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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
27
Data
05/07/2019
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente)”.
Note
Bollettino n. 76, pubblicato il 08/07/2019.
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39

1.     All’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente), sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le presenti disposizioni disciplinano l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, di seguito denominata attività di noleggio, nel rispetto dei principi a tutela della concorrenza previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni.”;

            b) al comma 2:

1) la lettera “a)” è abrogata;

2) alla lettera “b)” le parole: “su base provinciale”, sono soppresse;

3) la lettera “c)” è sostituita dalla seguente:      “c) stabilisce le modalità di rilascio delle autorizzazioni;”.

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2018 *

1. All’articolo 4 della l.r. 39/2018, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata in un’altra Regione o da un altro Stato membro della Unione europea, che esercitano il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), devono possedere i requisiti indicati all’articolo 2. A tal fine, prima dell’avvio dell’attività in Puglia, le imprese devono presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio l’impresa ha sede legale o la principale organizzazione aziendale.

*La Corte Costituzionale con sentenza  26 maggio - 24  giugno  2021, n. 129 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

Art. 3

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2018

1. L’articolo 5 della l.r. 39/2018 è sostituito dal seguente:

 “Art. 5 Procedura per l’inizio dell’attività

1.         L’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al comma 3, dell’articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2.         La SCIA deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa al SUAP del comune in cui l’impresa medesima ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ex articolo 162 d.p.r. 917/1986; la presentazione della SCIA consente lo svolgimento dell’attività senza limiti territoriali e comporta l’iscrizione automatica nel registro regionale di cui all’articolo 7.

3.         La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante.

4.         Alla SCIA devono essere allegati:

          a) l’istanza di autorizzazione per lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di autobus con conducente. L’istanza deve contenere la dichiarazione inerente la denominazione aziendale, l’indicazione della sede legale o della principale organizzazione aziendale nell’ambito del territorio del comune di competenza;

            b) l’attestazione di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada, al regolamento n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, n. 291 (Attività di autotrasportatore su strada) e successive integrazioni;

            c) l’indicazione di: numero, tipologia e dimensione degli autobus da immatricolare in servizio di noleggio con conducente sulla base del titolo di cui al comma 9, con l’impegno a comunicare entro trenta giorni la relativa targa e data di immatricolazione. In caso di impiego di autobus reimmatricolati va indicata anche la data di prima immatricolazione;

            d) l’elenco del personale rispondente ai requisiti di cui alla lettera f), comma 1, dell’articolo 4;

            e) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), che attesta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.

5.         L’inizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delia professione di autotrasportatore su strada di persone, di cui il SUAP dà comunicazione all’interessato.

6.         Il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all’articolo 4, nel termine di sessanta giorni dall’inizio dell’attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività medesima e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il comune, con atto motivato, invita l’impresa a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte dell’impresa, decorso inutilmente il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

7.         Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 6, il comune competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 6 in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della legge 241/1990.

8.         Le imprese comunicano al comune ogni modifica dei dati dichiarati ai sensi del comma 4 entro trenta giorni dall’avvenuta modifica, compreso il numero di targa degli autobus immatricolati successivamente all’invio della SCIA.

9.         L’impresa richiede al comune il rilascio di apposito titolo per l’immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo aggiornato del decreto legislativo 285/1992 recante il nuovo codice della strada).”.

 

Art. 4

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 39/2018

1. All’articolo 6 della l.r. 39/2018il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa resa ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino altresì gli estremi della registrazione al libro unico del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.”.

 

Art. 5

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 39/2018

1. L’articolo 7 della l.r. 39/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

 Registro regionale delle imprese

1.    In ossequio alle disposizioni contenute nel comma 3 dell’articolo 4, della l. 218/2003, la Regione Puglia istituisce, presso l’Assessorato ai trasporti il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvede a inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative caratteristiche tecniche, nonché l’annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede nel territorio nazionale.

2.         La Regione, in accordo con i comuni, definisce le caratteristiche e le procedure per l’implementazione del registro telematico di cui al comma 1.

3.     Nel registro sono annotati i dati forniti dal comune competente ai sensi dell’articolo 4 e in particolare:

            a) la denominazione dell’impresa che svolge attività di noleggio;

            b) l’indicazione del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva l’attività di noleggio;

            c) gli estremi della SCIA;

            d) il numero di autobus in dotazione;

            e) l’eventuale svolgimento dell’attività di noleggio a livello internazionale.

4.         Al registro è assicurata adeguata pubblicità anche mediante strumenti telematici.

            5. Le imprese iscritte nel registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare al SUAP di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l’iscrizione nel registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente indicati nell’articolo 4. Le comunicazioni devono pervenire al SUAP entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

 6.         L’impresa è cancellata dal registro regionale delle imprese quando:

            a) sia stata assunta determinazione in autotutela sulla SCIA da parte dell’amministrazione comunale;

            b) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;

            c) la sua attività sia comunque cessata;

            d) siano venuti meno anche uno dei requisiti di cui all’articolo 4;

            e) sia stato adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.”.

 

Art. 6

Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2018

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 39/2018, le parole: “alla provincia in cui è stata presentata la SCIA un contributo annuo per il finanziamento delle attività provinciali individuate nelle presenti disposizioni”, sono sostituite dalle seguenti: “al comune in cui è stata presentata la SCIA un contributo annuo per il finanziamento delle attività comunali individuate nelle presenti disposizioni”.

 

Art. 7

Modifiche all’articolo 9 della l.r. 39/2018

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 39/2018, le parole: “La provincia competente”, sono sostituite dalle seguenti: “ Il SUAP del comune competente”.

 

Art. 8

Modifiche articolo 10 della l.r. 39/2018

1. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 39/2018, le parole: “trasmettono alla provincia competente”, sono sostituite dalle seguenti: “trasmettono al SUAP del Comune competente”.

 

Art. 9

Abrogazione dell’articolo 11 della l.r. 39/2018

1. L’articolo 11 della l.r. 39/2018 è abrogato.

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/2018

1. All’articolo 12 della l.r. 39/2018, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   1. Le tipologie di infrazioni in materia di attività di noleggio di autobus con conducente si distinguono in:

           a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;

            b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell’impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente;

            c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all’utenza rispondano a criteri di confort, di igiene e di comunicazione con l’utenza adeguati;

            d) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell’atto autorizzativo all’attività di noleggio di autobus con conducente.

b) il comma 2 è abrogato;

 c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’esercizio dell’attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all’articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, nonché l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 9, costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b), e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00.”; *

 d) al comma 6 le parole: “dalle province”, sono sostituite dalle seguenti: “dai comuni”;

 e) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’autorità che procede alla contestazione dell’infrazione è tenuta a comunicare tale violazione alla Regione che provvede all’annotazione nel registro telematico. Il comune competente procede, previo introito della sanzione irrogata, all’applicazione degli ulteriori provvedimenti di cui agli articoli 13 e 14.”;

 f)  dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “8. Per tutto quanto non specificatamente previsto si rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, adottato in attuazione dell’articolo 3 della l. 218/2003.

 *La Corte Costituzionale con sentenza  26 maggio - 24  giugno  2021, n. 129 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma. nella parte in cui, nel sostituire l’art. 12, comma 4, della L.R. n. 39 del 2018, ha previsto che anche  «[l]’esercizio dell’attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all’articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività» costituisce «violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b)», ed è soggetto «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00»;

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 39/2018

1. All’articolo 13 della l.r. 39/2018sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’alinea del comma 1, le parole: “dalla provincia competente”, sono sostituite dalle seguenti: “dal SUAP del comune competente”;

            b) al comma 3, le parole: “all’articolo 5, comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 5, comma 8,”.

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 14 della  l.r. 39/2018

1. All’articolo 14 della  l.r. 39/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’alinea del comma 1, le parole: “La provincia competente”, sono sostituite dalle seguenti: “Il SUAP del comune competente”;

            b) alla lettera d) del comma 1, le parole: “della provincia;” sono sostituite dalle seguenti: “del comune;”;

            c) alla lettera e) del comma 1, le parole: “dall’amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dall’amministrazione comunale.”;

            d) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In caso di divieto di prosecuzione dell’attività, ai sensi del comma 1, l’impresa non può presentare una nuova SCIA nell’ anno successivo alla data di adozione del provvedimento di divieto.”.

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 15 della  l.r. 39/2018

1. All’articolo 15 della  l.r. 39/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 le parole: “apposita istanza alla provincia competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “apposita istanza al SUAP del comune competente entro il 30 novembre 2019”;

            b) al comma 3 le parole: “i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al 30 aprile 2019.”;

            c) il comma 6 è abrogato.

 

Art. 14

Norme transitorie

1. Sono fatti salvi tutti gli effetti prodotti in vigenza della l.r. 39/2018

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.