TITOLO I
Con
il Reg. reg. 10/ 2012 sono state disciplinate le attività per l’esercizio del
diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della presente
legge.
TITOLO I ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
Art. 1
Principi
1
La Regione Puglia
riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo
sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari
interventi per incentivarne e migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per
ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l’accesso a
coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e
culturale.
2
Per realizzare gli
obiettivi di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove e sostiene azioni volte
a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la
vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze
degli enti locali e del principio di sussidiarietà. La Regione Puglia programma
interventi diretti a rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo
studio, rendendo effettivo per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di
istruzione e formazione.
Art. 2
Finalità
1.
La presente legge è finalizzata a:
a)
realizzare gli interventi
atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l’esercizio del
diritto all’istruzione e alla formazione, perseguendo anche la generalizzazione
del servizio pubblico della scuola dell’infanzia in modo da consentirne la
frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; il servizio
pubblico della scuola dell’infanzia è costituito dalle scuole statali, dalle
scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali;
b)
riequilibrare l’offerta
scolastica e formativa, con particolare attenzione alle zone in cui l’ubicazione
dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;
c)
combattere la dispersione
scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo;
d)
favorire l’esercizio del
diritto allo studio da parte degli immigrati e dei rom;
e)
rimuovere, anche mediante
interventi economici diretti ai nuclei familiari con basso reddito, gli ostacoli
che si frappongono ai percorsi di istruzione e alla crescita culturale degli
allievi;
f)
promuovere e sostenere
progetti di qualificazione dell’offerta formativa ed educativa che prevedano
percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della
legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;
g)
sostenere l’autonomia
scolastica nell’elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle
problematiche del territorio, soprattutto attraverso l’estensione e la
qualificazione dei tempi scuola e l’adozione di modelli didattici
innovativi;
h)
favorire ed estendere il
sistema dell’educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema
scolastico e formativo;
i)
realizzare un
coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e
formazione e i piani di zona approvati in attuazione della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli
uomini in Puglia);
j)
realizzare raccordi con
le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio (cinema, teatri,
istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e
simili);
k)
estendere la cultura
europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi
transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o
imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici
specifici e alla formazione dei docenti;
l)
favorire il raccordo tra
i sistemi dell’istruzione e della formazione professionale, nonché tra questi e
il mondo del lavoro;
m) sviluppare azioni volte a
garantire ai soggetti diversamente abili la piena integrazione scolastica e
lavorativa;
n)
programmare interventi
coordinati e integrati di edilizia scolastica orientati a garantire agli
studenti l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione in ambienti
accoglienti e sicuri, coerenti con le dinamiche demografiche e migratorie e con
i processi di razionalizzazione della rete scolastica sul territorio.
Art. 3
Destinatari degli
interventi
1. Gli interventi
attuativi delle finalità di cui all’articolo 2 sono destinati a:
a) gli alunni del sistema
dell’istruzione, frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli
alunni delle scuole dell’infanzia;
b) i frequentanti dei
corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom, organizzati al fine del
conseguimento di titoli di studio o di nuove competenze finalizzate
all’inserimento e/o al reinserimento nel mondo del lavoro.
Art. 4
Soggetti con disabilità
1
La Regione programma
interventi diretti a garantire il diritto all’integrazione nel sistema
scolastico e formativo, all’educazione, all’istruzione e alla formazione
professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit
fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e
formativo, nonché a favorire l’accesso al lavoro dei soggetti disabili.
2
Gli interventi sono
attuati dagli enti locali all’interno della rete realizzata con i piani di zona
approvati in attuazione della l.r.
19/2006
e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici,
con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con
altre attività presenti sul territorio.
3
Nell’ambito degli
appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza gli
interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico
e formativo.
Art. 5
Tipologie di intervento
1. Gli interventi di
attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 comprendono:
a) fornitura gratuita o semi gratuita
dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e degli anni successivi
delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo,
anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici
e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i disabili;
b) servizi di mensa;
c) servizi di trasporto e
facilitazioni di viaggio;
d) facilitazioni agli studenti ospitati nei
convitti annessi alle istituzioni scolastiche;
e)
servizi individualizzati per soggetti con disabilità;
f)
borse di studio aggiuntive rispetto a quelle previste dal competente
ministero;
g)
la carta studenti per l’accesso facilitato ai canali culturali previsti
dall’articolo 2, comma 1, lettera j);
h)
misure di sostegno, ivi compresa la messa a disposizione di mediatori
culturali, per favorire l’inserimento scolastico di immigrati e rom;
i) progetti scolastici che
promuovono tematiche di notevole interesse sociale e culturale quali:
l’educazione alla legalità; l’educazione all’ambiente; l’educazione civica e
stradale; l’educazione alla salute; la conoscenza e la valorizzazione del
patrimonio storico, artistico, architettonico e folclorico del territorio
regionale; l’educazione alla comprensione, alla tolleranza e alla solidarietà
verso i soggetti appartenenti a culture ed etnie diverse; l’educazione alla
multiculturalità; l’introduzione e l’utilizzazione di nuove tecnologie e
metodologie didattiche;
j)
progetti volti alla rimotivazione scolastica e formativa di giovani e
adulti;
k) progetti di orientamento scolastico,
professionale e universitario, in collaborazione con i servizi territoriali per
l’impiego e altre agenzie del territorio;
l) contributi alle spese sostenute da
particolari tipologie di istituti a elevata specializzazione e a diffusione
limitata in ambito regionale, per lo svolgimento di esercitazioni pratiche;
m) interventi di edilizia scolastica, da attuarsi
per il tramite delle province e dei comuni, volti all’adeguamento del patrimonio
edilizio esistente alla normativa vigente in materia di agibilità, sicurezza e
igiene; al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e
alla realizzazione di nuovi edifici scolastici; alla razionalizzazione
quali-quantitativa delle strutture coerente con la programmazione della rete
scolastica e dell’offerta formativa sul territorio;
n) sperimentazione di nuove iniziative
e forme di intervento in materia;
o) promozione di ricerche, convegni, seminari e
attività promozionali in materia di diritto allo studio;
p) contributi di gestione per le scuole
dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali.
2.
Gli interventi di cui al
comma 1 possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle istituzioni
scolastiche autonome statali e paritarie.
3.
Il coordinamento e il
controllo degli interventi di cui al comma 1 viene esercitato dalla Regione.
Art. 6
Borse di studio
1
La Regione eroga
contributi in favore degli studenti più meritevoli e bisognosi, residenti in
Puglia e frequentanti istituzioni della scuola secondaria superiore statale e
paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni
studente.
2
La Giunta regionale
definisce :
a) l’entità del contributo,
differenziato per fasce di reddito;
b) livelli di merito minimi per
concorrere all’erogazione;
c) la situazione reddituale
annua massima del nucleo familiare cui appartiene l’alunno, al di sopra della
quale non è possibile ricevere alcun contributo.
3
L’identificazione del nucleo familiare e
la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre
1997, n. 449), e successive modifiche e integrazioni. Il contributo per il
merito scolastico è cumulabile con un’eventuale borsa di studio assegnata ai
sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione). Il numero dei figli o la
presenza di alunni o familiari disabili contribuisce a determinare,
aumentandola, la soglia massima reddituale definita ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
Art. 7
Attribuzioni regionali
1
La Regione esercita le
funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e
sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge, promuovendo tutte le
opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla
programmazione e all’attuazione degli interventi.
2
La Giunta regionale,
sentita la Conferenza di cui all’articolo 10, approva gli indirizzi
programmatici triennali, determinando le priorità nell’utilizzo delle risorse
regionali, statali e/o comunitarie che si rendono disponibili nel periodo di
programmazione.
3
La
Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale,
direttamente o mediante l’attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali
che sono sede dell’intervento e che accettano di gestirlo. In particolare:
a) promuove, d’intesa con
l’amministrazione scolastica, studi e ricerche finalizzate alla migliore
conoscenza delle realtà sociali in relazione con le problematiche educative;
b) attua un sistema informativo
e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse
regionale, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli
interventi.
4
La Giunta regionale
approva il piano annuale per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo
5, sulla base degli indirizzi triennali e dei fondi dei quali si è verificata
l’effettiva disponibilità.
5
La Regione istituisce un
sistema di monitoraggio della finalizzazione e dell’utilizzo delle risorse
destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 8
Interventi complementari
della Regione
1.
A integrazione degli interventi di cui all’articolo 5, la Regione, nei
limiti di apposito stanziamento di bilancio:
a) favorisce l’acquisto di
scuolabus da parte dei comuni;
b) interviene per esigenze di carattere
eccezionale e straordinario, sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione
all’istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.
Art. 9
Attribuzioni degli enti
locali
1. Le
funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono
esercitate dagli enti locali.
2.
Gli
enti locali:
a) approvano il programma degli
interventi, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro
territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all’articolo 5;
b)
provvedono alla gestione degli interventi e delle relative
risorse;
c)
trasmettono alla Regione una relazione annuale sull’utilizzo dei fondi
regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché
sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.
3.
La
Regione assume le relazioni di cui al comma 2, lettera c), come elemento di
riferimento per i successivi indirizzi triennali.
4.
Alle
finalità di cui all’articolo 2, lettera a), contribuiscono anche i comuni, per
quanto di loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole
dell’infanzia paritarie.
Art. 10
Conferenza regionale per
il diritto allo studio
1
E’ istituita la
Conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli
enti locali, l’amministrazione scolastica, le scuole, gli istituti e le realtà
culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul
territorio, con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le
relative rappresentanze.
2
Alla Conferenza sono
invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle
famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le
organizzazioni sindacali del personale.
3
La Conferenza è convocata
dall’assessore regionale al ramo, che ne assume la presidenza, almeno due volte
l’anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella
Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.
Art. 11
Monitoraggio e controllo
1. La
Regione e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano
le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio e il controllo sulla
finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi
previsti dalla presente legge.
TITOLO
II
UNITA’REGIONALEDI
PSICOLOGIA SCOLASTICA
Art. 12
Finalità
1. La
Regione Puglia istituisce l’Unità di psicologia scolastica, di seguito
denominata Unità. L’Unità è una struttura che opera al servizio del sistema
scolastico regionale con funzioni consulenziali e di sostegno rivolte a tutti i
soggetti che a vario titolo sono in esso impegnati per
favorire un contesto organizzativo scolastico teso a tutelare e promuovere la
qualità di vita e lavoro degli attori coinvolti. (1)
2.
L’Unità promuove analisi, strategie, metodi e strumenti di intervento in
grado di potenziare le competenze e le capacità relazionali di chi opera nel
sistema scolastico.
“2
bis. L’Unità di cui al comma 1:
a)
promuove
le abilità emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunità
scolastica anche al fine di prevenire forme di disagio;
b)
interviene,
anche in collaborazione con equipe multidisciplinari, a supporto psicologico di
situazioni di disturbo e di disagio psicosociale;
c)
favorisce
ambienti di apprendimento e contesti organizzativi
inclusivi;
d)
favorisce
la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi
sanitari e sociali;
e)
promuove
l’integrazione culturale nel rispetto delle differenze di genere, culturali,
politiche e religiose. (2)
(1)
Parole aggiunte dalla l.r.
46/2019, art. 1,
comma 1, lett. a).
(2) Comma aggiunto dalla l.r.
46/2019, art. 1,
comma 1, lett. b).
Art. 13
Destinatari degli
interventi e attività previste
1.
L’Unità assume come destinatari delle proprie attività:
a) singoli o gruppi di docenti, di
alunni e di genitori;
b) singole istituzioni
scolastiche o reti di scuole;
c) strutture gestionali e
amministrative, periferiche e/o centrali, del sistema dell’istruzione.
2.
L’Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di
attività, realizzate in collegamento e collaborazione con altri servizi
territoriali, con le università e le società scientifiche di settore, le
strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale, le parti interessate:
a) elaborazione di modelli
interpretativi, strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche
attraverso specifiche forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di interesse
(didattica, organizzazione scolastica, relazioni intra e interistituzionali);
b) monitoraggio e analisi
quali-quantitativa dei processi di carattere psicologico individuabili come
fattori critici o di successo nell’erogazione dei servizi offerti dalle
istituzioni scolastiche e nei processi di insegnamento – apprendimento.
b bis)
consulenza e sostegno psicologico – individuale e/o di gruppo, anche
sotto forma di sportelli di ascolto - a docenti, alunni e genitori; (3)
b
ter) lettura e rilevazione dei fabbisogni, progettazione, erogazione,
valutazione e monitoraggio di interventi tesi a soddisfare le finalità di cui
all’articolo 12. (4)
(3) Lettera aggiunta dalla l.r.
46/2019, art. 2,
comma 1, lett. a).
(4) Lettera aggiunta dalla l.r.
46/2019, art. 2,
comma 1, lett. a)
Art. 13 bis.
Tavolo tecnico istituzionale permanente (5)
1.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, attiva un tavolo tecnico istituzionale
permanente per la programmazione annuale degli interventi regionali e attività
relative all’Unità regionale di psicologia scolastica e a quella di pedagogia e
formazione del personale della scuola, al fine di creare sinergie tra i vari
operatori competenti per poter meglio indirizzare le misure di supporto e
promozione.
2.
Il tavolo di cui al comma 1 è composto dagli assessori competenti, dal
Garante regionale dei diritti dei minori, da un rappresentante dell’Ufficio
scolastico regionale, da un rappresentante dell’Ordine degli psicologi della
regione, da uno neuropsichiatra infantile, da un rappresentante psicologo
dell’ISS (Istituto Superiore sanità), da un rappresentante psicologo e da un
rappresentante pedagogista che opera nei servizi educativi, da un
mediatore/mediatrice interculturale e un mediatore/mediatrice familiare, da un
rappresentante delle associazioni professionali di categoria dei pedagogisti
della regione.
3.
Ai componenti del tavolo tecnico, nominati sulla base del regolamento di
cui all’articolo 14 della presente legge, non è corrisposto alcun gettone di
presenza.
(5) Articolo aggiunto dalla l.r.
46/2019, art. 3,
comma 1.
Art. 14
Organizzazione dell’Unità
1.
L’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Unità insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da
attuarsi con avviso pubblico, (6) sono
definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(6)
Parole inserite dalla l.r. n. 46/2019, art. 4, comma 1.
TITOLO
III
UNITA’ REGIONALE DI
PEDAGOGIA
E FORMAZIONE DEL
PERSONALE DELLA SCUOLA
Art.15
(7)
Finalità e obiettivi
1. La Regione Puglia istituisce l’Unità di formazione del
personale e di pedagogia scolastica, di seguito denominata “Unità”. L’Unità è
una struttura di supporto che opera al servizio del personale docente e
amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA), degli alunni e delle alunne di tutte
le età e delle loro famiglie. 2. L’Unità promuove analisi del
contesto, raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento
pedagogico e formativo, allo scopo di garantire lo sviluppo armonico degli
alunni e delle alunne e la professionalità di quanti operano nel sistema
scolastico, in un contesto teso a promuovere il benessere delle persone
coinvolte, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell’istruzione,
degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale.
3. L’Unità tutela i diritti dell’infanzia e della
preadolescenza valorizzando la naturale esperienza scolastica nel rispetto dei
bisogni educativi di ognuno, nel pieno rispetto dell’identità personale,
culturale e sociale, in particolare:
a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la
relazione creando un clima relazionale positivo a scuola, in famiglia e nei
servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore), nell’ottica del
lavoro di rete e di equipe multidisciplinare; b) promuove negli alunni e
nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi; c)
favorisce ambiti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi,
facilitando i docenti nel percorso di integrazione e di supporto didattico per
l’alunno, fornendo strategie pedagogiche funzionali al processo; d)
promuove l’integrazione attraverso l’educazione al rispetto, alle differenze
di genere, culturali, politiche e religiose; e) previene e contrasta il
disagio, l’insuccesso, l’abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo
nel rispetto e in raccordo con le previsioni di cui alla legge regionale 3
ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei
fenomeni di bullismo e del cyberbullismo); f) sostiene la genitorialità e
valorizza le competenze delle famiglie.
(7) Articolo sostituito dalla l.r.
6/2020,art.1, comma 1.
Art. 16
Destinatari, funzioni e attività previste (8)
1.
L’Unità assume come destinatari delle proprie attività:
a) docenti o
gruppi di docenti, discenti, genitori e personale ATA; (9)
b) singole istituzioni scolastiche o
reti di scuole;
c) strutture gestionali e
amministrative, periferiche ovvero centrali, del sistema dell’istruzione, (10) agenzie e strutture attive presso gli
enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel
campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative
educative rivolte all’infanzia e ai giovani.
2.
L’Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di
attività, realizzate in collegamento e collaborazione – fatte salve le
rispettive competenze e autonomie – con altri servizi territoriali, con le
università e le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale:
a) rilevazione della domanda
formativa di bisogni pedagogico-educativi emergenti; (11)
b) elaborazione di modelli e
strumenti formativi;
c) progettazione e realizzazione
di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli
studenti con informatizzazione dei fenomeni di emergenza
educativa nelle scuole; (12)
d)
realizzazione di attività e interventi di carattere formativo e pedagogico nelle
istituzioni scolastiche, in particolare:
1) consulenza e sostegno pedagogico –
individuale ovvero di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di
narrazione, laboratori che coinvolgono docenti, genitori e alunni;
2) sostegno e formazione
pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale
positivo nel contesto classe; 3)
progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di
apprendimento positivo tramite l’utilizzo di nuove metodologie didattiche,
neuropedagogiche e inclusive; (13)
e) monitoraggio e analisi dei
risultati degli interventi formativi.
(8)
Rubrica sostituita dalla l.r.
6/2020, art.2,
comma 1, lett. a).
(9) Lettera sostituita dalla l.r.
6/2020, art.2,
comma 1, lett. b).
(10) Parole aggiunte dalla l.r.
6/2020, art.2,
comma 1, lett. c).
(11) Parole aggiunte dalla l.r.
6/2020, art.2,
comma 1, lett.
d).
(12) Parole aggiunte dalla l.r.
6/2020, art.2,
comma 1, lett.
e).
(13) Lettera sostituita dalla l.r.
6/2020, art.2,
comma 1, lett.
e).
Art.17
Organizzazione
1.
L’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Unità insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti, da
attuarsi con avviso pubblico (14) sono definite
dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
(14) Parole aggiunte dalla l.r.
6/2020, art. 3,
comma
1.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
E
FINANZIARIE
Art. 18
Abrogazione
1.
La legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per
l’attuazione del diritto allo studio), è abrogata.
Art. 19
Norma finanziaria
1. Le
norme contenute nella presente legge troveranno applicazione con l’approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 nel quale saranno
individuati gli stanziamenti necessari.
La presente legge è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 04
dicembre 2009
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