IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO
l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO
l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7“Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA
la Delibera di Giunta Regionale N°
854 DEL 15/05/2019 di adozione del
Regolamento;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Disposizione
generale
1.
Le disposizioni del Regolamento
Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19”, richiamate nei successivi articoli, sono
modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.
Art.
2
Abrogazione
dell’Art. 60
bis (Casa Famiglia per persone con disabilità)
1.L’art.
60
bis (Casa famiglia per persone con disabilità) è abrogato.
2.
Il Comune competente per territorio dispone la revoca dell’autorizzazione al
funzionamento rilasciata per la tipologia di struttura di cui al comma 1, con
apposito provvedimento da inviarsi agli uffici regionale per la cancellazione
della struttura dal registro di cui all’art. 53,
comma 1, lettera b della legge
regionale n. 19 del 10 luglio 2006 e s.m.i. .
Art.
3
Modifica
all’Art. 102
bis (Servizio di Unità di Strada)
1.
Al paragrafo Personale dell’art. 102
bis del reg.
reg. 4/2007 le parole “un assistente sociale” sono sostituite da “ figura in
possesso di diploma di laurea dell’area socio-psicopedagogica”.
Il
presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7“Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
|