IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale del 22 novembre 1999 n.1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della giunta Regionale l’emanazione dei Regolamenti
Regionali
Visto l’ articolo
42, comma 2, lettera c) della L.R. 12 Maggio 2004 n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Visto l’ articolo
44, comma 3, della L.R. 12 Maggio 2004 n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (nel seguito, il
Trattato)ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il Regolamento
(CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli
articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate
categorie di aiuti di Stato orizzontali, modificato dal regolamento (UE) n.
733/2013, del 22 luglio 2013, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere
a) e b);
Vista la comunicazione della Commissione Europea pubblicata in
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C209/1 del 23 luglio 2013 “Orientamenti
in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020”;
Visto il
REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato;
Vista la Carta degli aiuti a
finalità regionale 2014-2020 per l’Italia che definisce le zone che possono
beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme
UE in materia di aiuti di Stato, e fissa i livelli massimi di aiuto (cosiddette
“intensità di aiuto”) per le imprese nelle regioni ammissibili;
Visto il
Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante “Disposizioni per la
realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
Vista
la L.R.
29 Giugno 2004 n. 10, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto” e,
in particolare, l’art. 1 che disciplina le modalità di approvazione dei
Regolamenti attuativi della Legge;
Vista la L.R.
10 marzo 2014 n. 8, recante “Norme per la sicurezza, la qualità e il
benessere sul lavoro”.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1896 del
23 Settembre 2014 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Definizioni
• Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di
cui all’articolo 2 del Regolamento N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, nel seguito Regolamento di esenzione.
• Oltre alle definizioni di cui
al comma 1, valgono le seguenti:
- Opere murarie e assimilabili: capannoni e fabbricati
industriali, per uffici, per servomezzi e per servizi [magazzino, mensa,
infermeria, portineria, casa del custode - quest’ultima nel limite di mq. 100,
- relativi impianti generali (di riscaldamento, condizionamento, idrico,
elettrico, sanitario, metano, aria compressa, ecc.), strade e piazzali,
tettoie, cabine elettriche, recinzioni, basamenti per macchinari e impianti,
rete fognaria, pozzi];
- Infrastrutture aziendali: allacciamenti stradali,
ferroviari, idrici, elettrici, informatici, ai metanodotti;
- Rating di
legalità: si intende il Rating di legalità delle imprese richiamato all’art. 5
ter D.L. 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo
2012, n. 27.
- Reti di imprese: si intendono le forme di aggregazione di
imprenditori attorno ad un progetto condiviso, disciplinate da un contratto di
rete tra due o più imprese, mediante il quale le stesse si obbligano ad
esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi
oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la
competitività sul mercato (art. 3, co. 4-ter, DL n. 5/2009, conv. con L. n.
33/2009 e s.m.i.). - Delocalizzazione: il trasferimento della stessa
attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in
una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo
stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui
viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi
è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in
quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e
soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una
perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno
degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE. (1)
(1) Articolo così modificato
dal R.R.
2/2019.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione nella
regione Puglia dei regimi di aiuto e degli aiuti individuali, esentati
dall’obbligo di notificazione preventiva a norma del Regolamento di esenzione,
di seguito indicati:
a) Aiuti a finalità regionali agli investimenti iniziali:
I. Aiuti agli investimenti delle imprese, con esclusione
del settore turistico-alberghiero:
a.1) aiuti ai programmi di investimento delle grandi
imprese;
a.2) aiuti ai programmi integrati di investimento promossi da
PMI;
a.3) aiuti agli investimenti delle piccole e delle medie imprese;
a.4) aiuti alle piccole imprese innovative.
II. Aiuti agli
investimenti del settore turistico alberghiero:
a.5) aiuti alle grandi
imprese e alle PMI per la realizzazione di Programmi Integrati di
Investimento;
a.6) aiuti agli investimenti delle PMI nel settore
turistico-alberghiero.
b) Aiuti per l’accesso delle PMI ai
finanziamenti:
b.1) aiuti al finanziamento del rischio;
b.2) aiuti
alle imprese in fase di avviamento;
b.3) aiuti per i costi di
esplorazione.
c) Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi:
c.1) aiuti per la consulenza in favore di PMI;
c.2) aiuti per la
partecipazione di PMI a fiere.
d) Aiuti a favore di investimenti in
ricerca, sviluppo e innovazione:
d.1) aiuti ai progetti di ricerca e
sviluppo;
d.2) aiuti all’innovazione tecnologica, dei processi e
dell’organizzazione.
e) Aiuti per la tutela dell’ambiente:
e.1)
aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica;
e.2)
aiuti agli investimenti per la cogenerazione ad alto rendimento;
e.3)
aiuti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Il presente Regolamento non si applica agli aiuti di cui al 3°
paragrafo dell’art. 1 del Regolamento di esenzione.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano
le norme di cui ai regolamenti europei sui Fondi Sie che prevalgono anche in
caso di contrasto. (2)
(2) Comma aggiunto dal
R.R.
2/2019.
Art. 3
Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al
presente Regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti
dall’articolo 2.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, devono:
a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro
delle Imprese;
b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri
diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure
concorsuali;
c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
dichiarati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d)
operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del
lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di
riferimento e agli accordi integrativi di categoria; della prevenzione degli
infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
e) non essere stati
destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda
di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad
eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
f) aver
restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo
competente la restituzione;
g) non trovarsi in condizioni tali da
risultare un’impresa in difficoltà, come definita all’articolo 2 del
Regolamento di esenzione.
3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad
eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono
perdurare fino alla data di erogazione finale del contributo.
4.
Nel novero dei soggetti beneficiari delle agevolazioni sono ricompresi anche i
liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come
esercenti attività economica, secondo l’art.12, legge 22 maggio 2017, n.81. Per
la ridetta categoria, si riterrà assolto l’obbligo di cui alla lettera a) del
precedente comma 2 con l’iscrizione agli albi o collegi se previsti dalla
rispettiva legge professionale. Per i liberi professionisti valgono le
previsioni di cui al precedente comma 2, compatibilmente con la natura giuridica
rivestita e le rispettive leggi professionali. (3)
5.
Con ciascun avviso sono individuati gli specifici beneficiari all’interno del
novero delle categorie enunciate nel presente articolo. (4)
(3) Comma aggiunto dal R.R.
2/2019.
(4) Comma aggiunto dal R.R.
2/2019.
Art. 4
Regimi di aiuto
1. Il presente Regolamento si applica ai seguenti regimi di
aiuto con i rispettivi massimali di aiuto per impresa o per programma di
investimento: (5)
I. Aiuti a finalità regionale
a. Aiuti di
cui al precedente art. 2, comma 1, lett. a.1) e a.5): tasso di aiuto corretto,
così come calcolato secondo la formula esposta al punto 20 dell’articolo 2 del
Regolamento di esenzione; (6)
b. aiuti ai programmi
integrati promossi da PMI, di cui al precedente art. 2, (7) comma 1, lett. a.2) e a.5): l’aiuto per impresa non
può superare l’importo di 20 milioni di Euro. La spesa ammissibile per
programma di investimento non può superare l’importo di 40 milioni di Euro.
c. aiuti agli investimenti iniziali delle piccole e medie imprese, di cui
al precedente art. 2, (8) comma 1, lett. a.3) e
a.6): 2 milioni di Euro;
d. aiuti ai piani di investimento promossi dalle
piccole imprese innovative, di cui al precedente art. 2, (9) comma 1, lett. a.4): 2 milioni di Euro;
II. Aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti
e. aiuti al finanziamento del rischio: si applica il comma 7 del seguente
art. 61; (10)
f. aiuti alle imprese in fase di
avviamento: si applicano i commi 2,3,4 del seguente art. 62; (11)
g. aiuti alle PMI per costi di esplorazione: 0,2
milioni di Euro per impresa;
III. Aiuti alle PMI per
l’acquisizione di servizi:
h. aiuti per la consulenza in favore
di PMI: 0,3 milioni di Euro per impresa e 2 milioni di Euro per progetto;
i. aiuti per la partecipazione di PMI a fiere: 0,1 milioni di Euro per
impresa e per anno e 2 milioni di Euro per progetto e per anno;
IV. Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e
innovazione
j. aiuti alla ricerca e sviluppo: (12)
j.1
progetto prevalentemente di ricerca industriale: 20 milioni di Euro;
j.2
progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale: 15 milioni di Euro;
j.3
studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 1 milione di euro per
studio;
j.4
acquisto di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate,
nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nelle unità produttive interessate dal
programma di investimenti: 4 milioni di Euro;
k. aiuti
all’innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione delle PMI: 1
milione di Euro per impresa e 7,5 milioni di Euro per progetto. Il limite
degli aiuti alle spese per la messa a disposizione di personale altamente
qualificato è pari a 1 milione di Euro per progetto.
V. Aiuti
per la tutela dell’ambiente
l. aiuti agli investimenti per misure
di risparmio energetico, cogenerazione ad alto rendimento e per la produzione
da fonti rinnovabili: 5 Milioni di Euro per impresa e per progetto;
2. Le soglie degli aiuti per impresa di cui al 1° comma, lett. c,
d, i, [ j ] (13) possono essere
incrementate del 20% per le reti di impresa e per le imprese che hanno
conseguito il rating di legalità.
(5) Alinea così integrata dal
R.R.
2/2019.
(6) Lettera
sostituita dal R.R.
2/2019.
(7) lettera così
modificata dal R.R.
2/2019.
(8) lettera così modificata dal
R.R.
2/2019.
(9) lettera così
modificata dal R.R.
2/2019.
(10) lettera così
modificata dal R.R.
2/2019.
(11) lettera così
modificata dal R.R.
2/2019.
(12) Lettera sostituita dal
R.R.
2/2019.
(13) Lettera eliminata dal
R.R.
2/2019.
Art. 5
Localizzazione
1. Le iniziative agevolabili con il presente Regolamento
devono essere riferite a unità locali ubicate nel territorio della regione
Puglia.
2. I beneficiari di aiuti alla ricerca, allo sviluppo e
all’innovazione possono sfruttare i risultati ottenuti nel territorio nazionale
e in altri Stati membri.
Art. 6
Modalità di selezione degli interventi
1. Gli interventi sono attivati con procedura valutativa, a
graduatoria o a sportello, e negoziale, di cui al Decreto Legislativo n. 123 del
31 Marzo 1998.
2. Per il procedimento valutativo a graduatoria, il bando
di gara indica puntualmente i contenuti, le risorse disponibili, i termini
iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle
iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparativa, sulla base
di idonei parametri oggettivi predeterminati.
3. Nel procedimento valutativo a sportello, l’istruttoria delle
iniziative è effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime per l’ammissibilità
dell’attività istruttoria. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti
rispetto alle domande presentate, la concessione delle agevolazioni è disposta
secondo il predetto ordine cronologico.
4. Per le iniziative la cui
attuazione richiede la realizzazione di infrastrutture di supporto o la
definizione di eventuali semplificazioni procedurali, volti alla localizzazione
dell’insediamento produttivo, è consentito il ricorso alla procedura negoziale.
L’attività istruttoria è condotta sulla base delle indicazioni e dei principi
del procedimento valutativo a sportello, tenuto conto delle specificità previste
nell’apposito avviso ed il procedimento si conclude con delibera di indirizzo da
parte della Giunta .(14)
5. I bandi e gli
avvisi di cui ai commi 2 e 3 le cui linee di indirizzo sono approvate con
delibera di Giunta Regionale. (15)
a. specificano le modalità ed i criteri di partecipazione nel
rispetto del principio di proporzionalità;
b. tengono conto delle
disposizioni contenute nel D.M. n. 57 del 20/02/2014.
6. La gestione di singole misure agevolative è di
competenza della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro (di seguito indicata “Regione”). Con successivo
atto dirigenziale di carattere organizzativo, il Dipartimento demanda alle
strutture competenti la gestione delle singole misure. (16)
7. La gestione delle misure agevolative potrà
essere attuata, in tutto o per alcune fasi del procedimento, anche da soggetti
intermediari in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
8.
La giunta regionale, su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico,
disciplina la composizione e nomina un Comitato Tecnico che svolge funzione
consultiva e di monitoraggio sull’andamento degli aiuti di cui al presente
regolamento in relazione al contesto socio-economico di riferimento. Al Comitato
è inviata una comunicazione periodica in ordine all’approvazione degli aiuti ed
i dati relativi al loro andamento. La composizione del Comitato è integrata dal
presidente (o suo delegato) della Task farce regionale per l’occupazione.
Periodicamente (e comunque ogni sei mesi) il Comitato elabora una relazione
sulle materie oggetto del proprio operato e la trasmette alla Giunta regionale.
L’Assessore competente può convocare il comitato anche per la trattazione di
temi specifici. (17)
(14) Comma così integrato dal
R.R.
2/2019.
(15) Alinea così integrato dal
R.R.
2/2019.
(16) Comma sostituito dal
R.R.
2/2019.
(17) Comma aggiunto dal
R.R.
2/2019.
Art. 7
Modalità di ammissione all’agevolazione
1. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo
gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita
modulistica predisposta dalla Regione.
2. Il progetto ammesso alle agevolazioni salve cause di forza
maggiore non può essere modificato in corso di esecuzione,
negli obiettivi, attività e risultati attesi. Ai fini del mantenimento del
finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l’impresa beneficiaria,
[ il soggetto fornitore dei servizi ] (19)
e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo
tempestivo alla Regione, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non
riconoscimento. Per i procedimenti di cui all’art. 6, comma2, le variazioni che
incidono oltre il limite del 20% sul punteggio ottenuto nella valutazione della
domanda, comportano la decadenza dal beneficio, in considerazione della
procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al
principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo
bando o avviso. (18)
3. Nei casi previsti
dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le
informazioni antimafia.
4. Qualora la domanda di agevolazione sia
viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da
quelli riportati in ogni specifico bando o avviso di candidatura, la domanda
deve essere esclusa dalla valutazione tecnico economica di ammissibilità al
finanziamento.
5. Devono essere considerati, inoltre, motivi di
esclusione dall’ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
a. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la
scadenza prevista nel bando o avviso;
b. l’incompletezza della domanda,
dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
c. la non conformità
degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima
in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in
materia di dichiarazioni sostitutive;
d. l’utilizzo di modulistica non
conforme a quella predisposta dalla Regione.
6. Quanto al divieto di delocalizzazione ed
all’effetto di incentivazione a carico dei beneficiari si applica agli aiuti
oggetto del presente regolamento quanto previsto rispettivamente dal
successivo art. 15, comma 8, e dal successivo art. 16 . (20)
(18) Comma così integrato dal
R.R.
2/2019.
(19) Parole eliminate dal
R.R.
2/2019.
(20) Comma aggiunto dal
R.R.
2/2019.
Art. 8
Modalità di selezione dei progetti
1. La Regione Puglia effettua l’esame delle domande di
agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico-economica e finanziaria
delle proposte, avvalendosi anche di esperti che garantiscano indipendenza, alto
profilo ed elevate competenze tecniche e/o scientifiche.
2. L’attività
di istruttoria, di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a
finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati
per ogni azione in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.
3. Qualora nello svolgimento dell’attività di istruttoria si ravvisi la
necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo,
comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi
provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla
fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.
4. Per le
proposte per le quali l’istruttoria risulti non positiva, sarà comunicata al
soggetto proponente l’esito negativo e le relative motivazioni.
Art. 9
Revoche
1. I bandi o avvisi per la presentazione delle domande di
agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di
restituzione, ove concesso, del contributo:
a. nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a
finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza
degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12
marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b. risultino
violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006
(Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
c. gli attivi
materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso
previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento
per le PMI il termine suddetto è di cinque anni in relazione alle opere
murarie e assimilate e di tre anni per i restanti investimenti; (21)
d.
qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i
termini previsti dai bandi o avvisi, fatti salvi gli effetti di eventuali
proroghe concesse per casi eccezionali;
e. qualora siano gravemente
violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento
comunitario.
1-bis. Ai bandi o avvisi per la presentazione di domande di
agevolazione relative a strumenti finanziari si applicano le lettere a), b), d)
ed e) di cui al precedente comma, nonchè l’art. 71 comma 4 del Regolamento UE
1303/2013. (22)
2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di
agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca
parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell’articolo 9
del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e
risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del
tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
4.
Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa,
i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi
calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
(21) Lettera così
integrata dal R.R.
2/2019.
(22) Comma aggiunto dal R.R.
9/2021, art. 1,
comma 1.
Art. 10
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili sono quelle connesse agli investimenti
agevolati e descritte nei titoli che seguono.
2. Non sono comunque
ammissibili:
a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
b.
le spese relative all’acquisto di scorte;
c. le spese relative
all’acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
d. i titoli di spesa
regolati in contanti;
e. le spese di pura sostituzione;
f. le spese di
funzionamento in generale;
g. le spese in leasing;
h. tutte le
spese non capitalizzate ad eccezione delle spese in Ricerca Industriale e
Sviluppo Sperimentale (22) , ad eccezione,
altresì, delle spese relative alle consulenze per l’Innovazione (Titolo V Capo
2)
e per Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi (Titolo IV); (23)
i. le spese sostenute con commesse interne di
lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui
opera l’impresa;
j. i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo dei
beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.
k. le spese per opere murarie e assimilabili, ad eccezione di
quelle relative a interventi di ampliamento o
di riqualificazione di immobili esistenti nonché di quelle relative a nuova
costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri che l’assenza di
agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche tecnologiche e
localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e le opportunità
di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una premialità per
le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non utilizzati ove
acquisibili e restaurabili; (24)
I.
il suolo aziendale e sue sistemazioni oltre il limite del 5% dell’importo
dell’investimento in attivi materiali. (25)
(22) Parole sostituite dal R.R.
n 9/2021 ,art. 2,
comma 1.
(23) Lettera sostituita dal
R.R.
2/2019.
(24) Lettera aggiunta dal R.R.
2/2019.
(25) Lettera aggiunta dal
R.R.
2/2019.
Art. 11
Modalità di rendicontazione e riconoscimento della spesa
1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti
giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d’incarico, conferma d’ordine) da
cui risulti chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo importo, la sua
pertinenza al progetto, i termini di consegna.
2. Nel caso di
prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da
soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di
partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.
3. L’IVA può
costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente
sostenuta dal singolo destinatario. L’IVA che può essere in qualche modo
recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è
effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario.
Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime
forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull’IVA, l’IVA pagata è
considerata recuperabile ai fini di cui sopra.
4. Per il riconoscimento
delle spese dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale
rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli
schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l’altro, che:
a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale
e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;
b. sono stati
rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad
esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e
pubblicità, quelli in materia di contratti di lavoro e di sicurezza dei luoghi
di lavoro, d’impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle
categorie sociali disabili;
c. la spesa sostenuta è ammissibile,
pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità
previsti dal bando o avviso;
d. non sono state ottenute riduzioni e/o
deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali
spese e in quale misura);
e. non sono stati ottenuti né richiesti
ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o
privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati
ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
f. (solo per la
certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è
avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.
g. l’impresa non è stata destinataria di provvedimenti di
revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce
da parte delle imprese senza aver provveduto alla restituzione e comunque non
è stata destinataria, negli ultimi sei anni precedenti la data di
presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di
agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte
delle imprese (26 )
5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente
sostenuta dal soggetto destinatario dell’aiuto devono essere disponibili per le
attività di verifica e controllo.
6. Per il riconoscimento delle spese
relative agli aiuti al finanziamento del rischio, si applicano le
disposizioni di cui al seguente art. 61. ( 27
)
(26 ) lettera aggiunta dal R.R.
2/2019.
(27) Comma così modificato R.R.
2/2019.
Art. 12
Modalità di controllo e monitoraggio
1. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si
riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della
realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del
monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in
merito.
2. L’impresa beneficiaria del contributo ha l’obbligo di
rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall’ultimazione dell’investimento,
a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti,
di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai
fornitori di servizi.
3. In particolare per i programmi di cui al Titolo II capi 1 e 2
del presente regolamento che comprendono aiuti alla ricerca, sviluppo ed
innovazione, il beneficiario è tenuto ad illustrare, con relazione allegata alla
dichiarazione di completamento dell’investimento, i risultati ottenuti
nell’ambito del progetto realizzato sotto i menzionati profili e le motivazioni
di eventuali scostamenti rispetto a quanto prospettato in sede di proposta
progettuale approvata. Tale relazione sarà oggetto del successivo controllo
regionale. (28)
(28) Comma aggiunto dal
R.R.
2/2019.
Art. 13
Cumulo delle agevolazioni
1. Gli aiuti senza costi ammissibili di cui al Titolo III
possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuti di Stato con costi
ammissibili individuabili, ovvero con altri aiuti senza costi ammissibili
individuabili fino alla soglia massima totale fissata per le categorie di
riferimento esentate ai sensi del Regolamento generale di esenzione.
2.
Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento generale di esenzione non
possono essere cumulati con “aiuti de minimis” o altre tipologie di aiuti di
Stato (29) relativamente agli stessi costi
ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore a quelli
stabiliti nel presente Regolamento.
(29) Comma così integrato dal
R.R.
2/2019.
Art. 14
Periodo di applicazione
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e si applica fino al
31 dicembre 2020 o comunque fino all’entrata in vigore della nuova
regolamentazione europea in materia. (30)
(31) Comma così integrato dal
R.R.
2/2019.
Titolo II
Aiuti a finalità regionale
Art. 15
Oggetto e finalità
1. Gli aiuti a finalità regionale perseguono l’obiettivo di
sviluppare il sistema delle imprese localizzate nel territorio regionale,
tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro
promuovendo un contesto sostenibile.
2. La riduzione dei finanziamenti
bancari e l’allungamento del ciclo monetario del capitale circolante,
costituiscono il principale fattore frenante per gli investimenti delle piccole
e medie imprese.
3. I flussi turistici verso la Regione Puglia
registrano una continua crescita con importanti risultati sul versante della
destagionalizzazione, per effetto delle incisive iniziative della strategia
regionale di settore volte a promuovere una qualificata offerta integrativa del
turismo balneare ed al recupero e valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale.
4. Gli aiuti a finalità regionale sono volti a promuovere:
a) la realizzazione di nuove unità produttive;
b)
l’ampliamento di unità produttive esistenti;
c) la diversificazione della
produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati
precedentemente;
d) un cambiamento fondamentale del processo di produzione
complessivo di un’unità produttiva esistente.
5. Per la tipologia di investimento di cui alla lett. c) del
precedente comma, i costi ammissibili devono superare almeno il 200% del valore
contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell’esercizio
finanziario precedente l’avvio dei lavori.
6. Per quanto concerne la
tipologia di investimento di cui alla lett. d) del comma 4, i costi ammissibili
devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’attività da
modernizzare.
7. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti
finalizzati alla mera sostituzione di impianti.
8. Non sono ammissibili
gli aiuti agli investimenti ad un beneficiario che, nei due anni precedenti la
domanda di aiuto, abbia effettuato una delocalizzazione della stessa attività o
attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte
contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento
situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato
l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). All’atto di
presentazione della domanda di agevolazione, il beneficiario dovrà altresì
dichiarare di non avere concretamente in programma di delocalizzare la stessa o
un’analoga attività a quella oggetto della richiesta di aiuto nei due anni
successivi al completamento dell’investimento iniziale per il quale è richiesto
l’aiuto. (32)
9. Le imprese beneficiarie degli
aiuti disciplinati ai Capi 1, 2 e 5 del presente Titolo II, si impegnano al
mantenimento dei livelli occupazionali e al loro incremento presso le unità
locali presenti sul territorio regionale;
10. Limitatamente agli “Aiuti a finalità regionale agli
investimenti” di cui all’art. 14 del Regolamento UE 651/2014, e relative ad
investimenti in “attivi materiali” di cui al precedente comma 4, ( ) I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono
obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi
ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno,
in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti
all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati secondo quanto previsto al
precedente art. 9 lettera c. Per data di completamento dell’investimento si
intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile. (33)
(32) Comma sostituito dal
R.R.
2/2019.
(33) Comma sostituito dal
R.R.
2/2019.
( ) Parole aggiunte dal R.R.
n. 9/2021, art. 3,
comma 1.
Art. 16
Effetto di incentivazione
1. Il beneficiario potrà dare avvio ai lavori del progetto e
alle attività di cui chiede l’agevolazione solo dopo la presentazione di
specifica domanda di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti
informazioni:
a) nome e dimensione dell’impresa;
b) descrizione del
progetto, comprese le date di inizio e fine;
c) ubicazione del progetto;
d) elenco delle spese ammissibili;
e) importo dell’aiuto.
f) impatto e ricadute occupazionali. (34)
2. Per gli aiuti alle grandi imprese l’avvio del progetto potrà
avere luogo dopo la comunicazione da parte della Regione di aver verificato che
la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa il criterio di cui
all’articolo 6, comma3, lett. a, del Regolamento generale di esenzione, ove è
previsto che il progetto non sarebbe stato realizzato o non sarebbe stato
sufficientemente redditizio per il beneficiario in mancanza di aiuto.
3.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 5 lett. b del Regolamento di esenzione, in
deroga al comma 1 che precede, per gli aiuti all’accesso delle PMI ai
finanziamenti di cui al successivo Titolo III, non è richiesto o si presume un
effetto di incentivazione se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui ai
successivi articoli 61,62,63.
(34) Lettera aggiunta dal R.R.
2/2019.
I. Aiuti agli investimenti
delle imprese con esclusione del settore turistico-alberghiero
Capo 1
Aiuti ai Programmi di investimento
delle grandi imprese
Art. 17
Oggetto e finalità
1. I programmi di investimento promossi da grandi imprese
favoriscono lo sviluppo di ulteriori attività e progetti, rafforzando la
competitività e l’attrattività dei territori promuovendo l’innovazione e
l’occupazione.
2. Ai fini del presente Capo, per progetto industriale si
intende un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o
servizi per la cui realizzazione sono necessari uno o più investimenti iniziali.
3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le grandi imprese ed,
eventualmente, le piccole e medie imprese che realizzano programmi di
investimento previsti dal progetto industriale.
4. I progetti
industriali devono essere promossi e presentati da una grande impresa che ne
assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica e industriale.
5. Il progetto industriale può indicare la necessità di realizzazione di
opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i cui
oneri sono a carico di risorse pubbliche. In tale ipotesi è consentito il
ricorso alla procedura negoziale di cui al precedente articolo 6, comma 4. (35)
6. Nell’ambito del progetto industriale, di cui al
comma 2, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della grande impresa deve
presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del
progetto. Ciascun programma di investimento realizzato da piccole e medie
imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1.000.000.
(35) Comma così modificato dal
R.R.
2/2019.
Art. 18
Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi
in conto impianti.
2. Per investimenti di importo ammissibile inferiore
a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni sono concesse nei seguenti limiti:
a) Per le spese di cui alle lettere a) e b), del successivo
(36) art. 19 comma 2:
- 15% per le grandi imprese;
- 20% per le medie imprese;
- 25% per le piccole imprese.
b) per
le spese di cui alle lettere c) e d) del successivo (37)
art. 19 comma 2:
- 25% per le grandi imprese;
- 35% per le
medie imprese;
- 45% per le piccole imprese.
3. Per gli investimenti delle grandi imprese di importo pari o
superiore a 50.000.000,00 di euro, le agevolazioni relative alle spese di cui
alle lettere a), b), c) del successivo (38) art. 19,
comma 2, sono concesse nel limite del 18%.
4. Per le reti di impresa e
per le piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità, i
tassi di aiuto di cui al precedente comma 2, lett. a), sono incrementati di 5
punti percentuali.
5. Per i massimali riguardanti gli investimenti di cui al
successivo art. 19, comma 6, si rinvia a quanto stabilito negli articoli di
riferimento del presente regolamento. (39)
(36) Lettera così
modificata dal R.R.
2/2019.
(37) Lettera così modificata dal
R.R.
2/2019.
(38) Comma così modificato dal
R.R.
2/2019.
(39) Comma aggiunto dal
R.R.
2/2019.
Art. 19
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili in attivi materiali debbono riferirsi
all’acquisto ed alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle
finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
2. Sono
ammissibili le spese per:
a) acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il
limite del 5% (40) dell’investimento in
attivi materiali;
b) le spese per opere murarie e assimilabili relative a
interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché
quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri
che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche
tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e
le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una
premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non
utilizzati ove acquisibili e restaurabili. (41)
c)
macchinari impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi
quelli necessari all’attività di rappresentanza;
d) acquisto di brevetti,
licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove tecnologie di
prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per
l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal programma, [ fino
a un importo massimo pari al 40% dell’investimento complessivo.]
(42)
3. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquistati con il
sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi
in mano”.
4. Non sono ammesse, altresì, le spese relative all’acquisto
dei mezzi mobili targati.
5. In caso di acquisto di immobili, sono
ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione
sia avvenuta a condizioni di mercato.
6. I programmi di investimento
possono comprendere investimenti in ricerca e sviluppo e, limitatamente alle
PMI, in innovazione tecnologica, dei processi e dell’organizzazione, di cui al
Titolo V, nei servizi di cui al Titolo IV e in tutela dell’ambiente di cui al
Titolo VI.
7. I programmi di investimento devono essere avviati
successivamente alla data della comunicazione dell’esito positivo della
valutazione della istanza di accesso. Si intende quale avvio del programma la
data relativa all’inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo
impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di
impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell’individuazione della data di
avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità e
dell’acquisto del terreno. (43)
(40) Lettera così modificata dal
R.R.
2/2019.
(41) Lettera sostituita dal
R.R.
2/2019.
(42) Parole eliminate dal R.R.
2/2019.
(43) Comma così integrato dal
R.R.
2/2019.
Art. 20
Modalità di concessione dell’agevolazione
1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede
le seguenti fasi:
a) Fase di accesso: presentazione e verifica dell’istanza di
accesso. (44)
b) presentazione del progetto
definitivo;
c) istruttoria del progetto definitivo;
d) concessione
delle agevolazioni e sottoscrizione contratto;
(45)
e) gestione contratto. (46)
(44) Lettera sostituita dal
R.R.
2/2019.
(45) Lettera sostituita dal
R.R.
2/2019.
(46) Lettera sostituita dal
R.R.
2/2019.
Art. 21
Fase di accesso
1. Il soggetto proponente trasmette l’istanza di accesso alla
Regione, corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed
economiche del progetto integrato, il profilo dell’impresa che realizza il
programma di investimento, l’ammontare e le caratteristiche dello stesso. A
corredo dell’istanza di accesso, la Regione potrà richiedere ulteriore
documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività istruttoria.
2. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente,
avvia, se necessario anche mediante la fase dell’interlocuzione con il soggetto
proponente, le verifiche al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, di
praticabilità e di fattibilità del progetto. Particolare attenzione è posta
all’impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed
occupazionale, ad eventuali ulteriori vantaggi - a definirsi attraverso gli
avvisi- nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione del
medesimo, nonché alla sua cantierabifità ed alla copertura finanziaria. L’avviso
può prevedere una premialità da calcolarsi sulla intensità di aiuto in caso di
incremento occupazionale superiore ad un parametro di confronto fra il numero
delle U.L.A. aggiuntive e l’importo del contributo concesso; nonché premialità
riferite al conseguimento degli ulteriori vantaggi previsti dal comma
precedente. (47)
3.
Sulla base delle verifiche effettuate, il dirigente competente con proprio atto
adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione
del progetto definitivo ovvero di inammissibilità. Periodicamente fa Giunta
regionale viene informata con “comunicazione” circa i provvedimenti adottati ai
sensi del presente comma. (48)
4. La
ammissione della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non
comporta impegni contabili che saranno adottati all’atto della concessione di
cui al successivo articolo 24.
5. La Regione comunica ai soggetti
proponenti l’esito dell’esame di cui ai commi precedenti. Detta comunicazione
contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il termine perentorio entro
il quale deve essere presentata la documentazione progettuale.
(47) Comma sostituito dal R.R.
2/2019.
(48) Comma sostituito dal R.R.
2/2019.
Art. 22
Presentazione del progetto definitivo
1. La documentazione progettuale è presentata dal soggetto
proponente alla Regione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione
di cui all’articolo precedente. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso
in cui la documentazione non sia completa, la proposta è dichiarata decaduta.
2. La documentazione progettuale è costituita dalla proposta di
progetto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, nella
quale devono essere rappresentati compiutamente e chiaramente i suoi contenuti
con particolare riguardo:
a. ai presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico,
industriale, commerciale e finanziario;
b. al soggetto proponente;
c.
agli investimenti relativi ai singoli programmi previsti;
d. al piano
finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione dell’ammontare
delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni economiche,
patrimoniali e finanziarie;
e. alle ricadute occupazionali come descritte
nell’articolo precedente nonché agli ulteriori vantaggi per il territorio
pugliese se previsti dall’avviso. (49)
3. Gli Avvisi di cui al precedente (50)
art. 6, comma 3 indicano gli elaborati da presentare unitamente alla
proposta progettuale.
(49) Lettera così
integrata dal R.R.
2/2019.
(50) Comma così modificato dal
R.R.
2/2019.
Art. 23
Istruttoria del progetto definitivo
1. La Regione effettua l’istruttoria del progetto definitivo,
verificando la fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta,
nonché la sua cantierabilità e gli eventuali ulteriori elementi previsti
dall’avviso. (51)
2. Il soggetto proponente, entro
il termine stabilito dalla Regione, dovrà presentare la documentazione relativa
alla concessione di un finanziamento a medio lungo termine e/o la documentazione
attestante l’apporto di mezzi propri, finalizzati alla completa copertura
finanziaria del programma di investimenti per la parte non coperta dalle
agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative necessarie alla
realizzazione dell’investimento.
3. La Regione si riserva la facoltà di
richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla
documentazione di cui all’articolo precedente.
4. Al termine
dell’istruttoria la Regione comunica al soggetto proponente l’esito e le
relative motivazioni in caso di esclusione della proposta.
(51) Comma
sostituito dal R.R.
2/2019.
Art. 24
Gestione del contratto
1. La fase della contrattualizzazione prevede le seguenti
attività:
a. approvazione della proposta di progetto industriale: sulla
base delle risultanze della fase istruttoria, con atto dirigenziale si approva
la proposta, si determina l’importo complessivo delle agevolazioni da
concedere in favore di ogni singolo programma di investimenti e si individua
il termine entro il quale provvedere alla sottoscrizione del contratto di
programma di cui alla successiva lettera b); si applica anche in questa fase
quanto previsto dal precedente art. 21, comma 3; (52)
b. Sottoscrizione del contratto di programma: entro i termini di
cui al punto precedente, la Regione, il soggetto proponente ed i soggetti
beneficiari sottoscrivono il contratto di programma, predisposto dalla
medesima, anche tenendo conto di eventuali specifiche condizioni indicate nel
provvedimento di cui alla lettera precedente. Il contratto di programma, nel
quale sono indicati i reciproci impegni ed obblighi, contiene in particolare
le modalità di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono
determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed
alle attività di accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi
nonché di controllo ed ispezione, e quant’altro necessario ai fini della
realizzazione del progetto industriale.
2. Nella fase di gestione del contratto di programma:
a. l’erogazione delle agevolazioni è di competenza della
Regione. A tal fine, il soggetto beneficiario presenterà le richieste di
erogazione delle agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e
la documentazione finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti
dal contratto di programma;
b. la Regione può disporre, in ogni momento,
controlli e verifiche, anche in corso d’opera, sull’attuazione dei progetti.
Saranno, in particolare, oggetto di verifica:
I. la corrispondenza delle
tipologie degli investimenti in fase di realizzazione con le indicazioni del
progetto definitivo;
II. la coerenza (53) delle spese effettuate nei vari periodi di
riferimento e dei relativi sistemi di copertura con quanto definito nel
progetto definitivo;
III. il conseguimento dei risultati economici ed
occupazionali o di altra natura (54) attesi
dall’iniziativa;
IV. la regolarità della documentazione all’atto della
richiesta di erogazione del contributo.
(52) Lettera
sostituita dal R.R.
2/2019.
(53) Punto così
integrato dal R.R.
2/2019.
( 54 ) Punto così
integrato dal R.R.
2/2019.
Capo 2
Aiuti ai programmi Integrati promossi da PMI
Art. 25
Oggetto e finalità
1. I programmi d’investimento delle medie imprese svolgono un
ruolo importante nella creazione di occupazione e nel coinvolgimento delle
piccole imprese nei processi di sviluppo e costituiscono un fattore di stabilità
sociale e dinamismo economico.
2. La crescita dimensionale delle piccole
imprese e l’introduzione di innovazione tecnologica e l’adeguamento dei
processi e dell’organizzazione necessitano di investimenti iniziali
difficilmente reperibili nel mercato dei capitali.
3. Il presente capo
disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle
agevolazioni per la realizzazione di progetti integrati promossi:
a) da medie imprese;
b) da piccole imprese.
4. Per progetto integrato si intende un’iniziativa imprenditoriale
finalizzata alla produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono
integrati uno o più investimenti in attivi materiali, investimenti in ricerca e
sviluppo, investimenti per acquisizione di servizi per l’innovazione delle
imprese, investimenti nella tutela dell’ambiente.
Art. 26
Progetti promossi da medie imprese
1. I progetti integrati devono essere promossi e presentati da
una media impresa che ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza
tecnica ed industriale.
2. Alla data di presentazione della domanda la
media impresa deve aver approvato almeno due bilanci.
3. I soggetti
beneficiari delle agevolazioni sono le medie imprese ed, eventualmente, le
piccole e medie imprese - in regime di contabilità ordinaria- che realizzano
programmi di investimento previsti dal progetto di cui al comma 1.
4.
Nel caso in cui il progetto integrato proposto dalla media impresa preveda la
realizzazione di programmi di investimento di altre PMI, almeno i 2/3 delle PMI
partecipanti al progetto industriale devono essere attive ed aver approvato
almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso.
5. Il progetto integrato può indicare la necessità della realizzazione
di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, funzionali al medesimo, i
cui oneri sono a totale carico di risorse pubbliche. In tali ipotesi è
consentito il ricorso alla procedura negoziale di cui al precedente (55) art. 6 comma 4.
6. Nell’ambito del progetto
integrato l’iniziativa imprenditoriale di competenza della media impresa deve
presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo complessivo del
progetto e ciascun programma di investimento realizzato da micro, piccole e
medie imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro 1.000.000.
(55) Comma così
modificato dal R.R.
2/2019.
Art. 27
Progetti promossi da piccole imprese
1. I progetti integrati possono essere promossi e presentati
da una piccola impresa che alla data di presentazione della domanda deve avere
già approvato almeno tre bilanci di esercizio, deve avere registrato, nei 12
mesi antecedenti la presentazione della domanda, un numero di ULA almeno pari a
10 ed aver registrato nei tre esercizi precedenti un fatturato medio non
inferiore a 1,5 milioni di euro.
2. Il progetto integrato può prevedere, insieme al progetto
presentato dalla piccola impresa in possesso dei requisiti di cui al comma
precedente, anche la realizzazione di programmi di investimento di altre piccole
o microimprese, a condizione che le aderenti, qualora non possiedano i requisiti
di cui al comma precedente, promuovano investimenti di importo non superiore a 2
milioni di euro. (56)
3.
Nel caso di cui al comma precedente, la piccola impresa proponente assume la
responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed industriale e, nell’ambito
del progetto integrato, l’iniziativa imprenditoriale di competenza della
proponente deve presentare spese ammissibili almeno pari al 50% dell’importo
complessivo del progetto e ciascun programma di investimento realizzato da micro
e piccole imprese deve presentare costi ammissibili non inferiori a euro
500.000. (57)
(56) Comma aggiunto dal R.R.
2/2019.
(57) Comma aggiunto dal R.R.
2/2019.
Art. 28
Tipologie di investimento ammissibili
1. Oltre
agli investimenti in “attivi materiali” connessi alla realizzazione di
investimenti iniziali di cui al precedente
articolo 15, comma 4, sono ammissibili:
-gli investimenti per l’acquisizione di servizi di cui al Titolo IV del presente
regolamento;
-gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione di cui al
Titolo V del presente regolamento;
-gli investimenti per la tutela ambientale di cui al Titolo VI del presente
regolamento. (58)
(58) Comma sostituito dal R.R.
2/2019.
Art. 29
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili relative agli investimenti iniziali
sono riferibili sia al costo di acquisto, sia al costo di produzione delle
immobilizzazioni, così come definite dall’art. 2423 e seguenti del codice
civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della
richiesta di agevolazioni.
2. Sono ammissibili le spese per:
a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il
limite del 5% (59) dell’importo dell’investimento
in attivi materiali;
b. le spese per opere murarie e assimilabili relative
a interventi di ampliamento o di riqualificazione di immobili esistenti nonché
quelle relative a nuova costruzione solo nei casi in cui l’impresa dimostri
che l’assenza di agevolazione su tali spese, in ragione delle caratteristiche
tecnologiche e localizzative dell’iniziativa, ne inficerebbe la redditività e
le opportunità di innovazione e sviluppo; gli avvisi prevedono, inoltre, una
premialità per le opere necessarie al recupero di immobili esistenti e non
utilizzati ove acquisibili e restaurabili; (60)
c.
acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi
compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza;
d. acquisto di
brevetti, licenze, know how e conoscenze tecniche non brevettate, nuove
tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono
utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata dal
programma.
3. Sono ammissibili le spese relative a studi preliminari di
fattibilità nel limite del 3% dell’importo complessivo delle spese ammissibili.
Le spese per progettazioni e direzione lavori sono finanziabili nel limite del
6% delle voci di cui alla lettera b) del precedente comma 2. (61)
4. Non sono ammesse le spese relative ai beni
acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o attraverso i cosiddetti
contratti “chiavi in mano”.
5. Non sono ammesse, altresì, le spese
relative all’acquisto di mezzi mobili targati.
6. In caso di acquisto di
immobili, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché
la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
7. Per l’ammissibilità delle spese relative agli investimenti di
cui al precedente art. 28, comma 1, si rinvia alle norme di riferimento
contenute nel presente regolamento. (62)
(59) Lettera così modificata dal R.R.
2/2019.
(60) Lettera sostituita dal R.R.
2/2019.
(61) Comma così modificato dal R.R.
2/2019.
(62) Comma aggiunto dal R.R.
2/2019.
Art. 30
Forma e intensità delle agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi
in conto impianti nei seguenti limiti:
a) Per le spese di cui alle lettere a) e b), del precedente art.
29 comma 2: (63)
- 20% per le medie imprese;
-
25% per le piccole imprese;
b) per le spese di cui alle lettere c) e d)
del precedente art. 29 comma 2: (64)
- 35% per le
medie imprese;
- 45% per le piccole imprese;
2. Per le imprese che hanno conseguito il rating di legalità e per
le reti di impresa, i tassi di aiuto di cui alla lettera a) del precedente (65) comma 1, sono incrementati di 5 punti percentuali.
3. Per le spese in ricerca, sviluppo ed innovazione, si rinvia
alle norme contenute nel presente regolamento. (66)
(63) Lettera così modificata dal R.R.
2/2019.
(64) Lettera così modificata dal R.R.
2/2019.
(65) Comma così modificato dal R.R.
2/2019.
(66) Comma aggiunto dal R.R.
2/2019.
Art. 31
Modalità di ammissione all’agevolazione
1. La procedura per la concessione delle agevolazioni prevede
le seguenti fasi:
a. Fase di accesso: presentazione e verifica dell’istanza di
accesso;
b. presentazione del progetto definitivo;
c. istruttoria del
progetto definitivo;
d. concessione delle agevolazioni e sottoscrizione
del disciplinare. (67)
e. attuazione del progetto
integrato.
2. Fase di accesso:
i. Il soggetto proponente trasmette l’istanza di accesso alla
Regione, corredata da un documento che descriva le caratteristiche tecniche ed
economiche del progetto integrato, il profilo dell’impresa che realizza il
programma di investimento, nonché l’ammontare e le caratteristiche dello
stesso. A corredo dell’istanza di accesso, la Regione potrà richiedere
ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività
istruttoria.
ii. La Regione, ricevuta la documentazione di cui al comma
precedente, avvia, se necessario anche mediante la fase dell’interlocuzione
con il soggetto proponente, le verifiche al fine di accertare le condizioni di
ammissibilità, di praticabilità e fattibilità del progetto. Particolare
attenzione è posta all’impatto del medesimo con riferimento allo sviluppo
economico ed occupazionale, ad eventuali ulteriori vantaggi - a definirsi
attraverso gli avvisi-nei territori di riferimento ed alla tempistica di
realizzazione del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura
finanziaria. L’avviso può prevedere premialità nei termini previsti dal
precedente art. 21, comma 2. (68)
iii. Sulla base
delle verifiche effettuate, la Regione, mediante determinazione dirigenziale,
adotta il provvedimento di ammissione della proposta alla fase di
presentazione del progetto definitivo ovvero di inammissibilità Si applica
quanto previsto nel precedente art. 21, comma 3. (69)
iv. La ammissione della proposta alla fase di
presentazione del progetto definitivo non comporta impegni contabili, che
saranno adottati all’atto della concessione di cui al successivo articolo 32.
v. La Regione comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai
commi precedenti. Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate
ammissibili, il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la
documentazione progettuale.
3. Le procedure applicabili alle fasi b) e c) del precedente (70) comma 1 sono quelle indicate rispettivamente negli
articoli 22 e 23 che precedono.
4. I progetti integrati, per
qualsiasi tipologia di investimento, devono essere avviati successivamente alla
data della comunicazione della Regione, di cui al precedente comma 2-v). Si
intende quale avvio del programma la data relativa all’inizio dei lavori di
costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente
ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini
dell’individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli
studi di fattibilità e dell’acquisto del terreno. (71)
(67) Lettera così integrata dal R.R.
2/2019.
(68) Punto sostituito dal R.R.
2/2019.