TITOLO I
PRINCIPI E
OBIETTIVI
Art. 1
Principi generali e
finalità
1
La Regione, nel rispetto
dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona, così come
riconosciuti nella Costituzione italiana, nelle convenzioni internazionali in
vigore e nei principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti,
concorre alla tutela dei diritti dei cittadini immigrati presenti sul territorio
regionale, attivandosi per l’effettiva realizzazione dell’uguaglianza formale e
sostanziale di tutte le persone.
2
La Regione concorre,
nell’ambito delle proprie competenze, all’attuazione in particolare dei principi
espressi:
a) dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione;
b) dalle disposizioni contenute nella Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
c) dalla Convenzione relativa allo status di
rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva
dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del
31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
d) dalla Convenzione internazionale relativa ai
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
e) dalla Convenzione relativa alla partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5
febbraio 1992, ratificata e resa esecutiva, limitatamente ai capitoli A e B,
dalla legge 8 marzo 1994, n. 203;
f) dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea (UE) del 7 dicembre 2000 e dalle direttive
della Commissione europea in materia di riconoscimento dei diritti dei cittadini
soggiornanti;
g) dalla Convenzione relativa all’esercizio dei
diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa
esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
h) [dalla Convenzione internazionale per la
protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie,
approvata il 18 dicembre 1990 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed
entrata in vigore il 1° luglio 2003.] (1)
3. Le
politiche della Regione sono finalizzate a:
a) garantire i diritti umani inviolabili
degli stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio regionale;
b) eliminare ogni forma di discriminazione;
c) garantire l’accoglienza e l’effettiva
inclusione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nel
territorio regionale;
d) garantire pari
opportunità di accesso e fruibilità dei servizi socio-assistenziali,
socio-sanitari, di conciliazione e dell’istruzione, per la qualità della vita;
e) promuovere la partecipazione alla vita
pubblica locale;
f) rimuovere le situazioni di violenza
o di sfruttamento degli immigrati;
g) favorire il reciproco
riconoscimento e la valorizzazione delle singole soggettività, delle identità
culturali, religiose e linguistiche;
h)[ garantire la tutela legale, in particolare
l’effettività del diritto di difesa, agli immigrati presenti a qualunque titolo
sul territorio della regione; ] (2)
i) promuovere e garantire interventi volti
ad assicurare condizioni favorevoli per le donne e i minori immigrati;
j) promuovere iniziative di
cooperazione internazionale e decentrata rivolte a migliorare le condizioni di
vita delle persone nei paesi di provenienza e accrescere l’efficacia delle
politiche di integrazione e di accoglienza in Puglia;
k) agevolare progetti per il rientro nei
paesi di origine degli immigrati, nel rispetto delle competenze della Regione;
l) incoraggiare, sostenere e tutelare
l’associazionismo degli immigrati.
(1) (2) Con
sentenza n. 299/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della presente lettera
Art. 2
Destinatari
1
Sono destinatari della
presente legge le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’UE, gli
apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, con protezione internazionale,
umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale. Le norme di cui
alla presente legge si applicano, qualora più favorevoli, anche ai cittadini
neocomunitari, per i primi 5 anni dal provvedimento di integrazione nella UE del
rispettivo paese membro di provenienza. Detti destinatari sono di seguito
indicati come immigrati.
2
La Regione concorre alla
tutela del diritto di asilo promovendo interventi specifici per l’accoglienza,
l’orientamento legale e l’inserimento socioeconomico di richiedenti asilo,
rifugiati e beneficiari di forme di protezione per motivi umanitari presenti sul
territorio regionale, con particolare attenzione alle situazioni maggiormente
vulnerabili quali quelle di minori, donne, vittime di tortura e di tratta per
sfruttamento sessuale e lavorativo.
3
Gli interventi regionali
possono essere diretti, ovvero mirati al supporto di progetti territoriali di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche
in attuazione di programmi finanziati dallo Stato e/o dall’UE.
4
Gli
interventi regionali sono attuati in conformità al testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modifiche e nel rispetto della legge
regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia).
Art. 3
Obiettivi e priorità
1. Al
fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, la Regione
promuove la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per la
piena integrazione degli immigrati in Puglia, orientato ai seguenti obiettivi
prioritari:
a) acquisire una conoscenza strutturata dei
flussi migratori che interessano il territorio regionale da Stati non
appartenenti all’UE e dai paesi neocomunitari, anche ai fini dell’inserimento
nel mercato del lavoro;
b) accrescere l’informazione, la conoscenza e la
sensibilizzazione sul fenomeno dell’immigrazione nei cittadini e nelle
istituzioni pugliesi pubbliche e private, mediante la diffusione e lo scambio di
buone pratiche e mediante iniziative volte ad individuare e contrastare forme di
razzismo o di discriminazione a causa della provenienza geografica, delle
convinzioni politiche, della fede religiosa;
c) promuovere la conoscenza della cultura italiana,
a partire dall’apprendimento linguistico, e delle culture di provenienza dei
cittadini immigrati, per attuare pienamente forme di reciproca integrazione
culturale, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami
degli immigrati con le culture d’origine;
e) individuare e rimuovere gli ostacoli di
ordine legislativo e istituzionale, economico, sociale e culturale, nonché le
eventuali condizioni di marginalità sociale, allo scopo di garantire agli
immigrati pari opportunità di accesso all’abitazione, al lavoro, all’istruzione
e alla formazione professionale, al credito bancario, alla conoscenza delle
opportunità connesse all’avvio di attività autonome e imprenditoriali, alle
prestazioni sanitarie e socio-assistenziali;
f) garantire, mediante servizi dedicati agli
immigrati, adeguate forme di conoscenza e tutela dei diritti e dei doveri
previsti dalle convenzioni internazionali e dall’ordinamento europeo e italiano
in materia di diritti dell’uomo;
g) contrastare i fenomeni criminosi, lo
sfruttamento lavorativo e sessuale, le forme di economia sommersa che comportano
per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
h) promuovere la
partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale nell’ambito delle
istituzioni del proprio territorio;
i) promuovere la convivenza civile e
l’integrazione degli immigrati, con particolare attenzione ai processi di
inserimento sociale rivolti a donne e minori;
j) garantire condizioni
favorevoli allo sviluppo dell’associazionismo promosso dai cittadini stranieri,
quale elemento attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati,
nonché allo sviluppo dell’associazionismo promosso da cittadini italiani e
stranieri in favore dei cittadini immigrati e dei richiedenti asilo, dei
rifugiati e degli apolidi;
k) garantire, nell’ambito delle proprie
competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non
accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali
minorili;
l) promuovere e sostenere iniziative di
cooperazione internazionale, trannazionale, allo sviluppo e decentrata.
TITOLO
II
ASSETTO
ISTITUZIONALE
Art. 4
Compiti della Regione
1.
La
Regione persegue l’inserimento sociale degli immigrati attraverso l’osservazione
del fenomeno migratorio e l’esercizio delle funzioni di programmazione,
coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte
salve le competenze programmatorie attribuite alle province e ai comuni ai sensi
degli articoli 5 e 6.
2.
La Giunta regionale approva, d’intesa con gli enti
locali, il piano regionale delle politiche per le migrazioni di cui all’articolo
9, quale linee guida di indirizzo regionale in materia di programmazione
integrata in favore degli immigrati per l’attuazione degli interventi di cui al
titolo III; (3)
3.
Il
piano regionale delle politiche per le migrazioni (4) di
cui al comma 2 indica gli interventi straordinari per la prima accoglienza
rivolta ai soggetti cui sia stato riconosciuto, ai sensi della normativa
vigente, il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di
flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute a eventi bellici,
crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.
4.
Alla
Giunta regionale competono, inoltre, le seguenti funzioni:
a) promozione di
programmi in materia di protezione e inclusione sociale, nonché approvazione dei
criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali
programmi, ai sensi di quanto previsto dalla l.r.
19/2006
e regolamento
attuativo 18 gennaio 2007, n. 4;
b) adozione di linee
guida e direttive per le aziende sanitarie locali (ASL), ai fini
dell’applicazione dell’articolo 10 e per una omogenea applicazione delle norme
nazionali e regionali in tutti i distretti socio-sanitari;
c) promozione di
programmi di intervento per l’alfabetizzazione e l’accesso ai servizi educativi,
per l’istruzione e la formazione professionale, per l’inserimento lavorativo e
il sostegno ad attività autonome e imprenditoriali, per l’integrazione e la
comunicazione interculturale, favorendo la piena integrazione istituzionale,
programmatica, finanziaria e organizzativa per la realizzazione di questi
interventi a livello regionale e locale;
d) definizione dei
criteri per la concessione di contributi alle associazioni di volontariato e di
promozione sociale degli immigrati o che operano a favore degli immigrati;
e) promozione di
iniziative di sostegno alla realizzazione dei progetti di vita degli immigrati,
ivi incluso il rientro volontario nei paesi d’origine.
5.
La
Regione istituisce, presso la Presidenza della Regione Puglia -Sezione sicurezza
del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale, l’Osservatorio
regionale sul fenomeno migratorio di cui all’articolo 8, in raccordo con
l’Osservatorio regionale delle politiche sociali e con gli altri strumenti
regionali di osservazione del mercato del lavoro, dei fenomeni epidemiologici e
dell’andamento dell’economia regionale. (5)
6.
La Regione, anche
avvalendosi dell’Osservatorio di cui al comma 5, adempie ai seguenti compiti:
a) predisporre un rapporto triennale sulla
presenza degli immigrati, contenente anche l’analisi dell’evoluzione del
fenomeno migratorio;
b) raccogliere ed elaborare, in raccordo con
i nodi provinciali e territoriali dell’Osservatorio regionale delle politiche
sociali di cui all’articolo 14
della l.r.
19/2006,
dati e informazioni utili all’attività di monitoraggio dei flussi migratori e
della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con
particolare riguardo all’analisi dei bisogni e valutazione delle politiche
regionali e locali per l’integrazione sociale degli immigrati;
c) svolgere attività di
stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali, gli enti locali e i
consigli territoriali per l’immigrazione, ai fini di una corretta programmazione
delle politiche di accoglienza, con riferimento al triennio successivo, anche
per definire il rapporto previsto all’articolo 21, comma 4 ter, del t.u. emanato
con d.lgs. 286/1998, come inserito dall’articolo 17, comma 1, della legge 30
luglio 2002, n. 189;
d) esprimere pareri in ordine alla dislocazione dei centri di
permanenza per i rimpatri (CPR) di nuova istituzione. (6)
7.
La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali
inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.
(3) Comma
sostituito dalla l.r.
51/2018, art. 1,
comma1, lett. a).
(4)
Parole sostituite dalla l.r.
51/2018, art. 1,
comma1, lett. b).
(5) Comma
sostituito dalla l.r.
51/2018, art. 1,
comma1, lett. c).
(6) Lettera già sostituita dalla l.r.
51/2018, art. 1,
comma1, lett. d), è stata nuovamente sostituita dalla l.r.
67/2018, art. 82,
comma 1.
Art. 5
Compiti delle province
1.
Le province, ai fini dell’inserimento sociale degli immigrati, svolgono
le seguenti funzioni:
a) partecipare alla definizione e attuazione dei
piani di zona previsti dalla l.r.
19/2006
in materia di interventi sociali rivolti ai cittadini stranieri immigrati, con
compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto ai comuni per la definizione
di specifici interventi sovraambito di valenza provinciale per l’integrazione
sociale dei cittadini stranieri;
b) favorire la
consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e
l’esercizio dei diritti politici da parte degli immigrati;
c) monitoraggio rispetto
allo svolgimento delle attività di formazione professionale e per l’inserimento
lavorativo, con specifico riferimento alla effettività delle opportunità di
accesso e di integrazione degli immigrati;
d) concorrere al
funzionamento dell’Osservatorio di cui all’articolo 4, comma 5, anche
valorizzando le esperienze consolidate nei contesti provinciali di riferimento;
e) esercitare ogni altra funzione a esse attribuita
dalla presente legge.
Art. 6
Compiti dei comuni
1.
I comuni, ai fini dell’inserimento sociale degli immigrati, attuano, in
forma singola o associata, secondo quanto previsto dalla l.r.
19/2006
e disposizioni attuative, le seguenti funzioni:
a) concorrere alla definizione del piano sociale di
zona e del correlato piano di investimenti per l’infrastrutturazione sociale del
territorio, nei limiti delle opportunità di finanziamento a valere sulle risorse
comunitarie, nazionali e regionali, anche ai fini dell’attuazione di quanto
previsto dalla presente legge e dalla normativa regionale in materia di
accoglienza abitativa, di accesso alle strutture e ai servizi sociali e
socio-sanitari e di pronto intervento in situazioni di difficoltà;
b) favorire la
consultazione e la partecipazione alla vita sociale e istituzionale e
l’esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte degli
immigrati, secondo quanto disciplinato nei rispettivi statuti comunali e in
coerenza con la normativa nazionale vigente;
c) programmare e
realizzare i progetti d’integrazione sociale degli immigrati, in attuazione
delle linee guida di indirizzo regionale di cui all’articolo 4;
d) concorrere alle spese
sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie
versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali
e nei limiti delle risorse disponibili nella programmazione sociale del comune
per l’area delle politiche per l’immigrazione. Il concorso è garantito dal
comune di residenza oppure, in ragione dell’assenza di tale condizione, dal
comune ove è avvenuto il decesso.
2.
In attuazione dei principi di cui all’articolo 118, primo comma, della
Costituzione, compete ai comuni l’esercizio di ogni ulteriore funzione
concernente l’integrazione sociale degli immigrati.
Art. 7
Consulta regionale per
l’integrazione degli immigrati
1
È istituita la Consulta
regionale per l’integrazione degli immigrati, di seguito denominata Consulta.
2
La Consulta svolge
funzioni di proposta in materia di integrazione sociale degli immigrati, anche
in raccordo con i consigli territoriali per l’immigrazione di cui all’articolo 3
del t.u. emanato con d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall’articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113 e dall’articolo 3, commi 1 e
2, della l. 189/2002. In particolare:
a) formula proposte propedeutiche alla
formazione della programmazione regionale e dei provvedimenti di legge regionali
in favore degli immigrati, con specifico riferimento alle linee guida di
indirizzo regionale di cui all’articolo 4, ed esprime pareri facoltativi
(7) su tutti gli atti di programmazione che incidano
sulla qualità della vita e sulle condizioni di integrazione degli immigrati;
b) esprime pareri e proposte di intervento
sulle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano
l’immigrazione;
c) formula proposte per lo svolgimento
di studi e approfondimenti sull’immigrazione, sulle condizioni di vita e di
lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella regione, anche
tenendo conto della prospettiva di genere, per promuovere iniziative tendenti
alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi;
d) collabora con l’Osservatorio, anche
attraverso approfondimenti e sessioni tematiche sul fenomeno migratorio;
e) formula alla Regione proposte di
intervento presso il Parlamento e il Governo per l’adozione di opportuni
provvedimenti per la tutela dei destinatari della presente legge e delle loro
famiglie.
3. La
Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale
competente in materia di immigrazione. Ha sede presso il Settore politiche
migratorie, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:
a) l’assessore regionale competente in
materia di immigrazione, con funzioni di presidente;
b) il Dirigente del Settore politiche
migratorie o suo delegato;
c) diciotto rappresentanti degli immigrati,
che siano rappresentativi di tutti i territori provinciali e delle principali
comunità sulla base della popolazione immigrata residente, e designati
congiuntamente dalle associazioni degli immigrati iscritte nel registro
regionale delle associazioni degli immigrati di cui all’articolo 22;
d) tre rappresentanti designati dal Forum
regionale del terzo settore tra le associazioni e gli enti che svolgono attività
particolarmente significative nel settore dell’immigrazione sul territorio
regionale iscritti nei relativi registri regionali;
e) tre rappresentanti designati
congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale presenti sul territorio regionale;
f) tre rappresentanti designati
congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale presenti sul territorio
regionale;
g) un rappresentante designato dall’Unione
regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
h) un rappresentante dei comuni, designato
dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), un rappresentante delle
province, designato dall’Unione delle province d’Italia (UPI), un rappresentante
delle comunità montane, designato dall’Unione nazionale comuni comunità enti
montani (UNCEM);
i) un rappresentante
dell’Ufficio scolastico regionale;
j) un rappresentante della Direzione
regionale del Ministero del lavoro;
k) un rappresentante
dell’amministrazione penitenziaria regionale e un rappresentante del Centro per
la giustizia minorile;
l) un rappresentante designato dai
presidenti dei tribunali per i minorenni operanti sul territorio regionale;
m) un rappresentante dell’Assessorato
regionale politiche della salute;
n) un rappresentante dell’Assessorato
regionale al diritto allo studio;
o) un rappresentante dell’Assessorato
regionale lavoro, cooperazione e formazione professionale;
p) un rappresentante per ciascuna delle
università pubbliche pugliesi.
4.
Per tutti i componenti
della Consulta, indicati al comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k),
l) m), n), o) e p), può essere designato un supplente, che interviene nelle
riunioni della Consulta in sostituzione del membro effettivo.
5.
La Consulta elegge un
vice presidente tra i componenti previsti al comma 3, lettera c).
6.
Il Presidente può
invitare alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali,
di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti
regionali ed esperti, i rappresentanti degli Uffici regionali di cui agli
articoli 30, come modificato dall’articolo 3,
comma 25, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40, e 31
della l.r.
19/2006,
nonché rappresentanti delle prefetture - UTG.
7.
La Consulta si riunisce
almeno due volte all’anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o
entro venti giorni dalla data di presentazione di una richiesta motivata di un
terzo dei componenti ed è articolata in sottocommissioni per aree tematiche.
8.
Le riunioni della
Consulta sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le
decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9.
La partecipazione alle
riunioni non è a titolo oneroso. Ai componenti della Consulta che non siano
dipendenti pubblici e che risiedano in comuni diversi da quello in cui si
svolgono i lavori, è riconosciuto il trattamento di missione previsto per i
dipendenti regionali.
10.
Le funzioni di segretario
sono svolte da un dipendente regionale nominato dal Dirigente del Settore
politiche migratorie.
11.
Per tutto quanto non
specificato nel presente articolo, la Consulta adotta un regolamento interno per
definire il proprio funzionamento.
(7) Parola sostituita dalla l.r.
51/2018, art. 2,
comma1, lett. a).
Art. 8
Osservatorio
regionale
sull’ immigrazione e
diritto d’asilo
1.
È
istituito, in seno alla Sezione sicurezza del cittadino, politiche per le
migrazioni ed antimafia sociale della Presidenza della Regione Puglia,
l’Osservatorio sull’immigrazione e il diritto d’asilo, di seguito denominato
Osservatorio, avente quali obiettivi il monitoraggio, la rilevazione e l’analisi
dei flussi migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di
lavoro, delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla
prospettiva di genere e la verifica dell’impatto dell’attuazione delle politiche
in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale, promuovendo a
tal fine ogni utile collaborazione interistituzionale. (8)
2.
L’Osservatorio
sull’immigrazione opera in stretto raccordo con l’Osservatorio regionale delle
politiche sociali di cui all’articolo 14
della l.r.
19/2006
e si avvale, per il pieno funzionamento, dei suoi nodi provinciali e locali.
3.
Nell’ambito dell’Osservatorio sono
attivati e gestiti i flussi informativi relativi alla domanda e all’offerta di
servizi sociali e socio-sanitari per gli immigrati, quale parte integrante del
sistema informativo sociale regionale di cui all’articolo 13
della l.r.
19/2006.
4.
La
Regione si avvale dell’Osservatorio nell’esercizio dell’attività consultiva in
ordine alla dislocazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di nuova
istituzione (9)
5.
Per lo svolgimento delle
attività dell’Osservatorio, la Regione è autorizzata ad avvalersi di
collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti
pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di
immigrazione.
6.
Gli enti locali
forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle
proprie competenze, nonché ai diversi aspetti del fenomeno migratorio sul
proprio territorio. Collaborano altresì all’Osservatorio i settori e le
strutture regionali per quanto attiene gli interventi di competenza in materia
di immigrazione.
7.
I risultati dell’attività
dell’Osservatorio sono oggetto di un rapporto periodico pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Puglia diffuso anche con strumenti
telematici, e concorrono alla stesura del rapporto triennale di cui al comma 6
dell’articolo 4.
8.
Per il funzionamento
dell’Osservatorio, la Regione utilizza le risorse all’uopo destinate dal Governo
nazionale o da altri programmi comunitari e nazionali. La Giunta regionale
individua, inoltre, una quota di risorse a valere sullo stanziamento annualmente
assegnato per il funzionamento dell’Osservatorio regionale delle politiche
sociali, a valere sul fondo nazionale delle politiche sociali e sul fondo
globale socio-assistenziale.
9.
La Giunta regionale
definisce con propria deliberazione: l’assetto organizzativo dell’Osservatorio
regionale per l’immigrazione, nonché le modalità di integrazione con
l’Osservatorio regionale delle politiche sociali, di cui costituisce una area
tematica dedicata, e con l’Osservatorio epidemiologico regionale; la sede
operativa; gli strumenti per il funzionamento; la dotazione organica e logistica
a esso assegnata; le modalità di raccordo con le articolazioni provinciali e
locali dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali.
(8) Comma sostituito dalla l.r.
51/2018, art. 3,
comma1, lett.
a).
(9) Comma sostituito dalla l.r.
51/2018, art. 3,
comma1, lett. b) , è stato nuovamente sostituita dalla l.r.
67/2018, art. 82,
comma
1.
TITOLO
III
LE POLITICHE PER
L’INTEGRAZIONE DEGLI
IMMIGRATI
Art. 9
Piano regionale per
l’immigrazione
1.
Il
piano regionale delle politiche per le migrazioni definisce gli indirizzi e gli
interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e inclusione sociale
dei migranti nei settori oggetto della presente legge. (10)
2.
Il
piano regionale delle politiche per le migrazioni è approvato dalla Giunta
regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di
politiche per le migrazioni, di concerto con gli altri assessori regionali
competenti nei settori oggetto della presente legge, ha validità triennale e
viene aggiornato annualmente, ove necessario. Il piano regionale delle politiche
per le migrazioni è redatto attraverso un percorso di partecipazione che
coinvolge la cittadinanza, i sindaci e gli amministratori locali, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le associazioni e gli
enti che svolgono attività particolarmente significative nel settore
dell’immigrazione sul territorio regionale. Il piano regionale delle politiche
per le migrazioni è approvato previa intesa con I’ANCI e previo parere della
commissione consiliare regionale competente per materia. Una volta approvato, il
piano regionale delle politiche per le migrazioni deve essere inviato alle
istituzioni di livello regionale e nazionale competenti per materia.
(11)
3.
Il piano regionale delle politiche per le migrazioni (12)
orienta la programmazione regionale nei singoli settori e costituisce
riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie degli enti
locali. Il piano individua, ove possibile, le quote di risorse comunitarie,
nazionali e regionali vincolate per specifiche politiche di settore, da
destinare a interventi mirati in favore degli immigrati.
4.
Partecipano all’attuazione del piano
regionaledelle politiche per le migrazioni (13) gli
enti locali, il sistema scolastico regionale, gli enti del servizio sanitario
regionale (SSR), le aziende pubbliche per i servizi alla persona, gli enti di
patronato e tutela sindacale, le associazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro. All’attuazione del piano regionale contribuiscono altresì associazioni,
fondazioni, enti e organismi senza fini di lucro, associazioni di promozione
sociale e organizzazioni di volontariato, enti della cooperazione sociale e
organizzazioni non governative (ONG), imprese sociali, enti riconosciuti delle
confessioni religiose, iscritti nei registri regionali, ove previsti.
(10) Comma sostituito dalla l.r.
51/2018, art. 4,
comma1, lett.
a).
(11) Comma sostituito dalla l.r.
51/2018, art. 4,
comma1, lett.
b).
(12) Parole introdotte dalla l.r.
51/2018, art. 4,
comma1, lett.
c).
(13) Parole introdotte dalla l.r.
51/2018, art. 4,
comma1, lett.
d).
Art. 10
Assistenza sanitaria
1.
La Regione promuove le
azioni necessarie per garantire l’accesso e la fruizione dei servizi sanitari da
parte di tutti gli immigrati presenti sul territorio regionale.
2.
I cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti che hanno l’obbligo di iscrizione al SSR, godono di
parità di trattamento e piena uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.
L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Ai minori figli di stranieri iscritti al SSR l’iscrizione è
assicurata fin dalla nascita. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti e
ai loro familiari che hanno l’obbligo di iscrizione al SSR è assicurata
l’iscrizione a tempo indeterminato; l’iscrizione cessa soltanto a seguito di
mancato rinnovo, revoca, annullamento del permesso di soggiorno, ovvero
espulsione, comunicati alla ASL a cura della questura, fatta salva l’esibizione
della documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti
provvedimenti.
3.
Gli stranieri
regolarmente soggiornanti non rientranti tra le categorie degli
obbligatoriamente iscritti al SSR sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio
di malattie, infortunio e maternità mediante la stipula di una polizza
assicurativa valida sul territorio nazionale o mediante l’iscrizione volontaria
al SSR.
4.
I cittadini stranieri
detenuti, compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative alla pena
detentiva, in possesso o meno del permesso di soggiorno, sono obbligatoriamente
iscritti al SSR, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 22
giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma
dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419).
5. Ai
sensi dell’articolo 43, comma 8, del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, a norma dell’articolo 1,
comma 6, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998 e recante norme di attuazione del
medesimo t.u., coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, la
Regione, con la presente legge, individua le modalità per garantire l’accesso
alle cure essenziali e continuative ai cittadini stranieri temporaneamente
presenti (STP) non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno:
a) le ASL pugliesi devono garantire l’accesso ai
servizi sanitari per l’erogazione delle cure essenziali e continuative per
malattia e infortunio con estensione di programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva attraverso la rete regionale
degli ambulatori di medicina generale e pediatria di libera scelta;
b) l’erogazione dell’assistenza farmaceutica
avviene, dietro prescrizione su ricettario regionale, da parte delle farmacie
convenzionate;
c) gli STP scelgono il
medico di fiducia, o il pediatra di libera scelta per i minori, presso il
distretto sociosanitario, il quale provvede alla registrazione nel sistema
informativo nonché al rilascio del relativo codice STP per sei mesi,
rinnovabile. Per i giorni prefestivi, festivi, nelle ore diurne e notturne le
prestazioni sanitarie non differibili sono garantite dalle sedi di continuità
assistenziale;
d) il codice STP spetta a tutti i minori
presenti e accompagnati da stranieri adulti temporaneamente presenti;
e) gli STP possono
rivolgersi sia alla rete dei consultori familiari che a quella degli ambulatori
pubblici territoriali e ospedalieri per usufruire di:
1) visite ginecologiche, prestazioni a
tutela della gravidanza e della maternità, prevenzione e cura delle malattie
sessualmente trasmissibili;
2) screening, contraccezione, tutela della
maternità e della paternità responsabile e assistenza per le procedure relative
all’interruzione volontaria della gravidanza;
3) prestazioni dei centri
vaccinali della ASL per le vaccinazioni consigliate dal servizio sanitario
nazionale;
4) prestazioni specifiche erogate dalle
strutture del SSR quali servizi per la tossicodipendenza (Ser.T.) e centri di
salute mentale, cui hanno accesso diretto;
5) riabilitazione post
infortunistica, nonché la riabilitazione intensiva ed estensiva legata alla
patologia invalidante;
6) tutte le prestazioni urgenti relative a: pronto
soccorso, ricoveri ordinari, in regime di day hospital e day surgery, dialisi.
5.
Ai cittadini comunitari
presenti sul territorio regionale che non risultano assistiti dallo Stato di
provenienza, privi dei requisiti per l’iscrizione al SSR e che versino in
condizioni di indigenza, sono garantite le cure urgenti, essenziali e
continuative attraverso l’attribuzione del codice ENI (europeo non in regola).
Le modalità per l’attribuzione del codice ENI e per l’accesso alle prestazioni,
sono le medesime innanzi individuate per gli STP.
6.
La Giunta regionale
definisce, con proprie direttive, modalità, competenze e procedure uniformi
sull’intero territorio regionale, volte ad assicurare l’effettività dell’accesso
e della fruibilità dei servizi sanitari, inclusi programmi di offerta attiva
degli stessi servizi sul territorio.
7.
Le ASL pugliesi, nel cui
territorio di competenza si registra una forte presenza, anche a carattere
stagionale, di STP ed ENI, possono attivare un ambulatorio di medicina dedicato,
ubicandolo in modo da favorirne l’accesso.
8.
La Regione promuove la
presenza di mediatori linguistico-culturali nelle strutture sanitarie che
registrano un maggiore accesso di stranieri, in particolare nelle sedi dei
distretti, negli ospedali, nei consultori familiari e negli ambulatori di cui al
comma 8. I servizi di mediazione linguistico-culturale sono attivati anche
attraverso le programmazioni annuali di ambito concertate con le ASL e gli enti
locali, ai sensi della l.r.
19/2006.
9.
La Regione, in
collaborazione con le ASL e gli enti locali, nell’ambito delle programmazioni
concertate ai sensi della l.r.
19/2006,
promuove interventi informativi rivolti agli stranieri finalizzati a facilitare
l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari e la loro fruizione, in favore di
un’offerta attiva dei servizi.
10.
La Regione promuove
programmi di formazione, estesi al personale sociosanitario e amministrativo
delle ASL, sull’assistenza sanitaria con approccio interculturale agli utenti
stranieri.
11.
Ai sensi dell’articolo 36
del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998 e del reg. emanato con d.p.r. 394/1999, la
Regione finanzia e coordina gli enti del SSR autorizzati all’erogazione di
prestazioni di alta specializzazione a favore di cittadini stranieri, con
particolare riguardo ai minori, provenienti da paesi nei quali non esistono o
non sono accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di
specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi
all’assistenza sanitaria.
Art. 11
Istruzione e formazione
1
Sono garantiti ai minori
stranieri in età dell’obbligo scolastico presenti sul territorio regionale pari
condizioni di accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi scolastici,
ivi inclusi gli interventi in materia di diritto allo studio.
2
Nel quadro della
programmazione territoriale degli interventi, la Regione, gli enti locali e le
istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate
all’educazione interculturale, al superamento delle iniziali difficoltà
linguistiche e formative, nonché al contrasto dell’abbandono e della dispersione
scolastica.
3
La Regione concede
incentivi alle istituzioni scolastiche statali e paritarie e agli enti locali
per la realizzazione di interventi concernenti:
a) la formazione alla
cittadinanza e l’apprendimento della lingua italiana;
b) l’attività di mediazione
linguistica e culturale;
c) la sperimentazione e la diffusione
di buone pratiche di educazione interculturale e di integrazione reciproca che
coinvolgano gli operatori scolastici, le famiglie immigrate e le famiglie
autoctone;
d) la partecipazione dei
genitori dei minori stranieri alla vita scolastica;
e) la costruzione di reti di scuole
che promuovano la reciproca integrazione culturale formativa;
f) la creazione e l’ampliamento
di biblioteche interculturali, comprendenti testi plurilingue.
4.
La Regione concorre a
favorire, mediante incentivi, interventi di formazione riguardanti l’educazione
interculturale di dirigenti, docenti, educatori, operatori sociali e personale
non docente, nonché percorsi di formazione di docenti per l’insegnamento della
lingua italiana come seconda lingua.
5.
La Regione concorre a
promuovere interventi di formazione degli adulti volti a favorire
l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, nonché iniziative
volte a favorire il conseguimento di titoli di studio, anche mediante percorsi
integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza.
6.
La Regione concorre a
promuovere, nell’ambito degli interventi in favore del diritto allo studio
universitario, programmi di sostegno e tutoraggio rivolti a studenti e
ricercatori stranieri operanti nelle università degli studi e negli istituti di
ricerca regionali
7.
La Regione concorre al
consolidamento di competenze attinenti alla mediazione linguistico-culturale e
socioculturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione
professionale, finalizzate all’individuazione e valorizzazione di una specifica
professionalità, così come definito con apposito regolamento da approvare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
Integrazione culturale
1. La
Regione promuove lo sviluppo di relazioni interculturali tra cittadini stranieri
e italiani supportando enti locali ed enti di tutela nei seguenti interventi:
a) iniziative di informazione pubblica
e sensibilizzazione sui temi connessi all’immigrazione, che favoriscano una
corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio e un migliore sviluppo
delle relazioni interculturali, del dialogo interreligioso e della inclusione
sociale dei cittadini stranieri;
b) iniziative di supporto alle comunità di
immigrati, finalizzate al mantenimento della lingua e della cultura di origine;
c) servizi di mediazione
linguistico-culturale che offrano figure professionali di mediazione e di
accompagnamento e orientamento dei cittadini stranieri, al fine di: facilitare i
rapporti con le istituzioni pubbliche e private; facilitare la convivenza tra
cittadini stranieri e comunità locali e tra le diverse comunità di provenienza;
facilitare l’accesso ai servizi e alle prestazioni in ambito sociale, culturale,
dell’istruzione, della formazione, dell’inserimento lavorativo, della sanità e
della giustizia, secondo quanto definito dall’articolo 42 del t.u. emanato con
d.lgs. 286/1998, come modificato dall’articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del
d.lgs. 113/1999, e dalle direttive regionali in materia di modalità di impiego
nella rete dei servizi;
d) la realizzazione e il consolidamento di
centri interculturali finalizzati a favorire l’incontro e lo scambio tra persone
di diversa provenienza, nonché l’elaborazione e l’attuazione di iniziative per
promuovere l’integrazione culturale e sociale.
Art. 13
Formazione professionale
1
Gli immigrati, compresi i
richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di
parità con gli altri cittadini.
2
La
Regione favorisce tutte le forme di informazione, orientamento, tirocinio,
formazione e formazione continua a favore dei cittadini stranieri, volte a
consentire l’acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla
domanda del mercato del lavoro, attuate dagli enti di formazione accreditati
presso la Regione e dalle istituzioni scolastiche, anche in coordinamento con
gli enti locali, le associazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro, le associazioni e gli enti di tutela.
3. La
Regione favorisce attività di formazione mirate alla conoscenza della
legislazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro, di assistenza
sanitaria e di esigibilità dei diritti, realizzate in collaborazione con enti e
istituti previdenziali, assistenziali, sanitari, di vigilanza, associazioni
sindacali, organizzazioni dei datori di lavoro ed enti bilaterali, anche con il
supporto di specifici interventi di mediazione interculturale.
Art. 14
Inserimento lavorativo
1.
La Regione, nell’ambito
delle proprie competenze, favorisce l’inserimento lavorativo stabile degli
immigrati regolarmente soggiornanti in forma di lavoro dipendente, autonomo e
imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il
lavoro e la formazione degli operatori.
2.
La Regione stipula
convenzioni con le associazioni sindacali e con le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, con gli enti di
patronato e con gli enti locali, dirette ad assicurare idonee condizioni di
lavoro e di accoglienza dei lavoratori.
3.
La Giunta regionale, al
fine di fissare i criteri per la determinazione del fabbisogno di lavoratori
stranieri sul territorio regionale, svolge attività costante di monitoraggio e
controllo sui flussi di ingresso di lavoratori stranieri, anche stagionali, nel
territorio regionale, avvalendosi dell’Osservatorio di cui all’articolo 8,
sentite le autorità competenti e i soggetti di cui al comma 2.
4.
Al
fine di assicurare un’ordinaria gestione dei rapporti di lavoro di tipo
stagionale, la Regione, d’intesa con la provincia interessata, promuove
convenzioni con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai sensi
dell’articolo 24, comma 5, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come sostituito
dall’articolo 20, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, previa
informazione dei servizi ispettivi del lavoro, dell’Istituto nazionale
previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché della locale questura e dello sportello
unico per l’immigrazione presso la prefettura -UTG, finalizzate a:
a) osservare l’andamento del mercato del
lavoro stagionale e stimare il fabbisogno di manodopera stagionale per aree e
settori di attività economica;
b) assicurare l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro stagionale, anche facilitando le procedure per
la sottoscrizione dei contratti di lavoro e l’adempimento degli oneri
contributivi, previdenziali e assistenziali;
c) favorire il reperimento degli
alloggi necessari a ospitare i lavoratori stagionali da parte dei datori di
lavoro della medesima zona, singoli o collettivi;
d) favorire un effettivo controllo della
regolarità dei rapporti di lavoro in atto;
e) facilitare l’accesso dei lavoratori
stranieri stagionali, anche attraverso l’informazione sui loro diritti e doveri,
ai servizi sociali, ai centri di accoglienza e ad altre sistemazioni
alloggiative idonee e dignitose, nonché a tutte le prestazioni concernenti i
diritti sociali.
Art. 15
Politiche di inclusione
sociale
1
La Regione si impegna a
riservare, all’interno del piano regionale delle politiche sociali, specifica
attenzione alle condizioni di vita e alle opportunità di integrazione e di
inclusione sociale per gli immigrati, in particolare minori, donne, disabili,
immigrati detenuti e in regime di misura alternativa alla detenzione, vittime di
sfruttamento lavorativo o sessuale e richiedenti asilo.
2
A
tal fine, la Regione promuove, tramite le linee guida di indirizzo di cui
all’articolo 4, comma 2, la presenza nelle programmazioni sociali di zona di
linee di intervento specificamente rivolte al perseguimento degli obiettivi di
integrazione di cui all’articolo 2 e definisce, in ogni piano regionale delle
politiche sociali, la quota minima di riferimento delle risorse del fondo
nazionale per le politiche sociali (FNPS) che finanziano i piani sociali di zona
da destinare alle suddette linee di intervento. La Regione individua, inoltre,
eventuali risorse aggiuntive, a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e
regionali, per il sostegno a iniziative innovative e sperimentali per
l’inclusione sociale, per il riconoscimento delle pari opportunità per tutti,
per la finalità rieducativa e di reinserimento sociale a conclusione della pena,
per l’integrazione scolastica dei minori immigrati, per il contrasto alla tratta
degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e/o lavorativo.
3.
D’intesa con il Provveditorato regionale dell’amministrazione
penitenziaria, la Regione programma interventi diretti a rimuovere gli ostacoli
che limitano l’accesso agli istituti previsti dall’ordinamento in alternativa o
in sostituzione della pena detentiva, nonché ai permessi premio ex articolo 30
ter della legge 26 luglio1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come
inserito dall’articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 e da ultimo
modificato dall’articolo 2, comma 27, lettera b), della legge 15 luglio 2009,
n. 94.
Art. 16
Centri di accoglienza
sociale
1.
La Regione promuove politiche di accoglienza sociale a favore degli
immigrati in condizione di fragilità, ivi inclusi i richiedenti asilo, come
parte integrante delle sue politiche di inclusione, attraverso le seguenti forme
di intervento:
a) centri di accoglienza ai sensi dell’articolo 40,
comma 1, del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato dall’articolo 27,
comma 1, della l. 189/2002, e degli articoli 34,
comma 4, lettere e) ed h), e 37
e 38
della l.r.
19/2006,
così come disciplinati dal relativo regol.
reg. 4/2007;
b) alloggi sociali in
forma collettiva, ai sensi dell’articolo 40, comma 4, del t.u. emanato con
d.lgs. 286/1998 e degli articoli 76 e 77 del regol. reg. 4/2007;
c) interventi di cui
all’articolo 17.
Art. 17
Politiche
abitative
1. Gli
immigrati regolarmente soggiornanti nella regione hanno diritto ad accedere agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica in condizioni di parità con i
cittadini italiani. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2
della legge
regionale 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per
l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:
“a) chi
ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a
quanto previsto dall’articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo
27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189;”. (14)
2
La Regione, nell’ambito
di programmi di riqualificazione urbana, promuove interventi volti a prevenire e
rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa, a realizzare
interventi abitativi distribuiti sul territorio e integrati con le reti dei
servizi e degli interventi sociali, con particolare riferimento alle aree urbane
a maggiore tensione abitativa, e la dotazione di aree attrezzate a servizi per
favorire l’aggregazione sociale.
3
La Regione favorisce
l’acquisizione della prima casa in proprietà e l’accesso alle locazioni a uso
abitativo per i cittadini stranieri a parità di condizioni con gli altri
cittadini, in conformità all’articolo 40 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998.
4
La Regione, attraverso la
concessione di contributi agli enti locali, promuove:
a) l’attivazione e lo
svolgimento di servizi di agenzia sociale per la casa;
b) l’utilizzo e il recupero del
patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un
sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi
in materia;
c) la realizzazione di
interventi di facilitazione alla locazione e al credito per l’acquisto o la
ristrutturazione della prima casa di residenza, anche attraverso l’istituzione
di appositi fondi di rotazione e garanzia.
(14) Lettera abrogata dalla l.r. 10/2014, art.44,
lettera e). ndr: l'abrogazione è da intendere dell'intero il secondo
periodo del comma 1 del presente articolo
Art. 18
Accoglienza di
richiedenti asilo e rifugiati
1
La Regione, nell’ambito
delle proprie competenze, concorre alla tutela del diritto d’asilo promuovendo
interventi specifici per l’accoglienza, consulenza legale e integrazione sociale
dei richiedenti asilo, rifugiati, vittime e beneficiari di forme di protezione
internazionale, umanitaria e sussidiaria, presenti sul territorio regionale, con
particolare attenzione alle situazioni maggiormente vulnerabili quali minori,
donne, vittime di tortura.
2
Gli interventi regionali
sono prioritariamente mirati al supporto di interventi territoriali di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati posti in essere dai comuni, anche
in attuazione di programmi finanziati dallo Stato o dall’UE.
3
L’amministrazione
regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, anche integrativi, ai comuni
a sostegno degli interventi di cui al comma 2.
Art. 19
Misure per le vittime di
tratta, violenza e schiavitù
1. Al
fine di assicurare la tutela dei diritti fondamentali degli immigrati presenti
sul territorio regionale assoggettati a forme di schiavitù o vittime di tratta o
di violenza, la Regione pone in atto misure a loro favore, mediante azioni
coordinate con gli enti locali, le associazioni del terzo settore e della
cooperazione internazionale.
2.
La Regione e gli enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 18 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato
dall’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17,
dall’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di
persone) e dagli articoli 34,
45
e 46
della l.r.
19/2006 e relativo regol.
reg. 4/2007, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza
e integrazione sociale, rivolti alle vittime di violenza, di tratta o di
sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del piano regionale
di cui all’articolo 9, approva i criteri e le modalità di finanziamento, nonché
gli indirizzi per i soggetti attuatori.
Art. 20
Misure contro la
discriminazione
1.
La Regione, anche
mediante le attività dell’Osservatorio, promuove e sostiene azioni di
monitoraggio, assistenza e tutela legale per le vittime di ogni forma di
discriminazione diretta e indiretta, nonché per le vittime delle situazioni di
violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui
all’articolo 18 del t.u. emanato con d.lgs. 286/1998, come modificato
dall’articolo 6, comma 4, del d.l. 300/2006, convertito, con modificazioni,
dalla l. 17/2007, e all’articolo 13 della l. 228/2003.
2.
La
Regione e gli enti locali, anche
mediante l’Ufficio della difesa civica di cui all’articolo 50,
comma 2, lettera a), dello Statuto regionale, promuovono a
livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra
immigrati e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla
trasparenza, all’uniformità e alla comprensione delle procedure.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI FINALIE
TRANSITORIE
Art. 21
Conferenza regionale
sull’immigrazione
1. La
Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, indice la conferenza regionale
sull’immigrazione, quale momento di partecipazione e di confronto propositivo
con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo modalità di
volta in volta da essa determinate.
Art. 22
Registro delle
associazioni degli immigrati
1
E’ istituito con apposita
deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il registro regionale delle
associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di immigrati, in cui
confluiscono tutte le associazioni degli immigrati e le associazioni diverse che
operano prevalentemente, rispetto ai fini statutari e all’attività prevalente,
per la tutela dei diritti degli immigrati, per il riconoscimento e la promozione
delle pari opportunità degli stessi, per l’integrazione sociale, culturale ed
economica, per la rappresentanza delle comunità.
2
Al fine di incentivare la
formazione e l’aggregazione delle associazioni degli immigrati, la Giunta
regionale definisce nel piano di cui all’articolo 9 misure specifiche a sostegno
dell’associazionismo.
Articolo 23
Norma
finanziaria
1. Agli
oneri derivanti dalla presente legge si dà copertura nel bilancio regionale –
UPB 5.2.1. “Programmazione sociale e integrazione” - con le seguenti risorse:
a) capitolo 941035 - Spesa per il funzionamento
della Consulta per l’immigrazione di cui all’articolo 7 della l.r. n. del (Norme
per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in
Puglia);
b) capitolo 941040 – Interventi a sostegno
dell’immigrazione;
c) capitolo 941045 – Spese per la
realizzazione del programma di interventi finalizzati all’implementazione
dell’Osservatorio sui movimenti migratori;
d) capitolo 941050 –
Spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla
diffusione
della conoscenza della
lingua italiana;
e) capitolo 785080 – Interventi per l’integrazione
socio-culturale degli immigrati;
f) capitolo 785090 – Fondo nazionale
immigrazione 2007 – Spesa per la realizzazione del progetto Puglia aperta e
solidale. Diritto alla casa, diritto alla cittadinanza.
2.
Con riferimento al capitolo 785090 - Fondo nazionale immigrazione 2007,
esso è costituito e alimentato dai trasferimenti annuali del Governo nazionale a
seguito di riparto delle risorse del fondo così come istituito con legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007).
3.
Con riferimento agli
interventi e servizi, anche di natura sperimentale, di cui agli articoli 15 e 16
della presente legge, gli oneri derivanti dalla realizzazione trovano copertura
entro i limiti delle risorse assegnate al piano regionale delle politiche
sociali di cui alla l.r.
19/2006,
nonché delle risorse a questi fini destinate nell’ambito dei fondi strutturali
UE assegnati agli obiettivi di inclusione sociale nei programmi operativi
vigenti.
4.
Dalla presente legge non
devono derivare maggiori oneri, rispetto all’esercizio finanziario precedente, a
carico del bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2009 e
successivi e,
per tutte le spese
connesse ai servizi e agli interventi anche di natura sperimentale, le stesse
devono essere subordinate all’effettiva assegnazione di risorse statali e/o
comunitarie.
Art. 24
Abrogazioni e
disposizioni transitorie
1
E’ abrogata la
legge
regionale 15 dicembre 2000, n.26 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione extracomunitaria).
2.
La lettera c) del comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 19/2006 è
sostituita dalla seguente:
“c) l’accesso ai servizi
offerti sul territorio, culturali, di trasporto, amministrativi, sociali e
sanitari, mediante l’attivazione di specifiche campagne di informazione e
interventi di mediazione culturale, consulenza legale, orientamento e
formazione;”.
3.
Entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, e nelle more
dell’approvazione del piano regionale per l’immigrazione, approva linee guida di
indirizzo per la programmazione di politiche integrate in favore degli immigrati
al fine di raccordare la programmazione delle politiche settoriali che incidono
direttamente e indirettamente sulla qualità della vita e sulle opportunità di
integrazione degli immigrati in Puglia.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 04 dicembre 2009