l’art. 18 comma 5 del regolamento n. 11/2018.


3.   La domanda di qualsiasi modifica di aree commerciali integrate può essere presentata o da un promotore comune oppure anche da singoli esercenti presenti nell’area. La modifica delle strutture incluse nelle strutture complesse comporta la verifica e l’adeguamento degli standard di parcheggio dell’intera area.

 

Art.  15

Ampliamenti e trasferimenti di strutture esistenti


1.  Il trasferimento di una grande struttura di vendita nello stesso territorio comunale, anche all’interno di strutture complesse già esistenti, non modifica l’impatto dell’esistente a condizione che la struttura trasferita sia stata attiva per almeno tre anni, non è subordinata alla verifica del parametro di cui all’art. 6 ed è esaminata in sede di conferenza dei servizi.


2.   Il trasferimento di una grande struttura di vendita al di fuori del territorio comunale segue le procedure previste per le nuove autorizzazioni.


3.   Gli ampliamenti delle strutture attive da almeno tre anni, che siano contenuti nei limiti del 20% della superficie complessiva, sono subordinati al possesso dei parametri di cui agli artt. 7 e 8. Oltre tale limite l’ampliamento è subordinato anche al possesso del parametro di cui all’art.6.

 

Art.  16

Trasformazioni e modifiche di modalità insediativa di strutture esistenti


1.  La modifica della modalità insediativa ai sensi dell’art. 16 comma 6 della legge è consentita a parità di superficie di vendita e con le condizioni previste per la tipologia di trasformazione.


 

Art.  17

Esercizi che commercializzano beni a basso impatto urbanistico


1. La vendita, all’interno di esercizi del settore a basso impatto urbanistico di cui all’art. 16, comma 3 lett. b) della legge, di prodotti complementari o accessori appartenenti al settore merceologico “non alimentare altri beni” di cui all’art. 16, comma 3, lett. c), non comporta il mutamento del settore merceologico della struttura, alla quale restano quindi applicabili le procedure semplificate e le norme relative ai prodotti a basso impatto, se avviene entro i seguenti limiti e condizioni:


  a. la vendita interessi al massimo del 30% della superficie di vendita, senza necessità di separazione o delimitazione per merceologie;
  b. la superficie di vendita complessiva dell’esercizio non superi gli 8.000 mq.
  c. il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti a basso impatto sia prevalente;
  d. l’azienda si impegni a versare il contributo di cui all’art. 18, con riferimento alla superficie di vendita effettiva;
  e. siano garantiti gli standard di parcheggio previsti dalla legge con riferimento alla superficie di vendita effettiva;
  f. l’esercizio a basso impatto non sia incluso all’interno di strutture complesse.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI


 

Art.  18

Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva


1.  L’importo del contributo previsto dall’art. 17 comma 10 della legge deve essere almeno pari a € 40 per ogni mq di superficie di vendita ampliata, trasferita o trasformata e di € 50 per ogni mq di nuova superficie autorizzata.


2.  L’utilizzo delle risorse resesi disponibili a seguito dell’attuazione del comma precedente avviene con le seguenti modalità:

  a) i fondi vengono destinati alla creazione ed al funzionamento dei distretti urbani del commercio di cui all’art.13 della legge.
  b) Il versamento dei fondi previsti dall’art. 7, comma 4, e dal comma precedente deve essere effettuato prima o contestualmente al rilascio dell’autorizzazione a cui il versamento si riferisce.

3.  I fondi vengono versati alla Regione sull’apposito capitolo di spesa ed il 30% degli stessi è destinato alle attività dell’Osservatorio Regionale del Commercio e al rafforzamento della governance dei DUC (Distretti Urbani del Commercio).


 

Art.  19

 Disposizioni finanziarie e finali e disciplina transitoria


1.  È abrogato il regolamento regionale 22 dicembre 2011, n.27. Tutti i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati e sono definiti secondo le norme e la disciplina del r.r. 27/2011.


2.   In fase di prima applicazione del presente regolamento, la Regione, al fine di assicurare l’aggiornamento dei dati riferiti alla presenza di grandi strutture di vendita a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni intervenute fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, effettua nei successivi 30 giorni la rilevazione di cui all’articolo 9 co.4.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.