Art. 1
Modifiche
all’articolo 15 della legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 31
1. L’articolo 15 della legge
regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del
diritto all’istruzione e alla formazione) è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Finalità e obiettivi)
1. La Regione
Puglia istituisce l’Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica,
di seguito denominata “Unità”. L’Unità è una struttura di supporto che opera al
servizio del personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA),
degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro
famiglie.
2. L’Unità promuove analisi del contesto, raccolta
dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico e formativo,
allo scopo di garantire lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e la
professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto teso a
promuovere il benessere delle persone coinvolte, contribuendo alla crescita
complessiva della qualità dell’istruzione, degli apprendimenti e della
formazione in ambito regionale.
3. L’Unità tutela i
diritti dell’infanzia e della preadolescenza valorizzando la naturale esperienza
scolastica nel rispetto dei bisogni educativi di ognuno, nel pieno rispetto
dell’identità personale, culturale e sociale, in particolare:
a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la
relazione creando un clima relazionale positivo a scuola, in famiglia e nei
servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore), nell’ottica del
lavoro di rete e di equipe multidisciplinare;
b) promuove negli alunni e
nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi;
c)
favorisce ambiti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi,
facilitando i docenti nel percorso di integrazione e di supporto didattico per
l’alunno, fornendo strategie pedagogiche funzionali al processo;
d)
promuove l’integrazione attraverso l’educazione al rispetto, alle differenze
di genere, culturali, politiche e religiose;
e) previene e contrasta il
disagio, l’insuccesso, l’abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo
nel rispetto e in raccordo con le previsioni di cui alla legge regionale 3
ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei
fenomeni di bullismo e del cyberbullismo);
f) sostiene la genitorialità e
valorizza le competenze delle famiglie.
Art. 2
Modifiche e integrazioni all’articolo 16
della l.r.
31/2009
1. All’articolo 16
della l.r.
31/2009 , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Destinatari,
funzioni e attività previste”;
b) la lettera a) del comma 1 è sostituita
dalla seguente: “a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e
personale ATA”;
c) alla lettera c) del comma 1, prima delle parole:
“agenzie e strutture” sono inserite le seguenti: “strutture gestionali e
amministrative, periferiche ovvero centrali, del sistema dell’istruzione,”;
d) alla lettera a) del comma 2, dopo la parola “formativa”, aggiungere le
seguenti: “di bisogni pedagogico-educativi emergenti;”;
e) alla lettera c)
del comma 2, dopo la parola “studenti” aggiungere le seguenti: “con
informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole;”;
f)
la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente: “d) realizzazione di
attività e interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni
scolastiche, in particolare:
1) consulenza e sostegno pedagogico –
individuale ovvero di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di
narrazione, laboratori che coinvolgono docenti, genitori e alunni;
2) sostegno e formazione pedagogico-didattica ai
docenti per la realizzazione di un clima relazionale positivo nel contesto
classe;
3) progettazione, formazione e
monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento positivo tramite
l’utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuropedagogiche e
inclusive;
Art. 3
Modifiche e integrazioni all’articolo 17
della l.r.
31/2009
1. All’articolo 17
della l.r.
31/2009 , dopo le parole “funzionamento dell’Unità”, sono inserite le
seguenti: “insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti, da
attuarsi con avviso pubblico.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.