Art.
1
Oggetto
e finalità
1.
La Regione Puglia, in conformità ai principi costituzionali e ai propri principi
statutari, promuove e sostiene il pluralismo dell’informazione e della
comunicazione locale come bisogno individuale e di valore collettivo, al fine di
garantire e favorire la crescita sociale e culturale dei propri cittadini e la
loro effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale
della Regione.
2.
Per il conseguimento delle finalità di cui alle presenti disposizioni, la
Regione Puglia attua interventi volti a:
a)
sostenere le imprese e gli altri soggetti operanti nel settore dell’informazione
e della comunicazione nell’ambito della regione Puglia, al fine di promuovere
sul proprio territorio la presenza di una molteplicità di
operatori;
b)
incentivare l’occupazione nelle imprese e negli altri soggetti operanti nel
settore dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della regione
Puglia, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità,
nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa dettata
in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico;
c)
promuovere lo sviluppo delle imprese e degli altri soggetti operanti nel settore
dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della regione Puglia,
sostenendo il processo di innovazione tecnologica del sistema di
telecomunicazioni e radiotelevisivo, nonché il processo di modernizzazione del
sistema di produzione, distribuzione e vendita dei prodotti editoriali, anche
favorendo la definizione di adeguati interventi formativi e di
aggiornamento;
d)
riconoscere la comunicazione istituzionale quale parte integrante dell’azione
della pubblica amministrazione e operare per promuovere a livello regionale e
locale una informazione trasparente ed esauriente sull’operato della pubblica
amministrazione, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto dei
cittadini a essere informati su attività e funzionamento delle
istituzioni;
e)
sostenere e promuovere azioni di formazione e riqualificazione professionale nel
settore dell’informazione e della comunicazione, rivolti a giornalisti, tecnici
e operatori del settore.
Art.
2
Definizione
del sistema pluralista dell’informazione e della comunicazione
regionale
1.
Ai fini dell’operatività delle presenti disposizioni, per sistema pluralista
dell’informazione e della comunicazione regionale si intende quel sistema
integrato costituito:
a)
dall’emittenza televisiva locale operante sul digitale terrestre
(DTT);
b)
dall’emittenza radiofonica locale operante via etere (FM);
c)
dalle web tv, ovvero programmi televisivi locali operanti esclusivamente via
web;
d)
dalle web radio, ovvero programmi sonori locali operanti esclusivamente via
web;
e)
dalla stampa quotidiana e periodica locale diffusa a mezzo
carta;
f)
dai quotidiani e periodici locali operanti on-line, ovvero esclusivamente sul
web;
g)
dalle agenzie di stampa quotidiana locali operanti via cavo, via etere e via
web;
h)
dalle iniziative di informazione e comunicazione attivate dalla Regione e dagli
enti locali della Puglia.
Art.
3
Ambito
soggettivo di operatività e requisiti di ammissione
1.
Gli interventi di cui alle presenti disposizioni sono destinati a tutti i
soggetti indicati all’articolo 2.
2.
Più in particolare, i soggetti di cui al comma 1, per poter beneficiare degli
interventi regionali di sostegno, devono:
a)
essere iscritti nel registro degli operatori della comunicazione (R.O.C.),
sezione Puglia, da almeno due anni;
b)
avere la propria sede operativa, la redazione, la sede della messa in onda nella
regione Puglia ed essere ivi prevalentemente operanti;
c)
essere in possesso di testata giornalistica regolarmente registrata presso una
cancelleria di tribunale nell’ambito della regione Puglia da almeno due
anni;
d)
aver esercitato l’attività di editore da almeno due anni;
e)
realizzare prodotti editoriali periodici, come definiti dall’articolo 1, comma
3, della legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti
editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416), diffusi a mezzo
stampa, on-line o mediante radiodiffusione sonora o televisiva, contenenti
informazioni relative a fatti e attività di interesse regionale, o afferenti
alla realtà sociale, politica e culturale pugliese, in via prevalente e comunque
in misura non inferiore al 70 per cento della foliazione per i periodici su
carta stampata, al 70 per cento dei contenuti presenti nelle pagine web
consultabili per i periodici on-line, o al 70 per cento di ciascuna trasmissione
per i periodici in radiodiffusione sonora o televisiva;
f)
avvalersi, per l’attività giornalistica, di personale iscritto all’Albo dei
giornalisti di cui all’articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
(Ordinamento della professione di giornalista), recante l’ordinamento della
professione di giornalista, con rapporto di lavoro disciplinato secondo accordi
e contratti collettivi nazionali del settore giornalistico sottoscritti dalla
Federazione nazionale stampa italiana (FNSI), e in regime di regolarità
retributiva e contributiva, nonché di personale in formazione secondo quanto
disposto dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) o di
personale aspirante pubblicista svolgente la propria attività sotto la
responsabilità del direttore di testata;
g)
disporre di una redazione giornalistica che si avvale di redattori con cui
intercorre un rapporto di lavoro regolato e retribuito secondo le condizioni
indicate alla lettera f);
h)
destinare all’informazione locale autoprodotta almeno due edizioni del proprio
notiziario in una fascia oraria del proprio palinsesto ricompresa fra le ore
sette e le ore ventiquattro o almeno una foliazione di otto facciate per ogni
uscita o almeno il 70 per cento di tutti gli articoli pubblicati in un
anno;
i)
relativamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), avere
un’area di copertura geografica e una percentuale di popolazione servita pari ad
almeno il 10 per cento del numero della popolazione residente in Puglia, secondo
i dati dell’ultimo censimento ISTAT; per il raggiungimento della copertura
precedentemente indicata, sono ammesse forme associate di programmazione nel
limite di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), e cioè non eccedente le sei ore al giorno,
nella fascia oraria compresa fra le ore sette e le ore
ventiquattro;
j)
relativamente ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d), e),
f), g), impiegare, nell’intero anno di riferimento del beneficio, un numero
minimo di dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pari a quattro o due,
rispettivamente nel caso di soggetti esercitanti attività di editoria quotidiana
o periodica;
k)
attestare il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché il possesso dei requisiti
di sicurezza inerenti le strutture;
I)
attestare di non trovarsi in stato di fallimento e di non essere soggetti alle
procedure concorsuali e che tali procedure non si siano verificate nell’ultimo
quinquennio;
m)
attestare l’assenza di provvedimenti e/o azioni esecutive pendenti dinanzi
all’Autorità giudiziaria e di procedimenti amministrativi, entrambi aventi a
oggetto atti di revoca per indebita percezione di risorse
pubbliche.
3.
La condizione minima indicata alla lettera j) del comma 2, per i soggetti
esercitanti attività di editoria, è ritenuta soddisfatta anche nel caso in cui
uno dei dipendenti sia un direttore di testata che è al contempo anche
amministratore della stessa società editrice.
4.
Nel caso di subentro di un nuovo editore in una testata già esistente, il
requisito di cui al comma 2, lettera a), già maturato dal cedente, è da
intendersi trasferito al subentrante.
Art.
4
Soggetti
esclusi dagli interventi
1.
Sono esclusi dagli interventi di cui alle presenti
disposizioni:
a)
i giornali quotidiani e periodici con spazi pubblicitari oltre il 50 per
cento;
b)
le pubblicazioni di partiti, di associazioni politiche e sindacali, di enti
pubblici;
c)
i fornitori di servizi di media audiovisivi dediti a televendite o con passaggi
pubblicitari-promozionali oltre il 30 per cento della programmazione giornaliera
compresa fra le ore sette e le ore ventiquattro;
d)
i fornitori di servizi di media audiovisivi che abbiano ottenuto
l’autorizzazione ministeriale da meno di due anni;
e)
i siti web i cui prodotti periodici siano occupati da inserzioni o passaggi
pubblicitari in misura superiore al 30 per cento dei
contenuti;
f)
i siti web la cui testata on-line sia stata registrata da meno di due
anni;
g)
le imprese sanzionate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
per la violazione del capo II, titolo IV, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in
materia di tutela dei minori, compiuta nei dodici mesi antecedenti il termine
per la presentazione delle domande presentate per beneficiare delle misure di
interventi;
h)
i soggetti che hanno beneficiato, nello stesso anno, di contributi o incentivi
erogati dalla Regione, per interventi di cui all’articolo 5 della presente
legge, per un importo maggiore o uguale a euro 100 mila.
Art.
5
Tipologie
e programmazione degli interventi
1.
La Regione Puglia persegue le finalità di cui alle presenti disposizioni
mediante interventi volti a sostenere:
a)
l’innovazione tecnologica delle attrezzature e dei mezzi di produzione e
diffusione radio-televisiva, ivi compresi i costi per la progettazione e
realizzazione del sito web e per la gestione e alimentazione delle pagine,
nonché gli interventi afferenti locali da adibire o adibiti a studi radiofonici
e televisivi e per le attività di autoproduzione, privilegiando iniziative in
regime di collaborazione fra diverse testate giornalistiche radiotelevisive
finalizzate al comune utilizzo di locali, impianti, strutture e servizi
logistici;
b)
le iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla
conoscenza e valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia
italiana e pugliese, trasmissibili in regime di convenzione con emittenti
radiofoniche e televisive, anche locali, di regioni di Stati esteri ove
risultano insediate comunità di origine italiana e
pugliese;
c)
la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale nonché
la produzione di programmi specificatamente dedicati a minori e al pubblico
giovanile, ivi compresi i prodotti di informazione locale;
d)
i costi degli abbonamenti alle agenzie di stampa per garantire un flusso
continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti
radiotelevisive locali e alle testate on-line;
e)
la produzione e la filiera di distribuzione della stampa quotidiana e periodica
locale nel territorio regionale, al fine di modernizzare il sistema di
produzione, distribuzione e vendita, privilegiando iniziative volte ad
assicurare la copertura del territorio regionale di più difficile
accessibilità;
f)
le assunzioni di nuovo personale e di stabilizzazione dei rapporti di lavoro,
privilegiando le iniziative volte a favorire l’occupazione e la formazione di
figure giornalistiche e tecniche;
g)
le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori del
settore, giornalisti e personale tecnico, anche in relazione ai fabbisogni e
alle caratteristiche professionali, come rilevate anche in collaborazione con il
Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) e l’Ordine dei giornalisti
della Puglia, attuate nell’ambito della programmazione regionale in materia di
formazione professionale, in collaborazione con le università degli studi, con
particolare riguardo ai corsi di laurea in Scienze della comunicazione o
equipollenti, e con gli enti di formazione accreditati.
2.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge
regionale di bilancio, acquisito il parere del Co.Re.Com., e sentita la
competente commissione consiliare permanente, definisce il programma annuale
degli interventi da finanziare nei limiti dello stanziamento annuale previsto,
ripartendo le risorse disponibili fra le diverse categorie di interventi
elencati al comma 1.
Art.
6
Interventi
di sostegno e procedimento
1.
Gli interventi di sostegno previsti dalle presenti disposizioni sono realizzati
mediante:
a)
concessione di contributi in conto capitale, in conto interessi e prestazioni di
garanzie per l’accesso al credito, ivi compresi gli incentivi per l’occupazione
nel settore;
b)
incentivi all’esercizio associato da parte degli enti locali della regione delle
funzioni di ufficio stampa di cui all’articolo 8.
2.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adotta il regolamento con cui provvede a definire, sentita la
competente commissione consiliare permanente e in conformità all’articolo 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la
disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di
provvidenze, comunque individuate e denominate, per gli interventi di sostegno
di cui alle presenti disposizioni;
3.
In particolare, la Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 2,
provvede a:
a)
definire, per ogni categoria di interventi, la tipologia di spese ammissibili e
la misura massima di agevolazione in percentuale della spesa
ammessa;
b)
definire i criteri per la determinazione del contributo o incentivo massimo
erogabile tenendo conto del:
1)
fatturato degli ultimi tre anni;
2)
numero dei giornalisti;
3)
numero dei dipendenti;
4)
andamento degli investimenti in innovazione, nuova occupazione e
formazione;
5)
rapporto tra investimento previsto dall’intervento per innovazione, nuova
occupazione e formazione,
da un lato, e fatturato, dall’altro;
6)
rapporto tra incremento del personale atteso con l’intervento e il personale
occupato nell’anno precedente
all’intervento;
c)
i termini e le modalità per la presentazione delle
domande;
d)
i requisiti soggettivi, i criteri, le condizioni, i tempi e le modalità per la
concessione dei benefici;
e)
ogni altro aspetto concernente il procedimento amministrativo avente a oggetto
gli interventi di cui alla presente legge, le variazioni alle iniziative, le
modalità di svolgimento dell’istruttoria e dei controlli, anche in funzione di
revoca delle provvidenze, e l’irrogazione delle sanzioni.
4.
Nella definizione dei criteri di cui al comma 3, lettera b), la Giunta regionale
attribuisce particolare rilevanza ai fattori di cui ai punti 5) e 6) della
predetta lettera b).
5.
Sulla base degli indicatori di cui al comma 3, lettera b), punti 1), 2), 3), 4),
5) e 6), la Giunta regionale può definire le condizioni minime per derogare in
aumento, comunque sino a un massimo del 50 per cento, alla soglia massima
fissata dall’articolo 4, comma 1, lettera h).
Art.
7
Condizioni
di accesso
1.
Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), sono condizioni per accedere agli interventi di sostegno previsti dalle
presenti disposizioni:
a)
l’applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del
principio del pluralismo, emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8
aprile 2004 e l’applicazione dei codici deontologici della informazione
giornalistica;
b)
il non essere incorsi nella misura di cui all’articolo 10 della legge 22
febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione e durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica), avente a oggetto l’immediata sospensione delle
trasmissioni programmate in violazione della legge
medesima;
c)
l’osservanza dell’obbligo di dare evidenza, nell’edizione, di tutti i contributi
e finanziamenti ricevuti;
d)
l’osservanza dell’obbligo di adottare misure idonee a contrastare ogni forma di
pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo dell’uomo e della
donna;
e)
l’avvalersi di personale dipendente con rapporto di lavoro in regime di
regolarità retributiva e contributiva, nonché il regolare adempimento di ogni
altro obbligo derivante dal rispetto e dall’applicazione del contratto
collettivo di lavoro, nazionale, stipulato tra le organizzazioni o le
associazioni sindacali dei lavoratori dell’informazione e delle
telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, più
rappresentative;
f)
il non aver reso dichiarazioni mendaci nell’ambito di procedimenti di erogazione
di misure di sostegno negli ultimi tre anni.
2.
Sono riconosciute forme di priorità ai soggetti di cui all’articolo 2 che
stipulano convenzioni con enti che operano per la protezione e l’assistenza dei
portatori di handicap, finalizzate ad attivare soluzioni per una informazione
locale accessibile anche a queste persone.
3.
I benefici di cui alle presenti disposizioni, ove configurino aiuti di Stato,
sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai seguenti regolamenti
UE:
a)
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013;
b)
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L. 187 del 26 giugno
2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
c)
regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a
determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. L. 248 del 24 settembre
2015;
d)
regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull’applicazione
dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L. 248 del 24 settembre
2015.
Art.
8
Esercizio
associato delle funzioni di “Ufficio stampa
1.
La Regione promuove e sostiene l’esercizio in forma associata delle funzioni di
Ufficio stampa da
parte degli enti locali, in una delle forme previste dalla legge regionale 1
agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni
comunali).
2.
La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sentita
la competente Commissione consiliare permanente, definisce i criteri di accesso
agli incentivi costituiti da contributi di natura corrente destinati a sostenere
le spese di esercizio, tenendo conto della dimensione associativa attuata per
l’esercizio delle funzioni di Ufficio stampa con riferimento ai livelli
demografici, al numero di comuni associati, alla durata del rapporto associativo
per le convenzioni e al numero di funzioni già gestite in uno dei regimi di
esercizio associato.
3.
Il coordinamento dell’esercizio in forma associata delle funzioni di Ufficio
stampa di cui al presente articolo, devono risultare affidate a un giornalista
regolarmente iscritto all’Albo dei giornalisti da almeno cinque
anni.
Art.
9
Separazione
contabile
1.
I soggetti che presentano domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge,
qualora gestiscano più di una attività, anche non editoriale, devono dichiarare
di aver instaurato il regime di separazione contabile e devono produrre uno
schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e
di spesa afferenti alle diverse attività per le quali si chiede il contributo e
quelle inerenti ad altre attività.
Art.
10
Controllo
1.
La verifica del possesso dei requisiti richiesti per essere beneficiario degli
interventi di sostegno previsti dalle presenti disposizioni, viene effettuata
dalla Regione Puglia mediante gli uffici regionali
competenti.
2.
Al fine di parificare il più possibile i soggetti operanti nel settore così come
descritti nella presente legge, e con particolare riferimento alle imprese il
cui operato si estende oltre i confini della regione Puglia, nell’assegnazione
dei punteggi attribuibili e nella definizione delle graduatorie, vanno
considerati unicamente criteri di merito, come il volume e la media dei
fatturati, il numero dei dipendenti, la percentuale dei giornalisti occupati in
rapporto al numero complessivo dei dipendenti, il totale dei ricavi maturati, il
totale dei costi sostenuti e degli impianti, afferenti al solo territorio
regionale.
Art.
11
Revoca
dei benefici
1.
Nel caso in cui risulti che l’erogazione degli interventi è stata determinata da
dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella
domanda, ovvero risulti la mancanza dei requisiti richiesti, i benefici concessi
sono revocati, previa contestazione, in esito a un procedimento in
contraddittorio.
2.
I benefici sono revocati anche qualora viene accertato il mancato rispetto delle
prescrizioni previste in materia di separazione contabile di cui all’articolo
9.
3.
La revoca dei benefici comporta l’obbligo, a carico del soggetto a cui sono
stati concessi, di riversare alla Regione Puglia, entro i termini fissati nel
provvedimento stesso, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli
indici ufficiali ISTAT di inflazione, in rapporto ai prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati, oltre agli interessi corrispettivi al tasso
legale, nonché l’esclusione dalla partecipazione al bando per la concessione
degli stessi benefici per i tre anni successivi
all’accertamento.
4.
Se l’obbligato non ottempera al versamento entro i termini fissati, il recupero
coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e
interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme
complessivamente dovute.
Art.
12
Messaggi
di pubblico interesse e di utilità sociale
1.
In sede di valutazione delle domande presentate per l’ammissione agli interventi
di sostegno di cui alle presenti disposizioni, viene assegnata una maggiorazione
del 10 per cento del punteggio alla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e alle emittenti radiofoniche e televisive della regione che
abbiano preventivamente reso una dichiarazione di disponibilità alla
trasmissione a titolo gratuito di messaggi di pubblico interesse e di utilità
sociale.
Art.
13
Monitoraggio
degli interventi
1.
La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare permanente,
entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente tutte le informazioni
utili a monitorare il processo di attuazione degli interventi di sostegno
previsti dalle presenti disposizioni.
Art
. 14
Relazione
sullo stato di attuazione della legge
1.
La Giunta regionale, a decorrere dal secondo anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale, entro
il 30 aprile di ogni biennio, una relazione sullo stato di attuazione della
legge, che indichi particolarmente:
a)
le somme stanziate e l’importo o la misura degli interventi previsti e concessi,
distinti per tipologia di beneficio e beneficiario;
b)
il numero di domande presentate, nonché il numero delle domande accolte e delle
domande finanziate;
c)
la modalità di svolgimento dei controlli e i relativi
esiti.
2.
Il Co.Re.Com. realizza, con cadenza biennale, un rapporto sullo stato dei
soggetti che esercitano, nella qualità di imprenditore o nelle altre forme
ammesse dalla legge, l’attività di editore dell’informazione e della
comunicazione locale, contenente informazioni su:
a)
il numero di soggetti e la tipologia di servizio offerto;
b)
il numero di soggetti che si sono costituiti nel periodo di riferimento e quelli
che hanno cessato l’attività;
c)
il numero di addetti e la tipologia di contratto di
impiego;
d)
il fatturato acquisito dal sistema pluralista delle aziende dell’informazione e
della comunicazione operanti sul territorio regionale, distinto per tipologia di
attività, pubblicità tabellare, sponsorizzazioni, altre forme di promozione,
come banner ed eventi.
Art.
15
Norma
transitoria
1.
Nelle more della istituzione del Consiglio per le autonomie locali, ogni
riferimento allo stesso deve intendersi operato dalla Conferenza permanente
Regione - Autonomie locali.
Art.
16
Norma
finanziaria
1.
Per l’attuazione della presente legge, nell’ambito della missione 5, programma
2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
2018, in termini di competenza e cassa, di euro 900 mila.
2.
Alla copertura della spesa di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 44
della legge
29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2018-2020 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2018),
si provvede mediante prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 1,
capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa
corrente in corso di adozione”.
Art.
17
Norma
di abrogazione
1.
E’ abrogato l’articolo 18
della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione
Puglia - legge di stabilità regionale 2017).
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.