CAPO I
Modifiche alla legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale) CAPO I Modifiche alla legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale)
Art. 1
Modifica all’articolo 1 della l.r.
11/2001
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r.
11/2001, è sostituito dal seguente:
“1. La Regione Puglia, in attuazione della direttiva
2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,relativa
alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati e della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione
d’impatto ambientale.”
Art. 2
Modifica all’articolo 4
della l.r.
11/2001
1. Il comma 8 bis dell’articolo 4
della l.r.
11/2001, è sostituito dal seguente: “8 bis Per gli interventi di cui alla
lettera B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma 8 si applica altresì per i
progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in:
a) aree naturali protette e siti “rete natura 2000”
(SIC e ZPS di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminatura e della flora
e della fauna selvatica e alla direttiva 70/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
b) beni paesaggistici e Ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) così come definiti e previsti dal Piano paesaggistico territoriale
regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile
2020, n. 574;
c) zone agricole che gli strumenti urbanistici
vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono
espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi
all’esercizio dell’attività agricola.
Art. 3
Integrazione
all’articolo 4
della l.r.
11/2001
1. Dopo la lettera e) del comma 12 dell’articolo 4
della l.r.
11/2001, è aggiunta la seguente:
“e bis) gli interventi dimessa in sicurezza, di
protezione delle superfici esposte tali da non comportare modifiche delle
coste e i ripascimenti non strutturali e a carattere manutentivo di spiagge;
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in sicurezza e
adeguamento di strade esistenti; gli interventi riguardanti canali deviatori
privi di regime idraulico permanente e opere di mitigazione del rischio
idraulico con tempi di ritorno superiori a trent’anni.”.
Art. 4
Modifica all’articolo 28
della l.r.
11/2001
1. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 28
della l.r.
11/2001 è aggiunto il seguente:
“6 ter. I componenti del Comitato rimangono in carica per
un periodo pari a due anni. L’eventuale proroga è concessa in base alla
normativa in materia.”.
Art. 5
Modifica agli allegati A e B della
l.r.
11/2001
1. Nelle more di un complessivo adeguamento della
normativa regionale in materia di valutazione d’impatto ambientale alla
normativa statale, l’Allegato A e l’Allegato B con i relativi sottoelenchi della
legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale) sono sostituiti dagli allegati A e B e relativi sottoelenchi delle
presenti disposizioni.
2. Salvo che il proponente non reiteri l’istanza di valutazione
ambientale, sono archiviati i procedimenti avviati, non conclusi e in contrasto
con le disposizioni di cui alla presente legge.
3. La presentazione dell’istanza di reiterazione di cui
al comma 2 deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, determinando il prosieguo del
procedimento.
CAPO II
Modifica alla legge
regionale 4 dicembre 2006, n. 33
(Norme per lo sviluppo dello sport per
tutte e per tutti)
Art. 6
Modifica alla l.r.
33/2006
1. Dopo l’articolo 6
bis della legge
regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per
tutte e per tutti) è aggiunto il seguente:
“Art. 6 ter (Grandi eventi sportivi)
1. Sono considerati grandi eventi sportivi le
manifestazioni che attribuiscono un titolo sportivo di livello extra regionale
riconosciuto dalle federazioni di riferimento, ovvero nazionali e internazionali
organizzate dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano o dal Comitato italiano paraolimpico, ovvero nazionali e internazionali
con numero di edizioni realizzate non inferiore a venti e con un numero di
partecipanti non inferiori a trecento, calcolati come singoli o come somma
totale dei componenti di tutte le squadre in competizione.
2. L’eventuale finanziamento delle manifestazioni di cui al
comma 1 è disposto in misura non superiore a euro 100 mila e in deroga
all’articolo 6 bis, sulla base di deliberazione della Giunta regionale
contenente le modalità di erogazione.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui all’articolo 6 ter della l.r.
33/2006, si provvede per l’esercizio finanziario 2021 con le risorse
iscritte alla missione 6, programma 1, del bilancio regionale autonomo.
CAPO III
Modifica alla legge
regionale 30 aprile 1980, n. 34
(Norme per l’organizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione ad
enti ed associazioni)
Art. 8
Modifica alla l.r.
34/1980
1. Dopo l’articolo 3
della legge
regionale 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l’organizzazione e
lapartecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni e per l’adesione
ad enti ed associazioni) èaggiunto il seguente:
“Art. 3 bis
1. Al fine di far conoscere la Puglia
nel mondo può essere concesso il patrocinio gratuito della regione Puglia ad
atleti residenti, domiciliati o nati in Puglia, impegnati in
competizionisportive internazionali che attribuiscono un titolo riconosciuto
dalle federazioni di riferimento.
2. La richiesta è inoltrata dall’interessato e alla concessione
del patrocinio di cui al comma 1 è connesso l’obbligo di esporre in modo
visibile sulla divisa e sull’eventuale mezzo di gara il logo della Regione
Puglia pertutta la durata dellamanifestazione o pertuttigli appuntamentie tappe
che la compongono.
3. La richiesta del patrocinio per scopi diversi da
quelli previsti dal presente articolo, ovvero l’uso difforme del logo o per fini
diversi dalla pubblicizzazione della Puglia nell’ambito delle manifestazioni di
cui al comma 1, comporta la revoca del patrocinio e il risarcimento del
danno.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.