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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2018
Numero
16
Data
30/04/2018
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli.
Note
Bollettino n. 61 Suppl. , Pubblicato il 03-05-2018
Allegati
Nessun allegato

 



Capo I

Finalità e definizioni

Art. 1

Finalità

  1. La Regione Puglia, nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative, promuove la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, della silvicoltura, dell’acquacoltura e della pesca a chilometro zero, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un’adeguata informazione sulla loro origine e specificità.

  2. A tal fine, con le presenti disposizioni, la Regione disciplina interventi finalizzati a:

a) valorizzare il consumo di prodotti agricoli e agroalimentari, della silvicoltura, dell’acquacoltura e della pesca a chilometro zero;

b) favorire l’incremento della vendita diretta dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli;

c) favorire l’incremento della commercializzazione dei prodotti a chilometro zero;

d) sostenere l’impiego di prodotti a chilometro zero da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione e ricettività nell’ambito del territorio regionale;

e) incentivare l’impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva di prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero nella preparazione dei pasti;

f) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti a chilometro zero attraverso idonea attività di controllo anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;

g) sostenere la costituzione di forme associative tra imprese per la coltivazione, produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti a chilometro zero;

h) favorire l’adozione di metodi di coltivazione sostenibile, in particolare attraverso la riduzione del ricorso ad agrofarmaci e tecniche di irrigazione che permettono un risparmio dell’acqua;

i) promuovere e valorizzare le risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico.

3. All’attuazione delle presenti disposizioni provvedono la Regione e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, nonché gli enti strumentali regionali.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle presenti disposizioni, si intendono per:

a) prodotti a chilometro zero: prodotti agricoli e agroalimentari destinati all’alimentazione umana per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si producono meno di 25 chilogrammi di anidride carbonica equivalente per tonnellata e che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

1) prodotti provenienti da filiera corta: i prodotti provenienti da filiere produttive caratterizzate dall’assenza di intermediari commerciali tra l’impresa agricola e il consumatore finale;

2) prodotti di qualità certificati: prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti agricoli e agroalimentari designati da indicazioni geografiche e da denominazioni d’origine protette, i prodotti agricoli e agroalimentari registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite e quelli i cui produttori aderiscono al regime di qualità regionale "prodotti di qualità" e siano titolari di concessione d’uso del marchio;

3) prodotti stagionali: prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni a seconda delle aree agricole interessate;

4) prodotti di comprovata sostenibilità ambientale: prodotti la cui sostenibilità ambientale sia calcolata e certificata da parte di soggetti in possesso delle competenze previste dalla normativa vigente, secondo le modalità di calcolo dell’indice di sostenibilità ambientale sulla base della metodologia Life cycle assessment (LCA) o altro metodo internazionale riconosciuto equivalente;

5) prodotti ittici a miglio zero: prodotti freschi pescati in acque interne, in aree di pesca locali ovvero nei settori marittimi corrispondenti ai siti di sbarco e venduti dalle imprese ittiche o dalle cooperative di pescatori nei porti di residenza;

6) prodotti di area naturale protetta: prodotti che beneficiano dell’uso e dell’emblema di un’area naturale protetta ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), come modificato dall’articolo 2, comma 31 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ovvero ai sensi della normativa regionale vigente in materia di aree e riserve naturali protette;

7) prodotti delle risorse genetiche autoctone: prodotti ottenuti dalle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico di cui alla legge 6 aprile 2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, con appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2011), ovvero ai sensi della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela delle predette risorse genetiche di interesse agrario, forestale e zootecnico;

8) prodotti a marchio collettivo, prodotti agricoli e agroalimentari che beneficiano dell’uso del marchio collettivo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dall’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131;

9) prodotti agroalimentari tradizionali, prodotti ottenuti con metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato secondo regole tradizionali per un periodo non inferiore ai venticinque anni, pubblicati nell’elenco nazionale tenuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) imprenditori agricoli: i soggetti che, in forma individuale o associata, esercitino una delle attività ai sensi all’articolo 2135 del codice civile;

c) servizi di ristorazione collettiva: i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, nonché quelli di ristorazione ospedaliera e delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

Capo II

Valorizzazione e promozione dei prodotti a chilometro zero

Art. 3

Valorizzazione e promozione dei prodotti a chilometro zero da parte delle pubbliche amministrazioni

  1. La Regione sostiene la fornitura e l’utilizzo di prodotti a chilometro zero negli appalti pubblici per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti agricoli e agroalimentari, anche nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 144 e 216, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

  2. Negli appalti pubblici per l’affidamento dei servizi di ristorazione collettiva le stazioni appaltanti devono prevedere criteri preferenziali a favore dei soggetti che nella preparazione dei pasti garantiscano l’utilizzo di prodotti a chilometro zero in misura non inferiore al trentacinque per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli e agroalimentari, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua.

  3. Negli appalti pubblici per la fornitura di prodotti agricoli e agroalimentari le stazioni appaltanti devono prevedere criteri preferenziali a favore dei soggetti che garantiscano che almeno il trentacinque per cento di prodotti agricoli e agroalimentari oggetto della fornitura sia costituito da prodotti a chilometro zero.

  4. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie applicano le disposizioni di cui al presente articolo compatibilmente con le esigenze dietologiche e assistenziali dei pazienti.

  5. L’utilizzazione di prodotti a chilometro zero nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

  6. L’approvvigionamento di prodotti a chilometro zero deve essere documentato da fatture di acquisto che riportano l’indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

  7. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i contratti di fornitura in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

  8. Le stazioni appaltanti di cui ai commi 2 e 3 che garantiscono l’utilizzo o la fornitura di prodotti a chilometro zero in misura non inferiore al cinquanta per cento, in termini di valore, dei prodotti agricoli e agroalimentari, anche trasformati, complessivamente utilizzati su base annua, possono beneficiare di contributi da parte della Regione Puglia. Con il regolamento di cui all’articolo 18 la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.

Art. 4

Valorizzazione e promozione dei prodotti a chilometro zero nel settore privato

  1. La Regione incentiva la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti a chilometro zero e ne favorisce una migliore conoscenza da parte dei consumatori.
  2. Per il fine di cui al comma 1, le imprese esercenti attività di ristorazione, ricettività, trasformazione dei prodotti e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, negli approvvigionamenti di prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell’anno, acquistano, per almeno il cinquanta per cento, in termine di valore, prodotti a chilometro zero e che, nell’esercizio della propria attività, garantiscano una adeguata pubblicità di tali prodotti, possono beneficiare di contributi da parte della Regione. Con il regolamento di cui all’articolo 18 la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.

  3. L’approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 2 deve essere documentato da fatture di acquisto che riportano l’indicazione della origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

  4. Alle imprese di cui al comma 2 viene assegnato un apposito contrassegno, utilizzabile nelle attività promozionali, le cui caratteristiche e modalità di utilizzo sono determinate con il regolamento di cui all’articolo 18.

  5. Il predetto contrassegno viene altresì assegnato agli imprenditori agricoli le cui produzioni soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a).

  6. Le imprese di cui ai commi 2 e 5 sono inserite in un apposito circuito regionale nell’ambito delle attività promozionali della Regione Puglia. Con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale definisce, di concerto con le organizzazioni agricole professionali maggiormente rappresentative a livello regionale, il programma annuale di valorizzazione e promozione delle produzioni a chilometro zero.

Art. 5

Marchio "Puglia km zero"

1. La Regione istituisce, con il regolamento di cui all’articolo 18, il marchio di filiera "Puglia km zero", che identifica i prodotti agricoli e agroalimentari che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a). Al marchio "Puglia km zero" può essere data adeguata evidenza grafica nello scontrino di acquisto rilasciato ai consumatori.

Art. 6

Promozione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone

  1. La Regione, anche dandone risalto tramite il proprio sito internet, promuove lo sviluppo di idee progettuali finalizzate alla promozione, diffusione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico in attuazione della legge regionale 11 dicembre 2013, n. 39 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico) e dal relativo regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5.

  2. A tal fine, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, indice un bando per la selezione di interventi da attuarsi nel territorio regionale rivolto ai soggetti aderenti alla Rete di tutela delle risorse genetiche di cui all’articolo 8 della l.r. 39/2013.

Art. 7

Centri di trasformazione di comunità

  1. La Regione promuove la nascita di centri di trasformazione di comunità (CTC), nell’ottica della promozione e della valorizzazione dei prodotti a chilometro zero.

  2. I CTC si configurano come associazioni temporanee di scopo al fine di valorizzare i prodotti a chilometro zero, mettendo a disposizione degli operatori del settore produttivo del territorio le strutture tecnologiche per la loro trasformazione.

  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione pubblica un bando annuale, anche nell’ambito della vigente programmazione europea per lo sviluppo rurale, rivolto a imprenditori agricoli costituiti in forme associative e alle amministrazioni comunali che intendano realizzare progetti per la costituzione dei CTC, privilegiando quelli che prevedano il recupero funzionale di strutture e manufatti già esistenti e di quelli riconducibili al patrimonio di archeologia industriale e architettura rurale.

  4. La Regione, al fine di incentivare la nascita dei CTC, può mettere a disposizione strutture di proprietà regionale attraverso procedure di evidenza pubblica.

Art. 8

Accordi con la grande distribuzione organizzata

1. La Giunta regionale, nell’ambito delle azioni volte a garantire una maggiore diffusione dei prodotti a chilometro zero, promuove accordi con la grande distribuzione organizzata operante sul territorio regionale al fine di fissare gli obiettivi minimi dei prodotti a chilometro zero da distribuire nel circuito della grande distribuzione organizzata.

Capo III

Vendita diretta e commercio dei prodotti a chilometro zero

Art. 9

Vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

  1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), come in ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera h), n. 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti, anche quelli a chilometro zero di cui all’articolo 2, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

  2. La vendita diretta al dettaglio effettuata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o su superfici, ovunque esse siano ubicate, di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità in virtù di un titolo legittimo non è soggetta alla comunicazione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come in ultimo modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 30-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazioni, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), tabella A, n. 1.9. (Vendita da parte di produttori agricoli), ferma restando l’osservanza delle norme vigenti in materia di igiene e sanità.

3. I prodotti posti in vendita si considerano provenienti prevalentemente da un’azienda agricola quando, avuto riguardo a un medesimo comparto agronomico, i prodotti acquistati da terzi siano quantitativamente inferiori a quelli prodotti nell’azienda agricola. Se la vendita diretta ha a oggetto prodotti appartenenti a comparti agronomici differenti, si ha prevalenza dei prodotti provenienti dall’azienda agricola qualora gli stessi abbiano un valore maggiore rispetto a quelli acquistati da terzi.

4.     La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

5.    Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, all’esercizio dell’attività di vendita diretta di cui all’articolo 9, si applica la disciplina di cui all’articolo 4 del d.lgs. 228/2001 e del d.lgs. 222/2016, tabella A, n. 1.9..

Art. 10

Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

  1. Al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di prodotti a chilometro zero e di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell’ambito del proprio territorio e degli strumenti di programmazione in materia di commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione di mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, disciplinati dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 (Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli).

  2. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, di costituire mercati riservati alla vendita diretta purché nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

Art. 11

Norme in materia di edilizia ed urbanistica

1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 8-ter, del d.lgs. 228/2001, l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Art. 12

Insegne

1. Ai fini della individuazione da parte dei consumatori dei punti di vendita diretta, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono a semplificare le procedure per l’installazione temporanea o permanente di insegne per gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta e prevedono le ipotesi di riduzione e/o esonero di imposte e oneri connessi.

Art. 13

Disposizioni in materia di commercio dei prodotti a chilometro zero (1)

  1. Al fine di favorire l’acquisito e il consumo di prodotti a chilometro zero, gli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), che destinano alla vendita di tali prodotti almeno il dieci per cento della superficie totale di vendita, possono beneficiare di incentivi da parte dei comuni e di contributi da parte della Regione. Con il regolamento di cui all’articolo 18 la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.

    2.    l comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati per il commercio su aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi, favoriscono la presenza di posteggi dedicati alla vendita di prodotti a chilometro zero e/o alla vendita diretta da parte di imprenditori agricoli di cui all’articolo 9.

    3.  Per la vendita di cui ai commi 1 e 2, devono essere previsti spazi appositamente dedicati e allestiti in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti..

(1)  Articolo sostituito dalla l.r.40/2018, art. 5, comma 1, lett. a).

 

Capo IV

Informazione e divulgazione

Art. 14

Campagne di informazione di iniziativa regionale

1. La Regione promuove e sostiene iniziative e azioni per la diffusione e la conoscenza dei prodotti a chilometro zero, attraverso:

        a) la promozione di campagne di informazione, divulgazione e comunicazione relative alle caratteristiche dei suddetti prodotti, ai luoghi di produzione e ai tempi di distribuzione;

        b) la promozione e la realizzazione, in particolare presso istituzioni scolastiche, di attività didattiche, culturali e dimostrative sul consumo dei prodotti a chilometro zero.

2. Con la medesima deliberazione di cui all’articolo 4, comma 6, sono definiti criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 15

Portale della Regione

1. La Giunta regionale attiva una apposita sezione del portale istituzionale della Regione, costantemente aggiornata, ove sono riportati:

           a) l’elenco delle imprese esercenti attività di ristorazione, ricettività, trasformazione dei prodotti e vendita al pubblico di cui all’articolo 4, comma 2;

           b) l’elenco dei beneficiari dei contributi di cui all’articolo 4, comma 2;

           c) l’elenco degli imprenditori agricoli a cui sia stato assegnato il contrassegno ai sensi dell’articolo 4, comma 5;

          d) il programma annuale di valorizzazione e promozione delle produzioni a chilometro zero della Regione Puglia di cui all’articolo 4, comma 6;

          e) l’elenco dei prodotti a cui sia stato attribuito il marchio di filiera "Puglia km zero" ai sensi dell’articolo 5;

          f) i progetti finalizzati alla promozione, diffusione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico di cui all’articolo 6;

         g) l’elenco dei centri di trasformazione di comunità di cui all’articolo 7;

         h) l’elenco delle imprese operanti sul territorio regionale che effettuano la vendita diretta anche di prodotti manipolati e trasformati ai sensi dell’articolo 9;   i) l’elenco dei comuni di cui all’articolo 10 che mettono a disposizione spazi riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, nonché la localizzazione degli spazi, orari e giorni di attività, posteggi disponibili;

         j) le campagne di informazione, divulgazione e di comunicazione di cui all’articolo 14.

 

Capo V

Controllo e sanzioni

Art. 16

Attività di controllo

  1. La Regione, le province e i comuni, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni di cui alle presenti disposizioni.

  2. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l’istituzione, nell’ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.

  3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2011 (Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione), la Regione si avvale del personale della Sezione regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia) e degli organi di polizia amministrativa locale.

4. Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

Art. 17

Sanzioni

  1. L’ imprenditore che esercita attività di vendita di prodotti a chilometro zero senza aver effettuato la comunicazione di cui all’articolo 9 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.500. Nel caso di accertamento della violazione, il comune sospende l’esercizio dell’attività di vendita fino all’avvenuto inoltro della comunicazione di inizio attività. L’utilizzo non autorizzato o non conforme alle presenti disposizioni del marchio di filiera "Puglia km zero" di cui all’articolo 5 e del contrassegno di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 6.000.

  2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modifiche e integrazioni.

Capo VI

Disposizioni di attuazione e coordinamento

Art. 18

Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il relativo regolamento di attuazione.

Art. 19

Clausola valutativa

  1. Entro la fine del secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alle competenti commissioni consiliari permanenti una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia delle presenti norme.
  2.  In particolare, la relazione deve contenere dati e informazioni in merito a:                                                                                                                                                     a) iniziative attuate dalla Regione per la promozione, diffusione e conoscenza dei prodotti a chilometro zero di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a);                                       b) entità e valorizzazione dei prodotti a chilometro zero, anche con riferimento ai livelli occupazionali nel settore;                                                                                            c) commercializzazione e diffusione della vendita dei prodotti a chilometro zero;                                                                                                                                           d) diffusione dell’utilizzo di prodotti a chilometro zero nei servizi e attività di ristorazione, ricettività e trasformazione dei prodotti agricoli e agroalimentari operanti nel territorio regionale.

Art. 20

Rispetto della normativa dell’Unione europea

  1. I contributi previsti dalle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2, 3 e 4.

  2. I contributi, esentati dall’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea emanati ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, serie L 248.

  3. I contributi, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 settembre 2015, serie L 248, oppure se siano da ritenere autorizzati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

  4. Le presenti disposizioni e il regolamento di cui all’articolo 18 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 settembre 2015, serie L 241.

Art. 21

Norma finanziaria

  1. Per l’attuazione della presente legge, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.

  2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 39 della legge 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Puglia), si provvede mediante prelevamento dalla missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.