Capo I
Finalità e definizioni
Art. 1
Finalità
-
La Regione Puglia, nell’esercizio delle proprie funzioni
amministrative, promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, della silvicoltura, dell’acquacoltura e della pesca a
chilometro zero, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo
ai consumatori un’adeguata informazione sulla loro origine e specificità.
-
A tal fine, con le presenti disposizioni, la Regione
disciplina interventi finalizzati a:
a) valorizzare il consumo di prodotti agricoli e
agroalimentari, della silvicoltura, dell’acquacoltura e della pesca a chilometro
zero;
b) favorire l’incremento della vendita diretta dei
prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli;
c) favorire l’incremento della commercializzazione dei
prodotti a chilometro zero;
d) sostenere l’impiego di prodotti a chilometro zero da
parte delle imprese esercenti attività di ristorazione e ricettività nell’ambito
del territorio regionale;
e) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei
servizi di ristorazione collettiva di prodotti agricoli e agroalimentari a
chilometro zero nella preparazione dei pasti;
f) garantire il rispetto della normativa in materia di
presentazione ed etichettatura dei prodotti a chilometro zero attraverso idonea
attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del
consumatore;
g) sostenere la costituzione di forme associative tra
imprese per la coltivazione, produzione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti a chilometro zero;
h) favorire l’adozione di metodi di coltivazione
sostenibile, in particolare attraverso la riduzione del ricorso ad agrofarmaci e
tecniche di irrigazione che permettono un risparmio dell’acqua;
i) promuovere e valorizzare le risorse genetiche
autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico.
3. All’attuazione delle presenti disposizioni
provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze,
nonché gli enti strumentali regionali.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti delle presenti
disposizioni, si intendono per:
a) prodotti a chilometro zero: prodotti agricoli e
agroalimentari destinati all’alimentazione umana per il cui trasporto dal luogo
di produzione al luogo previsto per il consumo si producono meno di 25
chilogrammi di anidride carbonica equivalente per tonnellata e che rientrano in
una o più delle seguenti categorie:
1) prodotti provenienti da filiera corta: i prodotti
provenienti da filiere produttive caratterizzate dall’assenza di intermediari
commerciali tra l’impresa agricola e il consumatore finale;
2) prodotti di qualità certificati: prodotti
provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti agricoli e
agroalimentari designati da indicazioni geografiche e da denominazioni d’origine
protette, i prodotti agricoli e agroalimentari registrati ai sensi delle
specialità tradizionali garantite e quelli i cui produttori aderiscono al regime
di qualità regionale "prodotti di qualità" e siano titolari di concessione d’uso
del marchio;
3) prodotti stagionali: prodotti messi in vendita o
consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle
attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle
imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni a
seconda delle aree agricole interessate;
4) prodotti di comprovata sostenibilità ambientale:
prodotti la cui sostenibilità ambientale sia calcolata e certificata da parte di
soggetti in possesso delle competenze previste dalla normativa vigente, secondo
le modalità di calcolo dell’indice di sostenibilità ambientale sulla base della
metodologia Life cycle assessment (LCA) o altro metodo internazionale
riconosciuto equivalente;
5) prodotti ittici a miglio zero: prodotti freschi
pescati in acque interne, in aree di pesca locali ovvero nei settori marittimi
corrispondenti ai siti di sbarco e venduti dalle imprese ittiche o dalle
cooperative di pescatori nei porti di residenza;
6) prodotti di area naturale protetta: prodotti che
beneficiano dell’uso e dell’emblema di un’area naturale protetta ai sensi
dell’articolo 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), come modificato dall’articolo 2, comma 31 della legge 9
dicembre 1998, n. 426, ovvero ai sensi della normativa regionale vigente in
materia di aree e riserve naturali protette;
7) prodotti delle risorse genetiche autoctone: prodotti
ottenuti dalle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e
zootecnico di cui alla legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del
Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e
l’agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima riunione della
Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2011), ovvero ai sensi della normativa
statale e regionale vigente in materia di tutela delle predette risorse
genetiche di interesse agrario, forestale e zootecnico;
8) prodotti a marchio collettivo, prodotti agricoli e
agroalimentari che beneficiano dell’uso del marchio collettivo di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.
273), come modificato dall’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 131;
9) prodotti agroalimentari tradizionali, prodotti
ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel
tempo, omogenei per tutto il territorio interessato secondo regole tradizionali
per un periodo non inferiore ai venticinque anni, pubblicati nell’elenco
nazionale tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) imprenditori agricoli: i soggetti che, in forma
individuale o associata, esercitino una delle attività ai sensi all’articolo
2135 del codice civile;
c) servizi di ristorazione collettiva: i servizi di
ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, nonché quelli di
ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per
anziani e altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti
privati in regime di convenzione.
Capo II
Valorizzazione e promozione dei prodotti a chilometro
zero
Art. 3
Valorizzazione e promozione dei prodotti a chilometro
zero da parte delle pubbliche amministrazioni
-
La Regione sostiene la fornitura e l’utilizzo di prodotti a
chilometro zero negli appalti pubblici per l’affidamento dei servizi di
ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti agricoli e
agroalimentari, anche nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 144 e
216, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici).
-
Negli appalti pubblici per l’affidamento dei servizi di
ristorazione collettiva le stazioni appaltanti devono prevedere criteri
preferenziali a favore dei soggetti che nella preparazione dei pasti
garantiscano l’utilizzo di prodotti a chilometro zero in misura non inferiore
al trentacinque per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli e
agroalimentari, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.
-
Negli appalti pubblici per la fornitura di prodotti
agricoli e agroalimentari le stazioni appaltanti devono prevedere criteri
preferenziali a favore dei soggetti che garantiscano che almeno il
trentacinque per cento di prodotti agricoli e agroalimentari oggetto della
fornitura sia costituito da prodotti a chilometro zero.
-
Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano le
disposizioni di cui al presente articolo compatibilmente con le esigenze
dietologiche e assistenziali dei pazienti.
-
L’utilizzazione di prodotti a chilometro zero nella
preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione
collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso
l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.
-
L’approvvigionamento di prodotti a chilometro zero deve
essere documentato da fatture di acquisto che riportano l’indicazione della
origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
-
Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti di
fornitura in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
-
Le stazioni appaltanti di cui ai commi 2 e 3 che
garantiscono l’utilizzo o la fornitura di prodotti a chilometro zero in misura
non inferiore al cinquanta per cento, in termini di valore, dei prodotti
agricoli e agroalimentari, anche trasformati, complessivamente utilizzati su
base annua, possono beneficiare di contributi da parte della Regione Puglia.
Con il regolamento di cui all’articolo 18 la Giunta regionale stabilisce i
criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.
Art. 4
Valorizzazione e promozione dei prodotti a chilometro
zero nel settore privato
-
La Regione incentiva la valorizzazione e la promozione
commerciale dei prodotti a chilometro zero e ne favorisce una migliore
conoscenza da parte dei consumatori.
-
Per il fine di cui al comma 1, le imprese esercenti
attività di ristorazione, ricettività, trasformazione dei prodotti e vendita
al pubblico operanti nel territorio regionale che, negli approvvigionamenti di
prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell’anno, acquistano,
per almeno il cinquanta per cento, in termine di valore, prodotti a chilometro
zero e che, nell’esercizio della propria attività, garantiscano una adeguata
pubblicità di tali prodotti, possono beneficiare di contributi da parte della
Regione. Con il regolamento di cui all’articolo 18 la Giunta regionale
stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al
presente comma.
-
L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2 deve
essere documentato da fatture di acquisto che riportano l’indicazione della
origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.
-
Alle imprese di cui al comma 2 viene assegnato un apposito
contrassegno, utilizzabile nelle attività promozionali, le cui caratteristiche
e modalità di utilizzo sono determinate con il regolamento di cui all’articolo
18.
-
Il predetto contrassegno viene altresì assegnato agli
imprenditori agricoli le cui produzioni soddisfano i requisiti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a).
-
Le imprese di cui ai commi 2 e 5 sono inserite in un
apposito circuito regionale nell’ambito delle attività promozionali della
Regione Puglia. Con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni
anno la Giunta regionale definisce, di concerto con le organizzazioni agricole
professionali maggiormente rappresentative a livello regionale, il programma
annuale di valorizzazione e promozione delle produzioni a chilometro zero.
Art. 5
Marchio "Puglia km zero"
1. La Regione istituisce, con il regolamento di cui
all’articolo 18, il marchio di filiera "Puglia km zero", che identifica i
prodotti agricoli e agroalimentari che soddisfano i requisiti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a). Al marchio "Puglia km zero" può essere data
adeguata evidenza grafica nello scontrino di acquisto rilasciato ai consumatori.
Art. 6
Promozione e valorizzazione delle risorse genetiche
autoctone
-
La Regione, anche dandone risalto tramite il proprio sito
internet, promuove lo sviluppo di idee progettuali finalizzate alla
promozione, diffusione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di
interesse agrario, forestale e zootecnico in attuazione della legge
regionale 11 dicembre 2013, n. 39 (Tutela delle risorse genetiche
autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico) e dal relativo regolamento
regionale 22 marzo 2016, n. 5.
-
A tal fine, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di
ogni anno, indice un bando per la selezione di interventi da attuarsi nel
territorio regionale rivolto ai soggetti aderenti alla Rete di tutela delle
risorse genetiche di cui all’articolo 8
della l.r.
39/2013.
Art. 7
Centri di trasformazione di comunità
-
La Regione promuove la nascita di centri di trasformazione
di comunità (CTC), nell’ottica della promozione e della valorizzazione dei
prodotti a chilometro zero.
-
I CTC si configurano come associazioni temporanee di scopo
al fine di valorizzare i prodotti a chilometro zero, mettendo a disposizione
degli operatori del settore produttivo del territorio le strutture
tecnologiche per la loro trasformazione.
-
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione pubblica
un bando annuale, anche nell’ambito della vigente programmazione europea per
lo sviluppo rurale, rivolto a imprenditori agricoli costituiti in forme
associative e alle amministrazioni comunali che intendano realizzare progetti
per la costituzione dei CTC, privilegiando quelli che prevedano il recupero
funzionale di strutture e manufatti già esistenti e di quelli riconducibili al
patrimonio di archeologia industriale e architettura rurale.
-
La Regione, al fine di incentivare la nascita dei CTC, può
mettere a disposizione strutture di proprietà regionale attraverso procedure
di evidenza pubblica.
Art. 8
Accordi con la grande distribuzione organizzata
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle azioni volte
a garantire una maggiore diffusione dei prodotti a chilometro zero, promuove
accordi con la grande distribuzione organizzata operante sul territorio
regionale al fine di fissare gli obiettivi minimi dei prodotti a chilometro zero
da distribuire nel circuito della grande distribuzione organizzata.
Capo III
Vendita diretta e commercio dei prodotti a chilometro
zero
Art. 9
Vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli
-
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti
nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura), come in ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera h),
n. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, possono vendere
direttamente al dettaglio i prodotti, anche quelli a chilometro zero di cui
all’articolo 2, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende,
osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
-
La vendita diretta al dettaglio effettuata su superfici
all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o su superfici, ovunque esse
siano ubicate, di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità in
virtù di un titolo legittimo non è soggetta alla comunicazione di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57), come in ultimo modificato dalla lettera c) del comma 1
dell’articolo 30-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella
legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,
n. 222, (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazioni,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a
determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124), tabella A, n. 1.9. (Vendita da parte di produttori
agricoli), ferma restando l’osservanza delle norme vigenti in materia di
igiene e sanità.
3. I prodotti posti in vendita si considerano
provenienti prevalentemente da un’azienda agricola quando, avuto riguardo a un
medesimo comparto agronomico, i prodotti acquistati da terzi siano
quantitativamente inferiori a quelli prodotti nell’azienda agricola. Se la
vendita diretta ha a oggetto prodotti appartenenti a comparti agronomici
differenti, si ha prevalenza dei prodotti provenienti dall’azienda agricola
qualora gli stessi abbiano un valore maggiore rispetto a quelli acquistati da
terzi.
4. La presente disciplina si
applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici,
finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
5. Per quanto non previsto dalle
presenti disposizioni, all’esercizio dell’attività di vendita diretta di cui
all’articolo 9, si applica la disciplina di cui all’articolo 4 del d.lgs.
228/2001 e del d.lgs. 222/2016, tabella A, n. 1.9..
Art. 10
Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli
-
Al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta
di prodotti a chilometro zero e di assicurare un’adeguata informazione ai
consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni,
nell’ambito del proprio territorio e degli strumenti di programmazione in
materia di commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione di
mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli,
disciplinati dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali 20 novembre 2007 (Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della L.
27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita
diretta da parte degli imprenditori agricoli).
-
È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli
imprenditori agricoli singoli, associati o attraverso le associazioni di
produttori e di categoria, di costituire mercati riservati alla vendita
diretta purché nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.
Art. 11
Norme in materia di edilizia ed urbanistica
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 8-ter, del d.lgs.
228/2001, l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta
cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può
esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione
urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.
Art. 12
Insegne
1. Ai fini della individuazione da parte dei
consumatori dei punti di vendita diretta, le amministrazioni pubbliche
competenti provvedono a semplificare le procedure per l’installazione temporanea
o permanente di insegne per gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta
e prevedono le ipotesi di riduzione e/o esonero di imposte e oneri connessi.
Art. 13
Disposizioni in materia di commercio dei prodotti a
chilometro zero (1)
-
Al fine di favorire l’acquisito e il consumo di prodotti a chilometro zero,
gli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24
(Codice del commercio), che destinano alla vendita di tali prodotti almeno il
dieci per cento della superficie totale di vendita, possono beneficiare di
incentivi da parte dei comuni e di contributi da parte della Regione. Con il
regolamento di cui all’articolo 18 la Giunta regionale stabilisce i criteri e
le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.
2. l comuni, nel caso di apertura di
nuovi mercati per il commercio su aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità
di posteggi nei mercati già attivi, favoriscono la presenza di posteggi dedicati
alla vendita di prodotti a chilometro zero e/o alla vendita diretta da parte di
imprenditori agricoli di cui all’articolo 9.
3. Per la vendita di cui ai commi 1 e 2, devono
essere previsti spazi appositamente dedicati e allestiti in modo da rendere
adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti..
(1) Articolo sostituito dalla l.r.40/2018,
art. 5,
comma 1, lett. a).
Capo IV
Informazione e divulgazione
Art. 14
Campagne di informazione di iniziativa regionale
1. La Regione promuove e sostiene iniziative e azioni
per la diffusione e la conoscenza dei prodotti a chilometro zero, attraverso:
a) la
promozione di campagne di informazione, divulgazione e comunicazione relative
alle caratteristiche dei suddetti prodotti, ai luoghi di produzione e ai tempi
di distribuzione;
b) la
promozione e la realizzazione, in particolare presso istituzioni scolastiche, di
attività didattiche, culturali e dimostrative sul consumo dei prodotti a
chilometro zero.
2. Con la medesima deliberazione di cui all’articolo 4,
comma 6, sono definiti criteri e modalità per la concessione di contributi
finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 15
Portale della Regione
1. La Giunta regionale attiva una apposita sezione del
portale istituzionale della Regione, costantemente aggiornata, ove sono
riportati:
a)
l’elenco delle imprese esercenti attività di ristorazione, ricettività,
trasformazione dei prodotti e vendita al pubblico di cui all’articolo 4, comma
2;
b)
l’elenco dei beneficiari dei contributi di cui all’articolo 4, comma 2;
c)
l’elenco degli imprenditori agricoli a cui sia stato assegnato il contrassegno
ai sensi dell’articolo 4, comma 5;
d) il programma annuale di valorizzazione e promozione delle produzioni a
chilometro zero della Regione Puglia di cui all’articolo 4, comma 6;
e) l’elenco dei prodotti a cui sia stato attribuito il marchio di filiera
"Puglia km zero" ai sensi dell’articolo 5;
f) i progetti finalizzati alla promozione, diffusione e valorizzazione
delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico
di cui all’articolo 6;
g) l’elenco
dei centri di trasformazione di comunità di cui all’articolo 7;
h)
l’elenco delle imprese operanti sul territorio regionale che effettuano la
vendita diretta anche di prodotti manipolati e trasformati ai sensi
dell’articolo 9; i) l’elenco dei comuni di cui all’articolo 10 che
mettono a disposizione spazi riservati all’esercizio della vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli, nonché la localizzazione degli spazi, orari e
giorni di attività, posteggi disponibili;
j) le
campagne di informazione, divulgazione e di comunicazione di cui all’articolo
14.
Capo V
Controllo e sanzioni
Art. 16
Attività di controllo
-
La Regione, le province e i comuni, nell’ambito delle
proprie competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni
di cui alle presenti disposizioni.
-
Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le
amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa
locale, anche attraverso l’istituzione, nell’ambito degli stessi organi, di
appositi gruppi di intervento.
-
Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto
2011 (Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme
di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e
delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e
del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione), la Regione
si avvale del personale della Sezione regionale di vigilanza di cui alla legge
regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di
vigilanza della Regione Puglia) e degli organi di polizia amministrativa
locale.
4. Resta ferma la competenza dei soggetti indicati
dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene,
sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.
Art. 17
Sanzioni
-
L’ imprenditore che esercita attività di vendita di
prodotti a chilometro zero senza aver effettuato la comunicazione di cui
all’articolo 9 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.500. Nel caso di accertamento della
violazione, il comune sospende l’esercizio dell’attività di vendita fino
all’avvenuto inoltro della comunicazione di inizio attività. L’utilizzo non
autorizzato o non conforme alle presenti disposizioni del marchio di filiera
"Puglia km zero" di cui all’articolo 5 e del contrassegno di cui all’articolo
4, commi 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 6.000.
-
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti
disposizioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), e successive modifiche e integrazioni.
Capo VI
Disposizioni di attuazione e coordinamento
Art. 18
Regolamento di attuazione
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale adotta il relativo regolamento di
attuazione.
Art. 19
Clausola valutativa
-
Entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni
anno, la Giunta regionale trasmette alle competenti commissioni consiliari
permanenti una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia delle
presenti norme.
-
In particolare, la relazione deve contenere dati e
informazioni in merito
a:
a) iniziative attuate dalla Regione per la promozione, diffusione e conoscenza
dei prodotti a chilometro zero di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
a);
b) entità e valorizzazione dei prodotti a chilometro zero, anche con
riferimento ai livelli occupazionali nel
settore;
c) commercializzazione e diffusione della vendita dei prodotti a chilometro
zero;
d) diffusione dell’utilizzo di prodotti a chilometro zero nei servizi e
attività di ristorazione, ricettività e trasformazione dei prodotti agricoli e
agroalimentari operanti nel territorio regionale.
Art. 20
Rispetto della normativa dell’Unione europea
-
I contributi previsti dalle presenti disposizioni sono
concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa
agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai
commi 2, 3 e 4.
-
I contributi, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea
emanati ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio
2015 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 settembre 2015,
serie L 248.
-
I contributi, soggetti alla procedura di notifica ai sensi
dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del
regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante
modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 24 settembre 2015, serie L 248, oppure se siano da ritenere autorizzati ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.
-
Le presenti disposizioni e il regolamento di cui
all’articolo 18 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 5 della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi
della società dell’informazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea del 17 settembre 2015, serie L 241.
Art. 21
Norma finanziaria
-
Per l’attuazione della presente legge, nell’ambito della
missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
-
Alla copertura della spesa di cui al comma 1, ai sensi
dell’articolo 39 della legge 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Puglia), si
provvede mediante prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 1,
capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di
spesa corrente in corso di adozione.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
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