Art. 1
Modifica
all’articolo 48
della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11
1.
L’articolo 48
della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex
artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad
uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo
di lucro), è sostituito dal seguente:
“Art.
48
Definizioni
1.
Sono strutture a uso pubblico in regime di concessione:
a) gli stabilimenti balneari;
b) le spiagge libere con servizi;
c) le darsene e approdi turistici.
2.
Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione
unitaria, dotate di strutture e attrezzate per la balneazione e assentite in
concessione demaniale marittima, caratterizzate dalla presenza di cabine e
ambienti destinati a spogliatoi, servizi igienici, servizi di accoglienza, punto
di ristoro (bar e/o ristorante) e destinate anche ad attività ludico/sportive e
di intrattenimento, nonché ad altre attività connesse alla principale. Le stesse
sono dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e
lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall’effettiva richiesta. Sono
considerati stabilimenti balneari anche quelle strutture che svolgono le proprie
attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà
privata.
3.
Sono spiagge libere con servizi le strutture attrezzate per la
balneazione ed assentite in concessione demaniale marittima per il
posizionamento di attrezzature balneari, a prescindere dalla effettiva
richiesta, nelle quali sono assicurati, dal concessionario, il servizio di
assistenza, di pulizia, di salvataggio e caratterizzate dalla presenza di un
punto di ristoro e di servizi igienici. Sono considerate spiagge libere con
servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali
marittime e in parte su aree di proprietà privata.
4.
Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica
da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di
tutte le altre attività di interesse turistico.”.
Art.
2
Introduzione
dell’articolo 48 bis alla l.r.
11/1999
1.
Dopo l’articolo 48 della l.r.
11/1999, come novellato dalla presente legge, è inserito il seguente:
“Art.
48 bis Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari
1.
Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e
funzionali:
a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato
utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le
operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;
b) cabine e/o spogliatoi;
c) punto di ristoro (chiosco, bar, ristorante, ecc.);
d) servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e
accessibili anche alle persone diversamente abili;
e) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;
f) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile
anche da parte delle persone diversamente abili;
g) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;
h) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
i) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in
concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con
strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la
libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai
comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere
interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;
j) servizio di accoglienza;
k) pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;
l) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli
appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della
normativa statale e comunale vigente in materia;
m) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza
bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto disciplinato
nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
n) riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la
normativa vigente, nel caso in cui nell’area oggetto di concessione o in un’area
di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;
o) esposizione della tabella dei servizi resi alla clientela con
indicazione dei prezzi praticati ben visibile al pubblico.
2.
Gli stabilimenti balneari di cui al comma 1, possono svolgere le seguenti
attività e servizi:
a) attività commerciali, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici
e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia;
b) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque
denominati, assentiti in concessione;
c) spazi e attività dedicate all’accoglienza turistica anche di tipo
ricettivo, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica;
d) area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;
e) servizi per la cura della persona e il benessere fisico, spa,
wellness;
f) spazi destinati ad aree verdi;
g) servizi di animazione ed intrattenimento;
h) attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati
al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l’esercizio delle
attività stesse;
i) baby parking, baby-sitting e nursery;
j) spazi idonei riservati all’accoglienza degli animali da compagnia, nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
3.
I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione,
realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la
massima visuale del mare.
4.
Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche
strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono
stabiliti nei Piani comunali delle coste (PCC) in conformità alla normativa
urbanistica vigente in ciascun ambito territoriale.
5.
Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le
proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate,
alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i
concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere a una riconversione,
anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in essere.”.
Art. 3
Introduzione
dell’articolo 48 ter alla l.r.
11/1999
1.
Alla l.r.
11/1999, dopo l’articolo 48 bis, come introdotto dalla presente legge, è
inserito il seguente:
“Art.
48 ter Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi
1.
Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti requisiti strutturali
e funzionali:
a) attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato
utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le
operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;
b) punto di ristoro;
c) servizi igienici, separati per uomini e donne, provisti di fasciatoi e
accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto
della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente
con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all’interno o all’esterno
del punto di ristoro;
d) una doccia ogni cinquanta ombrelloni;
e) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile
anche da parte delle persone diversamente abili;
f) accesso autonomo all’arenile e ai servizi;
g) dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;
h) delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in
concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con
strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la
libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai
comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere
interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;
i) aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la
pulizia della spiaggia;
j) pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;
k) raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli
appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della
normativa statale e comunale vigente in materia;
l) sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza
ai bagnanti, ivi incluse le torrette
di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità
marittime competenti e dalla normativa vigente;
m) esposizione della tabella con i servizi resi alla clientela e relativi
prezzi ben visibile al pubblico.
2.
Le spiagge libere con servizi possono svolgere le seguenti attività e servizi:
a) attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici
e articoli da mare, a condizione che si svolgano nell’ambito della struttura del
punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;
b) zone d’ombra, arredi a uso comune collegati al punto ristoro e
nell’ambito dell’aria in concessione;
c) servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell’ambito della
struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;
d) servizi per la cura della persona e il benessere fisico;
e) spazi destinati ad aree verdi;
f) servizi di animazione ed intrattenimento;
g) idonei spazi riservati all’accoglienza degli animali da compagnia nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
h) aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago;
i) allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque
denominati, assentiti in concessione;
k)
noleggio di attrezzature da spiaggia.
3.
I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione,
realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la
massima visuale del mare.
4.
Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche
strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono
stabiliti nei PCC in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun
ambito territoriale.
5.
Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le
proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate,
alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i
concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere ad una
riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in
essere.”.
Art.
4
Modifica
all’articolo 49
della l.r.
11/1999
1.
Il comma 4 dell’articolo 49
della l.r.
11/1999 è sostituito dal seguente: “4. È fatto obbligo a tutti i gestori
degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile:
a) cartello o insegna che identifichi il numero di stelle assegnato ai
sensi dell’articolo 49 bis;
b) tariffario delle prestazioni;
c) ordinanza demaniale marittima della Regione Puglia;
d) ordinanza della Capitaneria di Porto;
e) elenco della tipologia dei servizi offerti;
f) regolamento interno dello stabilimento balneare;
g) numeri di telefono per emergenze;
h) numero di telefono e indirizzo dell’Ufficio regionale dell’Agenzia
regionale del turismo (ARET) Pugliapromozione.”.
Art.
5
Introduzione
dell’articolo 49 bis allal.r.
11/1999
1.
Alla l.r.
11/1999, dopo l’articolo 49, come novellato dalla presente legge, è inserito
il seguente:
“Art.
49 bis Classificazione
1.
Gli stabilimenti balneari, come disciplinate dall’articolo 49 sono
classificati in base ai requisiti posseduti, con un sistema che va da una a
cinque stelle. Per l’assegnazione a una determinata classe la struttura
ricettiva deve possedere tutte le caratteristiche richieste per tale classe
elencate nell’allegata tabella G bis.
2.
Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le
procedure previste dall’articolo 10.
3.
A partire dal 1° gennaio 2019 la classificazione è obbligatoria. Entro i
successivi sessanta giorni, gli stabilimenti esistenti devono acquisire la
relativa classificazione secondo le procedure di cui al comma 2.
4.
La classificazione ha validità quinquennale. Nel secondo semestre
dell’ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione
di classificazione.
5.
La Giunta regionale approva entro sessanta giorni, dalla data di entrata
in vigore delle presenti disposizioni, la modulistica da utilizzare nel
territorio regionale ai fini della classificazione nonché i segni distintivi
corrispondenti ai diversi livelli di classificazione.”.
Art.
6 (1)
Integrazione
alla l.r.
11/1999
[1.
Alla l.r.
11/1999, dopo la tabella G, è aggiunta la tabella G bis allegata
alla presente legge. ]
(1) Articolo abrogato dalla l.r.
22\2020, art. 1.
Art.
7
Modifica
all’articolo 41
della legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24
1.
All’articolo 41
della legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), è apportata la
seguente modifica:
a)
al comma 5, le parole: “quindici giorni”, sono sostituite dalle seguenti:
“quarantacinque giorni”.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.