Art.1
Modifiche all’ articolo
1 della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1
1. All’articolo
1 della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in
materia di Consorzi di bonifica commissariati) sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla
lettera a) del comma 1, prima della parola: “riordina”, sono inserite le
seguenti: “senza soluzione di continuità nell’esercizio della funzione
consortile,”;
b) la
lettera c), del comma 1, è sostituita dalla seguente:
“c)
individua misure necessarie a riequilibrare la gestione corrente e ad accelerare
e sostenere il ripiano della debitoria pregressa, senza pregiudizio alcuno per
le ordinarie procedure liquidatorie e nel rispetto dei vincoli dell’ordinamento
statale;”.
Art. 2
Modifiche all’articolo
2 della I.r. 1/2017
1. All’articolo
2 della I.r. 1/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la
rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Completamento del processo
di riforma dei Consorzi di bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e
Terre d’Apulia e istituzione del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia”;
b) il comma
1 sostituito dal seguente:
"1. I
Consorzi Arne, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia sono soppressi
al verificarsi delle condizioni indicate al comma 6 e le loro funzioni sono
contestualmente trasferite al Consorzio unico centro-sud Puglia secondo le
disposizioni di seguito indicate.";
c) al comma
2, prima delle parole: "I comprensori", sono inserite le seguenti: "Senza
soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, al verificarsi
delle condizioni indicate al comma 6";
d) il comma
5 è soppresso;
e) al comma
6, dopo la parola “territoriali,”, sono inserite le seguenti: “assume le
funzioni di commissario ad acta e”;
f) il comma
7 è sostituito dal seguente:
“7. Il
Consorzio di bonifica centro-sud Puglia inizia a operare a seguito della
approvazione del proprio statuto, dell’approvazione della ricognizione di cui al
comma 6. La Giunta regionale, verificate le condizioni che precedono, adotta lo
statuto del nuovo Consorzio unico e ne approva l’operatività. Da tale momento si
producono gli effetti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4. Dal medesimo momento e
sino alla elezione degli organi ai sensi della I.r.
4/2012, il Commissario straordinario unico di cui alla I.r.
12/2011, e successive modifiche e integrazioni, assume per il Consorzio di
bonifica centro-sud Puglia le funzioni già affidategli per i consorzi soppressi.
Lo stesso Commissario straordinario unico, senza ulteriori compensi, procede
anche a completare le attività necessarie alla soppressione dei consorzi di cui
al comma 1. Per l’esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di
continuità nell’esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica
centro-sud Puglia utilizza i beni strumentali materiali e immateriali di
proprietà dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e
dei rapporti giuridici che dovessero residuare all’esito della loro
liquidazione.”.
Art. 3
Modifiche all’articolo
3 della I.r. 1/2017
1. All’articolo
3 della I.r. 1/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la
rubrica è così sostituita: “Riduzione della massa debitoria dei Consorzi di
bonifica Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia”;
b) al comma
1, le parole: “Per il ripiano”, sono sostituite dalle seguenti: “Per la
riduzione”;
c) al comma
1, la parola: “unicamente” è soppressa;
d) al comma
1, le parole: “alle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5”, sono sostituite
dalle seguenti: “alle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.”;
e) dopo il
comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La
mancata adesione alla procedura o il suo mancato perfezionamento non
pregiudicano alcun diritto degli altri creditori che resteranno liberi di
azionare i propri crediti secondo le regole dell’ordinamento civile.”;
f) al comma
2, dopo le parole: “l’avvio del”, è inserita la seguente: “relativo”;
g) il comma
4 è sostituito dal seguente:
“4. La
Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria compiuta dal Commissario
straordinario unico, approva le istanze dei creditori e ne assume gli oneri nei
limiti delle disponibilità annuali del fondo di cui al comma 1, secondo la
natura del credito. In caso di crediti aventi identica natura, secondo la
percentuale di remissione e, in caso di identica percentuale, secondo l'ordine
di presentazione dell'istanza.".
Art. 4
Modifica all'articolo
12 della I.r. 1/2017
1. All 'articolo
12 della I.r. 1/2017 è apportata la seguente modifica:
a) il comma
3 è sostituito dal seguente:
"3. Per gli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi, con potere
di riscossione e pagamento, del Commissario straordinario unico, ovvero del
commissario ad acta di cui all'articolo
2, comma 4 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 39 (Variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016), senza compensi
aggiuntivi. L'attività del Commissario straordinario unico, ovvero del
Commissario ad acta ex articolo
2, comma 4 della I.r. 39/2016 può essere supportata dalla struttura
regionale.".
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo
53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della
Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.