Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2021
Numero
17
Data
08/06/2021
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle Agenzie di viaggio e turismo)
Note
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1


Modifiche all’articolo 3 della l.r. 17/2019


1. Al comma 1 dell’articolo  3  della legge regionale 30 aprile 2019, n. 17 (Disciplina delle agenzie diviaggio e turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: “associazioni” è aggiunta la seguente: “datoriali”;
b) dopo la parola: “regionale” sono aggiunte le seguenti: “, sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale di settore”.


 

Art. 2
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 17/2019


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7  è inserito il seguente:


“3 bis. L’apertura di filiale di agenzia di viaggio e turismo in franchising è soggetta alle disposizioni di cui al comma 1.”.


 

Art. 3
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 17/2019


1. Al comma 3 dell’articolo 11  della l.r. 17/2019 le parole: “opera con carattere di esclusività nell’agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “attività lavorativa con carattere di esclusività e continuità in un’unica agenzia di viaggi.”.


 

Art. 4
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 17/2019


1. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:


a) alla lettera a) la parola: “C1” è sostituita dalla seguente: “B2”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “diploma di laurea triennale nella lingua inglese;

 

 

Art. 5
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 17/2019


1. All’articolo 13  della l.r. 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:


a)   al comma 3 le parole: “e per i candidati che siano stati alle dipendenze ufficiali di un’agenzia di viaggi da almeno tre anni e per i titolari di agenzie di viaggi con forma di ditte individuali o di società di persone da almeno tre anni” sono soppresse;


b)   dopo il comma 3 dell’articolo 13 sono aggiunti i seguenti:


“3 bis. I soggetti esonerati dalla frequenza del corso di formazione, elencati al comma 3, ai finidell’ammissione all’esame di abilitazione, devono aver svolto uno stage della durata minima di trecento ore, presso un’agenzia di viaggi o tour operator.;

3 ter. I corsi sono facoltativi per i candidati che siano stati alle dipendenze ufficiali di un’agenzia di viaggi da almeno tre anni e per i titolari di agenzie di viaggi con forma di ditte individuali o di società di persone da almeno tre anni.;


3 quater. Il richiedente ha l’obbligo di formulare apposita richiesta di stage presso un soggetto ospitante tramite Posta elettronica certificata (PEC) o in altra forma prevista dalla normativa. Nel caso riceve tre dinieghi allo svolgimento, il richiedente è esonerato dall’obbligo di stage di cui al comma 3 bis. La mancata risposta da parte delle agenzie e dei tour operator (soggetti ospitanti lo stage) entro quindici giorni lavorativi dalla data del ricevimento della richiesta vale come diniego.”

 

Art. 6
Modifiche all’articolo 15 della l.r. 17/2019


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 17/2019 è aggiunto il seguente:


“1 bis. Della commissione d’esame deve far parte un direttore tecnico di agenzia di viaggi abilitato.”.

 

Art. 7
Modifiche all’articolo 19 della l.r. 17/2019


1. All’articolo 19 della l.r. 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 1 dopo la parola: “abilitazione” è aggiunta la seguente: “in Puglia.”;
b) il comma 5 è soppresso.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.