Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2020
Numero
6
Data
27/02/2020
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione)”.
Note
Bollettino n. 26 suppl. , pubblicato il 28/02/2020.
Allegati
Nessun allegato

 



 

Art. 1
Modifiche all’articolo
15 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31


1. L’articolo 15 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31  (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione) è sostituito dal seguente:


“Art. 15 (Finalità e obiettivi)
1.  La Regione Puglia istituisce l’Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica, di seguito denominata “Unità”. L’Unità è una struttura di supporto che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA), degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie.
 
2.  L’Unità promuove analisi del contesto, raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico e formativo, allo scopo di garantire lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto teso a promuovere il benessere delle persone coinvolte, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell’istruzione, degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale.
  
3.  L’Unità tutela i diritti dell’infanzia e della preadolescenza valorizzando la naturale esperienza scolastica nel rispetto dei bisogni educativi di ognuno, nel pieno rispetto dell’identità personale, culturale e sociale, in particolare:

a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la relazione creando un clima relazionale positivo a scuola, in famiglia e nei servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore), nell’ottica del lavoro di rete e di equipe multidisciplinare;
b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi;
c) favorisce ambiti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi, facilitando i docenti nel percorso di integrazione e di supporto didattico per l’alunno, fornendo strategie pedagogiche funzionali al processo;
d) promuove l’integrazione attraverso l’educazione al rispetto, alle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;
e) previene e contrasta il disagio, l’insuccesso, l’abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo nel rispetto e in raccordo con le previsioni di cui alla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo);
f) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie.

                     

Art. 2
Modifiche e integrazioni all’articolo 16 della l.r. 31/2009


1.  All’articolo 16 della l.r. 31/2009 , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Destinatari, funzioni e attività previste”;
b) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e personale ATA”;
c) alla lettera c) del comma 1, prima delle parole: “agenzie e strutture” sono inserite le seguenti: “strutture gestionali e amministrative, periferiche ovvero centrali, del sistema dell’istruzione,”;
d) alla lettera a) del comma 2, dopo la parola “formativa”, aggiungere le seguenti: “di bisogni pedagogico-educativi emergenti;”;
e) alla lettera c) del comma 2, dopo la parola “studenti” aggiungere le seguenti: “con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole;”;
f) la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente: “d) realizzazione di attività e interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:

     1) consulenza e sostegno pedagogico – individuale ovvero di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgono docenti, genitori e alunni;
     2) sostegno e formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale positivo nel contesto classe;
     3) progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento positivo tramite l’utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuropedagogiche e inclusive;

 

Art. 3
Modifiche e integrazioni all’articolo 17 della l.r. 31/2009


1. All’articolo 17 della l.r. 31/2009 , dopo le parole “funzionamento dell’Unità”, sono inserite le seguenti: “insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti, da attuarsi con avviso pubblico.

 
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.