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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2020
Numero
9
Data
15/05/2020
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Modifiche al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7 (Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza)”.
Note
Nota : Con rettifica pubblicata nel B.U.R.P. n. 134, del 24/09/2020 : si elimina il relativo allegato “SCHEDE DEI PRESIDI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DELLA REGIONE PUGLIA” (da pagina 14 a pagina 84) in quanto tale allegato costituisce giusta parte integrante della DGR 375/2020 di adozione del regolamento, ma non del succitato regolamento regionale a cui è stato erroneamente annesso.
Allegati
Nessun allegato

 



Nota : Con rettifica pubblicata nel B.U.R.P. n. 134, del 24/09/2020 :  si elimina il relativo allegato “SCHEDE DEI PRESIDI TERRITORIALI DI ASSISTENZA DELLA REGIONE PUGLIA” (da pagina 14 a pagina 84) in quanto tale allegato costituisce giusta parte integrante della DGR 375/2020 di adozione del regolamento, ma non del succitato regolamento regionale a cui è stato erroneamente annesso.
 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

 VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della  L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale  N° 375 del 19/03/2020 di adozione  del Regolamento;


EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO


Art. 1


1.  Al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n.7 sono apportate le seguenti modifiche:
   -L’articolo 4 (L’OFFERTA DEI PTA) è sostituito con il seguente:

“1. Con deliberazione della Giunta Regionale possono essere istituiti nuovi Presidi Territoriali di Assistenza, su  richiesta delle AA.SS.LL., sulla base delle evidenze epidemiologiche e del fabbisogno sanitario del territorio di  riferimento adeguatamente giustificato dai proponenti, nonché dell’assetto dei servizi sanitari del territorio di riferimento in esito ai processi di riorganizzazione dell’offerta. La previsione di servizi aventi natura residenziale, in particolare, deve essere accompagnata da un’adeguata esplicitazione della compatibilità con la programmazione regionale relativa a ciascuna tipologia di assistenza.
 
2. La richiesta deve essere, altresì, accompagnata da una dettagliata relazione sulla sostenibilità finanziaria della riconversione, con particolare riferimento ai servizi di nuova attivazione, rispetto a quelli eventualmente già erogati nella struttura o in altre strutture distrettuali, ivi comprese le eventuali richieste di ore aggiunti vedi assistenza specialistica ambulatoriale. Il piano di fattibilità deve indicare i costi dei servizi già attivi e quelli per il loro eventuale trasferimento o potenziamento, i costi di ciascun servizio da attivare e le risorse destinate a coprire i costi previsti.

3. La richiesta dovrà, inoltre, evidenziare la sostenibilità organizzativa della riconversione, indicando il personale necessario, con particolare riferimento alla attivazione dei nuovi servizi, le modalità e i tempi per l’eventuale reclutamento e la compatibilità con il piano dei fabbisogni della Azienda proponente approvato dalla Giunta Regionale.

4. La suddetta richiesta deve essere istruita da parte della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e approvata dalla Giunta Regionale con propria deliberazione che istituisce i nuovi PTA.

5.  Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale approva, altresì, le relative schede.

6. L’istituzione di ulteriori presidi deve essere prevista, prioritariamente, nei distretti socio-sanitari che risultano privi di tali strutture, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del Regolamento regionale n.7/2017 e  ss.mm.ii .

7. In ogni caso, l’inserimento di ulteriori presidi territoriali nella programmazione regionale e l’adozione della deliberazione istitutiva del PTA rappresentano condizione imprescindibile per l’avvio della attuazione di eventuali interventi previsti e per la richiesta di finanziamenti regionali a valere sulla programmazione comunitaria 2014-2020.”

-Il comma 3 dell’articolo 5 (L’OFFERTA DEI SERVIZI ALL’INTERNO DEL PTA) è sostituito con il seguente:
 “3. I servizi resi in ciascun presidio sono individuati nelle apposite schede che sono allegate ad atto deliberativo della Giunta Regionale.”

     -Il comma 6 dell’articolo 5 (L’OFFERTA DEI SERVIZI ALL’INTERNO DEL PTA) è sostituito con il seguente:
“6. Salvo motivate e documentate esigenze connesse alla attuazione degli investimenti programmati, l’offerta dei servizi previsti nelle schede approvate dalla Giunta Regionale dovrà essere resa disponibile entro 12 mesi dalla entrata in vigore del Regolamento regionale n. 7/2019 per i n. 33 PTA in esso previsti e, per i PTA di nuova istituzione, entro la data indicata dalla deliberazione di Giunta regionale che istituisce ciascun nuovo presidio.”


Art. 2
 

1. Le schede dei Presidi Territoriali di Assistenza della Regione Puglia allegate al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n.7 sono sostituite dalle schede allegate alla delibera di approvazione del presente Regolamento.


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.