IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44,
comma 2, della L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come
modificato dalla L.R.
20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1406 del
09/08/2021 di adozione del Regolamento;
EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina
l’attuazione della Legge
Regionale 9 agosto 2019 n. 42 “Istituzione del Reddito energetico regionale”
(di seguito, l.r.
42/2019) e detta le modalità per il funzionamento e l’accesso alla misura
del Reddito energetico regionale, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto
Regionale.
2. Ai fini dell’attuazione della legge
regionale, il Reddito energetico è disciplinato in coerenza con la normativa
nazionale e comunitaria volta ad incrementare l’approvvigionamento energetico da
fonti rinnovabili e a diffondere l’autoconsumo e modelli di produzione
dell’energia distribuiti, sulla base dei principi, degli obiettivi e delle
azioni di cui alla l.r.
42/2019 e nel rispetto delle disposizioni in materia definite
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dal Gestore
Servizi energetici (GSE).
Art.
2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le
seguenti definizioni:
a) per nucleo familiare si intende il
nucleo familiare del beneficiario della misura, anche composto da una sola
persona, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, e risultante
dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
b) per
richiedente si intende il componente del nucleo familiare in
possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 4 della legge regionale,
che presenta la domanda di accesso alla misura del Reddito energetico
regionale; il richiedente coincide con il soggetto beneficiario e, qualora lo
stesso non sia il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva unica ai fini
ISEE, è tenuto ad indicare i riferimenti necessari ad individuare quest’ultimo
in modo univoco;
c) per Condominio si intende “edificio
con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti
che sono anche comproprietari delle parti comuni”; la presente definizione è
quella contenuta all’art. 2 co. 2 lett. f) del Decreto legislativo 4 luglio
2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
(contabilizzazione del calore);
d) per Impianto Fotovoltaico
connesso in rete si intende un impianto di produzione di energia
elettrica, mediante conversione diretta della radiazione solare tramite
l’effetto fotovoltaico, connesso alla rete elettrica locale e composto da un
insieme di elementi (moduli fotovoltaici, uno o più Inverter e altri
componenti elettrici minori);
e) per Impianto Solare Termico per la
produzione di acqua calda sanitaria si intende un sistema di
produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione
solare in calore ai fini della produzione di acqua calda sanitaria;
f) per
impianto solare termo-fotovoltaico si intende un impianto
ibrido in grado di produrre sia energia elettrica sia energia termica tramite
fonte solare;
g) per impianto micro eolico si intende un
impianto di produzione di energia elettrica in grado di convertire l’energia
cinetica estratta dal vento attraverso turbine eoliche in energia meccanica di
rotazione ed utilizzata per produrre elettricità, connesso alla rete elettrica
locale e composto da un insieme di elementi (rotore, turbine bipala o tripala
e altri componenti elettrici minori);
h) per sistema di
accumulo si intende un insieme di dispositivi, apparecchiature e
logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia
elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la
rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare
un’alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o
prelievo). Il sistema di accumulo deve essere integrato con un impianto
fotovoltaico o micro eolico. Non rientrano nella presente definizione i
sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in
funzione solo in corrispondenza dell’interruzione dell’alimentazione dalla
rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la
disponibilità;
i) per Gestore di Rete Locale (GRL) si
intende il soggetto cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa
al sito in cui è installato l’impianto e al quale vanno inviate le richieste
relative alla connessione alla rete dell’impianto e all’eventuale
installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica;
j) per
Punto di connessione si intende il punto della rete
elettrica, come definito dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii.;
k) per Scambio Sul
Posto (SSP) si intende l’istituto regolatorio che consente di
compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un’ora con
quella prelevata dalla rete in un’ora diversa da quella in cui avviene
l’immissione, disciplinato dalla Deliberazione AEEG 570/2012/R/efr– Testo
Integrato dello Scambio Sul Posto
(TISP) e ss.mm. ii.;
l) per
operatore economico si intende il soggetto in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 12, inserito in un apposito Elenco regionale e
abilitato all’installazione degli impianti presso gli immobili dei soggetti
beneficiari della misura.
Art.
3
Principi di funzionamento del Reddito energetico
regionale
1. Ai fini della presente disciplina, ai sensi
dell’articolo 3
della l.r.
42/2019, il Reddito energetico regionale incentiva l’acquisto e
l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica
alimentati da fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari di cui
all’articolo 4 del presente regolamento, attraverso l’erogazione di contributi a
fondo perduto a favore dei soggetti beneficiari. L’importo concesso non è
erogato al richiedente ma all’operatore economico iscritto nell’Elenco di cui
all’articolo 12, a cui il soggetto si è rivolto.
2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto
all’autoconsumo gratuito dell’energia elettrica e termica prodotta attraverso
gli impianti. L’utente beneficiario ha l’obbligo di sottoscrivere una
convenzione con il GSE per l’attivazione del servizio di Scambio Sul Posto
dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti o di altro meccanismo di
valorizzazione dell’energia prodotta e/o immessa in rete sostitutivo dello
Scambio Sul Posto nel caso la normativa e regolazione di riferimento dovesse
disporne il superamento. Il beneficiario ha, altresì, l’obbligo di cedere alla
Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del
servizio di Scambio Sul Posto o di altro meccanismo di valorizzazione
dell’energia prodotta e/o immessa in rete a decorrere dall’entrata in esercizio
dell’impianto e di sottoscrivere un’apposita convenzione con la Regione.
3. Nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio
regionale annuale e pluriennale per l’attuazione della l.r.
42/2019, la Regione prevede:
a) a favore dei beneficiari di cui all’articolo
4,
comma 1, lettere a) e b) della l.r.
42/2019, un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00
(IVA inclusa), per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti
fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. Una quota massima del
20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai
predetti impianti, l’acquisto e l’installazione di impianti solari termici per
la produzione di acqua calda sanitaria, da abbinare comunque ad uno degli
impianti di produzione di energia elettrica suindicati;
b) a favore dei
beneficiari di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera c) della l.r.
42/2019, un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00
(IVA inclusa), per l’intervento di acquisto e installazione di impianti
fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici per le utenze relative
ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso
condominiale. E’, altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo: in questo
caso il contributo massimo è pari a euro 8.500,00 (IVA inclusa).
Sono
inoltre fissati, per gli interventi di cui alle lettere a) e b), i seguenti
limiti massimi di contributo unitario:
• per gli impianti
fotovoltaici, termo-fotovoltaici ed eolici 2.000,00 € + 1.150 €/kW;
•
per gli impianti solari termici
o a circolazione forzata 730 €/m2 di
superficie solare lorda
o a circolazione naturale 271 €/m2 di
superficie solare lorda ove per superficie solare lorda si intende la
superficie totale dell’impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di
moduli che compone il campo solare per l’area lorda del singolo
modulo;
• per gli accumuli 1.000 €/kWh, con
riferimento agli impianti a servizio di condomìni.
4. Il contributo di cui al comma 3 è destinato alle
spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e
assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi
costi. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio quali il
costo annuo del servizio di misura dell’energia prodotta svolto dal gestore di
rete competente, l’eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri e
gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio. In caso
in cui sia necessaria la disinstallazione a fine vita dell’impianto il
beneficiario dovrà produrre alla Struttura regionale competente una
dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato che attesti il
corretto smontaggio dell’impianto nonché il corretto smaltimento dei
materiali/recupero.
Art.
4
Beneficiari
1. Possono accedere alla misura del Reddito
energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei
comuni della Regione Puglia:
a) i clienti finali e titolari di punti di
consegna dell’energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di
diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, o diritto di superficie, di unità
abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio
regionale;
b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia
elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto,
uso, abitazione, o diritto di superficie su unità immobiliari facenti parte di
edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso
l’installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea
superficie comune e sulle parti di proprietà individuale
dell’interessato;
c) i condomìni, così come definiti dal Decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE
sull’efficienza energetica” (contabilizzazione del calore), situati nel
territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica
per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.
Art.
5
Obblighi del beneficiario
1. Pena la decadenza dal
beneficio, ai sensi dell’art 5
comma 2 della l.r.
42/2019 l’utente beneficiario ha l’obbligo di sottoscrivere due distinte
convenzioni. Una convenzione con il GSE per l’attivazione del servizio di
Scambio Sul Posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti o di altro
meccanismo di valorizzazione dell’energia prodotta e/o immessa in rete nel caso
tale servizio dovesse venire meno e una convenzione con la Regione per la
definizione degli obblighi inerenti la cessione alla Regione degli eventuali
crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di Scambio Sul
Posto o di altro meccanismo di valorizzazione dell’energia prodotta e/o immessa
in rete a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto. I soggetti
beneficiari devono dichiarare, altresì, di non essere beneficiari di altre
eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia
ivi incluso il superbonus o altre misure di detrazione/credito d’imposta. Sono
percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro
corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in
forza del servizio di Scambio Sul Posto ed eventuali incentivi riconosciuti a
sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati
da fonti rinnovabili.
2. E’ fatto divieto al
beneficiario di alienare e/o dismettere l’impianto, per un periodo non inferiore
a venti anni dalla connessione dell’impianto alla rete di distribuzione. Per un
periodo non inferiore a venti anni, il beneficiario della misura e
l’installatore dell’impianto devono assicurare le migliori condizioni di
esercizio degli impianti.
3. Nel caso di alienazione,
cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali
di godimento relativamente all’immobile rispetto al quale gli impianti sono
funzionali, l’avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in
esercizio gli impianti per la durata prevista. L’alienante o il concedente o
comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre mesi dalla
formalizzazione dell’atto che determina la cessazione del diritto di godimento,
trasmette alla Struttura regionale competente gli atti di subentro nonché la
dichiarazione di assunzione del suddetto vincolo del suo avente causa.
4. In tutti i casi di
utilizzazione degli impianti per un periodo inferiore a vent’anni è prevista la
restituzione del contributo da parte del beneficiario o dei suoi aventi causa
pro-quota in funzione del periodo di mancato utilizzo, con le modalità
disciplinate nell’Avviso pubblico che la Regione adotterà.
Art. 6
Rapporti tra
la Regione e i beneficiari del Reddito energetico regionale
1. I rapporti tra la Regione e i beneficiari della misura
sono regolati da una convenzione, la quale ha in particolare ad oggetto:
a) l’obbligo del beneficiario nei confronti del GSE di
attivare e mantenere per la durata prevista il servizio di Scambio Sul Posto o
altro meccanismo di valorizzazione dell’energia in caso di evoluzione dello
Scambio Sul Posto, a pena della decadenza dal beneficio e del risarcimento di
ogni danno patito dalla Regione;
b) l’obbligo del beneficiario di cedere
alla Regione o di conferire ad essa la delega irrevocabile/procura
irrevocabile all’incasso dei crediti maturati nei confronti del GSE in ragione
del servizio di Scambio Sul Posto o di altro meccanismo, per la durata di
almeno 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto, fatte
salve le ipotesi di decadenza dal beneficio;
c) l’assenso e liberatoria del
beneficiario (e degli altri comproprietari o contitolari dei diritti reali
sull’immobile) a permettere l’accesso ai dati e gli impianti al personale
della Regione Puglia o da essa delegato;
d) l’obbligo del beneficiario di
attenersi alle prescrizioni allegate alla convenzione e comunque a non
modificare, trasformare, smontare, spostare, disattivare, manomettere,
alterare o disinstallare gli impianti ovvero di non utilizzarli per scopi o a
servizio di utenze ed unità immobiliari diverse da quelle indicate
dalla
convenzione, pena la decadenza dal beneficio e il risarcimento di
ogni danno patito dalla Regione, fermo restando che per l’esecuzione di
attività di manutenzione del lastrico/tetto qualsiasi spesa o onere resta a
carico del beneficiario il quale provvede a sua cura e spese a rimettere in
pristino degli impianti;
e) l’obbligo di tempestiva comunicazione alla
Regione di ogni evento che, anche potenzialmente, possa pregiudicare
l’integrità o il funzionamento degli impianti;
f) le prerogative di
ispezione e controllo della Regione per la verifica dell’effettivo rispetto
degli obblighi assunti dal beneficiario;
g) l’obbligo del beneficiario di
rendere edotto l’avente causa degli obblighi connessi al contributo;
h) le
cause di decadenza e revoca del beneficio e i correlati obblighi
risarcitori;
i) i meccanismi di adeguamento della convenzione nell’ipotesi
di soppressione o significativa variazione del regime di incentivazione del
servizio di Scambio Sul Posto.
2. Nel caso di assegnazione del beneficio ad utenti titolari di
diritti reali minori, la convenzione con la Regione è altresì sottoscritta dal
proprietario dell’unità abitativa, che assume l’obbligo di subentrare negli
impegni del beneficiario in caso di cessazione del suo diritto reale
minore.
3. Il mutamento del soggetto proprietario ovvero del titolare
del diritto di usufrutto, uso, abitazione, o superficie, ovvero il mutamento
dell’assegnatario dell’alloggio in regime di proprietà indivisa, così come il
reintegro della piena proprietà dell’unità abitativa a seguito dell’estinzione
dei diritti reali minori, devono essere tempestivamente comunicati con posta
elettronica certificata alla struttura regionale competente entro i successivi 3
mesi, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di procedere alla restituzione
del contributo. Il rapporto in essere con la Regione prosegue con il nuovo
proprietario, titolare, assegnatario (o con il proprietario nell’ipotesi di
sopravvenuta estinzione di diritti reali minori), purchè questi aderisca e
subentri nella convenzione con la Regione e nella convenzione con il GSE. In
caso contrario, opera la decadenza dal beneficio e la Regione procede a
richiedere la restituzione del contributo concesso al beneficiario.
4. In caso di attribuzione in locazione o comodato dell’unità
abitativa prima di 5 anni dalla connessione dell’impianto alla rete elettrica il
beneficiario decade dal beneficio e la Regione procede a richiedergli la
restituzione del contributo concesso. Decorsi 5 anni dalla connessione
dell’impianto alla rete elettrica, l’attribuzione in locazione o comodato
dell’unità abitativa a soggetti non aventi i requisiti minimi comporta la
decadenza dal beneficio e la Regione procede a richiedere al beneficiario la
restituzione del contributo concesso. Il mutamento del soggetto deve essere
tempestivamente comunicato con posta elettronica certificata alla struttura
regionale competente entro i successivi 3 mesi, pena la decadenza dal beneficio
e l’obbligo di procedere alla restituzione del contributo. Il rapporto in essere
con la Regione prosegue con il nuovo soggetto, purchè questi aderisca e subentri
nella convenzione con la Regione e nella convenzione con il GSE. In caso
contrario, opera la decadenza del beneficio e la Regione richiede la
restituzione del contributo
concesso al beneficiario.
5. Non si procede alla restituzione del contributo concesso
nelle seguenti ipotesi:
a) qualora il titolare di un’utenza residenziale
domestica ceda l’impianto ad altro soggetto titolare di un punto di consegna
dell’energia elettrica a uso domestico, a condizione che quest’ultimo sia
proprietario, titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o di
diritto di superficie di un’unità immobiliare sita all’interno del medesimo
edificio condominiale, conforme alle previsioni dell’art. 11 comma 7, e che
sia in possesso dei requisiti minimi,
b) qualora il titolare di un’utenza
residenziale domestica ceda l’impianto al condominio stesso per la propria
utenza condominiale, purché sia in possesso dei requisiti minimi. In ogni
caso, nelle ipotesi che precedono, è necessario altresì che il subentrante
richieda ed ottenga dalla Sezione regionale competente l’accesso al beneficio,
previa verifica dell’idoneità tecnica al collegamento alle rispettive utenze
dell’impianto che rimane a suo carico e che sottoscriva le convenzioni con la
Regione e con il GSE.
Art.
7
Rapporti tra la Regione e il Gestore Servizi
energetici
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’atto di
indirizzo del MISE del 29/10/2009, la Regione Puglia e il GSE sottoscrivono un
apposito Protocollo di intesa/Convenzione finalizzato alla realizzazione degli
interventi di cui alla legge regionale, al fine di avviare il Reddito energetico
regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la
diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di
efficientamento energetico.
2. Il Protocollo prevede le seguenti attività:
• supporto per la definizione dei requisiti
tecnici previsti nell’ambito del presente regolamento di
attuazione;
• supporto per la definizione dei requisiti tecnici
previsti nell’ambito della procedura finalizzata a individuare la lista degli
operatori economici idonei all’installazione degli impianti;
•
supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito della
procedura finalizzata all’individuazione dei soggetti beneficiari del
finanziamento in questione;
• individuazione delle modalità di
trasferimento dei crediti maturati dalla cessione dell’energia in eccesso dal
soggetto titolare dell’impianto al fondo regionale.
3. Sono a carico della misura gli oneri di valutazione
istruttoria e di gestione della eventuale piattaforma informatica per l’invio
dei dati di produzione finalizzati all’espletamento delle attività di
monitoraggio.
Titolo II
Funzionamento della misura Reddito
energetico regionale
Art.
8
Requisiti di accesso
1. Con riferimento alle categorie di cui alla
lettera a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 del presente regolamento, l’accesso
al beneficio è riservato alle persone fisiche, titolari di utenze residenziali
domestiche che, con riferimento all’intero nucleo familiare di cui all’art. 2
comma 1 lettera a del presente regolamento abbiano i seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno stato comunitario o, in
alternativa, cittadinanza di uno stato extracomunitario, purché con residenza
da almeno 1 (un) anno in un comune della Regione Puglia ed in regola con le
disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
b) residenza
anagrafica nell’immobile in cui sarà realizzato l’impianto;
c) ISEE
corrente, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso DPCM 159/2013, non superiore a
euro 20.000 (ventimila).
2. Con riferimento alla categorie di cui alla lettera
c) del comma 1 dell’articolo 4, il beneficio è riservato ai condomìni di cui
all’art. 2 comma 1 lettera a) del presente regolamento, situati nel territorio
regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il
funzionamento degli impianti a uso condominiale.
3. Per entrambe le categorie, l’accesso al beneficio è
riservato ai richiedenti che:
a) intendano installare un impianto di produzione
di energia elettrica fotovoltaico, termo fotovoltaico o eolico di potenza non
inferiore a 1,8 kW elettrici e non superiore alla potenza in prelievo
dell’utenza a cui l’impianto di produzione viene connesso. Inoltre, la
producibilità di progetto degli impianti di produzione dovrà risultare non
inferiore a 1.200 kWh/kW;
b) non beneficiano di altre eventuali
agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia ivi
incluso il superbonus o altre misure di detrazione/credito d’imposta.
Art.
9
Modalità di presentazione delle domande
1. Con apposito provvedimento della struttura
regionale competente è approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle
domande di prenotazione per l’accesso al Reddito energetico, nonché lo schema
della domanda e i relativi allegati e le linee guida per la rendicontazione
delle risorse da parte di ciascun beneficiario.
2. Le domande di prenotazione per l’accesso al Reddito
energetico devono essere presentate in modalità esclusivamente telematica entro
il termine indicato nell’Avviso pubblico. Le domande di prenotazione del
contributo sono redatte secondo lo schema allegato all’Avviso, sono presentate
dagli operatori di cui all’art. 12 unitamente agli allegati previsti dall’Avviso
e dai commi seguenti.Nel caso in cui i richiedenti siano titolari di diritti
reali minori, la domanda di accesso al beneficio, a pena di esclusione, deve
essere corredata dall’atto di adesione e di autorizzazione all’installazione
degli impianti sottoscritto dal proprietario dell’unità immobiliare (unitamente
alla dichiarazione comprovante la proprietà dell’unità abitativa), il quale si
obbliga, in caso di assegnazione del beneficio, a sottoscrivere, congiuntamente
all’assegnatario del beneficio e titolare del diritto reale di godimento, la
convenzione successiva alla cessione gli impianti, con l’assunzione dell’obbligo
di subentrare negli impegni del beneficiario in caso di cessazione del diritto
reale di godimento di quest’ultimo.
3. Con riferimento alla categoria di cui alla lettera
b) comma 1 dell’art. 4, le domande devono essere corredate anche da:
- copia della comunicazione all’amministratore di
condominio di cui all’art. 1122 bis del codice civile con avvenuta
attestazione di ricezione e copia dell’eventuale esito
dell’assembleare condominiale in ordine agli aspetti di competenza previsti
dall’art. 1122 bis del codice civile;
- qualora per la realizzazione
dell’intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni,
l’interessato deve allegare alla domanda copia della comunicazione inviata
all’amministrazione condominiale con l’indicazione del contenuto specifico e
delle modalità di esecuzione degli interventi e copia del verbale
dell’assemblea di condominio eventualmente convocata per la deliberazione di
cui all’articolo 1122-bis, secondo comma, del codice
civile.
4. Con riferimento alla categoria di cui alla lettera
c) comma 1 dell’art. 4, le domande devono essere corredate anche da delibera
dell’assemblea condominiale, approvata con le maggioranze previste, che
autorizza la realizzazione dell’intervento.
5. La domanda di prenotazione per l’accesso al Reddito
energetico è corredata da una scheda nella quale il richiedente comunica
l’indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere le comunicazioni
inerenti la procedura ed autocertifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 le seguenti informazioni minime richieste dall’Avviso:
a) Per le categorie a) e b), comma 1 dell’art.
4:
1. Proprietario/a dell’immobile;
2. Codice
POD;
3. Riferimenti catastali dell’immobile;
4.
Licenza/Concessione/Permesso di costruzione anche in
sanatoria/Autorizzazione Edilizia se necessaria;
5. Indicazione circa gli
eventuali vincoli di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, del Piano paesaggistico territoriale regionale e degli strumenti
urbanistici vigenti;
6. Anno di costruzione;
7. Fabbisogno energetico
annuo determinato sulla base del consumo elettrico riportato nelle fatture
della fornitura elettrica (bolletta con storico annuale);
8. Potenziale
produttività dell’impianto;
9. Superficie disponibile per l’installazione
(metri quadrati);
10. Tipo di copertura (Tetto a falda, Tetto piano,
Tettoia, Pensiline, Altro);
11. Orientamento della falda;
12.
Inclinazione della falda;
13. Eventuali interventi di miglioramento della
prestazione energetica effettuati sull’immobile.
b) Per la categoria c), comma 1 dell’art. 4 -
Condomìni:
1. Codice POD;
2.
Licenza/Concessione/Permesso di costruzione anche in
sanatoria/Autorizzazione Edilizia, se4. Anno di costruzione;
3. Indicazione circa gli eventuali vincoli di
tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, del Piano
paesaggistico territoriale regionale e degli strumenti urbanistici
vigenti;
4. Anno di costruzione;
5. Fabbisogno energetico annuo determinato sulla
base del consumo elettrico riportato nelle fatture della fornitura elettrica
(bolletta con storico annuale);
6. Potenziale produttività
dell’impianto;
7. Superficie disponibile per l’installazione (metri
quadrati);
8. Tipo di copertura (Tetto a falda, Tetto piano, Tettoia,
Pensiline, Altro);
9. Tipologia solaio di copertura;
10. Orientamento
della falda;
11. Inclinazione della falda;
12. Eventuale interventi di
miglioramento della prestazione energetica effettuati
sull’immobile.
6. Sulla base delle suddette schede e delle
dichiarazioni dei richiedenti si procede all’esame delle domande,individuando
quelle ammissibili, e all’assegnazione dei punteggi
necessario;
Art.
10
Istruttoria, verifica e valutazione delle
domande
1. L’individuazione dei beneficiari avviene
mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie promosse dalla
Regione previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale, per almeno 90 giorni,
assicurando ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.
2. Ulteriori avvisi potranno essere emanati in ragione
delle disponibilità economiche del Fondo, ferma la possibilità di procedere allo
scorrimento delle domande già presentate nel caso di precedente esaurimento dei
fondi, purché non siano trascorsi oltre 18 mesi dalla presentazione della
domanda. Gli avvisi sono suddivisi in due distinti lotti, corrispondenti alle
categorie delle utenze domestiche a) e b) e condominiali c) del comma 1
dell’articolo 4.
3. Le domande di prenotazione per l’accesso al Reddito
energetico pervenute nei termini sono istruite secondo l’ordine temporale di
presentazione e il loro accoglimento è subordinato al conseguimento di un
punteggio minimo di 20 punti per le persone fisiche e di 10 punti per i
Condomìni, sulla base della scala multidimensionale di valutazione prevista
dall’articolo 11. Le domande sono istruite e verificate con le modalità previste
dall’Avviso pubblico sulla base dei requisiti di ammissibilità e dei criteri
previsti dal presente regolamento e definiti nell’Avviso pubblico.
4. L’istruttoria si completa entro i termini previsti
dall’Avviso pubblico, salva motivata proroga di ulteriori 90 giorni disposta
dalla struttura regionale in ragione della complessità o del numero delle
domande pervenute. In conseguenza dell’attività di verifica della
documentazione, il Dirigente della struttura competente adotta uno o più
provvedimenti di ammissione al finanziamento, soggetti agli obblighi di
pubblicazione e trasparenza, che danno conto del rispetto dei criteri e modalità
di assegnazione del
contributo stabiliti dall’Avviso in conformità al
presente regolamento.
5. Con riferimento alle domande per le quali si ravvisi
la sussistenza di una o più cause di esclusione, il Dirigente della struttura
competente ne dà comunicazione al richiedente, assegnandogli un termine per la
formulazione di eventuali controdeduzioni. In conseguenza dell’esame delle
controdeduzioni secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico, il Dirigente
adotta il provvedimento finale.
6. L’Avviso pubblico disciplina i documenti ed
adempimenti necessari ai fini della erogazione del contributo.
7. La Regione svolge i controlli di competenza sulle
autocertificazioni ed applica le sanzioni, in conformità alla disciplina dei
capi V e VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (fatte salve le segnalazioni
alle competenti autorità). L’Amministrazione regionale si riserva, comunque, di
effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni,
anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione
dell’intervento di installazione gli impianti, il rispetto degli obblighi
previsti dalla l.r.
42/2019 dal presente regolamento, dall’Avviso pubblico e dalla convenzione
nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.
Art.
11
Iter istruttorio
1. L’iter istruttorio di ogni singola proposta
progettuale si conclude entro il termine previsto dall’Avviso decorrente dal
giorno successivo alla ricezione della domanda, ovvero dal giorno successivo
alla ricezione delle eventuali integrazioni richieste.
2. L’iter è strutturato come di seguito indicato:
a) verifica di ammissibilità della domanda;
b)
valutazione ed attribuzione del punteggio.
3. La verifica di ammissibilità formale è finalizzata
ad accertare, secondo quanto disposto dal presente Regolamento:
a) la completezza e la regolarità formale della
domanda e dei relativi allegati;
b) il rispetto delle modalità e dei
termini per la presentazione della domanda e dei relativi allegati;
c) la
ricorrenza dei requisiti di accesso di cui all’articolo 8 del presente
regolamento.
Sarà, pertanto, ritenuta inammissibile la
domanda:
• non corredata delle informazioni,
dichiarazioni e documentazioni richieste;
• redatta e/o inviata
secondo modalità difformi da quelle indicate nell’Avviso;
•
presentata fuori termine.
4. La valutazione è effettuata attribuendo i punteggi
come segue.
Per le utenze di cui al comma 1 dell’art. 8:
a) al reddito del nucleo familiare calcolato in
base alla dichiarazione ISEE, in corso di validità, ai sensi del
DPCM n.
159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso
DPCM.
ISEE da 0 e fino a 7.500 euro: 25 punti
ISEE da 7.501 e fino
15.000 euro: 20 punti
ISEE da 15.001 a 17.500 euro: 15 punti
ISEE da
17.501 a 20.000 euro: 10 punti
In caso di variazione della composizione del
nucleo familiare al momento della presentazione della
domanda, il soggetto
è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini
ISEE
aggiornata.
b) nuclei familiari composti da cinque o più
componenti: 5 punti
c) giovani coppie (sposati da non più di 3 anni e
composte da soggetti con meno di 35 anni di età): 5 punti
d) nuclei
composti da almeno un soggetto con più di 65 anni di età: 5 punti
e) nuclei
familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap
riconosciuto dalle autorità competenti:
• nuclei familiari con almeno
un componente affetto da disabilità grave e/o non
autosufficienza
riconosciuta dall’autorità competente 10
punti.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per
disabilità grave e la non autosufficienza si farà riferimento alla tabella
allegato 3 DPCM 159/2013.
f) i nuclei familiari con più di due figli
minori: 5 punti. Con riferimento alla categoria di cui al comma 2 dell’art.
8:
a) Superficie lorda pavimento (S.L.P.) destinata ad unità abitative
superiore al 70%: 10 punti;
b) unità abitative occupate da nuclei familiari
in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 comma 1 del presente regolamento
superiori al 60%: 10 punti.
6. Per tutte le tipologie di utenza sono
attributi i seguenti punteggi premiali al fine di valorizzare:
a) gli
interventi di efficienza energetica effettuati dai soggetti richiedenti sul
patrimonio edilizio oggetto di intervento (da dimostrare attraverso la
presentazione dell’attestato di prestazione energetica pre e post operam da
cui si evinca il miglioramento di almeno una classe energetica) 5 punti
b)
un costo a kW inferiore rispetto al contributo unitario massimo
del:
• >=20% 10 punti
• >=10% 5 punti
c) l’impegno
a realizzare a propria cura e spese interventi di rimozione e smaltimento di
coperture in amianto: 5 punti.
7. L’accesso ai benefici non è ammesso:
a) per immobili non ricadenti nel territorio
regionale;
b) per gli immobili non regolarmente autorizzati con permesso di
costruire, comprese le varianti, concessione edilizia e permesso di costruire
in sanatoria, salvo che si tratti di immobili per i quali non fosse necessario
il titolo edilizio
c) per immobili non regolarmente censiti al
N.C.E.U.;
d) per immobili dichiarati non idonei a seguito di verifica
tecnico-statica da parte del tecnico abilitato;
e) per unità abitative (o
condomìni comprendenti unità abitative) appartenenti alle categorie catastali
A1 ed A8;
f) per unità abitative già fornite di impianti fotovoltaici e
mini eolici.
g) per gli impianti privi delle caratteristiche di cui al
comma 3 dell’art. 8 del presente regolamento.
Art.
12
Elenco degli operatori economici abilitati agli
interventi di installazione degli impianti
1. La struttura regionale competente, previa
pubblicazione di apposito avviso, predispone l’Elenco degli operatori economici
dichiaranti il rispetto dei requisiti o l’assunzione degli impegni abilitanti
alla realizzazione degli interventi di installazione degli impianti di cui alla
misura di cui all’articolo 1. Tale Elenco è aggiornato
con cadenza
annuale.
2. I requisiti minimi di idoneità professionale che gli
operatori economici devono possedere ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, fatti
salvi eventuali requisiti ulteriori (ad esempio regolarità contributiva,
antimafia, capacità a contrarre con la PA, ecc) richiesti dall’Avviso, sono i
seguenti:
a) essere installatori abilitati ai sensi
dell’art. 15 del D.lgs. 28/2011 e s.m.i.;
b) disporre di un indirizzo di
posta elettronica certificata;
c) impegnarsi a fornire:
- informazioni agli utenti in ordine alla
misura regionale e alla possibilità di accedervi;
- moduli fotovoltaici,
inverter, collettori termici o il generatore microeolico rispettosi dei
requisiti di cui all’art. 15;
- i servizi di assicurazione e manutenzione
previsti all’art.16.
Art.
13
Adempimenti degli operatori economici abilitati per
l’installazione degli impianti
1. Il sopralluogo sul
sito di installazione gli impianti è obbligatorio per l’operatore. Ai fini della
predisposizione del preventivo, l’operatore è tenuto ad effettuare un
sopralluogo presso il sito del beneficiario per verificare la corrispondenza del
prodotto offerto a parametri quali: potenza installabile, producibilità
dell’impianto, superficie a disposizione, esposizione e inclinazione, superfici
di copertura disponibili, assenza di ombreggiamenti in tutte le stagioni,
tipologia di componenti utilizzati, componenti per il controllo remoto.
2. Gli operatori economici
abilitati agli interventi di installazione degli impianti sono tenuti a fornire
agli utenti beneficiari della misura un preventivo degli interventi da
realizzare. Nel caso in cui il richiedente abbia accesso alla misura, il
contributo economico è direttamente corrisposto all’operatore economico
abilitato scelto dal beneficiario, dopo l’espletamento degli adempimenti di cui
all’art. 19 del presente regolamento.
3. Il preventivo deve
comprendere le spese relative all’acquisto, installazione, connessione,
manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative
e i relativi costi.
4. La progettazione deve
essere redatta nel rispetto della legislazione vigente in materia, delle
caratteristiche di dimensionamento rilevate durante il sopralluogo e di
eventuali ulteriori indicazioni fornite dal beneficiario. L’operatore consegna
al beneficiario il progetto in formato cartaceo ed elettronico contenente tutta
la
documentazione tecnica (documenti, disegni, inventario componenti,
planimetrie, …) necessaria per a realizzazione dell’impianto. Gli impianti
devono essere progettati per rispettare nel tempo i requisiti prestazionali
offerti dall’operatore. La progettazione degli impianti deve rendere agevole
l’attività manutentiva e prevedere la scomponibilità dello stesso a fine vita,
al fine di consentire di poter riusare e/o smaltire correttamente le sue
componenti. Nei termini dell’attività di progettazione l’operatore si impegna a
supportare il beneficiario nella verifica dell’esistenza di vincoli o
autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti (Comunicazione
preventiva, SCIA, Autorizzazione Unica, VIA, Autorizzazione Paesaggistica, ecc.)
ed alla gestione delle differenti procedure autorizzative previste (DMSE
10/09/2010 e s.m.i. e DM 28/2011 e s.m.i.).
5. Il richiedente, tramite
l’operatore, effettua la domanda di prenotazione del beneficio e, una volta
ottenutolo, ad inviare la richiesta di connessione al Gestore di Rete Locale per
gli impianti di produzione di energia elettrica e a comunicare l’avvio dei
lavori. L’operatore è tenuto a supportare il beneficiario negli adempimenti
relativi alla domanda di prenotazione e di connessione alla rete per gli
impianti di produzione di energia elettrica (preparazione documentazione,
identificazione punto esistente sulla rete al quale il Gestore di Rete Locale
si
deve riferire per la determinazione del preventivo, accettazione
preventivo, ….).
6. L’operatore deve farsi
carico di tutte le spese per l’acquisizione di eventuali concessioni,
autorizzazioni, permessi, licenze, ecc., comunque indispensabili per
l’esecuzione delle opere a seguito dell’ammissione al finanziamento. Deve,
altresì, provvedere ad ogni altro adempimento amministrativo e tecnico, anche
non prevedibile, necessario per il pieno funzionamento e la completa agibilità
degli impianti. E’ tenuto, altresì, ad espletare tutte le pratiche dirette ad
attuare eventuali spostamenti, soppressioni o interruzioni temporanee di accessi
e di utenze di qualsiasi tipo, pubblico o privato, che interessino l’esecuzione
dei lavori o il loro collaudo, richiedendo le necessarie autorizzazioni,
restando a suo carico il costo sia dell’autorizzazione sia dell’esecuzione delle
eventuali opere, compreso il ripristino, nonchè ogni altra incombenza non
espressamente indicata volta a garantire il funzionamento in rete degli impianti
e l’accesso al meccanismo dello Scambio Sul Posto o di altro eventuale
meccanismo in sua sostituzione. Tutti i titoli autorizzativi in materia di
edilizia e
ambientale devono essere acquisiti prima dell’esecuzione dei
lavori.
7. Le operazioni di
installazione degli impianti devono essere eseguite nel rispetto della normativa
vigente in materia di sicurezza. L’operatore, quindi, adotta tutte le cautele
necessarie e opportune per garantire l’incolumità delle persone addette
all’esecuzione del contratto e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni
vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8. Le operazioni devono
essere eseguite a regola d’arte senza danneggiamento delle proprietà del
beneficiario e garantendo dove necessario il ripristino delle condizioni
originarie. Gli impianti devono essere posizionati, come da progetto. Gli
impianti fotovoltaici devono essere posizionati con orientamento ed inclinazione
ottimali compatibilmente con le superfici di copertura disponibili, tale da
massimizzare l’energia elettrica producibile.
9. L’operatore deve prevedere
e realizzare in fase di installazione un sistema di monitoraggio della
produzione consultabile da remoto dalla Regione.
Art.
14
Adempimenti degli operatori economici al termine
dell’installazione
1. Alla conclusione delle
attività di installazione è onere dell’operatore:
a) provvedere alla
raccolta, trasporto, smaltimento ed eventuale riutilizzo del materiale di
risulta derivante dall’installazione degli impianti in osservanza delle
vigenti disposizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e
igienico-sanitaria;
b) verificare il corretto funzionamento e la sicurezza
degli impianti e di tutti gli elementi che lo compongono e predisporre tutta
la documentazione necessaria alla connessione dell’impianto in rete nelle
modalità previste dal Gestore di rete locale;
c) comunicare al beneficiario
la data di conclusione dell’attività di installazione e di
collaudo.
2. L’operatore fornisce ai
beneficiari i seguenti elaborati in formato cartaceo ed elettronico:
a) progetto redatto e
sottoscritto da tecnico iscritto all’Albo professionale;
b) manuale d’uso e
di manutenzione degli impianti;
c) documentazione fotografica, composta da
almeno 5 (cinque) fotografie su supporto informatico, che assicurino, mediante
diverse inquadrature, una visione completa degli impianti , dei suoi
particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;
d) elenco delle
componenti degli impianti , indicante modello, marca e numero di matricola,
organizzato in ordine progressivo;
e) dichiarazione di conformità al D.M.
22 gennaio 2008 n. 37; con riferimento alla CEI 0-3 e successive varianti, la
dichiarazione di conformità degli impianti alle regole dell’arte ai sensi del
D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 deve essere sottoscritta dall’installatore
(requisiti professionali art. 4 lettera a) o b) e deve essere corredata con
gli eventuali allegati obbligatori e facoltativi;
f) certificazione di
conformità rilasciata dal costruttore; la certificazione deve attestare la
conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare
riferimento alle prove di tipo effettuate;
g) certificati di garanzia
relativi alle apparecchiature installate;
h) garanzia sugli impianti e
sulle relative prestazioni di funzionamento.
3. Il beneficiario al termine
dei lavori invia, tramite l’operatore, la comunicazione di conclusione attività
al Gestore di Rete Locale (nelle modalità e termini da questo previsti) .
L’operatore è tenuto ad essere presente alla data di connessione dell’impianto
effettuata dal Gestore di Rete locale, supportando il beneficiario in tutte le
fasi e attività ad essa necessarie. L’operatore, in caso di eventuali difetti
e/o malfunzionamenti dell’impianto rilevati in fase di connessione in rete
dell’impianto stesso, si impegna a porvi rimedio a propria cura e spese.
4. La data di connessione in
rete costituisce data di entrata in esercizio. Entro tale data devono sussistere
tutte le seguenti condizioni:
a) risultano installati
e funzionanti tutti i contatori necessari per la contabilizzazione
dell’energia prodotta e ceduta o scambiata con la rete;
b) risultano
assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso
alle reti;
c) l’impianto, connesso ed integrato nel sistema elettrico in
bassa tensione del beneficiario, è collegato in parallelo alla rete elettrica
(connessione in rete);
d) risulta installato e funzionante il sistema di
monitoraggio della produzione consultabile da remoto dalla Regione;
e)
risulta superato con esito positivo il collaudo tecnico.
6. Una volta realizzato e
connesso l’impianto, l’operatore deve supportare il beneficiario nella procedura
telematica di istanza e stipula della Convenzione di Scambio Sul Posto con il
GSE, qualora non già attiva, facendo riferimento a quanto previsto dalla
deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente, ovvero di altro meccanismo di valorizzazione dell’energia
prodotta e/o immessa in rete sostitutivo dello Scambio Sul Posto nel caso la
normativa e regolazione di riferimento dovesse disporne il superamento, nella
procedura di istanza e stipula della Convenzione del meccanismo sostitutivo
dello Scambio Sul Posto o in subordine di un meccanismo alternativo di
valorizzazione dell’energia (quale ad esempio il Ritiro Dedicato) con il GSE,
della Convenzione con la Regione e della richiesta di contributo, ivi compresa
la cessione del credito e/o il mandato irrevocabile all’incasso o altra forma di
pagamento del contributo regionale.
Art.
15
Caratteristiche tecniche degli impianti dei
beneficiari del Fondo
1. Gli impianti posti a
disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti
minimi:
CARATTERISTICHE TECNICHE
DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
MODULI
•
Rendimento: > 17,5%
• Decadimento potenza erogata: <10% dopo 10
anni e <20% dopo 25 anni
• Tolleranza solo positiva sulla potenza
di picco
• Perdita di potenza massima o nominale con la temperatura
<= -0,38%/°
• Resistenza al carico statico anteriore minima 5.400
Pa
• Garanzia di prodotto: >= 10 anni
• Marchio
CE
• Conformità alla norma CEI/EN/IEC 61215 o più recenti.
STRUTTURE DI
SOSTEGNO
Materiale: Alluminio anodizzato anti corrosione o acciaio zincato
a caldo Anticorrosione, oppure strutture in
cls preformato per tetti piani
con bulloneria in acciaio inox.
INVERTER
• Tipo:
RENDIMENTO/EFFICIENZA MINIMO/A EUROPEO di almeno il 96%
• Potenza
massima erogabile:>=80% della potenza di picco dell’impianto
•
Temperatura di funzionamento: deve comprendere almeno l’intervallo -20°C /
+60°C
• Garanzia: >= 10 anni
• Marchio CE
•
Conformità alla IEC 62109 e CEI EN 62920 – Prescrizioni EMC o più recenti e
alle norme di connessione CEI-021 o CEI-016 redatta dal costruttore.
SISTEMI DI
ACCUMULO
• Efficienza di conversione (carica + scarica) >=92%
(tale parametro non trova applicazione nel caso di inverter ibridi con
accumulo integrato)
• Numero minimo di cicli: 4.000
•
Rapporto tra capacità utile e nominale (DoD): minimo 80%
•
Temperatura di funzionamento: deve comprendere almeno l’intervallo -0°C /
+45°C
• Garanzia: >= 7 anni
• Marchio CE
•
Conformità alla IEC 62019-1 o più recenti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI
Per gli interventi di
installazione degli impianti solari termici è previsto quanto
segue:
• i collettori solari sono in possesso della certificazione
Solar Keymark in corso di validità;
• in alternativa, per gli
impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione
prevista al punto precedente relativa al solo collettore può essere sostituita
dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
• la garanzia
dei collettori solari è di almeno 10 anni;
• la garanzia dei
bollitori solari è di almeno 5 anni;
• la garanzia degli accessori e
dei componenti elettrici/elettronici è di almeno 2 anni;
•
l’installazione dell’impianto è eseguita in conformità ai manuali di
installazione dei principali componenti, come risultante da dichiarazione
dell’installatore.
Per i collettori inclusi nel catalogo apparecchi del GSE
in corso di validità alla data della richiesta non è
necessario fornire
alcun certificato solar Keymark.
CARATTERISTICHE TECNICHE
DEGLI IMPIANTI MICROEOLICI
• la turbina
eolica deve avere una garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni;
•
la velocità di avvio del vento non deve essere superiore a 3 m/s;
•
l’inverter, se presente, deve avere rendimento europeo minino
>94%.
Art.
16
Assicurazione e Manutenzione
1. Con il contratto di assicurazione e
manutenzione, incluso nella fornitura dell’impianto di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico o micro eolico) , l’operatore
economico deve garantire i servizi di:
• assicurazione tramite polizza “all risks”
di durata ventennale a favore del beneficiario che includa i rischi di eventi
naturali, i guasti macchine e fenomeno elettrico con franchigie massime pari
al 10% del valore dell’impianto e il costo della manodopera per la
sostituzione di componenti in garanzia senza franchigie;
•
manutenzione dell’impianto installato che deve essere dotato di un sistema di
monitoraggio della produzione consultabile da remoto (via WEB) dalla Regione
alla quale l’operatore è tenuto ad inviare le misure e i dati che verranno da
questa definiti, nelle tempistiche stabilite dalla medesima. La Regione può
escludere (o sospendere anche temporaneamente) dall’Elenco degli operatori
economici abilitati di cui all’articolo 12 i soggetti inadempienti per inibire
successive installazioni, fino al ripristino dell’impianto.
2. L’operatore ha l’obbligo di effettuare nei primi
dieci anni di vita utile degli impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico o micro eolico) almeno tre interventi
di manutenzione, uno ogni 3 anni a decorrere dall’entrata in esercizio
dell’impianto. I verbali di intervento sono trasmessi alla struttura regionale
competente. Nel caso di anomalie di produzione o di funzionamento e in
particolare qualora la produzione dell’impianto fosse inferiore a 1.100 kWh/anno
per kW installato, l’operatore, nei primi dieci anni dalla connessione
dell’impianto, si impegna a effettuare interventi di manutenzione ordinaria
volti al ripristino delle condizioni di funzionamento iniziali di efficienza
dell’impianto (ad esempio effettuandone la pulizia) o alla sua riattivazione in
caso di disalimentazione (anche sostituendo eventuali fusibili o connettori
guasti) ovvero, in caso di difettosità di prodotti in garanzia, all’attivazione
della garanzia di prodotto e/o, in caso danni all’impianto, all’attivazione
della polizza assicurativa, informandone la Regione. In caso di mancato
intervento, secondo quanto sopra previsto, da parte dell’operatore economico la
Regione lo esclude dall’Elenco degli operatori della presente misura a meno che
non dimostri l’impossibilità tecnica ad intervenire. Tutte le prestazioni di
manutenzione devono essere effettuate da personale tecnico specializzato. Le
prestazioni sono incluse nell’importo contrattuale dell’impianto. Al termine del
periodo di manutenzione l’operatore si impegna ad agevolare la presa in carico
dell’impianto da parte del beneficiario, fornendo adeguate informazioni circa
l’accesso in sicurezza alle componenti dell’impianto, la periodicità e le
modalità di svolgimento delle operazioni minime di controllo e di pulizia delle
apparecchiature e la normativa impiantistica e di sicurezza da osservare.
Art.
17
Sistema di telecontrollo
1. I servizi di telecontrollo e raccolta dei dati
di produzione e consumo sono acquisiti da parte della Struttura regionale
competente mediante procedure a evidenza pubblica, con oneri a carico della
Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente, all’atto della presentazione
della domanda, dichiara di consentire il libero accesso ai dati e all’impianto
di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico o micro
eolico) da parte del personale della Regione Puglia o da essa delegato.
2. Il sistema di telecontrollo e monitoraggio di cui al
comma 1 permette di visualizzare i dati di produzione energetica e di emissioni
di CO2 evitate.
3. La Regione potrà altresì prevedere nell’ambito dei
servizi di telecontrollo la predisposizione di una mappatura georeferenziata
degli impianti installati con i contributi concessi ai sensi del presente
regolamento. Tale eventuale mappatura dovrà integrarsi con eventuali altre
mappature previste in ambito energetico.
Art.
18
Decadenza e revoca del beneficio
1. Costituiscono cause di decadenza dal
beneficio:
a) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni
false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le
conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
b) mancanza
anche di uno solo dei requisiti di accesso di cui all’articolo 8;
c)
mancata sottoscrizione delle convenzioni con la Regione e il GSE di cui
all’articolo 5 entro il termine stabilito dall’Avviso;
d) mancato rispetto
o violazione degli obblighi derivanti delle disposizioni contenute nella legge
regionale 42/2019, nel presente regolamento e nella convenzione sottoscritta
con la Regione;
e) danneggiamento intenzionale o grave negligenza nell’uso
degli impianti;
f) mancato rispetto dei termini stabiliti nella
convenzione, salvo il caso della proroga richiesta e concessa per comprovati
motivi non dipendenti dal richiedente e/o dall’operatore
economico.
2. La Regione Puglia, previo accertamento della
ricorrenza di una delle cause indicate dal comma 1 attraverso un contraddittorio
con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, dichiara la decadenza dal
contributo concesso e lo revoca. Procede altresì al recupero delle risorse nel
caso in cui il beneficiario abbia usufruito di erogazioni a valere sul
contributo revocato.
3. A seguito della verifica del mancato rispetto dei
requisiti previsti per gli impianti, la Regione può rivalersi sugli operatori
economici richiedendo la restituzione del contributo erogato.
4. La Regione si riserva la facoltà di revocare il
beneficio per motivi di pubblico interesse senza che nulla il beneficiario possa
eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
5. Nel caso di indebita percezione del finanziamento
per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, la Regione, in sede di revoca
del contributo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo del contributo
indebitamente fruito, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c),
della l. 15 marzo 1997, n. 59).
Art.
19
Modalità di erogazione del finanziamento
1. Entro 150 giorni dall’accettazione della
prenotazione del contributo, il beneficiario tramite l’operatore economico
trasmette alla struttura regionale competente la richiesta di erogazione del
finanziamento, unitamente alla documentazione di seguito indicata:
a) il progetto;
b) le certificazioni riferite
all’impianto;
c) il collaudo di tutti gli interventi previsti ivi compresi
quelli che hanno dato titolo a punteggi premiali;
d) l’assicurazione di
durata ventennale;
e) le garanzie emesse dal produttore;
f) la fattura
degli interventi realizzati;
g) i dati dell’installatore iscritto
nell’Elenco di cui all’art. 12;
h) l’autorizzazione al versamento del
contributo in favore dell’installatore in virtù di cessione del credito o
mandato irrevocabile all’incasso o altra modalità prevista dall’avviso
pubblico;
i) la copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente
necessarie ivi incluse quelle eventuali di natura paesaggistica;
j) la
copia del verbale di prima connessione in parallelo alla rete che è prodotto
dal distributore;
l) mandato all’incasso dello Scambio Sul Posto o del
meccanismo equivalente per la valorizzazione dell’energia con il GSE a favore
della Regione/Fondo;
m) la convenzione con la Regione sottoscritta dal
beneficiario e dall’operatore.
2. La Regione verifica che la realizzazione sia
avvenuta secondo quanto previsto; in particolare, nel caso di impianti
fotovoltaici e eolici verifica che il codice POD del punto a cui è connesso
l’impianto sia nella titolarità del beneficiario e la potenza realizzata e
provvede all’erogazione del contributo in unica soluzione in favore
dell’operatore economico entro 30 giorni dalla verifica della completezza
documentale e della corretta realizzazione delle opere secondo quanto dichiarato
in fase di prenotazione del contributo. Nel caso in cui, a seguito delle
verifiche, la potenza installata dell’impianto di produzione di energia
elettrica o la superficie captante dell’impianto solare termico ovvero la
capacità in kWh dell’accumulo risultasse inferiore a quella oggetto di
prenotazione si procederà alla rideterminazione del contributo sulla base
dell’effettiva potenza dell’impianto di produzione di energia elettrica,
superficie captante dell’impianto solare termico o capacità dell’accumulo
realizzata utilizzando come parametro quello previsto all’art. 3, comma 3, del
presente regolamento. In caso di potenza dell’impianto di produzione di energia
elettrica, superficie captante dell’impianto solare termico o capacità
dell’accumulo superiore, il contributo non potrà superare quello
massimo
prenotato.
Art.
20
Entrata in vigore e clausola di
salvaguardia
1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi
quindici giorni dalla sua pubblicazione sul BURP.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
della l.r.
42/2019, la struttura regionale competente anche avvalendosi del supporto
del GSE verifica i risultati conseguiti all’esito degli Avvisi che verranno
indetti in forza delle presenti disposizioni regolamentari
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.