IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c)L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia”;
Visto il
Regolamento UE n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti
“de minimis”;
Vista la L.R.
n. 10 del 29 giugno 2004 nella parte in cui delega la Giunta all’emanazione
di appositi Regolamenti attuativi in materia di regimi di aiuto alle imprese per
il territorio pugliese;
Vista la Decisione n. 4505 del 6/07/2010 con la
quale la Commissione Europea ha approvato il Metodo nazionale per calcolare
l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;
Viste le Linee
guida per l’applicazione del “Metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto
nelle garanzie a favore delle PMI” emanate dal Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione Generale per la Politica Industriale e la Competitività”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1532 del 24 Luglio 2014 di
adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica agli aiuti “de
minimis” concessi dalla Regione Puglia, direttamente o tramite specifici
soggetti attuatori, alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti
aiuti:
a. aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e
dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE)
104/2000 del Consiglio [*] ;
b. aiuti concessi a
imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di
cui all’allegato I del Trattato;
c. aiuti concessi a imprese attive nella
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o
al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi
sul mercato dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al
fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d. aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o
Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese
correnti connesse con l’attività di esportazione;
e. aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali
rispetto a quelli d’importazione.
____
* Pubblicato in GUCE L 17 del
21.01.2000
2. Non sono considerate attività di trasformazione o
commercializzazione di prodotti agricoli né le attività di preparazione del
prodotto per la prima vendita svolte nell’azienda agricola, né la prima vendita
da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione,
né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita.
3.
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle microimprese,
piccole e medie imprese così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione del 6 maggio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Nel
novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni sono ricompresi anche i
liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come
esercenti attività economica, secondo
l’art.12 , legge 22 maggio 2017, n.81 (1)
4. I soggetti di cui al precedente comma 3, alla data di
presentazione della domanda, devono:
a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro
delle imprese; o negli albi o collegi per i liberi professionisti per i quali
è prescritto dalla rispettiva legge professionale (2)
b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri
diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali
illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d. operare nel
rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con
particolare riferimento agli obblighi contributivi;
[e. non essere
stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della
domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche
ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese; ] (3)
f. aver restituito agevolazioni erogate per le
quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
[g.
non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così
come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà] [*] ; (4)
h. non essere oggetto di
procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste
dal diritto nazionale per l’apertura di una tale procedura su richiesta dei
suoi creditori.
4 bis. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui al
presente Regolamento le imprese in crisi purchè dimostrino di aver avviato
processi di riqualificazione e rilancio industriale (5)
______
* Pubblicati in GUCE C
244 del 01.10.2004.
5. Per i liberi professionisti di cui precedente comma 3,
valgono le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, compatibilmente
con la natura giuridica rivestita e le rispettive leggi professionali. (6)
[6. Non sono comunque ammissibili gli
aiuti individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto. ] (7)
7. Non sono comunque ammissibili gli aiuti individuali concessi
al di fuori di un quadro di misure di aiuto. (8)
8. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le
norme di cui ai regolamenti europei sui Fondi Sie che prevalgono anche in caso
di contrasto. (9)
(1) Periodo aggiunto dal Reg.Regi.
18/2018, art. 1
(2) Periodo aggiunto dal Reg.Regi.
18/2018, art. 1
(3) Lettera eliminata ed sostituita dalla
lettera f dal Reg.Regi.
18/2018 , art. 1
(4) Lettera eliminata ed sostituita dalla
lettera h dal Reg.Regi.
18/2018 , art. 1
(5) Comma inserito
dal Reg.Regi.
18/2018 , art. 1
(6) Comma sostituito dal Reg.Regi.
18/2018 , art. 1
(7) Comma sostituito dal comma 5 dal
Reg.Regi.
18/2018 , art. 1
(8) Comma aggiunto dal Reg.Regi.
18/2018 , art. 1
(9) Comma aggiunto dal Reg.Regi.
18/2018 , art. 1
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le
seguenti definizioni:
a. «aiuti de minimis»: gli aiuti concessi conformemente alle
disposizioni del presente regolamento e del Regolamento UE n.1407/2013 per un
importo complessivo di 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari per
un’impresa unica. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da
uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di
merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 Euro nell’arco di tre
esercizi finanziari;
b. «prodotti agricoli»: i prodotti elencati
nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
c.
«trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto
agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo,
eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per
preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
d.
«commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione
di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul
mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima
vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di
trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima
vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è
considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a
tale scopo;
e. Per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali
esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto
degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto
di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
-
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra
impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù
di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o
socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo
stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei
diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra
le quali intercorre una delle relazioni suindicate, per il tramite di una o
più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica.
f. «investimento iniziale»: un investimento in attivi
materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento,
all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla
diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti
mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
2. Ai fini del presente regolamento, s’intende:
a. «mutuo»: un finanziamento, versato in una o più rate,
erogato da un soggetto attuatore per la realizzazione di un progetto, da
rimborsare secondo un piano di ammortamento predefinito;
b. «prestito»: un
finanziamento, versato in una o più rate, erogato da un intermediario
finanziario a condizioni conformi al mercato, da restituire in una o più rate.
c. «microcredito»: prestito di ammontare non superiore ad euro 40.000,00,
(10) non assistito da garanzie reali,
accompagnato dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e
monitoraggio ai beneficiari;
d. «contributo in conto impianti»: contributo
a valere sulle spese per attivi materiali ed immateriali ammortizzabili;
e. «contributo in conto esercizio»: contributo a valere sulle spese di
esercizio dell’impresa;
f. «ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo)»: valore
attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei
costi ammissibili;
g. «soggetti attuatori»: i servizi regionali, le
amministrazioni, gli enti ed organismi che ricevono contributi regionali per
l’attuazione di misure d’aiuto in regime “de minimis”;
h. «intermediario
finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma
e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento
di private equity, fondi di investimento pubblici, istituti di microfinanza e
società di garanzia;
i. «dotazione finanziaria»: investimento pubblico
rimborsabile a favore di un Intermediario finanziario al fine di realizzare un
investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove
tutti i proventi siano restituiti all’investitore pubblico;
j.
«investimenti per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e
quasi equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una combinazione di
questi strumenti.
(10) Parole alfanumeriche sostituite dal R.R.
8/2021, art. 1,
comma1.
Art. 3
Tipologia di aiuti
1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le
seguenti tipologie di aiuto:
a. aiuti agli investimenti iniziali in attivi materiali ed
immateriali;
b. aiuti al funzionamento e ai costi operativi;
c. aiuti
alla formazione;
d. aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
(aiuti all’occupazione);
e. aiuti per servizi [di consulenza ] (11) in materia di innovazione e internazionalizzazione, di
ambiente, di responsabilità sociale ed etica.
(11) Parole eliminate dal
Reg.Regi.
18/2018 , art. 1
Art. 4
Aiuti agli investimenti inziali
1. Gli aiuti agli investimenti iniziali comprendono gli
investimenti in attivi materiali ed immateriali funzionali allo svolgimento
dell’attività di impresa: opere murarie e relative spese di progettazione
ingegneristica, impianti, macchinari e attrezzature, programmi informatici
commisurati alle esigenze aziendali
Art. 5
Aiuti al funzionamento e ai costi operativi
1. Gli aiuti al funzionamento riguardano le seguenti
tipologie di iniziative:
a. Nuove Iniziative di Impresa;
b. avvio o sviluppo di
iniziative imprenditoriali e inserimento nel mercato del lavoro, attuate
attraverso forme di microcredito;
c. Iniziative a favore di imprese
iscritte nel Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) Sezione Puglia
in conformità della Legge Regionale 3 del 2018 . (12)
2. Gli aiuti al funzionamento sono destinati a ridurre le spese
correnti di un’impresa. Tali spese includono i costi del personale, dei
materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della
manutenzione, di affitto, di amministrazione, assicurativi, ma non i costi di
ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi
ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti.
3. Le spese correnti ammissibili agli aiuti di cui al comma precedente
devono riferirsi ad un periodo non superiore a 12 mesi o all’eventuale maggior
periodo di eleggibilità della spesa previsto negli avvisi per le spese di
investimento.(13) La decorrenza e la durata del periodo
di eleggibilità della spesa è stabilita negli avvisi pubblici che disciplinano
l’erogazione degli aiuti.
4. Per le attività culturali sono ammissibili
i costi operativi collegati all’attuazione di tali attività, quali, le spese di
viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta all’attività
culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena,
la locazione e l’ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per
l’accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri contenuti protetti da
diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione direttamente
imputabili all’attività; i costi per il personale artistico, tecnico e
organizzativo direttamente impiegato nell’attività culturale.
5. Per le
opere audiovisive i costi operativi ammissibili riguardano le seguenti tipologie
di spese:
a. produzione di opere audiovisive: i costi complessivi
relativi alla produzione;
b. pre-produzione: i costi relativi alla
sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
c. distribuzione: i
costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.
6. I costi operativi per le iniziative di cui ai precedenti
commi 4 e 5, comprendono le spese per migliorare l’accessibilità delle persone
con disabilità.
(12) Lettera aggiunta dal Reg.Regi.
18/2018 , art. 1
(13) Periodo aggiunto dal
Reg.Regi.
18/2018, art. 1
Art. 6
Aiuti alla formazione
1. Per gli aiuti alla formazione sono ammissibili i
seguenti costi:
a. le spese di personale relative ai formatori per le ore di
partecipazione alla formazione;
b. i costi di esercizio relativi a
formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di
formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con
attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle
attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di
formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di
alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con
disabilità;
c. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di
formazione;
d. le spese di personale relative ai partecipanti alla
formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione,
spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la
formazione.
[2. Non sono concessi aiuti per le formazioni
organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria
in materia di formazione. ] (14)
(14) Comma eliminato dal
Reg.Regi.
18/2018, art. 1
Art. 7
Aiuti all’occupazione
1. Per gli aiuti all’occupazione sono ammissibili i costi
salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione di un
lavoratore svantaggiato. Nel caso in cui il lavoratore interessato sia un
lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi
salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione.
Art. 8
Aiuti ai servizi [di consulenza ] (15)
1. Gli aiuti ai servizi [ di consulenza
] (16) riguardano le seguenti materie:
a. Innovazione, per le seguenti tipologie di spese
eleggibili:
a1. consulenza gestionale connessa con l’introduzione di nuove
tecnologie;
a2. assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove
tecnologie;
a3. servizi di trasferimento di tecnologie;
a4. consulenza
in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di
proprietà intellettuale e di accordi di licenza;
a5. addestramento del
personale.
b. Internazionalizzazione:
b1. servizi di consulenza specialistica, finalizzati a
sviluppare il progetto di promozione internazionale di singole imprese e di
reti e consorzi di impresa attraverso studi e analisi di fattibilità,
progettazione e realizzazione di specifiche azioni promozionali sui mercati
esteri di riferimento. b2. Servizi per la partecipazione a fiere
internazionali. (17)
c. Ambiente:
c1. adozione ex novo di sistemi
di gestione ambientale (ad esempio: certificazione EMAS II, ISO 14001 ed
ECOLABEL);
c2. realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i
vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni
tecnologiche e coefficienti.
d. Responsabilità sociale ed etica:
interventi riguardanti l’adozione ex novo di sistemi di gestione etica e
sociale (ad esempio: SA8000 e ISO26000) e di rendicontazione sociale ed
ambientale (ad esempio secondo lo standard G3);
2. I fornitori dei servizi [ di consulenza ] (18) di cui al comma 1, devono garantire i seguenti requisiti:
a. essere in possesso di struttura tecnicamente organizzata
operante nel settore di attività in cui si presta la consulenza con esperienza
documentata almeno triennale in progetti simili (con indicazione del
nominativo di almeno tre clienti nell’ultimo triennio, dei relativi valori
economici contrattualizzati e dell’attività svolta presso gli stessi);
b.
essere in possesso di Partita IVA;
c. garantire la qualificazione del
personale impegnato nel progetto con esperienza minima triennale;
d.
essere in possesso di strumentazione e apparecchiature adeguate ai servizi da
erogare.
(15) Parole
eliminate dal Reg.Regi.
18/2018, art. 1
(16) Parole
eliminate dal Reg.Regi.
18/2018, art. 1
(17) Contenuto della lettera b
sostituito dal Reg.Regi.
18/2018, art. 1
(18) Parole
eliminate dal Reg.Regi.
18/2018, art. 1
Art. 9
Forme di aiuto
1. Gli aiuti disciplinati dal presente Regolamento sono
concessi nelle seguenti forme:
a. sovvenzioni dirette;
b. microcrediti per l’avvio o lo
sviluppo di iniziative imprenditoriali e l’inserimento nel mercato del lavoro;
c. mutui;
d. aiuti al finanziamento del rischio nelle forme di:
d1. dotazione finanziaria;
d2. garanzie;
d3. una combinazione
delle forme di cui ai precedenti punti d1, d2;
e. credito d’imposta.
2. Gli investimenti per il finanziamento del rischio sono
finalizzati agli investimenti iniziali, al capitale circolante, alla
capitalizzazione aziendale. (19) Le garanzie possono
assumere la forma di garanzie dirette e garanzie di portafoglio in favore di
PMI, sottese a prestiti e prestiti subordinati.
(19) Parole sostituite dal
Reg.Regi.
18/2018, art. 1
Art. 10
Calcolo dell’Equivalente
Sovvenzione Lordo (ESL) ed
intensità di aiuto
1. Il presente regolamento si applica solo agli aiuti
riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione
lordo (ESL) ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei
rischi («aiuti trasparenti»).
2. Gli aiuti concessi sotto forma di
contributo in conto impianti e in conto esercizio (20)
non possono superare l’80% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario
finale, fatta eccezione sia per i microcrediti, sia per le nuove iniziative
d’impresa, per investimenti fino a 50.000 Euro. L’Equivalente Sovvenzione Lordo
è rappresentato dell’intero importo dell’aiuto.
3. Gli aiuti al
funzionamento possono essere concessi fino alla concorrenza del valore del 50%
della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale, fatta eccezione sia
per i microcrediti, sia per le nuove iniziative d’impresa, [ per spese fino
a 20.000 Euro ]. (21) L’Equivalente
Sovvenzione Lordo è rappresentato dall’intero importo dell’aiuto.
4. Gli
aiuti ai costi operativi delle attività culturali e delle opere audiovisive non
possono superare il 70% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario
finale. L’equivalente sovvenzione lordo è rappresentato dell’intero importo
dell’aiuto.
5. Gli aiuti ai servizi di consulenza non possono superare
il 50% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale. L’equivalente
sovvenzione lordo è rappresentato dell’intero importo dell’aiuto.
5 bis. Gli aiuti ai servizi per l’internazionalizzazione non
possono superare l’80% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario
finale. L’equivalente sovvenzione lordo è rappresentato dall’intero importo
dell’aiuto. (22)
6. Gli aiuti alla
formazione sono ammissibili fino al 100% della spesa sostenuta dal beneficiario
(entro il massimale di € 200.000 per triennio per impresa). (23)
7. Gli aiuti all’occupazione non possono superare
il 50% della spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario finale. L’equivalente
sovvenzione lordo è rappresentato dell’intero importo dell’aiuto.
8. Gli
aiuti concessi in forma di mutui non possono superare 100.000,00 euro per
impresa. L’Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dall’intero importo del
mutuo.
9. Gli aiuti concessi attraverso la forma del Microcredito
consistono in operazioni di finanziamento sotto forma di mutuo di importo
massimo di € 40.000,00, (24) della durata massima
di 60 mesi, più eventuale periodo di preammortamento, ad un tasso agevolato, a
favore di imprese classificabili come “non bancabili” e di nuove iniziative
d’impresa. L’Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dall’intero importo
del mutuo.
10. Per gli aiuti concessi nella forma dei prestiti
l’Equivalente Sovvenzione Lordo è rappresentato dall’attualizzazione dell’intero
importo dell’aiuto, ed è calcolato sulla base del tasso di riferimento
applicabile al momento della concessione.
11. Gli aiuti concessi nella
forma di garanzia non eccedono l’80% del prestito sotteso e hanno un importo
massimo garantito di 1.500.000 Euro (o 750.000 Euro per le imprese che
effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni o un
importo garantito di 750.000 Euro (o 375.000 Euro per le imprese che effettuano
trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni; se l’importo garantito
è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore
rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale
garanzia viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui
all’articolo 3, comma 2 del Regolamento UE n.1407/2013. L’Equivalente
Sovvenzione Lordo è calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una
comunicazione della Commissione oppure prima dell’attuazione dell’aiuto:
a. il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo
relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un
regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in
quel momento e accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione
sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
b. tale metodo si riferisce
esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in
questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.
(20) Parole aggiunte dal
Reg.Regi.
18/2018, art. 1
(21) Parole alfanumeriche eliminate dal R.R.
n. 8/2021, art. 2,comma1.
(22) Comma
aggiunto dal Reg.Regi.
18/2018, art. 1
(23) Comma sostituito dal
Reg.Regi.
18/2018, art. 1
(24) Parole sostituite dal R.R.
n. 8/2021, art. 2,comma1.
Art. 11
Contenuto degli avvisi e dei bandi
1. I soggetti attuatori di misure di aiuto finanziate anche
parzialmente dalla Regione procedono alla concessione delle agevolazioni con
riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs.
31.03.1998 n. 123 [*] .
2. Le misure d’aiuto
sono attuate attraverso bandi o avvisi pubblici che devono fare esplicito
riferimento alla loro compatibilità con il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18.12.2013, nonché col presente Regolamento e indicare l’importo
delle agevolazioni concedibili espresso come equivalente sovvenzione lordo.
3. I bandi e gli avvisi di cui al comma precedente devono prevedere i
termini e le modalità di presentazione delle richieste di agevolazione da parte
delle imprese interessate, le spese ammissibili, i criteri di ammissibilità e di
selezione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo, le
modalità di monitoraggio e controllo e revoca degli interventi ammessi alle
agevolazioni, nonché l’eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una
o più fasi della procedura amministrativa.
3-bis. In ogni caso, le regole sulle revoche previste dai
singoli bandi sono poste nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (art. 71, comma 4). (25)
______
* Pubblicato in GURI
n. 99 del 30/04/1998
4. I soggetti attuatori nell’ambito delle modalità di
presentazione delle richieste di agevolazione di cui al precedente comma devono
acquisire una dichiarazione dell’impresa interessata, rilasciata ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti se
l’impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi precedenti
e l’esercizio in corso.
5. I soggetti attuatori informano per iscritto i
beneficiari degli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento circa
l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come Equivalente Sovvenzione Lordo, e
circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 con indicazione
degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (L
352/7 del 24/12/2013).
6. Le spese richieste ad agevolazione sono
ammissibili solo a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso (ovvero
bando) di accesso, in conformità alle normative ed ai documenti programmatici
per l’utilizzo dei fondi comunitari e nazionali.
7. Per gli aiuti
concessi sotto forma di mutui gli avvisi attuativi disciplinano la durata e le
condizioni per la restituzione.
(25) Comma aggiunto dal R.R.
n. 8/2021, art. 3,comma1.
Art. 12
Condizioni generali
per le concessioni degli aiuti
1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui
al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i
criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono
esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del
trattato.
2. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a
un’impresa unica non può superare 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi
finanziari.
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a
un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per
conto terzi non può superare 100.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli
destinati al trasporto di merci su strada.
3. Se un’impresa che effettua
trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività
soggette al massimale di 200.000 Euro, all’impresa si applica tale massimale, a
condizione che sia garantito, con mezzi adeguati quali la separazione delle
attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su
strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 Euro e che non si utilizzino
aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su
strada.
4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi alla data
del provvedimento di concessione, anche provvisoria, degli aiuti,
indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.
5. I massimali di cui al precedente comma 2 si applicano a prescindere
dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e
indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato interamente o
parzialmente con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi
finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi contabili chiusi.
6. Ai fini dei massimali di cui al precedente comma 2, gli aiuti sono
espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati
sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in
forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto
corrisponde all’Equivalente Sovvenzione Lordo.
Gli aiuti erogabili in più
quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso
d’interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di
attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.
7. Qualora la
concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali
pertinenti di cui al comma 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può
beneficiare del presente regolamento.
8. In caso di fusioni o acquisizioni,
per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova
impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre
tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna
delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi
legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
9.
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo
degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa
che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività
per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale
attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito
proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle nuove
imprese alla data effettiva della scissione.
10. Le condizioni di
ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione
dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale
del contributo.
11. I soggetti beneficiari sono tenuti all’obbligo del
mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni, dalla data di ultimazione
degli investimenti agevolati. Per data di ultimazione si intende la data
relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Art. 13
Cumulo degli aiuti
1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente
regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma
del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione [*] a
concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere
cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de
minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui
all’articolo 12, comma 2, del presente regolamento.
2. Gli aiuti di
Stato esentati ai sensi del Regolamento UE C(2014) 3292/3 adottato il 21/05/2014
non possono essere cumulati con “aiuti de minimis” relativamente agli stessi
costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore a
quella stabilita dal suddetto Regolamento.
______
* Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore («de minimis»)
concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L
114 del 26.4.2012, pag. 8).
Art. 14
Monitoraggio e controllo
1. Il soggetto attuatore informa per iscritto l’impresa
proponente circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente
sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito
riferimento al presente regolamento. Prima di concedere l’aiuto, il soggetto
attuatore acquisisce una dichiarazione dell’impresa interessata, in forma
scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a
norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due
esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.
2.
L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di rendersi disponibile, fino
a 3 [anni] (26) dalla data dell’ultimo titolo
di spesa agevolato a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di
dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi
eventualmente anche dai fornitori di servizi.
3. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si
riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della
realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del
monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
merito.
4. I controlli potranno essere effettuati anche da funzionari
dello Stato Italiano e dell’Unione Europea.
(26) Parola
eliminata dal Reg.Regi.
18/2018, art. 1
Art. 15
Entrata in vigore Regolamento
e efficacia temporale delle sue disposizioni (27)
1. Il presente regolamento entra in
vigore dalla data di pubblicazione e si applica fino al 31 dicembre 2023, salve
eventuali proroghe alla durata dei regolamenti europei applicabili. (28)
2. Per fronteggiare le circostanze eccezionali determinate
dall’epidemia da COVID-19, allo scopo di introdurre misure di semplificazione
amministrativa utili al superamento dell’attuale fase di emergenza, le
disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai procedimenti
amministrativi avviati a far data dall’entrata in vigore della presente
disposizione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. (29)
3. Il presente Regolamento continua ad essere applicato
esclusivamente ai procedimenti amministrativi avviati in data anteriore
all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma precedente. Sono fatti
salvi e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del
Regolamento nonché gli effetti da essi prodotti ed i rapporti giuridici insorti
di conseguenza. (30)
(27) Rubrica modificata da R.R.
n.12/2020,art, 1.
(28) Comma sostituito dal R.R.
n. 8/2021, art. 4, comma1.
(29) Comma aggiunto dal
R.R.
n.12/2020,art, 1.
(30) comma aggiunto dal
R.R.
n.12/2020,art, 1.
Art. 16
Abrogazioni
1. Sono abrogati il Regolamento
Regionale 31 gennaio 2012, n. 2, il Regolamento
Regionale 29 maggio 2012, n.9, il Regolamento
Regionale 20 agosto 2012, n. 19 ed il Regolamento
Regionale 7 febbraio 2013, n.1.
2. Restano validi gli impegni
giuridicamente vincolanti assunti, ai sensi del Regolamento
Regionale 31 gennaio 2012, n. 2 e ss. mm. e ii, sino alla data di
pubblicazione del presente Regolamento.
Il presente Regolamento è
dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.
44 comma 3 e dell’ art.
53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 1 agosto 2014