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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2021
Numero
14
Data
08/06/2021
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
“Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) edisposizioni sui provvedimenti in materia ambientale.
Note
Allegati
Nessun allegato

 



CAPO I
Modifica alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11
(Norme sulla valutazione di impatto ambientale)

 

Art. 1
Modifica all’articolo
14 della l.r. 11/2001


1.  Il comma 5 dell’articolo 14  della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) è sostituito dal seguente:


“5. L’autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine permotivate ragioni, per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l’estensione di validità temporale.

 

CAPO II

Disposizioni sui provvedimenti in materia ambientale.*

 

Art. 2
Validità temporale dei provvedimenti in materia ambientale


1.  Le disposizioni previste dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19), si applicano
anche in materia di validità temporale dei provvedimenti di valutazione ambientale comunque denominati e adottati dalla Regione, dalle Province o da qualunque ente pubblico a ciò abilitato dalla normativa statale e regionale.

* Parole sostituite  con rettifica pubblicata nel B.U.R. n. 80 del 24/06/2021

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.