CAPO
I
MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2008, N. 34 (NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ
FUNERARIA, CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI)
Art. 1
Modifiche
all’articolo 4
della l.r.
34/2008
1.
Il comma 3 dell’articolo 4
(Funzioni e compiti dei comuni) della legge
regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria,
cremazione e dispersione delle ceneri) è sostituito dal
seguente:
“3. In deroga a quanto previsto dal comma
2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente
per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli
esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento
metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. *
2. All’articolo 4
della l.r.
34/2008 dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3 bis In deroga a
quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri abitati, in
deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente per
territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui
all’articolo 17.
* La
Corte Costituzionale con sentenza 23
giugno - 23 luglio 2021, n. 166 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente comma.
Art.
2
Modifiche
all’articolo 14
bis della l.r.
34/2008
1.
All’articolo 14
bis della l.r.
34/2008 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2 bis Il sistema di depurazione ha lo
scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante
l’impiego di un filtro assorbente con particolari caratteristiche
fisico-chimiche o di un filtro biologico, oppure di soluzioni miste al fine di
raggiungere lo scopo primario di risolvere i problemi igienici, sanitari e
ambientali. la capacità di filtro dovrà garantire che non ci sia percezione
olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per
tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
“2
ter I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione
visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo i
criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini del
controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica
certificazione e il suo uso deve essere previamente autorizzato dal competente
Dipartimento regionale [ o dal Ministero della salute. ] *
“2
quater Al fine di uniformare sul territorio regionale il sistema di sepoltura, i
Comuni devono adeguare i propri regolamenti in materia di polizia mortuaria
entro novanta giorni dalla data della pubblicazione della presente disposizione,
e ne dispongono i controlli.
* La
Corte Costituzionale con sentenza 23
giugno - 23 luglio 2021, n. 166 ha dichiarato, fra l’altro,
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 ,comma 1, limitatamente alle
parole " o al ministero della salute "
Art. 3
Modifiche
all’articolo 17
della l.r.
34/2008
1.
Il comma 2 dell’articolo 17
(Strutture per il commiato) della l.r.
34/2008è sostituito dal seguente:
“2.
Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l’esposizione
delle salme. Dette strutture si individuano in:
a)
la
“casa funeraria”: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche
o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del
compimento del periodo di osservazione,
b)
e
dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo
svolgimento delle cerimonie funebri;
c)
la
“sala del commiato”: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie
pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all’esposizione
a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.
2.
All’articolo 17
della l.r.
34/2008 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: “5 bis L’apertura delle
strutture per il commiato, con la presenza dei relativi operatori, deve essere
garantita per un periodo di dodici ore nei giorni feriale e di otto ore nei
giorni prefestivi e festivi.”; “5 ter Non sono ammesse convenzioni tra le
strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le strutture per il commiato per
la gestione dei servizi mortuari sanitari e dei servizi obitoriali.
CAPO
II
MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE
2017, N. 59 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA
TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO–AMBIENTALI E PER IL PRELIEVO
VENATORIO)
Art. 4
Modifiche
all’articolo 7
della l.r.
59/2017
1.
Al comma 3 dell’articolo 7
(Piano faunistico venatorio regionale – Programma annuale di intervento) della
legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico–ambientali e per il prelievo venatorio) le parole: “su base
provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “su base regionale.
Art. 5
Modifiche
e integrazioni all’articolo 18
della l.r.
59/2017
1.
Il comma 7 dell’articolo 18
(Introduzione di fauna selvatica dall’estero -immissioni faunistiche)
della l.r.
59/2017 è sostituito dal seguente:
“7. L’immissione di fauna a scopo di
ripopolamento può essere compiuta dal Comitato di gestione dell’ATC e dal
titolare dell’azienda faunistico-venatoria limitatamente ai terreni in
concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano
faunistico-venatorio regionale, previa autorizzazione della Regione Puglia,
entro il 30 giugno. In deroga a detto termine, per l’anno 2020, sulla base di
specifici piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di aziende
faunistico-venatoria potranno essere autorizzati all’immissione di fauna a scopo
di reintroduzione entro il 31 luglio. I ripopolamenti e le reintroduzioni devono
essere eseguiti all’interno di aree vocate alla specie dotate di strutture di
ambientamento.
CAPO
III
DISPOSIZIONI
ATTUATIVE DELLA LEGGE
REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 67
(DISPOSIZIONI
PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 E BILANCIO
PLURIENNALE
2018-2020 DELLA REGIONE PUGLIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE
2018))
Art.
6
Disposizioni
attuative dell’articolo 43
della l.r.
67/2017
1.
Il contributo previsto per l’anno 2020 dall’articolo 43
(Misure in favore dell’alta formazione musicale) della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione
Puglia (legge di stabilità regionale 2018)), può essere erogato in deroga al
criterio di destinazione previsto dal comma 3, stante l’oggettiva difficoltà
all’adempimento causata dalle norme di contenimento sociale emanate per la
pandemia Covid-19.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
VARIE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 7
Disposizioni
in materia di prezzario regionale
Per
le opere e i lavori pubblici che gli enti e le stazioni appaltanti intendono
realizzare sul territorio della Regione Puglia, è fatto obbligo il riferimento
al prezzario della Regione Puglia così come stabilito dall’articolo 23, commi 7
e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici (Codice degli appalti)).
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, dellalegge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.