Art. 1
Finalità e definizioni
1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa
europea, statale e regionale, al fine di perseguire la protezione del proprio
patrimonio ambientale e forestale, favorisce l’applicazione pianificata del
fuoco prescritto per il conseguimento di obiettivi specifici in materia di
prevenzione degli incendi boschivi, conservazione e miglioramento della
funzionalità ecosistemica, gestione delle risorse agro-silvo-pastorali,
formazione del personale e per altre finalità di carattere colturale in ambito
agro-forestale.
2. Ai fini della presente norma per “fuoco prescritto” si
intende la tecnica di applicazione esperta, consapevole e autorizzata del fuoco
per conseguire obiettivi integrati nella pianificazione territoriale.
3. Il fuoco prescritto si basa sull’uso del fuoco su
superfici pianificate e secondo una progettazione basata su prescrizioni e
procedure operative precise per ottenere i risultati previsti e ridurre gli
impatti ambientali
Art. 2
Ambiti di applicazione del fuoco
prescritto
1. Il fuoco prescritto è utilizzato in aree strategiche e limitate
e in specifiche condizioni ambientali tali da assicurare il confinamento del
fuoco all’interno di un’area predeterminata, dove le condizioni di intensità e
velocità di propagazione del fronte di fiamma siano compatibili con gli
obiettivi di gestione delle risorse.
2. La presente norma disciplina l’applicazione del fuoco prescritto nei
seguenti settori:
a) prevenzione incendi, nel
rispetto della legge
regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli
incendi boschivi e di interfaccia), per diminuire l’intensità e la
propagazione degli incendi boschivi mediante la riduzione del carico e della
continuità orizzontale e verticale dei combustibili forestali e della
vegetazione, con particolare riferimento ad aree strategiche individuate dalla
pianificazione quali: aree a maggior rischio di innesco, viali tagliafuoco,
fasce parafuoco in formazioni erbacee e basso arbustive lungo il limite del
bosco e dell’area urbanizzata;
b) gestione conservativa di aspetti
storici e funzionali del paesaggio e di specifici habitat naturali e
seminaturali della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, per i
quali sia riconosciuto l’effetto positivo del fuoco su particolari fasi del
ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni
ecologiche;
c) gestione delle risorse
agro-silvo-pastorali per incrementare e migliorare la produzione foraggera in
pascoli e incolti produttivi, per prevenire gli incendi di origine pastorale e
per l’abbattimento di eventuali cariche patogene;
d) ricerca scientifica, per la
valutazione degli effetti del fuoco prescritto su componenti ecosistemiche,
per l’ottimizzazione delle prescrizioni in diversi contesti ambientali e per
l’applicazione di sistemi esperti per la progettazione e gestione del fuoco
prescritto;
e) formazione del personale addetto
alle attività antincendio boschivo e creazione di scenari per esercitazioni
pratiche di coordinamento e organizzazione interforze;
f) sviluppo di programmi di
comunicazione sui temi della prevenzione incendi e dell’autoprotezione e
coinvolgimento attivo della cittadinanza.
Art.
3
Condizioni di applicazione del fuoco prescritto
1. L’applicazione
del fuoco prescritto avviene in condizioni di sicurezza utilizzando attrezzature
e modalità esecutive che rispettino gli standard internazionali, in particelle
di limitata estensione all’interno di aree strategiche individuate in base alla
zonizzazione del rischio e alle priorità degli interventi di prevenzione.
È
realizzata in corrispondenza di specifiche condizioni meteorologiche, di umidità
del combustibile e di vento previste in progetto, tali da garantire il controllo
del comportamento e degli effetti del fuoco senza procurare danni al suolo, alla
vegetazione ed alla fauna, sulla base delle prescrizioni indicate nel progetto
di cui
all’articolo 4.
2. Non costituisce fuoco
prescritto l’esecuzione di controfuoco o di fuoco tattico nel corso di
operazioni di estinzione di incendi, né la bruciatura delle stoppie o l’uso del
fuoco nelle pratiche agricole tradizionali.
3. L’applicazione del
fuoco prescritto, essendo pratica preventiva, è sempre vietata nei periodi in
cui è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul
territorio della regione Puglia. In ogni caso, l’operazione di fuoco prescritto
non è consentita in condizioni di pendenza accentuata, forte esposizione ai
venti e di stress idrico della vegetazione e della lettiera e deve essere
eseguita in condizioni adatte per attuare l’attacco diretto al fronte di fiamma
applicato con mezzi di estinzione terrestri tradizionali e tali che l’intervento
dei mezzi di contenimento, in caso di necessità, sia efficace e
risolutivo.
4. Costituiscono
condizioni di carattere generale per l’applicazione del fuoco prescritto le
prescrizioni tecniche e le procedure operative di cui al comma 6.
5. L’operazione di
fuoco prescritto dovrà svolgersi obbligatoriamente in presenza disquadre
antincendio, appositamente qualificate e dotate di mezzi adeguati per eventuali
operazioni di estinzione, in relazione all’entità e complessità del
cantiere.
6. La tecnica del fuoco
prescritto è inserita nel Piano regionale delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La Giunta regionale,
entro novanta giorni dalle integrazioni delsuddetto Piano,su proposta della
sezione competente in materia di incendi boschivi d’intesa con la sezione
competente in materia di tutela e valorizzazione delle risorse forestali,
approva le linee guida recanti la definizione delle prescrizioni tecniche e
delle procedure operative inerenti le applicazioni di fuoco prescritto.
Art.
4
Progetto di fuoco prescritto (PFP)
1. Ogni intervento
di fuoco prescritto è pianificato con la definizione di un Progetto di fuoco
prescritto (PFP). Il PFP è il documento tecnico indispensabile per ottenere
l’autorizzazione all’applicazione del fuoco prescritto, redatto da
professionisti abilitati, con formazione specifica ed esperienza nella
pianificazione e uso della tecnica e iscritti nell’apposito albo o
all’equivalente collegio professionale presso gli altri Stati membri dell’Unione
europea.
2. Le prescrizioni di
applicazione contenute nel PFP definiscono tutte le componenti indispensabili
alla realizzazione del progetto e alle sue finalità. Il progetto tecnico riporta
una valutazione del territorio in termini di geomorfologia, tipi di vegetazione
e habitat, aree protette, vulnerabilità, uso del suolo e rischio incendi, nonché
della simulazione del fronte di fuoco.
3. Il PFP è presentato
alla sezione regionale competente in materia di incendi boschivi ai fini di una
sua autorizzazione
Art.
5
Soggetti coinvolti e requisiti
1. È soggetto
proponente la persona fisica o giuridica titolare del diritto di possesso
dell’area o del suolo ovvero che ne detenga il pieno godimento. È,
altresì,soggetto proponente la persona giuridica delegata dall’ente pubblico,
titolare del diritto di possesso dell’area o del suolo, a svolgere attività nei
settori di cui all’articolo 2.
2. Tutto il personale
coinvolto nei diversi ruoli pianificatori e operativi deve essere
preventivamente addestrato attraverso appositi corsi abilitativi di carattere
teorico-pratico che prevedono il superamento di una prova finale per la
certificazione dell’apprendimento.
3. La sezione regionale
competente in materia di formazione professionale, d’intesa con le sezioni
competenti in materia di incendi boschivi e di tutela e valorizzazione delle
risorse forestali, definisce gli standard formativi minimi di cui al comma
2.
Art.
6
Attuazione degli interventi di fuoco prescritto
1. Fatte salve le
specifiche prescrizioni definite dall’autorizzazione, il soggetto proponente
comunica la prevista apertura del cantiere entro le quarantotto ore lavorative
precedenti e mantiene le comunicazioni e lo scambio di informazioni riguardo la
previsione del luogo e della data di apertura cantiere con la Sezione regionale
competente, il Sindaco del comune interessato, la Stazione carabinieri forestale
competente, il Comando provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(CNVF) e gli altri enti coinvolti nell’attuazione dell’intervento di fuoco
prescritto autorizzato. Il giorno previsto per l’esecuzione dell’intervento il
soggetto proponente conferma in modo tempestivo ai predetti enti l’apertura del
cantiere, previa verifica delle condizioni di applicabilità del fuoco prescritto
e della disponibilità del presidio Anti incendio boschivo (AIB) previsto dal
progetto. La comunicazione di apertura del cantiere di fuoco prescritto è
sottoscritta anche dal progettista e dal responsabile dell’intervento.
2. Entro le quarantotto ore
successive l’effettiva conclusione dell’intervento, il soggetto proponente
comunica la chiusura del cantiere di fuoco prescritto. La comunicazione di
chiusura del cantiere di fuoco prescritto descrive gli esiti delle verifiche
effettuate durante e dopo la realizzazione dell’intervento, l’avvenuta
esecuzione di eventuali opere di bonifica necessarie ed è sottoscritta anche dal
progettista e dal responsabile dell’intervento.
3. La Sezione regionale
competente, utilizzando i sistemi di coordinamento operativo in essere per
l’antincendio boschivo, informa tempestivamente le autorità territorialmente
competenti e la Stazione carabinieri forestale competente, circa le applicazioni
di fuoco prescritto in atto sul territorio regionale, verificando
preliminarmente l’eventuale insorgenza di condizioni limitative o ostative
dell’intervento stesso.
Art. 7
Modifica all’articolo 2
della l.r.
38/2016
1. Dopo il comma 1
dell’articolo 2
della l.r.
38/2016 è inserito il seguente:
“1 bis. La
Sezione regionale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui al
comma 1 in caso di attuazione del fuoco prescritto quale pratica strettamente
connessa alla conservazione del patrimonio naturale ove ciò sia ritenuto
utile, anche in via sperimentale, ai fini della prevenzione degli incendi e
della tutela di particolari assetti vegetazionali nel territorio rurale.”
La presente legge è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia