Art. 1
Misure socioeconomiche per
pandemia Covid-19
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze
socioeconomiche derivanti dalla pandemia da Covid-19, la Giunta regionale è
autorizzata all’adozione di appositi provvedimenti amministrativi con dotazione
finanziariain termini di competenza e cassa di euro 9.473.693,21.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere
diretti ad assicurare dignitose condizioni disopravvivenza a soggetti o nuclei
familiari con particolari fragilità sociali,dando priorità a quei nuclei
familiari (1) privi di qualunque forma di
assistenzaeconomica in corso di erogazione, ovvero a lavoratori autonomi
risultati privi di qualsiasi reddito a causa dellapandemia da Covid-19 e non
destinatari di misure di sostegno previste dalla normativa statale.
3. La gestione delle misure previste dal comma 2 è di
norma effettuata dai comuni, ai quali deve essereliquidata una quota
proporzionata al numero di abitanti dallo stanziamento complessivo salvo che gli
stessi Comuni non decidano di delegare l’Ambito territoriale sociale
diriferimento, di cui alla legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di
Puglia), per la gestione della presente misura e delle relative risorse”. (2)
(1) Parole agginte dalla l.r. 12/2021 art.1,
comma 1, lett. a).
(2) Parole agginte dalla l.r. 12/2021
art.1, comma 1, lett. b).
Art. 2
Sospensione e differimento dei termini dei
tributi regionali
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può
sospendere o differire il termine per l’adempimentodegli obblighi tributari non
oltre i termini di vigenza dello stato di emergenza in conseguenza del
rischiosanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili (Covid-19) deliberato conprovvedimento statale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è assunto in relazione ai
tributi propri regionali, anche derivati,non amministrati in convenzione con
l’Agenzia delle entrate e con esclusione, in ogni caso, delle addizionali edelle
maggiorazioni di aliquota sulle basi imponibili dei tributi erariali.
Art. 3
Cabina di regia
1. E’ istituita una cabina di regia costituita dal
Presidente e dalla Giunta regionale e dai capigruppo oloro delegati, dal
Presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Puglia, da
rappresentanti delleorganizzazioni del lavoro, sindacali e datoriali, con il
compito di fornire indirizzi atti a pianificare programmare e coordinare in
maniera ordinata e complessiva la fase due dell’emergenza Covid-19.
Art. 4
Misure per l’attuazione delle misure previste
dall’articolo 126 del d.l. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla l.
27/2020
1. La Regione, in sede di attuazione delle disposizioni
contenute nell’articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19),
assicura che le risorse del POR Puglia 2014-2020 finanziate dal FESR e FSE
nonché da risorse nazionali e regionali a titolo di cofinanziamento,
riprogrammate ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) del Parlamento
europeo e del Consiglio , 30 marzo 2020, n. 460 che modifica i regolamenti (UE)
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia Covid-19,
siano interamente destinate a sostenere misure per il superamento dell’emergenza
Covid-2019 a favore di imprese e cittadini operanti e residenti nella stessa
regione Puglia.
2. L’eventuale concorso delle risorse delle politiche di
sviluppo e coesione per il superamento dell’emergenza Covid-19 è pertanto
limitato all’impiego di quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in
materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di
squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio
2009, n. 42), già assegnate alle amministrazioni centrali e non impegnate
mediante obbligazioni giuridicamente vincolate.
Art. 5
Incentivi in favore del personale dipendente del
Servizio sanitario regionale esposti a rischio Covid-19
1. La Regione, promuove presso i tavoli nazionali
competenti la istituzione di un fondo Covid-19 all’interno del finanziamento
aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale di cui all’articolo 1 del d.l. 18/2020, convertito, con
modificazioni, dalla l. 27/2020, finalizzato a compensare con una indennità il
maggior rischio di esposizione al Covid-19 nelle strutture del Servizio
sanitario regionale.
Art. 6
Interventi necessari ad attenuare la crisi del
sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus
Covid-19
1. Le risorse rinvenienti dall’attuazione dall’articolo
109, comma 1-ter e dall’articolo 111 del d.l. 18/2020 convertito, con
modificazioni, dalla l. 27/2020, che si rendono disponibili all’utilizzo per
interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli
effetti diretti e indiretti del virus Covid-19, sono destinate prioritariamente
a sostenere:
a) i soggetti titolari di partita IVA o codice fiscale e i
lavoratori stagionali e a tempo determinato, rientranti nel comparto
turistico-alberghiero-ricettivo-ristorazione-ricevimenti-eventi;
b) i
soggetti titolari di partita IVA esercenti di imprese, arti e professioni;
c) i soggetti che sopportano costi di fitto in quanto studenti fuori sede;
d)interventi di integrazione al reddito per le fasce più deboli e
disagiate in condizione di difficoltà dalpunto di vista economico e
sociale.
2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 si applicano a
coloro che risiedono e operano sul territorio regionale.
3. Le misure di sostegno di cui al comma 1 si attuano
attraverso i bonus, contributi una tantum e a fondoperduto.
4. La Giunta regionale provvede all’individuazione della platea
dei beneficiari e alla quantificazione edeterminazione delle risorse per
l’applicazione del comma 3.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della presente
legge regionale, nel bilancio regionale autonomo,nell’ambito della missione 12,
programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’eserciziofinanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro
9.473.693,21.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzionedello stanziamento iscritto alla
missione 20, programma 3, titolo 1, “Fondo speciale di parte corrente peril
finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del
bilancio” relativamentealla destinazione di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera d), della legge
regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della RegionePuglia
“Legge di stabilità regionale 2020”).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.