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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2018
Numero
41
Data
27/07/2018
Abrogato
 
Materia
Agricoltura - foreste - caccia e pesca
Titolo
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio)
Note
Bollettino n. 99, pubblicato il 30/07/2018
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico ambientali e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:

                  a) all’articolo 5, il comma 10 è così sostituito: “10. Ai membri del Comitato è dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a 30 euro, unitamente al rimborso delle spese di viaggio ai sensi delle vigenti norme regionali in materia.”;

                  b) all’articolo 6, comma 7, dopo le parole: “pesca e foreste”, sono aggiunte le seguenti: “, che opera nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).”;

                  c) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “l centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica”, sono inserite le seguenti: “, che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954,”;

                  d) all’articolo 11, comma 5, dopo le parole: “dei cacciatori residenti nell’ATC di riferimento”, sono inserite le parole “, così come rivenienti dal dato storico dell’anno precedente,”;

                  e) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole: “l centri privati di riproduzione della fauna selvatica”, sono inserite le seguenti: “, che operano nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954,”;

                  f) all’articolo 13, comma 1, dopo le parole: “La Regione regolamenta”, sono inserite le seguenti: “, nel rispetto del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954”;

                  g) all’articolo 13, comma 1, lettera c), è soppressa la parola “esotica”;

                  h) all’articolo 14, comma 7, dopo le parole: “gestione e funzionamento”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954”;

                  i) all’articolo 15, comma 11, dopo le parole: “addestramento cani”, sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto, per i casi dovuti, del regolamento di polizia veterinaria di cui all’articolo 24 del d.p.r. 320/1954”;

                  j) all’articolo 18, comma 3, dopo le parole: “controlli sanitari”, è inserita la seguente: “ufficiali”;

                  k) all’articolo 19, comma 3, sono soppresse le parole: “e, comunque con armi pronte per l’uso e cariche”;

                  l) all’articolo 19, il comma 4 è così sostituito: “4. E’ considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi di cui all’articolo 29 o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.”;

                  m) all’articolo 27, comma 1, le parole: “titolari delle licenze di caccia”, sono sostituite dalle seguenti: “cacciatori operanti annualmente in Puglia”;

                  n) all’articolo 27, comma 2, sono soppresse le parole: “, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli organi dello Stato abilitati al rilascio e al rinnovo delle licenze di porto d’armi per uso di caccia,” e, dopo le parole: “tesserino venatorio regionale”, sono inserite le seguenti: “e dei permessi rilasciati ai cacciatori extraregionali”;

                  o) all’articolo 30, comma 7, dopo i due punti, sono reintrodotte le seguenti lettere a) e b):

 

“a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per la specie cinghiale è consentito l’abbattimento di un capo per giornata di caccia nonché secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento

regionale;

                  b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci. Dieci fra palmipedi trampolieri e rallidi, tre beccacce.”;

                  p) all’articolo 31, comma 8, sono soppresse le parole: “, nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito anch’esso di porto d’armi e compreso in appositi elenchi

 

o albi istituiti dalla Regione Puglia e/o dagli ATC”;

                  q) all’articolo 31, comma 9, le parole da: “può essere autorizzato” a: “al comune interessato.”, sono sostituite dalle seguenti: “può essere eseguito dalla Regione, previo parere dell’ISPRA e della ASL competente, avvalendosi, sotto il proprio coordinamento, del comune interessato.”;

                  r) all’articolo 31, il comma 11 è soppresso;

                  s) all’articolo 32, comma 10, sono soppresse le parole: “o uccide accidentalmente”, e dopo la parola: “esemplari”, sono inserite le seguenti: “in difficoltà o morti”;

                  t) all’articolo 40, comma 1, lettera c), le parole: “regolarmente tabellate”, sono sostituite dalle seguenti: “, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c), comma 1, dell’articolo 21 della l. 157/1992”, e dopo le parole: “cinquanta metri dagli stessi”, sono aggiunte le seguenti: “, purché opportunamente tabellate”;

                  u) all’articolo 40, comma 1, lettera z), punto 2), la lettera dd) è sostituita dalla seguente:

                  “dd) cacciare negli oliveti in forma di rastrello, nei limiti di cui alla precedente lettera h), nel periodo dal 15 ottobre al 31 gennaio;”;

                  v) all’articolo 41, comma 2, lettera a), le parole: “A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la”, sono sostituite dalle seguenti: “Per tali agenti può essere richiesto agli organi statali competenti il riconoscimento della”, e le parole: “Detti agenti”, sono sostituite dalle seguenti: “Gli agenti riconosciuti agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza,”;

                  w) l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

 

Art. 45 Sanzioni penali

1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano, nei casi previsti, le sanzioni penali di cui all’articolo 30 della l. 157/1992.”;

x) all’articolo 47, sono soppressi i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all’articolo 22, con relativo ritiro, è prevista nei casi di sospensione o di ritiro temporaneo della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell’autorità competente.”.

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.