Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2019
Numero
2
Data
10/01/2019
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Modifica al Regolamento n.17 del 2014 “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)
Note
bollettino n. 5 suppl. pubblicato il 17/01/2019
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 2311 del 11/12/2018 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Modifiche all’art.1

Dopo le parole “-quest’ultima nel limite di mq 100” si aggiunga “-” Dopo le parole “(art. 3, co. 4-ter D.L. n. 5/2009, conv. con L. n. 33/2009 e s.m.i.)” è aggiunto il seguente periodo:

“ - Delocalizzazione: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.”

 

Modifiche all’art. 2

Dopo il comma 2 è aggiunto il comma 3 con il seguente contenuto: “3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui ai regolamenti europei sui Fondi Sie che prevalgono anche in caso di contrasto.”

 

Modifiche all’art. 3

Dopo il comma 3 sono aggiunti i commi 4 e 5 con il seguente contenuto:

“4. Nel novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni sono ricompresi anche i liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l’art.12, legge 22 maggio 2017, n.81. Per la ridetta categoria, si riterrà assolto l’obbligo di cui alla lettera a) del precedente comma 2 con l’iscrizione agli albi o collegi se previsti dalla rispettiva legge professionale. Per i liberi professionisti valgono le previsioni di cui al precedente comma 2, compatibilmente con la natura giuridica rivestita e le rispettive leggi professionali.

5. Con ciascun avviso sono individuati gli specifici beneficiari all’interno del novero delle categorie enunciate nel presente articolo.”

 

Modifiche all’art. 4

Al comma 1 dopo la parola “aiuto” è aggiunto il seguente periodo: “con i rispettivi massimali di aiuto per impresa o per programma di investimento:”. La lettera a. è sostituita dalla lettera a. seguente: “Aiuti di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a.1) e a.5): tasso di aiuto corretto, così come calcolato secondo la formula esposta al punto 20 dell’articolo 2 del Regolamento di esenzione”. Alla lett. b) le parole “di cui all’art.2” sono sostituite dalle parole “di cui al precedente art. 2”. Alla lett. c) le parole “di cui all’art.2” sono sostituite dalle parole “di cui al precedente art. 2”. Alla lett. d) le parole “di cui all’art.2” sono sostituite dalle parole “di cui al precedente art. 2”. Alla lett. e) le parole “dell’art.61” sono sostituite dalle parole “del seguente art. 61”. Alla lett. f) le parole “dell’art.62” sono sostituite dalle parole “del seguente art. 62”. Il punto IV, lett. j, è sostituito come segue: “j. aiuti alla ricerca e sviluppo:

j.1 progetto prevalentemente di ricerca industriale: 20 milioni di Euro;

j.2 progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale: 15 milioni di Euro;

j.3 studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 1 milione di euro per studio;

j.4 acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nelle unità produttive interessate dal programma di investimenti: 4 milioni di Euro;”

Al comma 2, dopo la lettera “i” la lettera “j” è eliminata.

 

Modifiche all’art. 6

Al comma 4, dopo la parola “avviso” è aggiunto il seguente periodo: “ed il procedimento si conclude con delibera di indirizzo da parte della Giunta Regionale”.

Al comma 5, dopo il numero “3” è aggiunto il seguente periodo: “le cui linee di indirizzo sono approvate con delibera di Giunta Regionale:”.

Il comma 6 è sostituito come segue:

“6. La gestione di singole misure agevolative è di competenza della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro (di seguito indicata “Regione”). Con successivo atto dirigenziale di carattere organizzativo, il Dipartimento demanda alle strutture competenti la gestione delle singole misure.”

Dopo il comma 7 è aggiunto il comma 8 con il seguente contenuto:

“8. La giunta regionale, su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico, disciplina la composizione e nomina un Comitato Tecnico che svolge funzione consultiva e di monitoraggio sull’andamento degli aiuti di cui al presente regolamento in relazione al contesto socio-economico di riferimento. Al Comitato è inviata una comunicazione periodica in ordine all’approvazione degli aiuti ed i dati relativi al loro andamento. La composizione del Comitato è integrata dal presidente (o suo delegato) della Task farce regionale per l’occupazione. Periodicamente (e comunque ogni sei mesi) il Comitato elabora una relazione sulle materie oggetto del proprio operato e la trasmette alla Giunta regionale. L’Assessore competente può convocare il comitato anche per la trattazione di temi specifici.”

 

Modifiche all’art.7

Al comma 2 dopo le parole “ammesso alle agevolazioni” va inserito “, salve cause di forza maggiore,”. Al comma 2 dopo la parola “beneficiaria”, vanno eliminate le parole: “il soggetto fornitore dei servizi”. Dopo il comma 5 è aggiunto il comma 6 con il seguente contenuto: “6. Quanto al divieto di delocalizzazione ed all’effetto di incentivazione a carico dei beneficiari si applica agli aiuti oggetto del presente regolamento quanto previsto rispettivamente dal successivo art. 15, comma 8, e dal successivo art. 16 .”

 

Modifiche all’art. 9

Al comma 1, lettera c. dopo la parola “dell’investimento” è aggiunto il seguente periodo: “per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere murarie e assimilate e di tre anni per i restanti investimenti;”.

 

Modifiche all’art. 10

Al comma 2, la lettera h. è sostituita come segue: “h. tutte le spese non capitalizzate ad eccezione di quanto previsto dalla vigente normativa per le spese di Ricerca e Sviluppo, ad eccezione, altresì, delle spese relative alle consulenze per l’Innovazione (Titolo V Capo

2) e per Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi (Titolo IV);” Al comma 2, dopo la lettera j. Sono aggiunte le lettere k. ed l. con il seguente contenuto: “k. le spese per opere murarie e assimilabili, ad eccezione di quelle relative a interventi di ampliamento

o di riqualificazione di immobili esistenti nonché di quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;

I. il suolo aziendale e sue sistemazioni oltre il limite del 5% dell’importo dell’investimento in attivi materiali.”

 

Modifiche all’art. 11

Al comma 4, dopo la lettera f. è aggiunta la lettera g. con il seguente contenuto: “g. l’impresa non è stata destinataria di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese senza aver provveduto alla restituzione e comunque non è stata destinataria, negli ultimi sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese.” Al comma 6, le parole “di cui all’art.61” sono sostituite dalle parole “di cui al seguente art.61”.

 

Modifiche all’art. 12

Dopo il comma 2 è aggiunto il comma 3 con il seguente contenuto: “3. In particolare per i programmi di cui al Titolo II capi 1 e 2 del presente regolamento che comprendono aiuti alla ricerca, sviluppo ed innovazione, il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla dichiarazione di completamento dell’investimento, i risultati ottenuti nell’ambito del progetto realizzato sotto i menzionati profili e le motivazioni di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta progettuale approvata. Tale relazione sarà oggetto del successivo controllo regionale.”

 

Modifiche all’art. 13

Al comma 2 dopo le parole “aiuti de minimis” sono aggiunte le parole: “o altre tipologie di aiuti di Stato”.

 

Modifiche all’art. 14

Al comma 1 dopo la parola “2020” sono aggiunte le parole. “o comunque fino all’entrata in vigore della nuova regolamentazione europea in materia.”

 

Modifiche all’art. 15

Il comma 8 è sostituito come segue: “8. Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, abbia effettuato una delocalizzazione della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). All’atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì dichiarare di non avere concretamente in programma di delocalizzare la stessa o un’analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.”. Il comma 10 è sostituito come segue: “10. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati secondo quanto previsto al precedente art. 9 lettera c. Per data di completamento dell’investimento si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.”

 

Modifiche all’art. 16

Al comma 1, dopo la lettera e. è aggiunta la lettera f. con il seguente contenuto: “f. impatto e ricadute occupazionali.”

 

Modifiche all’art. 17

Al comma 5 le parole “all’articolo” sono sostituite dalle parole “al precedente articolo”.

 

Modifiche all’art. 18

Al comma 2 lettera a) le parole “dell’art.” sono sostituite dalle parole “del successivo art.”; Al comma 2 lettera b) le parole “dell’art.’’ sono sostituite dalle parole “del successivo art.”; Al comma 3 le parole “dell’art.” sono sostituite dalle parole “del successivo art.”; dopo il comma 4 è aggiunto il comma 5 con il seguente contenuto: “5. Per i massimali riguardanti gli investimenti di cui al successivo art. 19, comma 6, si rinvia a quanto stabilito negli articoli di riferimento del presente regolamento”.

 

Modifiche all’art. 19

Al comma 2, lettera a) la dicitura “10%” è sostituito dalla dicitura “5%”. Il comma 2 lettera b) è sostituito come segue: “b) le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;”. Al comma 2, lett. d) sono eliminate le parole “fino ad un importo massimo pari al 40% dell’investimento complessivo”. Al comma 7 dopo la parola “fattibilità” è aggiunto il seguente periodo: “e dell’acquisto del terreno.”

 

Modifiche all’art. 20

Al comma 1 la lettera a) è sostituita come segue: “a) Fase di accesso: presentazione e verifica dell’istanza di accesso;” Al comma 1 la lettera d) è sostituita come segue:” “d) concessione delle agevolazioni e sottoscrizione contratto;” Al comma 1 la lettera e) è sostituita come segue: “e) gestione contratto.”

 

Modifiche all’art. 21

I commi 2 e 3 sono sostituiti come segue: “2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia, se necessario anche mediante la fase dell’interlocuzione con il soggetto proponente, le verifiche al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di praticabilità e di fattibilità del progetto. Particolare attenzione è posta all’impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale, ad eventuali ulteriori vantaggi - a definirsi attraverso gli avvisi- nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del medesimo, nonché alla sua cantierabifità ed alla copertura finanziaria. L’avviso può prevedere una premialità da calcolarsi sulla intensità di aiuto in caso di incremento occupazionale superiore ad un parametro di confronto fra il numero delle U.L.A. aggiuntive e l’importo del contributo concesso; nonché premialità riferite al conseguimento degli ulteriori vantaggi previsti dal comma precedente.

3. Sulla base delle verifiche effettuate, il dirigente competente con proprio atto adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità. Periodicamente fa Giunta regionale viene informata con “comunicazione” circa i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma.”

 

Modifiche all’art. 22

Al comma 2 lettera e. dopo la parola “occupazionali” è aggiunto il seguente periodo: “come descritte nell’articolo precedente nonché agli ulteriori vantaggi per il territorio pugliese se previsti dall’avviso.” Al comma 3 le parole “all’art.” sono sostituite dalle parole “al precedente art.”

 

Modifiche all’art. 23

Il comma 1 è sostituito come segue: “1. La Regione effettua l’istruttoria del progetto definitivo, verificando la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua cantierabilità e gli eventuali ulteriori elementi previsti dall’avviso.”

 

Modifiche all’art. 24

Al comma 1 la lettera a. è sostituita come segue:

“a. approvazione della proposta di progetto industriale: sulla base delle risultanze della fase istruttoria, con atto dirigenziale si approva la proposta, si determina l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti e si individua il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di programma di cui alla successiva lettera b); si applica anche in questa fase quanto previsto dal precedente art. 21, comma 3;”.

Al comma 2, lett. b., punto II, le parole “a coerenza” sono sostituite dalle parole “la coerenza”. Al comma 2, lettera b., punto III dopo la parola “occupazionali” sono inserite le parole “o di altra natura”.

 

Modifiche all’art. 26

Al comma 5 le parole “all’art.” sono sostituite dalle parole “al precedente art.”

 

Modifiche all’art. 27

Dopo il comma 1 sono aggiunti i commi 2 e 3 con il seguente contenuto: “2. Il progetto integrato può prevedere, insieme al progetto presentato dalla piccola impresa in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, anche la realizzazione di programmi di investimento di altre piccole o microimprese, a condizione che le aderenti, qualora non possiedano i requisiti di cui al comma precedente, promuovano investimenti di importo non superiore a 2 milioni di euro.

3. Nel caso di cui al comma precedente, la piccola impresa proponente assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale e, nell’ambito del progetto integrato, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da micro e piccole imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 500.000.”

 

Modifiche all’art. 28

Il comma 1 è sostituito come segue: “1. Oltre agli investimenti in “attivi materiali” connessi alla realizzazione di investimenti iniziali di cui al precedente articolo 15, comma 4, sono ammissibili: -gli investimenti per l’acquisizione di servizi di cui al Titolo IV del presente regolamento; -gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo V del presente regolamento; -gli investimenti per la tutela ambientale di cui al Titolo VI del presente regolamento.”

 

Modifiche all’art. 29

Al comma 2, lettera a. la dicitura “10%” è sostituito dalla dicitura “5%”. La lettera b. del comma 2 è sostituita come segue: “b. le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;” Al comma 3, le parole “del comma 2” sono sostituite dalle parole “del precedente comma 2”. Dopo il comma 6 è aggiunto il comma 7 con il seguente contenuto: “7. Per l’ammissibilità delle spese relative agli investimenti di cui al precedente art. 28, comma 1, si rinvia alle norme di riferimento contenute nel presente regolamento.”

 

Modifiche all’art. 30

Al comma 1, lettera a) le parole “dell’art.” sono sostituite dalle parole “del precedente art.”; Al comma 1, lettera b) le parole “dell’art.” sono sostituite dalle parole “del precedente art.”; Al comma 2, le parole “del comma 1” sono sostituite dalle parole “del precedente comma 1”. Dopo il comma 2 è aggiunto il comma 3 con il seguente contenuto: “3. Per le spese in ricerca, sviluppo ed innovazione, si rinvia alle norme contenute nel presente regolamento.’’

 

Modifiche all’art. 31

Al comma 1, lettera d. dopo la parola “agevolazioni” sono aggiunte le seguenti parole: “e sottoscrizione del disciplinare”. Al comma 2, il punto ii. È sostituito come segue: “ii. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia, se necessario anche mediante la fase dell’interlocuzione con il soggetto proponente, le verifiche al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di praticabilità e fattibilità del progetto. Particolare attenzione è posta all’impatto del medesimo con riferimento allo sviluppo economico ed occupazionale, ad eventuali ulteriori vantaggi - a definirsi attraverso gli avvisi-nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria. L’avviso può prevedere premialità nei termini previsti dal precedente art. 21, comma 2.” Al comma 2, punto iii. Dopo la parola “inammissibilità.” È aggiunto il seguente periodo: “Si applica quanto previsto nel precedente art. 21, comma 3.” Al comma 3 le parole “del comma 1” sono sostituite dalle parole “del precedente comma 1”. Il comma 4 è sostituito come segue: “4. I progetti integrati, per qualsiasi tipologia di investimento, devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente comma 2-v). Si intende quale avvio del programma la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e dell’acquisto del terreno.”

 

Modifiche all’art. 32

I comma 1 e 2 sono sostituiti come segue: “1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui all’articolo precedente, con atto dirigenziale si approva la proposta, si determina l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento e si assegna un termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al successivo comma 3. Anche in questa fase si applica quanto previsto dal precedente art.21, comma 3.

2. L’approvazione delle proposte, in caso di ricorso alla procedura negoziale, avviene come previsto nel precedente art. 6, comma 4.”

 

Modifiche all’art. 33

Al comma 2, dopo la parola “progetti” è aggiunto il seguente periodo: “ai sensi del precedente art. 24, comma 2, lett. b).”

 

Modifiche all’art. 36

Al comma 1, lettera a. la dicitura “10%” è sostituito dalla dicitura “5%”. Al comma 1, le lettere b. e c. sono sostituite come segue: “b. le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nel casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;

c. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti l’acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone;” Al comma 3 le parole “del comma 1” sono sostituite dalle parole “del precedente comma 1”. Dopo il comma 3 è aggiunto il comma 4 con il seguente contenuto: “4. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda al Soggetto Finanziatore o al Confidi accreditato. Si intende, quale avvio del programma di investimenti, la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.”

 

Modifiche all’art. 37

Al comma 2 dopo la parola “Finanziatore” è aggiunta la parola “accreditato”. Al comma 5 le parole “di cui al comma 2” sono sostituite dalle parole “di cui al precedente comma 2”. Al comma 6 le parole “di cui al comma 2” sono sostituite dalle parole “di cui al precedente comma 2’’ Al comma 7 le parole “di cui al comma precedente” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 6 precedente”. Al comma 9 le parole “di cui al comma 8” sono sostituite dalle parole “di cui al precedente comma 8”. Al comma 9 l’importo “850.000” è sostituito dall’importo di “900.000” e l’importo “450.000” è sostituito dall’importo di “500.000”.

 

Modifiche all’art. 38

Al comma 7 le parole “da sottoporre al parere del Comitato tecnico di cui al successivo comma 8” sono eliminate. I commi 8 e 9 sono sostituiti come segue: “8. Le relazioni sono inviate a scopo informativo al Comitato Tecnico di cui al precedente art 6, comma 8 perché possa effettuare le proprie valutazioni.

9. La Regione provvede periodicamente, rispettando l’ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori, all’ammissione definitiva ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, comunicando il provvedimento ai richiedenti, ai Soggetti Finanziatori ed all’eventuale Confidi.” Al comma 10 le parole “di cui all’art. 37” sono sostituite dalle parole “di cui al precedente articolo 37”.

 

Modifiche all’art. 40

Al comma 1 dopo la parola “innovative” il periodo “classificate come micro e piccole imprese” è eliminato.

 

Modifiche all’art. 43

Al comma 1 la lettera b) è sostituita come segue: “b) piccole imprese di nuova costituzione che intendono valorizzare a livello produttivo i risultati delle ricerche sviluppate all’interno di centri di ricerca pubblici e privati o che siano titolari di brevetto.” Il comma 2 è sostituito come segue: “2. Non sono ammissibili gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la domanda di aiuto, abbia effettuato una delocalizzazione della stessa attività o attività analoga o dl una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). All’atto di presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresi dichiarare di non avere concretamente in programma di delocalizzare la stessa o un’analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nei due anni successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto l’aiuto.”

 

Modifiche all’art. 44

Il comma 1 è sostituito come segue: “1. Le agevolazioni sono concesse entro il massimale dell’intensità di riferimento”.

 

Modifiche all’art 45

Al comma 1 le parole “come definiti all’art.” sono sostituite dalle parole “come definiti nel precedente art.”

 

Modifiche all’art. 46

Al comma 2 le lettere a) e b) sono sostituite come segue: “a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 5 % dell’investimento in attivi materiali;

b) le spese per opere murarie e assimilabili relative a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove acquisibili e restaurabili;”

 

Modifiche all’art. 48

Al comma 1 la parola “Progetti” è sostituita dalla parola “Programmi”. Al comma 2 la parola “Investimento” è sostituita dalla parola “agevolazione”. Al comma 3 le parole “di cui all’art.6” sono sostituite dalle parole” di cui al precedente art.6”. Al comma 4 la parola “Investimento” è sostituita dalla parola “agevolazione”. Al comma 5 il punto 3. È sostituito come segue: “3.da piccole imprese, singole o associate ma a condizione che la proponente presenti tutte le caratteristiche riportate nel successivo art. 50, comma 3 e che le aderenti, qualora non presentino il requisito del fatturato previsto nel successivo art. 50, comma 3, promuovano investimenti non superiori ai 2 milioni di Euro.”

 

Modifiche all’art. 50

Al comma 1 le parole “di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle parole “di cui alla precedente lettera a)”. Al comma 2, le lettere che numerano l’elenco “d)”, “e)”, “f)” e “g)” diventano

rispettivamente “a)”, “b)”, “c)” e “d)”. Il comma 3 è sostituito come segue: “3. Progetti promossi da PMI:

a) i progetti integrati possono essere promossi e presentati da una piccola impresa che alla data di presentazione della domanda deve avere già approvato almeno tre bilanci di esercizio, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro. Il programma di investimento presentato dalla piccola impresa deve prevedere costi ammissibili non inferiori a euro 1.000.000.

b) Il progetto integrato può prevedere, insieme al progetto presentato dalla piccola impresa in possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente, anche la realizzazione di programmi di investimento di altre piccole o microimprese, a condizione che le aderenti, qualora non possiedano i requisiti di cui alla lettera precedente, promuovano investimenti di importo non superiore a 2 milioni di euro.

c) Nell’ambito del progetto integrato, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da micro e piccole imprese deve presentare costi ammissibili non Inferiori a euro 500.000.”

 

Modifiche all’art. 52

Al comma 1 le parole “l’articolo” sono sostituite dalle parole “il precedente articolo”. Al comma 3 le parole “dell’articolo” sono sostituite dalle parole “del precedente articolo”. Al comma 4 dopo le parole “studi di fattibilità” si aggiungono le parole “e dell’acquisto del terreno”.

 

Modifiche all’art. 53

Al comma 1, lett. d), dopo le parole “delle agevolazioni” sono inserite le parole “, sottoscrizione del disciplinare”. I commi 2 e 3 sono sostituiti come segue: “2. Per i progetti promossi da Grandi Imprese (precedente art. 50, comma 1) le procedure applicabili alle fasi

a), b) e c) del comma 1 sono quelle indicate rispettivamente nei precedenti articoli 21, 22 e 23 facendo riferimento per le intensità di aiuto al precedente articolo 51.

3. Per i progetti promossi da Medie e Piccole Imprese (precedente art. 50, commi 2 e 3) le procedure applicabili alle fasi a), b) e c) del comma 1 sono quelle indicate rispettivamente nel precedente articolo 31, commi 2 e 3.”.

 

Modifiche all’art. 54

Il comma 1 è sostituito come segue: “1. Sulla base delle risultanze istruttorie di cui all’articolo precedente, con atto dirigenziale si determina l’importo complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento e si assegna un termine entro il quale procedere alla sottoscrizione del disciplinare di cui al comma successivo. Periodicamente la Giunta regionale è informata con “comunicazione” dei provvedimenti emanati in attuazione del presente comma.” Al comma 4 dopo la parola “progetti” sono aggiunte le seguenti parole: “ai sensi del precedente art. 24, comma 2, lett. b).”

 

Modifiche all’art. 56

Al comma 2, dopo la lettera g. sono aggiunte le lettere h. ed i. con il seguente contenuto: “h. nuove attività turistico-alberghiere, attraverso il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate, destinate ad attività turistico - alberghiere;

i. recupero di aree urbane degradate e/o inquinate da destinare alla realizzazione di strutture ricettive, congressuali, sportive, culturali e/o ricreative.”

 

Modifiche all’art. 57

L’art. 57 è sostituito come segue: “ 1. Sono ammissibili le spese indicate al precedente art. 36.

2. I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda al Soggetto Finanziatore o al Confidi accreditato. Si intende, quale avvio del programma di investimenti, la data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento.”

 

Modifiche all’art. 58

Al comma 2, dopo la parola “Finanziatore” è aggiunta la parola “accreditato.”. Al comma 8 l’importo “850.000” è sostituito dall’importo di “900.000” e l’importo “450.000” è sostituito dall’importo di “500.000”.

 

Modifiche all’art. 59

Al comma 1 le parole “all’articolo” sono sostituite dalle parole “al precedente articolo”. Al comma 2 le parole “all’articolo” sono sostituite dalle parole “al precedente articolo”.

 

Modifiche all’art. 61

Al comma 9 le parole “al comma 8” sono sostituite dalle parole “al precedente comma 8”. Al comma 14, lettera b) le parole “del comma 7” sono sostituite dalle parole “del precedente comma 7”. Al comma 14, lettera c) le parole “del comma 7” sono sostituite dalle parole “del precedente comma 7”. Al comma 14, lettera d) le parole “al comma 4” sono sostituite dalle parole “al precedente comma 4”.

 

Modifiche all’art. 62

L’art. 62 è sostituito come segue: “1. È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfi le seguenti condizioni:

a. non ha rilevato l’attività di un’altra impresa;

b. non ha ancora distribuito utili;

 

c. non è stata costituita a seguito di fusione.

 

2. Per le imprese ammissibili non soggette all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l’impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.

 

3.In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo, sono anch’esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell’impresa più vecchia partecipante alla fusione.

 

4. Gli aiuti all’avviamento sono erogati sotto forma di:

 

a) prestiti con tassi di interesse agevolati rispetto alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 2 milioni di euro. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, l’importo massimo è adeguato moltiplicando il precedente importo per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l’importo massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale;

 

b) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo 0,8 milioni di euro.

 

5. Un beneficiario può ricevere sostegno attraverso una combinazione degli strumenti di aiuto di cui precedente al comma 4, a condizione che la percentuale dell’importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base dell’importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per determinare la percentuale residua dell’importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti che fanno parte della combinazione.

 

6. Gli importi massimi di cui al precedente comma 4 possono essere raddoppiati per le piccole imprese innovative.”

 

Modifiche all’art. 65

Al comma 2 dopo la parola “mesi” è aggiunto il seguente periodo: “ad eccezione dei casi in cui gli interventi rientrino nei regimi di aiuto di cui al Titolo II Capo 1, 2 e 5 del presente regolamento.” Al comma 3, lettera a) dopo la parola “ambientale” sono eliminate le seguenti parole: “(certificazione EMAS, ISO 14001 ed ECOLABEL)”. Al comma 4 dopo la parola “sociale” sono eliminate le seguenti parole. “(SA8000)”.

 

Modifiche all’art. 69

Al comma 1 dopo la parola “esercizio” è aggiunto il seguente periodo: “o in conto impianti in caso di capitalizzazione delle spese.” Al comma 3 le parole “al comma 2” sono sostituite dalle parole “al precedente comma 2”.

 

Modifiche all’art. 72

Al comma 5, le parole “del comma 1” sono sostituite dalle parole “del precedente comma 1”. Al comma 6, le parole “del comma 1” sono sostituite dalle parole “del precedente comma 1”.

 

Modifiche all’art. 73

Il comma 1 è sostituito come segue: “1. Gli aiuti di cui al presente capo sono erogati in forma di sovvenzioni dirette.” Al comma 2, le parole “dell’articolo 72” sono sostituite dalle parole “del precedente articolo 72”. Al comma 3, le parole “dell’articolo 72” sono sostituite dalle parole “del precedente articolo 72”. Al comma 4, dopo le parole “lettere c) e d)” sono inserite le parole “del precedente articolo 72, comma 1”. Al comma 5, dopo le parole “lettere a) e b)” sono inserite le parole “del precedente articolo 72, comma 1”.

 

Modifiche all’art. 74

Al comma 1, lettera b. dopo la parola “contabile” sono aggiunte le seguenti parole: “e, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, secondo le previsioni del D.lgs.18 agosto 2015, n. 139.” Al comma 1, la lettera c. è sostituita come segue: “c. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato tramite una transazione effettuata e che non comporti elementi di collusione, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;” Il comma 2 è sostituito come segue: “2. La voce di cui alla lettera d) del precedente comma 1 non potrà eccedere complessivamente il 18% delle spese ammissibili dei costi diretti.”

 

Modifiche all’art. 75

Al comma 1, le parole “di cui all’articolo 7” sono sostituite dalle parole “di cui al precedente articolo 7”.

 

Modifiche all’art. 76

L’art. 76 è sostituito come segue: “1. Gli interventi di innovazione ammissibilia finanziamento riguardano:

Sezione I

a. servizi di consulenza in materia di innovazione;

b. servizi di consulenza e di supporto all’innovazione;

c. messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca.

 

Sezione II

 

d. servizi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione.

2. I servizi di consulenza in materia di innovazione delle imprese ammissibili, di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera a., sono:

-la consulenza in materia di innovazione delle imprese;

- la consulenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie;

- i servizi di trasferimento di tecnologia;

-la consulenza per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

3. I servizi di consulenza di supporto all’innovazione delle imprese ammissibili, di cui alla precedente Sezione I lettera b), sono:

- la consultazione di banche dati e biblioteche tecniche;

- ricerche di mercato;

- utilizzazione di laboratori;

- etichettatura di qualità, test e certificazioni di prodotto.

 

4. Gli interventi di investimento concernenti l’utilizzo di personale altamente qualificato, di cui alla Sezione I del presente articolo, lettera c., devono essere connessi ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione della PMI che riceve l’aiuto e non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a nuova funzione creata nell’ambito dell’impresa beneficiaria nel campo della ricerca, sviluppo e innovazione.

5. Gli interventi per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione ammissibili, di cui alla precedente Sezione II lettera d., sono quelli strettamente necessari per la progettazione e realizzazione di nuovi processi, ovvero la reingegnerizzazione e ottimizzazione di processi esistenti, attraverso l’lnformation Technology, al fine di migliorare la redditività delle imprese.

 

6. Gli interventi di innovazione dei processi e dell’organizzazione ammissibili a finanziamento riguardano: -l’acquisizione e l’applicazione di conoscenze e di tecnologie presenti in altri settori produttivi od in altri ambiti; -l’acquisizione e l’applicazione al processo produttivo di servizi tecnico-scientifici; -l’acquisizione e l’applicazione al processo produttivo di beni e servizi che consentano un miglioramento del processo produttivo in quanto tale o che sono essenziali per l’innovazione di prodotto. -Innovazione dell’organizzazione (es. tecniche di leadership e teamwork, gestione delle risorse umane, organizzazione dell’ufficio commerciale, controllo di gestione, nuove ISO).”

 

Modifiche all’art. 77

L’art. 77 è sostituito come segue: “1. I beneficiari degli aiuti sono le piccole e medie imprese - in regime di contabilità ordinaria - in forma singola o associata in consorzio, A.T.I. o reti di imprese.

2.Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzioni dirette.

3. Le agevolazioni sono concesse nel limite del 50% della spesa complessiva ritenuta congrua, pertinente e valutata ammissibile.

4. La durata delle attività ammesse a finanziamento non può essere superiore a 12 mesi per i servizi di cui al precedente articolo 76, comma 1, lettere a), b) e d) ad eccezione dei casi in cui gli interventi rientrino nei regimi di aiuto di cui al Titolo II capo 1 e 2 del presente regolamento.

5. Le agevolazioni per la messa a disposizione di personale altamente qualificato sono concesse per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona.”

 

 

 

Modifiche all’art 78

L’art. 78 è sostituito come segue: “1. Per gli interventi di cui al precedente articolo 76, comma 1, lettera a) sono considerati ammissibili a contributo i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti e altri attivi immateriali su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato. Per gli interventi di cui al precedente articolo 76, comma 1, lettera b) sono considerati ammissibili a contributo i costi per i servizi di consulenza a sostegno all’innovazione descritti al precedente art.76 comma 3 su specifiche problematiche direttamente afferenti il progetto di investimento presentato.

2. Tali servizi non devono rivestire carattere continuativo o periodico e non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all’interno del soggetto beneficiario.

3. I servizi devono essere erogati dai soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.

4. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

5. Per i servizi di innovazione dei processi e dell’organizzazione di cui al precedente art.76 comma 5 sono ammissibili i seguenti costi:

a. le spese di personale;

b. i costi relativi a strumentazione ed attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

c. I costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti e ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

d. Le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto

e. i costi per l’ottenimento, la convalida e la difesa dei brevetti e altri attivi materiali

f. i costi per i servizi di consulenza a sostegno dell’innovazione.”

 

Modifiche all’art. 81

Al comma 4, dopo la parola “Megawatt.” è aggiunto il seguente periodo: “Sono esclusi gli impianti fotovoltaici o eolici caratterizzati da una durata della produzione annua complessiva superiore a 1400 ore.”

 

Modifiche all’art. 86

Al comma 2, la parola “sue” è sostituita dalla parola “loro”.

 

Modifiche all’art. 87

Al comma 1, le parole “all’articolo 7” sono sostituite dalle parole “al precedente articolo 7”.

 

Modifiche all’art. 88

Dopo le parole “all’art.4” si inseriscono le parole “del presente regolamento”.

 

Modifiche all’art. 89

Al comma 1, le parole “agli articol1 27” sono sostituite dalle parole “nei precedenti articoli 27”.

Abrogazioni

E’ abrogato il Regolamento Regionale n. 14 del 16/10/2018.

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.