Art. 1
Modifiche all’articolo 3
della l.r.
17/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 3
della legge
regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie diviaggio e
turismo) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: “associazioni” è aggiunta la seguente:
“datoriali”;
b) dopo la parola: “regionale” sono aggiunte le seguenti: “,
sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale di settore”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 7
della l.r.
17/2019
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7
è inserito il seguente:
“3 bis. L’apertura di filiale di agenzia di viaggio e turismo in
franchising è soggetta alle disposizioni di cui al comma 1.”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 11
della l.r.
17/2019
1. Al comma 3 dell’articolo 11
della l.r.
17/2019 le parole: “opera con carattere di esclusività nell’agenzia” sono
sostituite dalle seguenti: “attività lavorativa con carattere di esclusività e
continuità in un’unica agenzia di viaggi.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 12
della l.r.
17/2019
1. Al comma 4 dell’articolo 12
della l.r.
17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) la parola: “C1” è sostituita dalla seguente:
“B2”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “diploma di laurea
triennale nella lingua inglese;
Art. 5
Modifiche all’articolo 13
della l.r.
17/2019
1. All’articolo 13
della l.r.
17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: “e per i candidati che siano stati
alle dipendenze ufficiali di un’agenzia di viaggi da almeno tre anni e per i
titolari di agenzie di viaggi con forma di ditte individuali o di società di
persone da almeno tre anni” sono soppresse;
b) dopo il comma 3 dell’articolo 13 sono aggiunti i
seguenti:
“3 bis. I soggetti esonerati dalla frequenza del corso di
formazione, elencati al comma 3, ai finidell’ammissione all’esame di
abilitazione, devono aver svolto uno stage della durata minima di trecento
ore, presso un’agenzia di viaggi o tour operator.;
3 ter. I corsi sono facoltativi per i candidati che siano
stati alle dipendenze ufficiali di un’agenzia di viaggi da almeno tre anni e
per i titolari di agenzie di viaggi con forma di ditte individuali o di
società di persone da almeno tre anni.;
3 quater. Il richiedente ha l’obbligo di formulare
apposita richiesta di stage presso un soggetto ospitante tramite Posta
elettronica certificata (PEC) o in altra forma prevista dalla normativa. Nel
caso riceve tre dinieghi allo svolgimento, il richiedente è esonerato
dall’obbligo di stage di cui al comma 3 bis. La mancata risposta da parte
delle agenzie e dei tour operator (soggetti ospitanti lo stage) entro quindici
giorni lavorativi dalla data del ricevimento della richiesta vale come
diniego.”
Art. 6
Modifiche all’articolo 15
della l.r.
17/2019
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15
della l.r.
17/2019 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Della commissione d’esame deve far parte un direttore tecnico di
agenzia di viaggi abilitato.”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 19
della l.r.
17/2019
1. All’articolo 19
della l.r.
17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo la parola: “abilitazione” è aggiunta la seguente:
“in Puglia.”;
b) il comma 5 è soppresso.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,comma
1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.