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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2021
Numero
24
Data
06/08/2021
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Norme per l’applicazione pianificata del fuoco prescritto
Note
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Finalità e definizioni


1.  La Regione Puglia, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, al fine di perseguire la protezione del proprio patrimonio ambientale e forestale, favorisce l’applicazione pianificata del fuoco prescritto per il conseguimento di obiettivi specifici in materia di prevenzione degli incendi boschivi, conservazione e miglioramento della funzionalità ecosistemica, gestione delle risorse agro-silvo-pastorali, formazione del personale e per altre finalità di carattere colturale in ambito agro-forestale.

2. Ai fini della presente norma per “fuoco prescritto” si intende la tecnica di applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco per conseguire obiettivi integrati nella pianificazione territoriale.

3.  Il fuoco prescritto si basa sull’uso del fuoco su superfici pianificate e secondo una progettazione basata su prescrizioni e procedure operative precise per ottenere i risultati previsti e ridurre gli impatti ambientali

 

Art. 2
Ambiti di applicazione del fuoco prescritto


1.  Il fuoco prescritto è utilizzato in aree strategiche e limitate e in specifiche condizioni ambientali tali da assicurare il confinamento del fuoco all’interno di un’area predeterminata, dove le condizioni di intensità e velocità di propagazione del fronte di fiamma siano compatibili con gli obiettivi di gestione delle risorse.

2. La presente norma disciplina l’applicazione del fuoco prescritto nei seguenti settori:


a)  prevenzione incendi, nel rispetto della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia), per diminuire l’intensità e la propagazione degli incendi boschivi mediante la riduzione del carico e della continuità orizzontale e verticale dei combustibili forestali e della vegetazione, con particolare riferimento ad aree strategiche individuate dalla pianificazione quali: aree a maggior rischio di innesco, viali tagliafuoco, fasce parafuoco in formazioni erbacee e basso arbustive lungo il limite del bosco e dell’area urbanizzata;

b) gestione conservativa di aspetti storici e funzionali del paesaggio e di specifici habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per i quali sia riconosciuto l’effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;

c)  gestione delle risorse agro-silvo-pastorali per incrementare e migliorare la produzione foraggera in pascoli e incolti produttivi, per prevenire gli incendi di origine pastorale e per l’abbattimento di eventuali cariche patogene;

d)  ricerca scientifica, per la valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche, per l’ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e per l’applicazione di sistemi esperti per la progettazione e gestione del fuoco prescritto;

e)  formazione del personale addetto alle attività antincendio boschivo e creazione di scenari per esercitazioni pratiche di coordinamento e organizzazione interforze;

f)  sviluppo di programmi di comunicazione sui temi della prevenzione incendi e dell’autoprotezione e coinvolgimento attivo della cittadinanza.

 

Art. 3
Condizioni di applicazione del fuoco prescritto


1.  L’applicazione del fuoco prescritto avviene in condizioni di sicurezza utilizzando attrezzature e modalità esecutive che rispettino gli standard internazionali, in particelle di limitata estensione all’interno di aree strategiche individuate in base alla zonizzazione del rischio e alle priorità degli interventi di prevenzione.
È realizzata in corrispondenza di specifiche condizioni meteorologiche, di umidità del combustibile e di vento previste in progetto, tali da garantire il controllo del comportamento e degli effetti del fuoco senza procurare danni al suolo, alla vegetazione ed alla fauna, sulla base delle prescrizioni indicate nel progetto di cui
all’articolo 4.

2. Non costituisce fuoco prescritto l’esecuzione di controfuoco o di fuoco tattico nel corso di operazioni di estinzione di incendi, né la bruciatura delle stoppie o l’uso del fuoco nelle pratiche agricole tradizionali.

3.  L’applicazione del fuoco prescritto, essendo pratica preventiva, è sempre vietata nei periodi in cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della regione Puglia. In ogni caso, l’operazione di fuoco prescritto non è consentita in condizioni di pendenza accentuata, forte esposizione ai venti e di stress idrico della vegetazione e della lettiera e deve essere eseguita in condizioni adatte per attuare l’attacco diretto al fronte di fiamma applicato con mezzi di estinzione terrestri tradizionali e tali che l’intervento dei mezzi di contenimento, in caso di necessità, sia efficace e risolutivo.

4.  Costituiscono condizioni di carattere generale per l’applicazione del fuoco prescritto le prescrizioni tecniche e le procedure operative di cui al comma 6.

5.  L’operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi obbligatoriamente in presenza disquadre antincendio, appositamente qualificate e dotate di mezzi adeguati per eventuali operazioni di estinzione, in relazione all’entità e complessità del cantiere.

6.  La tecnica del fuoco prescritto è inserita nel Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalle integrazioni delsuddetto Piano,su proposta della sezione competente in materia di incendi boschivi d’intesa con la sezione competente in materia di tutela e valorizzazione delle risorse forestali, approva le linee guida recanti la definizione delle prescrizioni tecniche e delle procedure operative inerenti le applicazioni di fuoco prescritto.

 

Art. 4
Progetto di fuoco prescritto (PFP)


1.  Ogni intervento di fuoco prescritto è pianificato con la definizione di un Progetto di fuoco prescritto (PFP). Il PFP è il documento tecnico indispensabile per ottenere l’autorizzazione all’applicazione del fuoco prescritto, redatto da professionisti abilitati, con formazione specifica ed esperienza nella pianificazione e uso della tecnica e iscritti nell’apposito albo o all’equivalente collegio professionale presso gli altri Stati membri dell’Unione europea.

2. Le prescrizioni di applicazione contenute nel PFP definiscono tutte le componenti indispensabili alla realizzazione del progetto e alle sue finalità. Il progetto tecnico riporta una valutazione del territorio in termini di geomorfologia, tipi di vegetazione e habitat, aree protette, vulnerabilità, uso del suolo e rischio incendi, nonché della simulazione del fronte di fuoco.

3.  Il PFP è presentato alla sezione regionale competente in materia di incendi boschivi ai fini di una sua autorizzazione

 

Art. 5
Soggetti coinvolti e requisiti


1.  È soggetto proponente la persona fisica o giuridica titolare del diritto di possesso dell’area o del suolo ovvero che ne detenga il pieno godimento. È, altresì,soggetto proponente la persona giuridica delegata dall’ente pubblico, titolare del diritto di possesso dell’area o del suolo, a svolgere attività nei settori di cui all’articolo 2.

2. Tutto il personale coinvolto nei diversi ruoli pianificatori e operativi deve essere preventivamente addestrato attraverso appositi corsi abilitativi di carattere teorico-pratico che prevedono il superamento di una prova finale per la certificazione dell’apprendimento.

3.  La sezione regionale competente in materia di formazione professionale, d’intesa con le sezioni competenti in materia di incendi boschivi e di tutela e valorizzazione delle risorse forestali, definisce gli standard formativi minimi di cui al comma 2.

 

Art. 6
Attuazione degli interventi di fuoco prescritto


1.  Fatte salve le specifiche prescrizioni definite dall’autorizzazione, il soggetto proponente comunica la prevista apertura del cantiere entro le quarantotto ore lavorative precedenti e mantiene le comunicazioni e lo scambio di informazioni riguardo la previsione del luogo e della data di apertura cantiere con la Sezione regionale competente, il Sindaco del comune interessato, la Stazione carabinieri forestale competente, il Comando provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVF) e gli altri enti coinvolti nell’attuazione dell’intervento di fuoco prescritto autorizzato. Il giorno previsto per l’esecuzione dell’intervento il soggetto proponente conferma in modo tempestivo ai predetti enti l’apertura del cantiere, previa verifica delle condizioni di applicabilità del fuoco prescritto e della disponibilità del presidio Anti incendio boschivo (AIB) previsto dal progetto. La comunicazione di apertura del cantiere di fuoco prescritto è sottoscritta anche dal progettista e dal responsabile dell’intervento.

2. Entro le quarantotto ore successive l’effettiva conclusione dell’intervento, il soggetto proponente comunica la chiusura del cantiere di fuoco prescritto. La comunicazione di chiusura del cantiere di fuoco prescritto descrive gli esiti delle verifiche effettuate durante e dopo la realizzazione dell’intervento, l’avvenuta esecuzione di eventuali opere di bonifica necessarie ed è sottoscritta anche dal progettista e dal responsabile dell’intervento.

3.  La Sezione regionale competente, utilizzando i sistemi di coordinamento operativo in essere per l’antincendio boschivo, informa tempestivamente le autorità territorialmente competenti e la Stazione carabinieri forestale competente, circa le applicazioni di fuoco prescritto in atto sul territorio regionale, verificando preliminarmente l’eventuale insorgenza di condizioni limitative o ostative dell’intervento stesso.

 

Art. 7

Modifica all’articolo 2 della l.r. 38/2016


1.  Dopo il comma 1 dell’articolo della l.r. 38/2016 è inserito il seguente:


“1 bis.  La Sezione regionale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui al comma 1 in caso di attuazione del fuoco prescritto quale pratica strettamente connessa alla conservazione del patrimonio naturale ove ciò sia ritenuto utile, anche in via sperimentale, ai fini della prevenzione degli incendi e della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale.”

 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia