IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42,
comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato
dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°
1651 del 08/10/2020 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Regolamento di attuazione
Art. 1
AMBITO TEMPORALE
1.1 - L’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 1
della legge
regionale 27 marzo 2020, n. 11, prevede l’esenzione integrale dal pagamento
dell’IRAP per le nuove iniziative produttive avviate sul territorio della
Regione Puglia, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 (data di pubblicazione
della citata legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.44/2020) e il
31 dicembre 2020.
1.2 -L’esenzione viene concessa mediante azzeramento delle
aliquote IRAP di cui agli articoli 16, comma 1, e 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
1.3 -L’esenzione è valida per il periodo d’imposta di inizio
dell’attività e per i quattro anni successivi, intesi come periodi d’imposta
consecutivi.
1.4 -Per periodo di imposta si deve intendere l’arco temporale
che si configura come tale ai fini dell’applicazione dell’IRAP, ai sensi
dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Art. 2
AMBITO SOGGETTIVO
2.1 -Sono ammessi a beneficiare dell’esenzione fiscale i
soggetti indicati dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonché riordino della disciplina dei tributi locali), esercenti le attività
imprenditoriali che rientrano nelle categorie economiche del turismo, delle
attività manifatturiere, della ricerca e tecnologia
ed individuati dai
Codici ATECO 2007, in particolare contraddistinti dalle seguenti “Divisioni”:
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 41, 42, 43, 55, 56, 59, 62, 63, 72, 79, 90, 93, 95 e 96.
2.2 -Qualora la medesima impresa svolga attività
diversificate, rientranti in differenti tipologie, essa potrà beneficiare delle
agevolazioni di cui alla legge
regionale 27 marzo 2020, n. 11, solamente in relazione alla quota di
attività riferita ai codici ATECO agevolati.
Art. 3
AMBITO OGGETTIVO
3.1 -Come indicato all’articolo 3,
comma 1, della legge
regionale 27 marzo 2020, n. 11, per “nuova iniziativa produttiva” s’intende:
a) l’attività che viene svolta, per la prima volta,
nel territorio della Regione Puglia ed avviata contestualmente
o
successivamente alla richiesta di iscrizione di una nuova impresa presso il
Registro delle Imprese tenuto dalla competente CCIAA;
b) l’attività
avviata per il tramite di un nuovo insediamento produttivo (localizzazione)
sul territorio regionale da parte di un’impresa già avente sede legale in un
ambito territoriale diverso da quello della Puglia;
c) l’attività avviata
per il tramite di un nuovo insediamento produttivo (localizzazione) sul
territorio regionale da parte di un’impresa già avente sede legale in Puglia.
3.2 -Riguardo alla lettera a), rileva, ai fini della
valutazione del requisito della “novità” dell’impresa, l’avvenuta annotazione
nel Registro delle Imprese della relativa richiesta presentata alla competente
CCIAA, dalla cui certificazione si evinca che l’iscrizione della nuova impresa e
l’avvio della corrispondente attività sia avvenuto nell’arco temporale compreso
tra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Nel concetto di impresa “nuova”
rientrano anche le attività già esistenti sul territorio regionale, la cui
titolarità sia mutata in capo ad un nuovo soggetto. La “novità” dell’impresa in
questo caso risiede nelle caratteristiche del titolare dell’impresa al quale
devono corrispondere una nuova partita IVA, un nuovo codice fiscale ed una nuova
iscrizione al Registro Imprese attraverso l’attribuzione di un nuovo numero di
R.E.A..
3.3 -Si configura come comportamento elusivo – da cui
deriva la decadenza dal beneficio – il caso in cui la medesima attività sia
stata cessata e successivamente riavviata nell’arco temporale tra il 30 marzo
2020 e il 31 dicembre 2020 tramite lo stesso insediamento produttivo (sede
legale o localizzazione), al fine di beneficiare dell’agevolazione.
3.4 -L’impresa beneficiaria è tenuta a corrispondere l’imposta
nella misura e secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia di
versamenti fiscali e tributari, qualora l’attività cessi per il trasferimento
dell’impresa, fuori dal territorio regionale, prima del 31 dicembre 2024.
3.5 -Secondo quanto indicato nel comma 1, lettera b),
dell’articolo 3
della legge
regionale 27 marzo 2020, n. 11, l’agevolazione regionale spetta alle
eventuali localizzazioni presenti sul territorio della regione Puglia
(stabilimenti, cantieri, uffici, basi fisse) e avviate per il tramite di un
nuovo insediamento produttivo da parte di un’impresa avente sede legale in un
ambito territoriale diverso da quello pugliese, sempre nel rispetto delle
prescrizioni stabilite dall’articolo 3, comma 1, lettera b).
3.6 -Secondo quanto indicato nel comma 1, lettera c),
dell’articolo 3
della legge
regionale 27 marzo 2020, n. 11, l’agevolazione regionale spetta, anche alle
imprese già aventi sede legale in Puglia che decidano di iniziare l’attività
attraverso l’apertura di una nuova localizzazione tramite un nuovo insediamento
produttivo sul territorio regionale pugliese (stabilimenti, cantieri, uffici,
basi fisse), sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall’articolo 3
comma 1, lettera c).
3.7 -Al fine di valutare la sussistenza delle predette
condizioni, sono rilevanti i dati risultanti dal Registro delle Imprese.
3.8 -Ai fini dell’articolo 3
, comma 1, lettere b) e c), devono intendersi ricomprese nella sfera
operativa dell’agevolazione in oggetto anche le imprese iscritte nel “Registro
delle Imprese” prima del 30 marzo 2020, ma che hanno avviato l’attività solo
successivamente alla predetta data.
3.9 -Sono esenti dall’imposta i trasferimenti di azienda o di
rami aziendali, di azioni e quote sociali, che si realizzino mediante
disposizioni mortis causa a favore dei discendenti e/o del coniuge
dell’imprenditore o del titolare di partecipazioni, a condizione che vengano
rispettate le seguenti condizioni:
a. l’erede si impegna a non cessare l’esercizio
dell’attività d’impresa a decorrere dalla data del trasferimento fino al 31
dicembre 2024: tale impegno deve essere formalizzato in modo esplicito nella
dichiarazione di successione, previa iscrizione alla competente CCIAA dalla
cui certificazione risultino i medesimi Codici divisione ATECO ammessi al
beneficio. Nel caso in cui l’impegno non venga mantenuto, l’erede è tenuto a
corrispondere l’imposta nella misura ordinaria, secondo le modalità stabilite
dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari;
b. se invece ad essere trasferite sono partecipazioni in
società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa
non cessino l’esercizio dell’attività d’impresa e detengano il controllo di
cui all’articolo 2359, comma 1, del Codice Civile a decorrere dalla data del
trasferimento fino al 31 dicembre 2024, rendendo, contestualmente alla
presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione,
apposita dichiarazione in tal senso, previa iscrizione alla competente CCIAA
dalla cui certificazione risultino i medesimi Codici ATECO ammessi al
beneficio Nel caso in cui l’impegno non venga mantenuto, l’erede è tenuto a
corrispondere l’imposta nella misura ordinaria, secondo le modalità stabilite
dalle leggi vigenti in materia di versamenti fiscali e tributari.
Art. 4
VINCOLI “DE MINIMIS”
4.1 - In attuazione del comma 3
dell’articolo 1 della legge
regionale 27 marzo 2020, n. 11, secondo cui l’esenzione in oggetto si
applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti “de minimis”, i soggetti passivi dell’Irap che beneficiano di
tale esenzione, sono tenuti a garantire che l’ammontare complessivo derivante
dal cumulo tra gli eventuali altri aiuti de minimis accordati alla medesima
impresa e l’esenzione in oggetto, non ecceda il massimale previsto dalla vigente
normativa.
4.2 -A tal fine ne fanno espressa dichiarazione nella
comunicazione di cui al punto 5. del presente regolamento.
Art. 5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE
5.1 -La richiesta di accesso all’esenzione IRAP deve
essere effettuata in sede di dichiarazione annuale IRAP, da presentarsi
relativamente al periodo d’imposta 2020, senza nessuna ulteriore comunicazione
nei confronti della Regione, eccetto l’obbligo di presentazione della
dichiarazione sostitutiva qui di seguito illustrata.
5.2 -L’impresa che intende beneficiare della presente
agevolazione è tenuta a presentare al competente Ufficio della Sezione Finanze
della Regione Puglia, entro e non oltre il termine sopra indicato, un’apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui deve attestare:
a. che, sia l’attività produttiva avviata, sia
la relativa classificazione ATECO 2007, risultino entrambe presenti nella
certificazione della competente CCIAA;
b. che le circostanze sopra indicate, oltre a
rientrare tra quelle ammesse a fruire dell’esenzione IRAP, devono ricollegarsi
funzionalmente ad una delle seguenti casistiche:
1. impresa neo-costituita, la cui attività, svolta per
la prima volta nel territorio della Regione Puglia, è stata avviata
contestualmente o successivamente alla richiesta di iscrizione presso il
Registro delle Imprese tenuto dalla competente CCIAA, nel periodo compreso tra
il 30 marzo 2020 e il 31
dicembre 2020;
2. impresa già costituita alla
data del 29 marzo 2020 ed avente sede legale in un ambito territoriale diverso
da quello della Regione Puglia che, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020
e il 31 dicembre 2020, ha iniziato un’attività produttiva attraverso
l’apertura di una nuova localizzazione
nel territorio pugliese; 3. impresa
già costituita alla data del 29 marzo 2020 ed avente sede legale in Puglia
che, nel periodo compreso tra il 30 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, ha
iniziato un’attività produttiva attraverso l’apertura di una nuova
localizzazione nel territorio pugliese;
c. che l’attività
d’impresa oggetto della agevolazione fiscale prevista dalla legge
regionale 27 marzo 2020, n. 11, non venga trasferita fuori dal territorio
regionale a decorrere dalla data di insediamento in Puglia fino al 31 dicembre
2024.
5.3 -La dichiarazione deve essere redatta secondo lo
schema risultante dal modello quivi annesso [modello sub (1)], essere
sottoscritta dal soggetto beneficiario dell’agevolazione fiscale o da chi ne ha
la rappresentanza legale o negoziale ed essere trasmessa entro e non oltre il
termine di presentazione della dichiarazione IRAP.
5.4 -La mancata presentazione della dichiarazione in
oggetto entro il termine ultimo previsto ovvero la presentazione di una
dichiarazione incompleta (per l’assenza di una delle informazioni obbligatorie
e/o dei dati previsti dal modello) determina la decadenza automatica
dall’agevolazione regionale ai fini IRAP.
Art. 6
DOCUMENTI E MODELLI ANNESSI
6.1 -Si annette al presente regolamento il
modello di dichiarazione sub (1) da presentare alla Regione Puglia. Le
disposizioni normative di interesse, il presente regolamento di disciplina, il
modello sub (1), nonché la descrizione di dettaglio delle attività di cui ai
Codici ATECO 2007 previsti all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 27
marzo 2020, n.11 saranno resi disponibili anche mediante il sito internet della
Regione Puglia all’indirizzo: www.regione.puglia.it nella Sezione
apposita dedicata ai tributi regionali: ( https://www.regione.puglia.it /
Portali tematici Istituzione e partecipazionePortale dei Tributi).
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1
della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.