IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO
l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N°
2057 del 15/11/2018 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
1.
Modifiche all’art. 1:
Al
comma 3 dopo la parola “integrazioni” è aggiunto il seguente periodo: “Nel
novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni sono ricompresi anche i
liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come
esercenti attività economica, secondo
l’art.12 , legge 22 maggio 2017, n.81.”;
Al
comma 4, lettera a) dopo la parola “imprese” è aggiunto il seguente periodo: “o
negli albi o collegi per i liberi professionisti per i quali è prescritto dalla
rispettiva legge professionale”. Le lettere e) e g) sono eliminate e sostituite
rispettivamente dalle lettere f) ed h).
Dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis
con il seguente contenuto: ”Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui
al presente Regolamento le imprese in crisi purchè dimostrino di aver avviato
processi di riqualificazione e rilancio industriale “.
Il
comma 5 è sostituito dal seguente: “Per i liberi professionisti di cui
precedente comma 3, valgono le previsioni di cui al comma 2 del presente
articolo, compatibilmente con la natura giuridica rivestita e le rispettive
leggi professionali.
Il
comma 6 è sostituito dal comma 5.
Dopo
il comma 6 è aggiunto il comma 7 con il seguente contenuto “Non sono comunque
ammissibili gli aiuti individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di
aiuto”.
Dopo
il comma 7 è aggiunto il comma 8 con il seguente contenuto: “Per quanto non
previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui ai regolamenti
europei sui Fondi Sie che prevalgono anche in caso di contrasto.”
Modifiche
all’art. 3
Al
comma 1 lettera e) dopo la parola “servizi” sono eliminate le parole “di
consulenza”.
Modifiche
all’art. 5
Al
comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera c) con il seguente contenuto:
“Iniziative a favore di imprese iscritte nel Registro degli Operatori della
Comunicazione (ROC) Sezione Puglia in conformità della Legge Regionale 3 del
2018 .
Al
comma 3 dopo la parola “mesi” è aggiunto il seguente periodo: “o all’eventuale
maggior periodo di eleggibilità della spesa previsto negli avvisi per le spese
di investimento.”
Modifiche
all’art. 6
E’
eliminato il comma 2.
Modifiche
all’art. 8
Alla
rubrica dell’art. 8 dopo la parola “servizi” sono eliminate le parole “di
consulenza”.
Al
comma 1, dopo la parola “servizi” sono eliminate le parole “di consulenza”.
Al
comma 1 , il contenuto della lettera b) è così sostituito: “b)
Internazionalizzazione: b1. servizi di consulenza specialistica, finalizzati a
sviluppare il progetto di promozione internazionale di singole imprese e di reti
e consorzi di impresa attraverso studi e analisi di fattibilità, progettazione e
realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati esteri di
riferimento. b2. Servizi per la partecipazione a fiere internazionali.
Al
comma 2, dopo la parola “servizi” sono eliminate le parole “di consulenza”.
Modifiche
all’art. 9
Al
comma 2, le parole “al riequilibrio finanziario” sono sostituite dalle parole
“alla capitalizzazione aziendale”.
Modifiche
all’art. 10
Al
comma 2, dopo le parole “in conto impianti” sono aggiunte le parole “e in conto
esercizio”. Dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5 bis così formulato: “5 bis.
Gli aiuti ai servizi per l’internazionalizzazione non possono superare l’80%
della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale. L’equivalente
sovvenzione lordo è rappresentato dall’intero importo
dell’aiuto.
Il
comma 6 è così sostituito: “6. Gli aiuti alla formazione sono ammissibili fino
al 100% della spesa sostenuta dal beneficiario (entro il massimale di € 200.000
per triennio per impresa).”
Modifiche
all’art. 14
Al
comma 2 dopo le parole “fino a 3” è
eliminata la parola “(anni)”.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art.53
comma 1 della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.