Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Le presenti disposizioni disciplinano
l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con
conducente, di seguito denominata attività di noleggio, nel rispetto dei
principi a tutela della concorrenza previsti dalla legge 11 agosto 2003, n. 218
(Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni. (1)
2. In particolare, con le presenti disposizioni, la
Regione Puglia:
[ a) disciplina, in
conformità all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi), l’attività di noleggio di autobus con conducente di cui
all’articolo 5 della l. 218/2003; ] (2)
b) definisce i requisiti, le procedure e le
modalità per l’esercizio sul territorio regionale su [base provinciale ] (3) delle attività di trasporto di viaggiatori mediante
noleggio di autobus con conducente, nel rispetto della regolamentazione in
materia di tutela della libertà di concorrenza;
c) stabilisce le modalità di rilascio delle
autorizzazioni; (4)
d) istituisce il registro regionale delle imprese
esercenti l’attività di noleggio di autobus con conducente;
e) determina la misura delle sanzioni pecuniarie e i casi
di sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività in relazione alla gravità
delle infrazioni commesse, ai sensi del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, n. 13910, (Parametri di
riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura
delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse
nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca
dell’autorizzazione, in attuazione della I. 218/2003).
(1) Comma sostituito dalla l.r.
27/2019, art.1,
comma 1, lett.a).
(2) Lettera abrogata dalla l.r.
27/2019, art.1, comma 1, lett.b1).
(3) Parole soppresse dalla l.r.
27/2019, art.1, comma 1, lett.b2).
(4) Lettera sostituita dalla l.r.
27/2019, art.1, comma 1, lett.b3).
Art. 2
Definizioni
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con
conducente quelle autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore
su strada di persone, come risultante dall’iscrizione nel Registro elettronico
nazionale delle imprese di trasporto su strada, di cui al regolamento CE n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che
svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2,
utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio dei
quali hanno disponibilità.
2. Per i servizi di noleggio di autobus con conducente si
intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da un’impresa
professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti
direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di
effettuazione, della sua durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego
e l’impegno dell’autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o
da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti
dall’articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo
possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà
di acquisto, vendita con patto di riservato dominio e locazione senza conducente
ai sensi dell’articolo 84, comma 3 bis, del d.lgs. 285/1992.
Capo II
Attività di noleggio
Art. 3
Abilitazione all’esercizio dei servizi di noleggio
1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla
legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea), relativa al trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea, le imprese di trasporto di
viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma
costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con
conducente di cui alla I. 21/1992.
2 A tal fine, previa presentazione di specifica
domanda, verranno iscritti di diritto al ruolo dei conducenti previsto
dall’articolo 6 della I. 21/1992 e istituito presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura i rappresentanti legali delle imprese e
delle società di cui al comma 1 e, a richiesta di questi, i dipendenti delle
stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus per il tempo
in cui gli stessi restano alle dipendenze delle suddette imprese e società.
Art. 4
Requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio di
autobus con conducente
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività, il soggetto
richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) autorizzazione
all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, come
risultante dall’iscrizione nel Registro elettronico nazionale delle imprese di
trasporto su strada, di cui al regolamento CE n. 1071/2009 e al decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291 del 25
novembre 2011 e successivi atti attuativi;
b) disponibilità di autobus revisionati e
muniti di sistema di climatizzazione, cronotachigrafo funzionante ed estintore
omologato;
c) possesso di certificazione di qualità ISO
9011 per le imprese aventi un parco autobus pari o superiore a dieci unità;
d) disponibilità di un parco autobus costituito per
almeno il 10 per cento da veicoli idonei al trasporto di soggetti a ridotta
capacità motoria per le imprese aventi un parco autobus superiore a dieci unità;
e) disponibilità sul territorio regionale di aree o
strutture atte al rimessaggio dei mezzi di dimensioni compatibili con il numero
dei mezzi adibiti al servizio, nonché possesso di soluzioni tecniche finalizzate
alla corretta manutenzione dei mezzi, compresa l’eventuale esternalizzazione dei
contratti di manutenzione;
f) impiego di personale conducente, ivi inclusi
titolari, soci e collaboratori familiari dell’impresa, in numero non inferiore
al 70 per cento del parco mezzi adibito al servizio, idoneo alla mansione ai
sensi della legge vigente; il personale conducente deve essere impiegato nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 6 della l. 218/2003 e dalle
disposizioni comunitarie di cui al regolamento CE n. 561/2006;
g) non essere incorsi, nell’anno antecedente alla data di
iscrizione al Registro regionale delle imprese di cui all’articolo 7 in sanzioni
elevate, anche in altre regioni, che comportano il divieto di prosecuzione
dell’attività di noleggio, come previsto dall’articolo 14 della presente legge;
h) in caso di utilizzo di autobus adibiti a servizio di linea
per trasporto di persone, autorizzazione alla distrazione dei mezzi in misura
comunque non superiore al numero complessivo dei mezzi immatricolati a uso
noleggio, preventivamente rilasciata da parte dell’ente competente nel rispetto
del divieto di cui al all’articolo 1, comma 3, della l. 218/2003.
2. Le imprese in possesso dell’autorizzazione
rilasciata in un’altra Regione o da un altro Stato membro della Unione europea,
che esercitano il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai
sensi dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
devono possedere i requisiti indicati all’articolo 2. A tal fine, prima
dell’avvio dell’attività in Puglia, le imprese devono presentare apposita
segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico delle attività
produttive (SUAP) del comune nel cui territorio l’impresa ha sede legale o la
principale organizzazione aziendale. (5) *
(5) Comma
sostituito dalla l.r.
27/2019, art. 2, comma 1. Precedentemente il comma era così formulato : Le imprese in possesso dell’autorizzazione
rilasciata in un’altra Regione o da un altro Stato membro della Unione europea,
che esercitano il servizio in Puglia attraverso una stabile organizzazione ai
sensi dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
devono possedere i requisiti indicati nel presente articolo. A tal fine, prima
dell’avvio dell’attività in Puglia, le imprese devono presentare apposita
segnalazione di inizio attività alla provincia nel cui territorio è ubicata la
stabile organizzazione.
*La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio - 24 giugno
2021, n. 129 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale
del presente articolo.
Art. 5 (6)
Procedura per l’inizio dell’attività
1.
L’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata
alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di
cui al comma 3, dell’articolo 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi).
2.
La SCIA deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa al SUAP del comune in cui l’impresa medesima ha la sede legale o la
principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ex
articolo 162 d.p.r. 917/1986; la presentazione della SCIA consente lo
svolgimento dell’attività senza limiti territoriali e comporta l’iscrizione
automatica nel registro regionale di cui all’articolo 7.
3.
La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale
organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il
codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le
generalità del titolare o del legale rappresentante.
4.
Alla SCIA devono essere allegati:
a) l’istanza di autorizzazione per lo svolgimento professionale dell’attività di
noleggio di autobus con conducente. L’istanza deve contenere la dichiarazione
inerente la denominazione aziendale, l’indicazione della sede legale o della
principale organizzazione aziendale nell’ambito del territorio del comune di
competenza;
b) l’attestazione di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese
di trasporto su strada, al regolamento n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 e al decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 25 novembre 2011, n. 291 (Attività di
autotrasportatore su strada) e successive integrazioni;
c) l’indicazione di: numero, tipologia e dimensione degli autobus da
immatricolare in servizio di noleggio con conducente sulla base del titolo di
cui al comma 9, con l’impegno a comunicare entro trenta giorni la relativa targa
e data di immatricolazione. In caso di impiego di autobus reimmatricolati va
indicata anche la data di prima immatricolazione;
d) l’elenco del personale rispondente ai requisiti di cui alla lettera f), comma
1, dell’articolo 4;
e) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione
amministrativa), che attesta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4.
5.
L’inizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio delia professione di autotrasportatore su strada di persone, di
cui il SUAP dà comunicazione all’interessato.
6.
Il comune, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
all’articolo 4, nel termine di sessanta giorni dall’inizio dell’attività, adotta
motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività medesima e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile
conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, il
comune, con atto motivato, invita l’impresa a provvedere, prescrivendo le misure
necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per
l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte
dell’impresa, decorso inutilmente il suddetto termine, l’attività si intende
vietata.
7.
Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 6, il comune
competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 6 in
presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies della legge 241/1990.
8.
Le imprese comunicano al comune ogni modifica dei dati dichiarati ai sensi del
comma 4 entro trenta giorni dall’avvenuta modifica, compreso il numero di targa
degli autobus immatricolati successivamente all’invio della SCIA.
9.
L’impresa richiede al comune il rilascio di apposito titolo per
l’immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio, ai sensi dell’articolo 85
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo aggiornato del decreto
legislativo 285/1992 recante il nuovo codice della strada).
(6) Articolo sostituito dalla l.r.
27/2019, art. 3, comma 1.
Art. 6
Modalità di esercizio del servizio
- Per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente mediante autobus
possono essere utilizzati esclusivamente i veicoli immatricolati a norma
dell’articolo 85 del d.lgs. 285/1992, salvo quanto previsto dalla
dall’articolo 4, comma 1, lettera h).
- A norma dell’articolo 1, comma 3, della l. 218/2003 è vietato alle aziende
di noleggio di autobus con conducente l’utilizzo anche occasionale di autobus
acquistati con contributi pubblici di cui non possa beneficiare la totalità
delle imprese nazionali, pena il divieto di prosecuzione all’attività.
- In attuazione del dell’articolo 5, comma 3, della l. 218/2003 l’esercizio
dei servizi internazionali di trasporto viaggiatori è subordinalo al possesso
da parte del titolare dell’azienda, del legale rappresentante o di chi dirige
in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto, dell’attestato
di idoneità professionale esteso all’attività internazionale.
4. Il dipendente e il lavoratore in
servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante
dell’impresa resa ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 dalla quale, nel
caso di lavoratore dipendente, risultino altresì gli estremi della registrazione
al libro unico del lavoro e il rispetto dei contratti collettivi di categoria,
da esibire in caso di controllo. (7)
(7) Comma
sostituito dalla l.r.
27/2019, art. 4, comma 1.
Art. 7 (8)
Registro regionale delle imprese
1.
In ossequio alle disposizioni contenute nel comma 3
dell’articolo 4, della l. 218/2003, la Regione Puglia istituisce, presso
l’Assessorato ai trasporti il registro regionale delle imprese esercenti
l’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente
e provvede a inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con
la specificazione del numero di autobus in dotazione e le relative
caratteristiche tecniche, nonché l’annotazione degli autobus acquistati con
finanziamenti pubblici, ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento da
parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali
di noleggio di autobus con conducente aventi sede nel territorio nazionale.
2.
La Regione, in accordo con i comuni, definisce le caratteristiche e le procedure
per l’implementazione del registro telematico di cui al comma 1.
3. Nel
registro sono annotati i dati forniti dal comune competente ai sensi
dell’articolo 4 e in particolare:
a) la denominazione dell’impresa che svolge attività di noleggio;
b) l’indicazione del soggetto che dirige in maniera continuativa ed effettiva
l’attività di noleggio;
c) gli estremi della SCIA;
d) il numero di autobus in dotazione;
e) l’eventuale svolgimento dell’attività di noleggio a livello internazionale.
4.
Al registro è assicurata adeguata pubblicità anche mediante strumenti
telematici.
5.
Le imprese iscritte nel registro regionale delle imprese sono tenute a
comunicare al SUAP di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la
perdita o il mutamento dei requisiti per l’iscrizione nel registro stesso e, in
genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il
possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con
conducente indicati nell’articolo 4. Le comunicazioni devono pervenire al SUAP
entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.
6.
L’impresa è cancellata dal registro regionale delle imprese quando:
a) sia stata assunta determinazione in autotutela sulla SCIA da parte
dell’amministrazione comunale;
b) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;
c) la sua attività sia comunque cessata;
d) siano venuti meno anche uno dei requisiti di cui all’articolo 4;
e) sia stato adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione
dell’attività.
(8) Articolo sostituito dalla l.r.
27/2019, art. 5, comma 1.
Art. 8
Contributo
per le spese dell’attività amministrativa
1. Le imprese autorizzate all’attività di noleggio sono
tenute a versareal comune in cui è stata presentata la SCIA un contributo annuo
per il finanziamento delle attività comunali individuate nelle presenti
disposizioni (9) pari ad:
a) euro 50,00 se l’impresa è dotata di un parco mezzi da 1
a 5 autobus;
b) euro 150,00 se l’impresa è dotata di un parco mezzi da 6 a 20
autobus;
c) euro 300,00 se l’impresa è dotata di un parco mezzi superiore
a 20.
2. Il contributo è versato entro il mese di dicembre di
ogni anno.
(9) Parole sostituite dalla l.r.
27/2019, art. 6, comma 1.
Art. 9
Documenti di viaggio
- Il SUAP del comune competente (10) rilascia
alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus
immatricolato per l’attività di noleggio con l’indicazione del numero di targa
del veicolo.
- Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da
essere agevolmente visibile dall’esterno.
- A bordo di ogni autobus immatricolato per l’attività di noleggio è
conservata copia conforme della SCIA.
- La Giunta regionale approva il modello del contrassegno di cui al comma 1.
(10) Parole sostituite dalla l.r.
27/2019, art. 7, comma 1.
Art. 10
Carta dei servizi
- La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le associazioni regionali di categoria
maggiormente rappresentative, approva uno schema-tipo della carta dei servizi
dell’attività di noleggio che costituisce riferimento per le imprese esercenti
tale attività.
- Le imprese autorizzate adottano la carta dei servizi entro centottanta
giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia dello
schema-tipo di cui al comma 1 e trasmettono trasmettono al SUAP del Comune
competente (11) copia della carta medesima e dei
successivi aggiornamenti da effettuarsi almeno ogni cinque anni.
- Le imprese garantiscono una adeguata conoscenza della carta dei servizi
presso la clientela mediante idonei strumenti di pubblicità.
(11) Parole sostituite dalla
l.r.
27/2019, art. 8, comma 1.
Capo III
Vigilanza e Sanzioni
Art. 11 (12)
Accertamento periodico della permanenza dei requisiti
- [Le verifiche per l’accertamento della permanenza dei requisiti di cui
all’articolo 4 sono compiute dalla provincia competente con cadenza triennale.
- In caso di accertamento della mancanza di uno o più requisiti, le
province, ove possibile, invitano l’impresa interessata a regolarizzare la
propria posizione in un termine non inferiore a trenta giorni, decorso
inutilmente il quale, l’impresa incorre nel provvedimento di divieto di
prosecuzione dell’attività, con contestuale cancellazione dal registro
regionale delle imprese di cui all’articolo 7.]
(12) Articolo abrogato dalla l.r.
27/2019, art. 9, comma 1.
Art. 12
Tipologie
di infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le tipologie di infrazioni in materia di attività di
noleggio si distinguono in:
a) infrazioni
riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del
servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme dirette a garantire
l’incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli
utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio;
b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla
regolarità della documentazione inerente il servizio, quest’ultima da intendersi
come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte
dell’impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento
dell’attività di noleggio di autobus con conducente;
c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla
qualità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette ad
assicurare che i servizi di trasporto forniti all’utenza rispondano a criteri di
confort, di igiene e di comunicazione con l’utenza adeguati;
d) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla
regolarità del servizio, quest’ultima da intendersi come complesso di norme
dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell’atto
autorizzativo all’attività di noleggio di autobus con conducente. (13)
[2. L’esercizio dell’attività di noleggio in
assenza di SCIA, di cui all’articolo 5, ovvero in presenza di un provvedimento
di divieto di prosecuzione dell’attività, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10 mila a euro 100 mila. ] (14)
3. L’inosservanza delle altre disposizioni di cui
all’articolo 6, commi 1, 3 e 4, costituisce violazione delle prescrizioni
relative alla sicurezza del servizio, ai sensi del comma 1, lettera a), ed è
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000
mila.
4. L’esercizio dell’attività di noleggio in assenza di
SCIA di cui all’articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di
prosecuzione dell’attività, nonché l’inosservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 9, costituiscono violazione delle prescrizioni relative alla
regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1,
lettera b), e sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
200,00 a euro 1.500,00. (15) *
5. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo
10 costituisce violazione delle prescrizioni relative alla qualità del servizio,
ai sensi del comma 1, lettera c), ed è soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui al presente articolo sono introitati dai comuni (16)
e da queste destinate alla realizzazione di servizi per l’accoglienza dei
turisti.
7. In caso di violazione delle presenti disposizioni,
l’autorità che procede alla contestazione dell’infrazione è tenuta a comunicare
tale violazione alla Regione che provvede all’annotazione nel registro
telematico. Il comune competente procede, previo introito della sanzione
irrogata, all’applicazione degli ulteriori provvedimenti di cui agli articoli 13
e 14.”; (17)
8. Per tutto quanto non specificatamente previsto si
rinvia al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo
2004, adottato in attuazione dell’articolo 3 della l. 218/2003. (18)
(13) Comma sostituito
dalla l.r.
27/2019, art. 10, comma 1, lett.a).
(14) Comma abrogato dalla l.r.
27/2019, art. 10, comma 1, lett.b).
(15) Comma sostituito
dalla l.r.
27/2019, art. 10, comma 1, lett.c).
*La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio - 24 giugno
2021, n. 129 ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale
del presente comma. nella parte in cui, nel sostituire l’art. 12, comma 4, della L.R.
n. 39 del 2018, ha previsto che anche
«[l]’esercizio dell’attività di noleggio in
assenza di SCIA di cui all’articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di
divieto di prosecuzione dell’attività» costituisce «violazione delle
prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio,
ai sensi del comma 1, lettera b)», ed è soggetto «alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00»;
(16) Parole
sostituite dalla l.r.
27/2019, art. 10, comma 1, lett.d).
(17) Comma sostituito dalla
l.r.
27/2019, art. 10, comma 1, lett.e).
(18) Comma aggiunto dalla l.r.
27/2019, art. 10, comma 1, lett.f).
Art. 13
Sospensione dell’attività
1. La sospensione dell’attività di noleggio è disposta
dalla dal SUAP del comune competente (19) sulla base
del numero delle infrazioni commesse dall’impresa, nell’arco temporale di un
anno, e del numero di autobus disponibili immatricolali per il servizio di
noleggio, secondo i seguenti parametri:
a) se l’impresa ha la disponibilità da uno a cinque autobus, quando
l’impresa ha commesso almeno quattro infrazioni;
b) se l’impresa ha la disponibilità da sei a sedici autobus, quando
l’impresa ha commesso almeno cinque infrazioni.
2. Il numero di infrazioni di cui al comma 1, lettera b),
aumenta di una unità, fino a un massimo di dieci, per ogni cinque autobus in più
in disponibilità.
3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5,
comma 8, (20) e all’articolo 6, comporta, in
presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione dell’attività di
noleggio da venti a quaranta giorni.
4. La sospensione di cui al comma 3 è disposta per un arco
temporale variabile dai trenta ai sessanta giorni nel caso in cui l’impresa sia
sanzionata, nell’arco temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi,
indipendentemente dal numero di autobus in propria disponibilità immatricolati
in servizio di noleggio.
5. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9
comporta, in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la sospensione
dell’autorizzazione all’attività di noleggio da sette a trenta giorni.
6. La sospensione di cui al comma 5 è da venti a
quarantacinque giorni nel caso in cui l’impresa sia sanzionata, nell’arco
temporale di un anno, per almeno due infrazioni gravi, indipendentemente dal
numero di autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di
noleggio.
7. Ai fini del presente articolo, costituisce infrazione
grave la violazione per la quale è stata applicata la sanzione in misura
superiore alla metà del massimo previsto.
(19) Parole sostituite dalla
l.r.
27/2019, art. 11, comma 1, lett.a).
(20) Parole sostituite dalla
l.r.
27/2019, art. 11, comma 1, lett.b).
Art. 14
Divieto di prosecuzione dell’attività
1. Il SUAP del comune competente (21) dispone con apposito provvedimento il divieto di
prosecuzione dell’attività di noleggio nei seguenti casi:
a) svolgimento dell’attività di noleggio nel periodo di sospensione;
b) sospensione dell’attività di noleggio per un periodo
complessivamente superiore a centottanta giorni nell’arco di cinque anni;
c) inosservanza del divieto di utilizzo di autobus acquistati con
finanziamenti pubblici;
d) mancata regolarizzazioned ella SCIA, dopo previa richiesta da parte
del comune; (22)
e) accertata carenza dei requisiti di cui all’articolo 4, nonché
mancato reintegro degli stessi nell’apposito termine stabilito
dall’amministrazione comunale. (23)
2. In caso di divieto di prosecuzione dell’attività, ai
sensi del comma 1, l’impresa non può presentare una nuova SCIA nell’ anno
successivo alla data di adozione del provvedimento di divieto. (24)
(21) Parole
sostituite dalla l.r.
27/2019, art. 12, comma 1, lett.a).
(22) Parole
sostituite dalla l.r.
27/2019, art. 12, comma 1, lett.b).
(23) Parole
sostituite dalla l.r.
27/2019, art. 12, comma 1, lett.c).
(24) Comma
sostituito dalla l.r.
27/2019, art. 12, comma 1, lett.d).
Art. 15
Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, sono iscritte di
diritto nel registro regionale di cui all’articolo 7, le imprese che presentino
apposita istanza al SUAP del comune competente entro il 30 novembre 2019 (25) e che siano titolari di almeno un’autorizzazione o
licenza per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente
rilasciata dai comuni pugliesi antecedentemente alla data di entrata in vigore
delle presenti norme.
2. Per effetto della presentazione dell’istanza di cui
al comma 1, le licenze di noleggio di autobus
con conducente rilasciate dai comuni, indipendentemente
dalla loro naturale scadenza, conservano la loro efficacia sino all’avvenuta
iscrizione nel registro regionale.
3. Per le imprese che non abbiano presentato l’istanza di
cui al comma 1, i relativi titoli abilitativi restano validi ed efficaci fino al
30 novembre 2019. (26)
4. Decorso il termine di cui ai commi 1 e 3, le imprese
sono tenute a presentare la SCIA ai sensi dell’articolo 5.
5. Le imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività
di noleggio si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 4 entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[6. Ai sensi e secondo le modalità di cui alla legge
regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo
regionale e territoriale), la Città metropolitana di Bari subentra alla
Provincia di Bari e succede a essa in tutti i rapporti attivi e passivi,
esercitando le funzioni di competenza provinciale previste dalle presenti
disposizioni. ] (27)
(25) Parole sostituite dalla l.r.
27/2019, art. 13, comma 1, lett.a).
(26) Parole sostituite dalla l.r.
27/2019, art. 13, comma 1, lett.b).; le parole sono state nuovamente sostituite
dalla l.r.52/2019,
art. 37,
comma 1.
(27) Comma abrogato dalla
l.r.
27/2019, art. 13, comma 1, lett.c).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione