TITOLO 1
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE
Art. 1
Spesa a carattere
pluriennale
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a
carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2020,
2021 e 2022, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla
presente legge.
Art. 2
Cofinanziamento regionale della programmazione
comunitaria 2014-2020
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi
concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, con specifico
riferimento alle risorse finanziarie relative alla quota regionale di
cofinanziamentodei programmi comunitari, è autorizzata la contrazione di
uno o più mutui, anche in esecuzione di contratto di apertura di
credito, per un importo massimo complessivo di 80 milioni di
euro a valere sull’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’articolo
62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loroorganismi, a
norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio
2009,n.42).
2. I mutui di cui al comma 1 sono
finalizzati esclusivamente al finanziamento delle spese diinvestimento di
cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - finanziaria 2004) relative alla quota di
cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione
comunitaria 2014-2020.
3.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, può
assumere i mutui e contestualmente adotta i piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile
dell’investimento.
4. Alla contabilizzazione dell’indebitamento di
cui al comma 1 si provvede mediante assegnazione nel
bilanciodi previsione autonomo per l’esercizio finanziario 2020
di una dotazione finanziaria di euro 80 milioni.con imputazione, in
termini di competenza e cassa, in parte entrata al titolo 6, tipologia 3 e in
parte spesa alla missione 20, programma 3, titolo 2, nell’ambito dei fondi
relativi al finanziamento dei programmi comunitari di cui all’articolo 2
della legge
regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 -2018 della Regione
Puglia -Legge di stabilità regionale 2016) e da gestire secondo le modalità ivi
indicate.
5. L’onere presunto derivante dall’ammortamento del debito
autorizzato con il presente articolo, valutato in 6,2 milioni di euro annui per
un periodo stimato di anni quindici a partire dal 1° gennaio 2021, è posto a
carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi
finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione pluriennale con imputazione
della rata, per sorte capitale ed interessi, rispettivamente nell’ambito della
missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per le annualità successive al periodo
temporale del bilancio pluriennale 2020-2022 si provvede con le leggi di
bilancio riferite ai pertinenti periodi.
Art. 3
Ristrutturazione del debito regionale
1. Allo scopo di attuare una gestione virtuosa
dell’indebitamento regionale in essere, con diminuzione degli oneri complessivi
del servizio del debito, la Giunta regionale è autorizzata, secondo quanto
previsto dall’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -finanziaria 2002),
a ristrutturare il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione e
rifinanziamento, anche mediante l’assunzione di nuovi mutui destinati alla
conversione, ovvero all’estinzione anticipata totale o parziale, di mutui in
corso di ammortamento contratti con intermediari bancari e finanziari diversi
dalla Cassa depositi e prestiti ovvero con altri soggetti autorizzati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è
autorizzata a valutare le modalità e le condizioni di rifinanziamento previste
dalla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1298 del 14 novembre 2019 e,
nel rispetto del principio di contenimento del costo del debito in termini di
non aumento del debito pubblico e di riduzione del valore finanziario delle
passività totali a carico dell’ente ai sensi dell’articolo 41 della legge
448/2001, a procedere alla conversione dei mutui Ministero economia e finanze
(MEF) in corso di ammortamento per un importo massimo di euro 116.495.016,45.
3. Gli oneri di ammortamento dei nuovi mutui destinati al
rifinanziamento di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria mediante
l’utilizzo degli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022 alla missione
50, programma 1, titolo 1, per la quota interessi e alla missione 50, programma
2, titolo 4, per la quota capitale, in corrispondenza degli stanziamenti
iscritti per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui MEF in corso di
ammortamento. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio
pluriennale 2020-2022 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai
pertinenti periodi.
Art. 4
Fondi speciali per il finanziamento di
provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del
bilancio
1. I fondi speciali di cui all’articolo 49 del d.lgs. 118/2011
sono destinati a far fronte agli oneri derivanti dai seguenti provvedimenti
legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio:
a) proposta di legge “La bellezza nel territorio
pugliese”, per l’importo pari a euro 100 mila per l’esercizio finanziario
2020, a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di
leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione
20, programma 3, titolo 1;
b) proposta di legge “Norme in materia di sicurezza dei
lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute
dall’alto”, per l’importo pari a euro 40 mila per ciascuno degli esercizi
finanziari 2020, 2021 e 2022, a valere sul fondo speciale di parte corrente
per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1;
c) proposta di legge “Istituzione del servizio di
psicologia di base e delle cure primarie”, per l’importo pari a euro 750 mila
per l’esercizio finanziario 2020, a valere sul fondo speciale di parte
corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1;
d) disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale
“Disposizioni per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale”
per l’importo pari a euro 13.473.693,21 per l’esercizio finanziario 2020 ed
euro 4 milioni 660 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, a
valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi
regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20,
programma 3, titolo 1, e per l’importo pari a euro 500 mila ciascuno degli
esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 nell’ambito del fondo speciale di parte
capitale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 2.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E
DIVERSE
CAPO I
Disposizioni di rilievo finanziario e diverse
Art. 5
Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario
regionale per l’esercizio 2019
1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno
2019 al Servizio sanitario regionale per il rinnovo del contratto del personale
dipendente e convenzionato, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della
missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 42
milioni.
2. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno
2019 al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale sostenute
nel corso dell’esercizio, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della
missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 33
milioni.
Art. 6
Contributo regionale straordinario per la gestione
corrente dei consorzi di bonifica commissariati
1. Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12,
capo VI, della legge
regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi
di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 10 milioni, anche
per l’esercizio finanziario 2020.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è
utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12,
comma 2, della l.r.
1/2017.
3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede
secondo le modalità indicate all’articolo 12,
comma 3, della l.r.
1/2017. così come sostituito dall’articolo 4
dellalegge
regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 3 febbraio 2017 n. 1).
Art. 7
Modificazioni alla legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14
1. Alla legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a
sostegno dell’attivitàedilizia e per il miglioramento della qualità del
patrimonio edilizio residenziale), sono apportate le seguentimodifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 5, le parole: “1° agosto
2018”, sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2019”;
b) al comma 1
dell’articolo 7, le parole: “31 dicembre 2019”, sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre2020”.
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 8
Norma di rinvio
1 .La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II,
capo I della presente legge è rinviata alla leggedi approvazione del bilancio
per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022.
Art. 9
Entrata in vigore
1.La presente legge regionale, salvo quanto diversamente
disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
T A B E L L A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in milioni di euro)
Settori di intervento
2020 2021 2022
Ragioneria (mutui)
100 100 100
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 53,
comma 1, della legge regionale
12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.