Capo l
Norme in materia di smaltimento delle carcasse
provenienti da allevamenti zootecnici
Art. 1
Finalità
1. Al fine di tutelare la salute pubblica, oltre che
consentire il monitoraggio delle cause di mortalità, ai fini di un costante
controllo epidemiologico e di prevenzione delle malattie animali, garantire la
sicurezza alimentare e la salvaguardia ambientale e assicurare una più
efficiente gestione dell’anagrafe del bestiame, la Regione Puglia, in armonia
con i principi sanitari e ambientali e in conformità delle misure disciplinate
dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo
del 21 ottobre 2009, recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che
abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di
origine animale), interviene per assicurare lo smaltimento degli animali morti
in azienda attraverso la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso
impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati, delle carcasse di
bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini.
Art. 2
Regime degli aiuti
-
Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1,
la Regione dispone interventi a favore dei soggetti di cui al comma 3, al fine
di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo di bovini, bufalini,
equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda. Possono essere concessi
aiuti per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi
sostenuti e, per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi
sostenuti.
2. Gli aiuti disciplinati dalle presenti
disposizioni sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n.
702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (CE) n.
1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e
medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica
del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea n. L 193 del 1° luglio 2014, ove non diversamente disposto.
3. L’accesso agli aiuti di cui al comma 1 è concesso agli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo),
esercenti attività di allevamento di animali delle specie bovina, bufalina,
equina, ovina, caprina e suina, la cui UPZ (Unità Produttiva Zootecnica) è
situata nel territorio regionale.
4. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni, apposita deliberazione da trasmettere alla
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 702/2014,
con la quale provvede a disciplinare:
a) i requisiti di accesso, le spese
ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità per gli aiuti
previsti dalle presenti norme, ivi comprese eventuali condizioni minime di
dimensionamento aziendale, reddituali o di produzione standard e di
professionalità, cui subordinare la concessione degli aiuti;
b) le modalità e i termini di presentazione delle
domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire
al fine dell’erogazione degli aiuti;
c) le eventuali altre condizioni previste dal
regolamento (CE) n. 702/2014;
d) ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile
ai fini dell’applicazione delle presenti disposizioni.
Art. 3
Esercizio delle funzioni amministrative
- La Regione Puglia, nelle materie di cui alle presenti disposizioni,
esercita le funzioni amministrative di vigilanza, controllo e sostitutive.
- La Regione Puglia per l’attività gestionale delle materie di cui alle
presenti norme, previa stipula di apposita convenzione, si avvale dell’ARA
(Associazione regionale allevatori) della Puglia.
- La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni, approva apposito schema di convenzione.
- L’affidamento del servizio da parte dell’ARA della Puglia dovrà avvenire
tramite procedura di evidenza pubblica.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
- Per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente
legge, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di
competenza e cassa, di euro 200 mila ai sensi dell’articolo 58
della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 67 "Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia (legge di stabilità regionale 2018)", con prelevamento dal "Fondo
globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di
adozione", missione 20, programma 3, titolo 1.
- Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall’attuazione
delle presenti disposizioni si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di
spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi
di quanto previsto dall’articolo 29
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli),
nonché dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Capo II
Modifiche alla legge
regionale 30 aprile 2018, n. 16
Art. 5
Modifica all’articolo 13,
capo III, della legge
regionale 30 aprile 2018, n. 16
1. Alla legge
regionale 30 aprile 2018, n. 16 "Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita
diretta dei prodotti agricoli, è apportata la seguente modifica:
a) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Disposizioni in materia di commercio dei prodotti a
chilometro zero
- Al fine di favorire l’acquisito e il consumo di prodotti a chilometro
zero, gli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.
24 (Codice del commercio), che destinano alla vendita di tali prodotti almeno
il dieci per cento della superficie totale di vendita, possono beneficiare di
incentivi da parte dei comuni e di contributi da parte della Regione. Con il
regolamento di cui all’articolo 18 la Giunta regionale stabilisce i criteri e
le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.
- l comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati per il commercio su aree
pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi,
favoriscono la presenza di posteggi dedicati alla vendita di prodotti a
chilometro zero e/o alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli di
cui all’articolo 9.
- Per la vendita di cui ai commi 1 e 2, devono essere previsti spazi
appositamente dedicati e allestiti in modo da rendere adeguatamente visibili e
identificabili le caratteristiche dei prodotti.".
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.