Art.
1
Modifiche all’articolo 1
della legge
regionale 16 luglio 2018, n. 39
1.
All’articolo 1
della legge
regionale 16 luglio 2018, n. 39 (Disciplina dell’attività di trasporto di
viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente), sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le presenti disposizioni
disciplinano l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus
con conducente, di seguito denominata attività di noleggio, nel rispetto dei
principi a tutela della concorrenza previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218
(Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni.”;
b) al comma 2:
1) la
lettera “a)” è abrogata;
2) alla
lettera “b)” le parole: “su base provinciale”, sono soppresse;
3) la
lettera “c)” è sostituita dalla seguente: “c)
stabilisce le modalità di rilascio delle autorizzazioni;”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 4
della l.r.
39/2018 *
1.
All’articolo 4
della l.r.
39/2018, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le imprese in possesso
dell’autorizzazione rilasciata in un’altra Regione o da un altro Stato membro
della Unione europea, che esercitano il servizio in Puglia attraverso una
stabile organizzazione ai sensi dell’articolo 162 del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi), devono possedere i requisiti indicati all’articolo
2. A tal fine, prima dell’avvio dell’attività in Puglia, le imprese devono
presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello
unico delle attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio l’impresa
ha sede legale o la principale organizzazione aziendale.
*La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio - 24 giugno
2021, n. 129 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale
del presente articolo.
Art. 3
Modifiche all’articolo 5
della l.r.
39/2018
1.
L’articolo 5
della l.r.
39/2018 è sostituito dal seguente:
“Art.
5 Procedura per l’inizio dell’attività
1.
L’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata
alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di
cui al comma 3, dell’articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
2.
La SCIA deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa al SUAP del comune in cui l’impresa medesima ha la sede legale o la
principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ex
articolo 162 d.p.r. 917/1986; la presentazione della SCIA consente lo
svolgimento dell’attività senza limiti territoriali e comporta l’iscrizione
automatica nel registro regionale di cui all’articolo 7.
3.
La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale
organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il
codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le
generalità del titolare o del legale rappresentante.
4.
Alla SCIA devono essere allegati:
a) l’istanza di autorizzazione per lo svolgimento professionale dell’attività di
noleggio di autobus con conducente. L’istanza deve contenere la dichiarazione
inerente la denominazione aziendale, l’indicazione della sede legale o della
principale organizzazione aziendale nell’ambito del territorio del comune di
competenza;
b) l’attestazione di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese
di trasporto su strada, al regolamento n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, n. 291 (Attività di
autotrasportatore su strada) e successive integrazioni;
c) l’indicazione di: numero, tipologia e dimensione degli autobus da
immatricolare in servizio di noleggio con conducente sulla base del titolo di
cui al comma 9, con l’impegno a comunicare entro trenta giorni la relativa targa
e data di immatricolazione. In caso di impiego di autobus reimmatricolati va
indicata anche la data di prima immatricolazione;
d) l’elenco del personale rispondente ai requisiti di cui alla lettera f), comma
1, dell’articolo 4;
e) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione
amministrativa), che attesta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.
5.
L’inizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio delia professione di autotrasportatore su strada di persone, di
cui il SUAP dà comunicazione all’interessato.
6.
Il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
all’articolo 4, nel termine di sessanta giorni dall’inizio dell’attività, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività medesima e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile
conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il
comune, con atto motivato, invita l’impresa a provvedere, prescrivendo le misure
necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte
dell’impresa, decorso inutilmente il suddetto termine, l’attività si intende
vietata.
7.
Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 6, il comune
competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 6 in
presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della legge 241/1990.
8.
Le imprese comunicano al comune ogni modifica dei dati dichiarati ai sensi del
comma 4 entro trenta giorni dall’avvenuta modifica, compreso il numero di targa
degli autobus immatricolati successivamente all’invio della SCIA.
9.
L’impresa richiede al comune il rilascio di apposito titolo per
l’immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell’articolo 85
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo aggiornato del decreto
legislativo 285/1992 recante il nuovo codice della strada).”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 6
della l.r.
39/2018
1.
All’articolo 6
della l.r.
39/2018il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il dipendente e il
lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale
rappresentante dell’impresa resa ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000
dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino altresì gli estremi
della registrazione al libro unico del lavoro e il rispetto dei contratti
collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 7
della l.r.
39/2018
1.
L’articolo 7
della l.r.
39/2018 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Registro regionale delle
imprese
1.
In ossequio alle disposizioni contenute nel comma 3
dell’articolo 4, della l. 218/2003, la Regione Puglia istituisce, presso
l’Assessorato ai trasporti il registro regionale delle imprese esercenti
l’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente
e provvede a inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con
la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative
caratteristiche tecniche, nonché l’annotazione degli autobus acquistati con
finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento da
parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali
di noleggio di autobus con conducente aventi sede nel territorio nazionale.
2.
La Regione, in accordo con i comuni, definisce le caratteristiche e le procedure
per l’implementazione del registro telematico di cui al comma 1.
3. Nel
registro sono annotati i dati forniti dal comune competente ai sensi
dell’articolo 4 e in particolare:
a) la denominazione dell’impresa che svolge attività di noleggio;
b) l’indicazione del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva
l’attività di noleggio;
c) gli estremi della SCIA;
d) il numero di autobus in dotazione;
e) l’eventuale svolgimento dell’attività di noleggio a livello internazionale.
4.
Al registro è assicurata adeguata pubblicità anche mediante strumenti
telematici.
5. Le imprese iscritte nel registro regionale delle imprese sono tenute a
comunicare al SUAP di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la
perdita o il mutamento dei requisiti per l’iscrizione nel registro stesso e, in
genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il
possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con
conducente indicati nell’articolo 4. Le comunicazioni devono pervenire al SUAP
entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.
6.
L’impresa è cancellata dal registro regionale delle imprese quando:
a) sia stata assunta determinazione in autotutela sulla SCIA da parte
dell’amministrazione comunale;
b) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;
c) la sua attività sia comunque cessata;
d) siano venuti meno anche uno dei requisiti di cui all’articolo 4;
e) sia stato adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione
dell’attività.”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 8
della l.r.
39/2018
1.
All’alinea del comma 1 dell’articolo 8
della l.r.
39/2018, le parole: “alla provincia in cui è stata presentata la SCIA un
contributo annuo per il finanziamento delle attività provinciali individuate
nelle presenti disposizioni”, sono sostituite dalle seguenti: “al comune in cui
è stata presentata la SCIA un contributo annuo per il finanziamento delle
attività comunali individuate nelle presenti disposizioni”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 9
della l.r.
39/2018
1.
All’alinea del comma 1 dell’articolo 9
della l.r.
39/2018, le parole: “La provincia competente”, sono sostituite dalle
seguenti: “ Il SUAP del comune competente”.
Art. 8
Modifiche articolo 10
della l.r.
39/2018
1. Al comma
2 dell’articolo 10
della l.r.
39/2018, le parole: “trasmettono alla provincia competente”, sono sostituite
dalle seguenti: “trasmettono al SUAP del Comune competente”.
Art. 9
Abrogazione dell’articolo 11
della l.r.
39/2018
1.
L’articolo 11
della l.r.
39/2018 è abrogato.
Art. 10
Modifiche all’articolo 12
della l.r.
39/2018
1.
All’articolo 12
della l.r.
39/2018, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le tipologie
di infrazioni in materia di attività di noleggio di autobus con conducente si
distinguono in:
a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla
sicurezza del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme
dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento
ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;
b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla
regolarità della documentazione inerente il servizio, quest’ultima da intendersi
come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte
dell’impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento
dell’attività di noleggio di autobus con conducente;
c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla
qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad
assicurare che i servizi di trasporto forniti all’utenza rispondano a criteri di
confort, di igiene e di comunicazione con l’utenza adeguati;
d) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla
regolarità del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme
dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell’atto
autorizzativo all’attività di noleggio di autobus con conducente.
b) il comma
2 è abrogato;
c) il
comma 4 è sostituito dal seguente: “4. L’esercizio dell’attività di noleggio in
assenza di SCIA di cui all’articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di
divieto di prosecuzione dell’attività, nonché l’inosservanza delle disposizioni
di cui all’articolo 9, costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla
regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1,
lettera b), e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
200,00 a euro 1.500,00.”; *
d) al
comma 6 le parole: “dalle province”, sono sostituite dalle seguenti: “dai
comuni”;
e) il
comma 7 è sostituito dal seguente: “7. In caso di violazione delle presenti
disposizioni, l’autorità che procede alla contestazione dell’infrazione è tenuta
a comunicare tale violazione alla Regione che provvede all’annotazione nel
registro telematico. Il comune competente procede, previo introito della
sanzione irrogata, all’applicazione degli ulteriori provvedimenti di cui agli
articoli 13 e 14.”;
f) dopo il comma 7
è aggiunto il seguente: “8. Per tutto quanto non specificatamente previsto si
rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo
2004, adottato in attuazione dell’articolo 3 della l. 218/2003.
*La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio - 24 giugno
2021, n. 129 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale
del presente comma. nella parte in cui, nel sostituire l’art. 12, comma 4, della L.R.
n. 39 del 2018, ha previsto che anche
«[l]’esercizio dell’attività di noleggio in assenza di SCIA di cui
all’articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione
dell’attività» costituisce «violazione delle prescrizioni relative alla
regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1,
lettera b)», ed è soggetto «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
200,00 a euro 1.500,00»;
Art. 11
Modifiche all’articolo 13
della l.r.
39/2018
1.
All’articolo 13
della l.r.
39/2018sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 1, le parole: “dalla provincia competente”, sono
sostituite dalle seguenti: “dal SUAP del comune competente”;
b) al comma 3, le parole: “all’articolo 5, comma 7,” sono sostituite dalle
seguenti: “all’articolo 5, comma 8,”.
Art. 12
Modifiche all’articolo 14
della l.r.
39/2018
1.
All’articolo 14
della l.r.
39/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 1, le parole: “La provincia competente”, sono sostituite
dalle seguenti: “Il SUAP del comune competente”;
b) alla lettera d) del comma 1, le parole: “della provincia;” sono sostituite
dalle seguenti: “del comune;”;
c) alla lettera e) del comma 1, le parole: “dall’amministrazione provinciale”
sono sostituite dalle seguenti: “dall’amministrazione comunale.”;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In caso di divieto di prosecuzione
dell’attività, ai sensi del comma 1, l’impresa non può presentare una nuova SCIA
nell’ anno successivo alla data di adozione del provvedimento di divieto.”.
Art. 13
Modifiche all’articolo 15
della l.r.
39/2018
1.
All’articolo 15
della l.r.
39/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: “apposita istanza alla provincia competente entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono
sostituite dalle seguenti: “apposita istanza al SUAP del comune competente entro
il 30 novembre 2019”;
b) al comma 3 le parole: “i relativi titoli abilitativi restano validi ed
efficaci fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “i relativi titoli abilitativi
restano validi ed efficaci fino al 30 aprile 2019.”;
c) il comma 6 è abrogato.
Art. 14
Norme transitorie
1. Sono
fatti salvi tutti gli effetti prodotti in vigenza della l.r.
39/2018
La presente
legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.