Art.
1
Modifiche
all’articolo 4
della legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 32
1.
All’articolo 4
della legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza
civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La Giunta regionale approva,
d’intesa con gli enti locali, il piano regionale delle politiche per le
migrazioni di cui all’articolo 9, quale linee guida di indirizzo regionale in
materia di programmazione integrata in favore degli immigrati per l’attuazione
degli interventi di cui al titolo III”.;
b) al comma 3 le parole: “piano regionale per l’immigrazione”, sono
sostituite dalle seguenti: “piano regionale delle politiche per le migrazioni”;
c) il comma 5 è sostituto dal seguente: “5. La Regione istituisce, presso
la Presidenza della Regione Puglia -Sezione sicurezza del cittadino, politiche
per le migrazioni ed antimafia sociale, l’Osservatorio regionale sul fenomeno
migratorio di cui all’articolo 8, in raccordo con l’Osservatorio regionale delle
politiche sociali e con gli altri strumenti regionali di osservazione del
mercato del lavoro, dei fenomeni epidemiologici e dell’andamento dell’economia
regionale.”;
d) la lettera d) del comma 6 è sostituita dalla seguente: “d) svolgere
attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza e in raccordo
con le prefetture -uffici territoriali del Governo (UTG), del funzionamento dei
centri di permanenza per i rimpatri (CPR) più vicini, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 14 del t.u. emanato con d.lgs.
286/1998, del funzionamento dei centri di permanenza temporanea e di assistenza
(CPTA) esistenti sul proprio territorio e dei centri di identificazione, di cui
all’articolo 14 del medesimo t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, e successive
modifiche e integrazioni, nonché dei centri di identificazione ed espulsione
(CIE), istituiti ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
125, e degli ex centri di identificazione, denominati centri di accoglienza per
richiedenti asilo (CARA), ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato).”.
Art.
2
Modifiche
all’articolo 7
della l.r.
32/2009
1.
All’articolo 7
della l.r.
32/2009 è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2, lettera a), la parola: “obbligatori”, è sostituita dalla
seguente: “facoltativi”.
Art.
3
Modifiche
all’articolo 8
della l.r.
32/2009
1.
All’articolo 8 della
l.r.
32/2009, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “1. È istituito,
in seno alla Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed
antimafia sociale della Presidenza della Regione Puglia, l’Osservatorio
sull’immigrazione e il diritto d’asilo, di seguito denominato Osservatorio,
avente quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l’analisi dei flussi
migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro,
delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla
prospettiva di genere e la verifica dell’impatto dell’attuazione delle politiche
in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, promuovendo a
tal fine ogni utile collaborazione interistituzionale.”;
b) il comma 4 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “4. Tramite
l’Osservatorio, la Regione svolge, anche in collaborazione con gli enti di
tutela, costante attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di
competenza e in raccordo con le locali prefetture -UTG, del funzionamento dei
centri di permanenza per i rimpatri (CPR) più vicini, tra quelli individuati o
costituiti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze con particolare riferimento al rispetto delle
normative nazionali e internazionali e al rispetto dei diritti umani
fondamentali dei cittadini stranieri trattenuti, del funzionamento dei CPTA e
dei CARA, con particolare riferimento al rispetto delle normative nazionali e
internazionali e al rispetto dei diritti umani fondamentali dei cittadini
stranieri trattenuti.”.
Art.
4
Modifiche
all’articolo 9
della l.r.
32/2009
1.
All’articolo 9
della l.r.
32/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il piano regionale delle
politiche per le migrazioni definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a
perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale dei migranti nei
settori oggetto della presente legge.;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il piano regionale delle
politiche per le migrazioni è approvato dalla Giunta regionale, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di politiche per le migrazioni,
di concerto con gli altri assessori regionali competenti nei settori oggetto
della presente legge, ha validità triennale e viene aggiornato annualmente, ove
necessario. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è redatto
attraverso un percorso di partecipazione che coinvolge la cittadinanza, i
sindaci e gli amministratori locali, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, le associazioni e gli enti che svolgono attività
particolarmente significative nel settore dell’immigrazione sul territorio
regionale. Il piano regionale delle politiche per le migrazioni è approvato
previa intesa con I’ANCI e previo parere della commissione consiliare regionale
competente per materia. Una volta approvato, il piano regionale delle politiche
per le migrazioni deve essere inviato alle istituzioni di livello regionale e
nazionale competenti per materia.;
c) al comma 3, dopo le parole: “il piano regionale”, sono introdotte le
seguenti: “delle politiche per le migrazioni”;
d) al comma 4, dopo le parole: “il piano regionale”, sono introdotte le
seguenti: “delle politiche per le migrazioni”.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.