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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2018
Numero
38
Data
23/07/2018
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)”
Note
Bollettino n. 96 Suppl., pubblicato il 19/07/2018
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25

1. Al comma 18 dell’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) le parole da: "a parziale modifica e integrazione" fino alle parole: (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione), sono sostituite dalle seguenti: "a parziale modifica e integrazione di quanto disposto dall’articolo 4, legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata alla produzione, da parte del proponente:

  1. a) di un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che ne attesti la congruità; in alternativa, ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), e di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera q), della suddetta I. 106/2011, il piano economico e finanziario può essere asseverato da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione);
  2. b) di una dichiarazione resa da un istituto bancario o da un intermediario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del t.u. emanato con d.lgs. 385/1993, che attesti che il soggetto medesimo dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all’investimento per la realizzazione dell’impianto.".

Art. 2

Integrazione alla l.r. 25/2012

1. Alla l.r. 25/2012, dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis

Profili localizzativi e procedimentali per l’Autorizzazione degli impianti ex art. 11 del d.lgs.115/2008

 1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, la costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti al rilascio dell’AU di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/ CEE), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

2. Il procedimento di AU ha inizio dalla data di presentazione delta domanda indirizzata alla Regione Puglia -Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro -Sezione infrastrutture energetiche e digitali, Corso Sonnino, 177 -70100 Bari. La domanda dovrà essere presentata mediante procedura informatica disponibile sul portale www.sistema.puglia.it .

3.La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica, dovrà essere corredata della documentazione elencata al punto 2.2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), t), u), e punti 2.3 e 2.4 della deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 3029 (Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica). Gli oneri istruttori di cui alla lettera q), del punto 2.2 della deliberazione di Giunta regionale 3029/2010, sono versati in misura corrispondente alla potenza dell’impianto come indicata in progetto e in conformità agli importi per classe di tipologia indicati al punto 4 della deliberazione della Giunta regionale n. 2259 del 2010 (Procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/2007) e successive modificazioni, ovvero per impianti diversi dagli eolici.

4. La docmentazione elencata al comma 3 costituisce contenuto minimo alla procedibilità dell’istanza.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, la Sezione regionale infrastrutture energetiche e digitali, verificata la completezza formale della domanda, comunica l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della I. 241/1990, ovvero comunica la improcedibilità dell’istanza per carenza documentale, in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell’istanza completa.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, la Sezione regionale procedente, convoca la conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 14-ter della I. 241/1990, in modalità simultanea e sincrona che si svolge nella data e sede preventivamente comunicate ai sensi dell’articolo 14-bis della medesima I. 241/1990.

7.  Al termine del procedimento viene rilasciata l’AU che sostituisce e incorpora ogni atto di assenso, comunque denominato e costituisce titolo a costruire ed esercitare l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità con i progetti approvati e nei termini ivi previsti. La conclusione positiva delle procedure di AU costituisce, altresì, variante allo strumento urbanistico.

8.  Nell’AU sono esplicitate tutte le prescrizioni a cui sono subordinate la realizzazione e l’esercizio.

Art. 3

Modifiche ed integrazioni all’articolo 6 della l.r. 25/2012

1. All’articolo 6 della l.r. 25/2012 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Con decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) è stata individuata la comunicazione quale titolo alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile aventi potenza elettrica inferiore alle soglie individuate dalla tabella A, allegata al d.lgs. n. 387/2003, e aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12.1, 12.3, 12.5 e 12.7, del decreto del Ministero per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, n. 47987 (Linee giuda per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 bis. La costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, diversi di quelli di cui al comma 1, e aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12.2, 12.4, 12.6, e 12.8, del decreto ministeriale 47987/2010, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), cui si applica il regime previsto dall’articolo 19 della I. 241/1990; sono altresì soggetti a SCIA le modifiche, agli impianti già in possesso di un titolo abilitativo, diverse da quelle individuate dall’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e così come esplicitato dall’articolo 7. Nel caso in cui sia necessaria l’acquisizione di atti di assenso e/o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal comune, la realizzazione e l’esercizio di suddetti impianti nonché delle opere connesse sono soggetti ad AU ex d.lgs. 387/2003. A decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 222/2016, la SCIA trova applicazione anche per gli impianti di potenza nominale superiore a quelle indicata nella tabella A allegata al d.lgs. 387/2003, come di seguito indicato:

    a) impianti eolici di potenza superiore a 60 KW e fino a 500 KW costituiti da un unico aerogeneratore, esclusi dall’applicazione del decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 82545 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116); non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale l’impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

     b) impianti solari fotovoltaici di potenza non superiore a 200 KW, localizzati in aree degradate, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale l’impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

    c) impianti di generazione elettrica alimentati da biomassa di potenza non superiore a 200 kW; impianti di generazione elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione di potenza non superiore a 250 kW; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale gli impianti sono localizzati, siano delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

    d) impianti idroelettrici di potenza non superiore a 100 kW, diversi da quelli descritti al punto 12.7 del decreto ministeriale 47987/2010; non ricadenti anche parzialmente in aree naturali protette; e per i quali i comuni, nel cui ambito territoriale l’impianto è localizzato, siano delegati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.";

     c) il comma 2 è abrogato;

     d) al comma 3, dopo le parole: "soggetti a procedure semplificate", sono inserite le seguenti: "come definite dall’articolo 2 del d.lgs. 222/2016,".

     e) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sono soggetti a comunicazione, oltre gli impianti aventi le caratteristiche elencate agli articoli 11,12.1,12.3,12.5 e 12.7, del decreto ministeriale 47987/2010, anche:

     a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile aventi potenza elettrica nominale pari a 50 kW;

     b) gli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincoli paesaggistici, storici, artistici, ambientali e di tutela delle risorse idriche.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.