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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2021
Numero
11
Data
26/05/2021
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
“Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) e 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni)”
Note
Allegati

 



CAPO I
Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale) CAPO I Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)

 

Art.  1
Modifica all’articolo
1 della l.r. 11/2001


1.  Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 11/2001, è sostituito dal seguente:


“1.  La Regione Puglia, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,relativa alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale.”

 

 

Art.  2
Modifica all’articolo
4 della l.r. 11/2001


1.  Il comma 8 bis dell’articolo 4 della l.r. 11/2001, è sostituito dal seguente: “8 bis Per gli interventi di cui alla lettera B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma 8 si applica altresì per i progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in:


a)  aree naturali protette e siti “rete natura 2000” (SIC e ZPS di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminatura e della flora e della fauna selvatica e alla direttiva 70/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);


b) beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici (UCP) così come definiti e previsti dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2020, n. 574;


c)  zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola.

Art.  3
Integrazione all’articolo
4 della l.r. 11/2001


1.  Dopo la lettera e) del comma 12 dell’articolo 4 della l.r. 11/2001, è aggiunta la seguente:


“e bis)  gli interventi dimessa in sicurezza, di protezione delle superfici esposte tali da non comportare modifiche delle coste e i ripascimenti non strutturali e a carattere manutentivo di spiagge; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento di strade esistenti; gli interventi riguardanti canali deviatori privi di regime idraulico permanente e opere di mitigazione del rischio idraulico con tempi di ritorno superiori a trent’anni.”.

 

Art. 4
Modifica all’articolo 28 della l.r. 11/2001


1.  Dopo il comma 6 bis dell’articolo 28 della l.r. 11/2001 è aggiunto il seguente:


“6 ter. I componenti del Comitato rimangono in carica per un periodo pari a due anni. L’eventuale proroga è concessa in base alla normativa in materia.”.

 

Art.  5
Modifica agli allegati A e B della
l.r. 11/2001


1.  Nelle more di un complessivo adeguamento della normativa regionale in materia di valutazione d’impatto ambientale alla normativa statale, l’Allegato A e l’Allegato B con i relativi sottoelenchi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale) sono sostituiti dagli allegati A e B e relativi sottoelenchi delle presenti disposizioni.

2. Salvo che il proponente non reiteri l’istanza di valutazione ambientale, sono archiviati i procedimenti avviati, non conclusi e in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge.

3.  La presentazione dell’istanza di reiterazione di cui al comma 2 deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinando il prosieguo del procedimento.

 

CAPO II
Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33
(Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti)

 

Art.  6
Modifica alla
l.r. 33/2006

 

1.  Dopo l’articolo 6 bis della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti) è aggiunto il seguente:


“Art. 6 ter (Grandi eventi sportivi)


1.  Sono considerati grandi eventi sportivi le manifestazioni che attribuiscono un titolo sportivo di livello extra regionale riconosciuto dalle federazioni di riferimento, ovvero nazionali e internazionali organizzate dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paraolimpico, ovvero nazionali e internazionali con numero di edizioni realizzate non inferiore a venti e con un numero di partecipanti non inferiori a trecento, calcolati come singoli o come somma totale dei componenti di tutte le squadre in competizione.

2. L’eventuale finanziamento delle manifestazioni di cui al comma 1 è disposto in misura non superiore a euro 100 mila e in deroga all’articolo 6 bis, sulla base di deliberazione della Giunta regionale contenente le modalità di erogazione.

Art. 7
Norma finanziaria


1.  Per le finalità di cui all’articolo 6 ter della l.r. 33/2006, si provvede per l’esercizio finanziario 2021 con le risorse iscritte alla missione 6, programma 1, del bilancio regionale autonomo.

 

CAPO III
Modifica alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 34
(Norme per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni)

 

Art.  8
Modifica alla
l.r. 34/1980

1.  Dopo l’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l’organizzazione e lapartecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad enti ed associazioni) èaggiunto il seguente:


“Art. 3 bis
1.  Al fine di far conoscere la Puglia nel mondo può essere concesso il patrocinio gratuito della regione Puglia ad atleti residenti, domiciliati o nati in Puglia, impegnati in competizionisportive internazionali che attribuiscono un titolo riconosciuto dalle federazioni di riferimento.

2. La richiesta è inoltrata dall’interessato e alla concessione del patrocinio di cui al comma 1 è connesso l’obbligo di esporre in modo visibile sulla divisa e sull’eventuale mezzo di gara il logo della Regione Puglia pertutta la durata dellamanifestazione o pertuttigli appuntamentie tappe che la compongono.

3.  La richiesta del patrocinio per scopi diversi da quelli previsti dal presente articolo, ovvero l’uso difforme del logo o per fini diversi dalla pubblicizzazione della Puglia nell’ambito delle manifestazioni di cui al comma 1, comporta la revoca del patrocinio e il risarcimento del danno.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.