Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2020
Numero
19
Data
28/10/2020
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Esenzione dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Note
Allegati

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale  N° 1651 del 08/10/2020 di adozione del Regolamento;


EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Regolamento di attuazione


Art. 1


AMBITO TEMPORALE


1.1 -  L’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, prevede l’esenzione integrale dal pagamento dell’IRAP per le nuove iniziative produttive avviate sul territorio della Regione Puglia, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 (data di pubblicazione della citata legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.44/2020) e il 31 dicembre 2020.


1.2 -L’esenzione viene concessa mediante azzeramento delle aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).


1.3 -L’esenzione è valida per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro anni successivi, intesi come periodi d’imposta consecutivi.


1.4 -Per periodo di imposta si deve intendere l’arco temporale che si configura come tale ai fini dell’applicazione dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2


AMBITO SOGGETTIVO


2.1 -Sono ammessi a beneficiare dell’esenzione fiscale i soggetti indicati dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), esercenti le attività imprenditoriali che rientrano nelle categorie economiche del turismo, delle attività manifatturiere, della ricerca e tecnologia
ed individuati dai Codici ATECO 2007, in particolare contraddistinti dalle seguenti “Divisioni”: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 55, 56, 59, 62, 63, 72, 79, 90, 93, 95 e 96.


2.2 -Qualora la medesima impresa svolga attività diversificate, rientranti in differenti tipologie, essa potrà beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, solamente in relazione alla quota di attività riferita ai codici ATECO agevolati.

Art. 3

AMBITO OGGETTIVO


3.1 -Come indicato all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, per “nuova iniziativa produttiva” s’intende:


 a) l’attività che viene svolta, per la prima volta, nel territorio della Regione Puglia ed avviata contestualmente
 o successivamente alla richiesta di iscrizione di una nuova impresa presso il Registro delle Imprese tenuto dalla competente CCIAA;
 b) l’attività avviata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo (localizzazione) sul territorio regionale da parte di un’impresa già avente sede legale in un ambito territoriale diverso da quello della Puglia;
c) l’attività avviata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo (localizzazione) sul territorio regionale da parte di un’impresa già avente sede legale in Puglia.


3.2 -Riguardo alla lettera a), rileva, ai fini della valutazione del requisito della “novità” dell’impresa, l’avvenuta annotazione nel Registro delle Imprese della relativa richiesta presentata alla competente CCIAA, dalla cui certificazione si evinca che l’iscrizione della nuova impresa e l’avvio della corrispondente attività sia avvenuto nell’arco temporale compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Nel concetto di impresa “nuova” rientrano anche le attività già esistenti sul territorio regionale, la cui titolarità sia mutata in capo ad un nuovo soggetto. La “novità” dell’impresa in questo caso risiede nelle caratteristiche del titolare dell’impresa al quale devono corrispondere una nuova partita IVA, un nuovo codice fiscale ed una nuova iscrizione al Registro Imprese attraverso l’attribuzione di un nuovo numero di R.E.A..

 
3.3 -Si configura come comportamento elusivo – da cui deriva la decadenza dal beneficio – il caso in cui la medesima attività sia stata cessata e successivamente riavviata nell’arco temporale tra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 tramite lo stesso insediamento produttivo (sede legale o localizzazione), al fine di beneficiare dell’agevolazione.


3.4 -L’impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere l’imposta nella misura e secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari, qualora l’attività cessi per il trasferimento dell’impresa, fuori dal territorio regionale, prima del 31 dicembre 2024.


3.5 -Secondo quanto indicato nel comma 1, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, l’agevolazione regionale spetta alle eventuali localizzazioni presenti sul territorio della regione Puglia (stabilimenti, cantieri, uffici, basi fisse) e avviate per il tramite di un nuovo insediamento produttivo da parte di un’impresa avente sede legale in un ambito territoriale diverso da quello pugliese, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall’articolo 3, comma 1, lettera b).


3.6 -Secondo quanto indicato nel comma 1, lettera c), dell’articolo della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, l’agevolazione regionale spetta, anche alle imprese già aventi sede legale in Puglia che decidano di iniziare l’attività attraverso l’apertura di una nuova localizzazione tramite un nuovo insediamento produttivo sul territorio regionale pugliese (stabilimenti, cantieri, uffici, basi fisse), sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall’articolo comma 1, lettera c).


3.7 -Al fine di valutare la sussistenza delle predette condizioni, sono rilevanti i dati risultanti dal Registro delle Imprese.


3.8 -Ai fini dell’articolo 3 , comma 1, lettere b) e c), devono intendersi ricomprese nella sfera operativa dell’agevolazione in oggetto anche le imprese iscritte nel “Registro delle Imprese” prima del 30 marzo 2020, ma che hanno avviato l’attività solo successivamente alla predetta data.


3.9 -Sono esenti dall’imposta i trasferimenti di azienda o di rami aziendali, di azioni e quote sociali, che si realizzino mediante disposizioni mortis causa a favore dei discendenti e/o del coniuge dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:


 a.  l’erede si impegna a non cessare l’esercizio dell’attività d’impresa a decorrere dalla data del trasferimento fino al 31 dicembre 2024: tale impegno deve essere formalizzato in modo esplicito nella dichiarazione di successione, previa iscrizione alla competente CCIAA dalla cui certificazione risultino i medesimi Codici divisione ATECO ammessi al beneficio. Nel caso in cui l’impegno non venga mantenuto, l’erede è tenuto a corrispondere l’imposta nella misura ordinaria, secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari;
 b.  se invece ad essere trasferite sono partecipazioni in società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa non cessino l’esercizio dell’attività d’impresa e detengano il controllo di cui all’articolo 2359, comma 1, del Codice Civile a decorrere dalla data del trasferimento fino al 31 dicembre 2024, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso, previa iscrizione alla competente CCIAA dalla cui certificazione risultino i medesimi Codici ATECO ammessi al beneficio Nel caso in cui l’impegno non venga mantenuto, l’erede è tenuto a corrispondere l’imposta nella misura ordinaria, secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.

 

Art. 4


VINCOLI “DE MINIMIS”

4.1 -   In attuazione del comma dell’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, secondo cui l’esenzione in oggetto si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”, i soggetti passivi dell’Irap che beneficiano di tale esenzione, sono tenuti a garantire che l’ammontare complessivo derivante dal cumulo tra gli eventuali altri aiuti de minimis accordati alla medesima impresa e l’esenzione in oggetto, non ecceda il massimale previsto dalla vigente normativa.


4.2 -A tal fine ne fanno espressa dichiarazione nella comunicazione di cui al punto 5. del presente regolamento.

 

Art. 5


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE


5.1 -La richiesta di accesso all’esenzione IRAP deve essere effettuata in sede di dichiarazione annuale IRAP, da presentarsi relativamente al periodo d’imposta 2020, senza nessuna ulteriore comunicazione nei confronti della Regione, eccetto l’obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva qui di seguito illustrata.


5.2 -L’impresa che intende beneficiare della presente agevolazione è tenuta a presentare al competente Ufficio della Sezione Finanze della Regione Puglia, entro e non oltre il termine sopra indicato, un’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui deve attestare:


 a. che, sia l’attività produttiva avviata, sia la relativa classificazione ATECO 2007, risultino entrambe presenti nella certificazione della competente CCIAA;


 b. che le circostanze sopra indicate, oltre a rientrare tra quelle ammesse a fruire dell’esenzione IRAP, devono ricollegarsi funzionalmente ad una delle seguenti casistiche:

1. impresa neo-costituita, la cui attività, svolta per la prima volta nel territorio della Regione Puglia, è stata avviata contestualmente o successivamente alla richiesta di iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla competente CCIAA, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31
dicembre 2020;
2. impresa già costituita alla data del 29 marzo 2020 ed avente sede legale in un ambito territoriale diverso da quello della Regione Puglia che, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, ha iniziato un’attività produttiva attraverso l’apertura di una nuova localizzazione
nel territorio pugliese; 3. impresa già costituita alla data del 29 marzo 2020 ed avente sede legale in Puglia che, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, ha iniziato un’attività produttiva attraverso l’apertura di una nuova localizzazione nel territorio pugliese;

       c. che l’attività d’impresa oggetto della agevolazione fiscale prevista dalla legge regionale 27 marzo 2020, n. 11, non venga trasferita fuori dal territorio regionale a decorrere dalla data di insediamento in Puglia fino al 31 dicembre 2024.


5.3 -La dichiarazione deve essere redatta secondo lo schema risultante dal modello quivi annesso [modello sub (1)], essere sottoscritta dal soggetto beneficiario dell’agevolazione fiscale o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale ed essere trasmessa entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione IRAP.


5.4 -La mancata presentazione della dichiarazione in oggetto entro il termine ultimo previsto ovvero la presentazione di una dichiarazione incompleta (per l’assenza di una delle informazioni obbligatorie e/o dei dati previsti dal modello) determina la decadenza automatica dall’agevolazione regionale ai fini IRAP.

 

Art. 6

 
DOCUMENTI E MODELLI ANNESSI


6.1   -Si annette al presente regolamento il modello di dichiarazione sub (1) da presentare alla Regione Puglia. Le disposizioni normative di interesse, il presente regolamento di disciplina, il modello sub (1), nonché la descrizione di dettaglio delle attività di cui ai Codici ATECO 2007 previsti all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2020, n.11 saranno resi disponibili anche mediante il sito internet della Regione Puglia all’indirizzo:  www.regione.puglia.it nella Sezione apposita dedicata ai tributi regionali: ( https://www.regione.puglia.it / Portali tematici Istituzione e partecipazionePortale dei Tributi).


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.