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Regolamento Vigente

Anno
2021
Numero
7
Data
06/09/2021
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione del energetico regionale
Note
Allegati
Nessun allegato

 



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:


VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7  “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1406 del 09/08/2021 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Titolo I
Disposizioni generali


Art. 1

Oggetto e finalità


1.   Il presente regolamento disciplina l’attuazione della Legge Regionale 9 agosto 2019 n. 42 “Istituzione del Reddito energetico regionale” (di seguito, l.r. 42/2019) e detta le modalità per il funzionamento e l’accesso alla misura del Reddito energetico regionale, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto Regionale.


2.   Ai fini dell’attuazione della legge regionale, il Reddito energetico è disciplinato in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria volta ad incrementare l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e a diffondere l’autoconsumo e modelli di produzione dell’energia distribuiti, sulla base dei principi, degli obiettivi e delle azioni di cui alla l.r. 42/2019 e nel rispetto delle disposizioni in materia definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dal Gestore Servizi energetici (GSE).

 

Art. 2
Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:


a) per nucleo familiare si intende il nucleo familiare del beneficiario della misura, anche composto da una sola persona, come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, e risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
b) per richiedente si intende il componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 4 della legge regionale, che presenta la domanda di accesso alla misura del Reddito energetico regionale; il richiedente coincide con il soggetto beneficiario e, qualora lo stesso non sia il sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, è tenuto ad indicare i riferimenti necessari ad individuare quest’ultimo in modo univoco;
c) per Condominio si intende “edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni”; la presente definizione è quella contenuta all’art. 2 co. 2 lett. f) del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica (contabilizzazione del calore);
d) per Impianto Fotovoltaico connesso in rete si intende un impianto di produzione di energia elettrica, mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico, connesso alla rete elettrica locale e composto da un insieme di elementi (moduli fotovoltaici, uno o più Inverter e altri componenti elettrici minori);
e) per Impianto Solare Termico per la produzione di acqua calda sanitaria si intende un sistema di produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore ai fini della produzione di acqua calda sanitaria;
f) per impianto solare termo-fotovoltaico si intende un impianto ibrido in grado di produrre sia energia elettrica sia energia termica tramite fonte solare;
g) per impianto micro eolico si intende un impianto di produzione di energia elettrica in grado di convertire l’energia cinetica estratta dal vento attraverso turbine eoliche in energia meccanica di rotazione ed utilizzata per produrre elettricità, connesso alla rete elettrica locale e composto da un insieme di elementi (rotore, turbine bipala o tripala e altri componenti elettrici minori);
h) per sistema di accumulo si intende un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un’alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo). Il sistema di accumulo deve essere integrato con un impianto fotovoltaico o micro eolico. Non rientrano nella presente definizione i sistemi utilizzati in condizioni di emergenza che, pertanto, entrano in funzione solo in corrispondenza dell’interruzione dell’alimentazione dalla rete elettrica per cause indipendenti dalla volontà del soggetto che ne ha la disponibilità;
i) per Gestore di Rete Locale (GRL) si intende il soggetto cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui è installato l’impianto e al quale vanno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto e all’eventuale installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica;
j) per Punto di connessione si intende il punto della rete elettrica, come definito dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii.;
k) per Scambio Sul Posto (SSP) si intende l’istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un’ora con quella prelevata dalla rete in un’ora diversa da quella in cui avviene l’immissione, disciplinato dalla Deliberazione AEEG 570/2012/R/efr– Testo Integrato dello Scambio Sul Posto
(TISP) e ss.mm. ii.;
l) per operatore economico si intende il soggetto in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12, inserito in un apposito Elenco regionale e abilitato all’installazione degli impianti presso gli immobili dei soggetti beneficiari della misura.

 

Art. 3
Principi di funzionamento del Reddito energetico regionale


1. Ai fini della presente disciplina, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 42/2019, il Reddito energetico regionale incentiva l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da parte dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 4 del presente regolamento, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore dei soggetti beneficiari. L’importo concesso non è erogato al richiedente ma all’operatore economico iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 12, a cui il soggetto si è rivolto.

2. Gli utenti beneficiari della misura hanno diritto all’autoconsumo gratuito dell’energia elettrica e termica prodotta attraverso gli impianti. L’utente beneficiario ha l’obbligo di sottoscrivere una convenzione con il GSE per l’attivazione del servizio di Scambio Sul Posto dell’energia elettrica prodotta dai suddetti impianti o di altro meccanismo di valorizzazione dell’energia prodotta e/o immessa in rete sostitutivo dello Scambio Sul Posto nel caso la normativa e regolazione di riferimento dovesse disporne il superamento. Il beneficiario ha, altresì, l’obbligo di cedere alla Regione gli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di Scambio Sul Posto o di altro meccanismo di valorizzazione dell’energia prodotta e/o immessa in rete a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto e di sottoscrivere un’apposita convenzione con la Regione.


3. Nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio regionale annuale e pluriennale per l’attuazione della l.r. 42/2019, la Regione prevede:


a) a favore dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della l.r. 42/2019, un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00 (IVA inclusa), per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l’acquisto e l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, da abbinare comunque ad uno degli impianti di produzione di energia elettrica suindicati;
b) a favore dei beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) della l.r. 42/2019, un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00 (IVA inclusa), per l’intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. E’, altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo: in questo caso il contributo massimo è pari a euro 8.500,00 (IVA inclusa).
Sono inoltre fissati, per gli interventi di cui alle lettere a) e b), i seguenti limiti massimi di contributo unitario:
•  per gli impianti fotovoltaici, termo-fotovoltaici ed eolici 2.000,00 € + 1.150 €/kW;
•  per gli impianti solari termici

o  a circolazione forzata 730 €/m2 di superficie solare lorda

o  a circolazione naturale 271 €/m2 di superficie solare lorda ove per superficie solare lorda si intende la superficie totale dell’impianto solare ottenuta moltiplicando il numero di moduli che compone il campo solare per l’area lorda del singolo modulo;


•  per gli accumuli 1.000 €/kWh, con riferimento agli impianti a servizio di condomìni.


4. Il contributo di cui al comma 3 è destinato alle spese relative ad acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi. Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio quali il costo annuo del servizio di misura dell’energia prodotta svolto dal gestore di rete competente, l’eventuale disinstallazione degli impianti, nonché gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza dal beneficio. In caso in cui sia necessaria la disinstallazione a fine vita dell’impianto il beneficiario dovrà produrre alla Struttura regionale competente una dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato che attesti il corretto smontaggio dell’impianto nonché il corretto smaltimento dei materiali/recupero.

 

Art. 4
Beneficiari


1. Possono accedere alla misura del Reddito energetico regionale le seguenti categorie di beneficiari residenti in uno dei comuni della Regione Puglia:


a) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, o diritto di superficie, di unità abitative indipendenti, non in condominio, situate nel territorio regionale;
b) i clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, o diritto di superficie su unità immobiliari facenti parte di edifici in condominio situati nel territorio regionale. In tale caso l’installazione è consentita sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato;
c) i condomìni, così come definiti dal Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (contabilizzazione del calore), situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.

 

 

Art. 5
Obblighi del beneficiario


1. Pena la decadenza dal beneficio, ai sensi dell’art 5 comma 2 della l.r. 42/2019 l’utente beneficiario ha l’obbligo di sottoscrivere due distinte convenzioni. Una convenzione con il GSE per l’attivazione del servizio di Scambio Sul Posto dell’energia elettrica prodotta dagli impianti o di altro meccanismo di valorizzazione dell’energia prodotta e/o immessa in rete nel caso tale servizio dovesse venire meno e una convenzione con la Regione per la definizione degli obblighi inerenti la cessione alla Regione degli eventuali crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di Scambio Sul Posto o di altro meccanismo di valorizzazione dell’energia prodotta e/o immessa in rete a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto. I soggetti beneficiari devono dichiarare, altresì, di non essere beneficiari di altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia ivi incluso il superbonus o altre misure di detrazione/credito d’imposta. Sono percepiti dalla Regione e vincolati al finanziamento della misura ogni altro corrispettivo, contributo, rimborso o somma comunque riconosciuta agli utenti in forza del servizio di Scambio Sul Posto ed eventuali incentivi riconosciuti a sostegno della produzione di energia elettrica e termica da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

2. E’ fatto divieto al beneficiario di alienare e/o dismettere l’impianto, per un periodo non inferiore a venti anni dalla connessione dell’impianto alla rete di distribuzione. Per un periodo non inferiore a venti anni, il beneficiario della misura e l’installatore dell’impianto devono assicurare le migliori condizioni di esercizio degli impianti.

3. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente all’immobile rispetto al quale gli impianti sono funzionali, l’avente causa deve impegnarsi con atto scritto a mantenere in esercizio gli impianti per la durata prevista. L’alienante o il concedente o comunque il beneficiario della misura, entro il termine di tre mesi dalla formalizzazione dell’atto che determina la cessazione del diritto di godimento, trasmette alla Struttura regionale competente gli atti di subentro nonché la dichiarazione di assunzione del suddetto vincolo del suo avente causa.

4. In tutti i casi di utilizzazione degli impianti per un periodo inferiore a vent’anni è prevista la restituzione del contributo da parte del beneficiario o dei suoi aventi causa pro-quota in funzione del periodo di mancato utilizzo, con le modalità disciplinate nell’Avviso pubblico che la Regione adotterà.

 

Art. 6
Rapporti tra la Regione e i beneficiari del Reddito energetico regionale


1. I rapporti tra la Regione e i beneficiari della misura sono regolati da una convenzione, la quale ha in particolare ad oggetto:

a) l’obbligo del beneficiario nei confronti del GSE di attivare e mantenere per la durata prevista il servizio di Scambio Sul Posto o altro meccanismo di valorizzazione dell’energia in caso di evoluzione dello Scambio Sul Posto, a pena della decadenza dal beneficio e del risarcimento di ogni danno patito dalla Regione;
b) l’obbligo del beneficiario di cedere alla Regione o di conferire ad essa la delega irrevocabile/procura irrevocabile all’incasso dei crediti maturati nei confronti del GSE in ragione del servizio di Scambio Sul Posto o di altro meccanismo, per la durata di almeno 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto, fatte salve le ipotesi di decadenza dal beneficio;
c) l’assenso e liberatoria del beneficiario (e degli altri comproprietari o contitolari dei diritti reali sull’immobile) a permettere l’accesso ai dati e gli impianti al personale della Regione Puglia o da essa delegato;
d) l’obbligo del beneficiario di attenersi alle prescrizioni allegate alla convenzione e comunque a non modificare, trasformare, smontare, spostare, disattivare, manomettere, alterare o disinstallare gli impianti ovvero di non utilizzarli per scopi o a servizio di utenze ed unità immobiliari diverse da quelle indicate dalla
convenzione, pena la decadenza dal beneficio e il risarcimento di ogni danno patito dalla Regione, fermo restando che per l’esecuzione di attività di manutenzione del lastrico/tetto qualsiasi spesa o onere resta a carico del beneficiario il quale provvede a sua cura e spese a rimettere in pristino degli impianti;
e) l’obbligo di tempestiva comunicazione alla Regione di ogni evento che, anche potenzialmente, possa pregiudicare l’integrità o il funzionamento degli impianti;
f) le prerogative di ispezione e controllo della Regione per la verifica dell’effettivo rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario;
g) l’obbligo del beneficiario di rendere edotto l’avente causa degli obblighi connessi al contributo;
h) le cause di decadenza e revoca del beneficio e i correlati obblighi risarcitori;
i) i meccanismi di adeguamento della convenzione nell’ipotesi di soppressione o significativa variazione del regime di incentivazione del servizio di Scambio Sul Posto.

2. Nel caso di assegnazione del beneficio ad utenti titolari di diritti reali minori, la convenzione con la Regione è altresì sottoscritta dal proprietario dell’unità abitativa, che assume l’obbligo di subentrare negli impegni del beneficiario in caso di cessazione del suo diritto reale minore.

3. Il mutamento del soggetto proprietario ovvero del titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, o superficie, ovvero il mutamento dell’assegnatario dell’alloggio in regime di proprietà indivisa, così come il reintegro della piena proprietà dell’unità abitativa a seguito dell’estinzione dei diritti reali minori, devono essere tempestivamente comunicati con posta elettronica certificata alla struttura regionale competente entro i successivi 3 mesi, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di procedere alla restituzione del contributo. Il rapporto in essere con la Regione prosegue con il nuovo proprietario, titolare, assegnatario (o con il proprietario nell’ipotesi di sopravvenuta estinzione di diritti reali minori), purchè questi aderisca e subentri nella convenzione con la Regione e nella convenzione con il GSE. In caso contrario, opera la decadenza dal beneficio e la Regione procede a richiedere la restituzione del contributo concesso al beneficiario.

4. In caso di attribuzione in locazione o comodato dell’unità abitativa prima di 5 anni dalla connessione dell’impianto alla rete elettrica il beneficiario decade dal beneficio e la Regione procede a richiedergli la restituzione del contributo concesso. Decorsi 5 anni dalla connessione dell’impianto alla rete elettrica, l’attribuzione in locazione o comodato dell’unità abitativa a soggetti non aventi i requisiti minimi comporta la decadenza dal beneficio e la Regione procede a richiedere al beneficiario la restituzione del contributo concesso. Il mutamento del soggetto deve essere tempestivamente comunicato con posta elettronica certificata alla struttura regionale competente entro i successivi 3 mesi, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di procedere alla restituzione del contributo. Il rapporto in essere con la Regione prosegue con il nuovo soggetto, purchè questi aderisca e subentri nella convenzione con la Regione e nella convenzione con il GSE. In caso contrario, opera la decadenza del beneficio e la Regione richiede la restituzione del contributo
concesso al beneficiario.

5. Non si procede alla restituzione del contributo concesso nelle seguenti ipotesi:


a) qualora il titolare di un’utenza residenziale domestica ceda l’impianto ad altro soggetto titolare di un punto di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, a condizione che quest’ultimo sia proprietario, titolare di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, o di diritto di superficie di un’unità immobiliare sita all’interno del medesimo edificio condominiale, conforme alle previsioni dell’art. 11 comma 7, e che sia in possesso dei requisiti minimi,
b) qualora il titolare di un’utenza residenziale domestica ceda l’impianto al condominio stesso per la propria utenza condominiale, purché sia in possesso dei requisiti minimi. In ogni caso, nelle ipotesi che precedono, è necessario altresì che il subentrante richieda ed ottenga dalla Sezione regionale competente l’accesso al beneficio, previa verifica dell’idoneità tecnica al collegamento alle rispettive utenze dell’impianto che rimane a suo carico e che sottoscriva le convenzioni con la Regione e con il GSE.

 

Art. 7
Rapporti tra la Regione e il Gestore Servizi energetici


1. Nel rispetto di quanto previsto dall’atto di indirizzo del MISE del 29/10/2009, la Regione Puglia e il GSE sottoscrivono un apposito Protocollo di intesa/Convenzione finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale, al fine di avviare il Reddito energetico regionale e di conseguire gli obiettivi comuni volti a favorire lo sviluppo e la diffusione in ambito urbano delle energie rinnovabili e degli interventi di efficientamento energetico.

2. Il Protocollo prevede le seguenti attività:


•  supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito del presente regolamento di attuazione;
•  supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito della procedura finalizzata a individuare la lista degli operatori economici idonei all’installazione degli impianti;
•  supporto per la definizione dei requisiti tecnici previsti nell’ambito della procedura finalizzata all’individuazione dei soggetti beneficiari del finanziamento in questione;
•  individuazione delle modalità di trasferimento dei crediti maturati dalla cessione dell’energia in eccesso dal soggetto titolare dell’impianto al fondo regionale.

3. Sono a carico della misura gli oneri di valutazione istruttoria e di gestione della eventuale piattaforma informatica per l’invio dei dati di produzione finalizzati all’espletamento delle attività di monitoraggio.

 

Titolo II
Funzionamento della misura Reddito energetico regionale


Art. 8
Requisiti di accesso


1. Con riferimento alle categorie di cui alla lettera a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 del presente regolamento, l’accesso al beneficio è riservato alle persone fisiche, titolari di utenze residenziali domestiche che, con riferimento all’intero nucleo familiare di cui all’art. 2 comma 1 lettera a del presente regolamento abbiano i seguenti requisiti:


a) cittadinanza di uno stato comunitario o, in alternativa, cittadinanza di uno stato extracomunitario, purché con residenza da almeno 1 (un) anno in un comune della Regione Puglia ed in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno;
b) residenza anagrafica nell’immobile in cui sarà realizzato l’impianto;
c) ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso DPCM 159/2013, non superiore a euro 20.000 (ventimila).

2. Con riferimento alla categorie di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4, il beneficio è riservato ai condomìni di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) del presente regolamento, situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale.

3. Per entrambe le categorie, l’accesso al beneficio è riservato ai richiedenti che:


a) intendano installare un impianto di produzione di energia elettrica fotovoltaico, termo fotovoltaico o eolico di potenza non inferiore a 1,8 kW elettrici e non superiore alla potenza in prelievo dell’utenza a cui l’impianto di produzione viene connesso. Inoltre, la producibilità di progetto degli impianti di produzione dovrà risultare non inferiore a 1.200 kWh/kW;
b) non beneficiano di altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia ivi incluso il superbonus o altre misure di detrazione/credito d’imposta.

 

 

Art. 9
Modalità di presentazione delle domande


1. Con apposito provvedimento della struttura regionale competente è approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di prenotazione per l’accesso al Reddito energetico, nonché lo schema della domanda e i relativi allegati e le linee guida per la rendicontazione delle risorse da parte di ciascun beneficiario.

2. Le domande di prenotazione per l’accesso al Reddito energetico devono essere presentate in modalità esclusivamente telematica entro il termine indicato nell’Avviso pubblico. Le domande di prenotazione del contributo sono redatte secondo lo schema allegato all’Avviso, sono presentate dagli operatori di cui all’art. 12 unitamente agli allegati previsti dall’Avviso e dai commi seguenti.Nel caso in cui i richiedenti siano titolari di diritti reali minori, la domanda di accesso al beneficio, a pena di esclusione, deve essere corredata dall’atto di adesione e di autorizzazione all’installazione degli impianti sottoscritto dal proprietario dell’unità immobiliare (unitamente alla dichiarazione comprovante la proprietà dell’unità abitativa), il quale si obbliga, in caso di assegnazione del beneficio, a sottoscrivere, congiuntamente all’assegnatario del beneficio e titolare del diritto reale di godimento, la convenzione successiva alla cessione gli impianti, con l’assunzione dell’obbligo di subentrare negli impegni del beneficiario in caso di cessazione del diritto reale di godimento di quest’ultimo.

3. Con riferimento alla categoria di cui alla lettera b) comma 1 dell’art. 4, le domande devono essere corredate anche da:


- copia della comunicazione all’amministratore di condominio di cui all’art. 1122 bis del codice civile con avvenuta attestazione di ricezione e copia dell’eventuale esito   dell’assembleare condominiale in ordine agli aspetti di competenza previsti dall’art. 1122 bis del codice civile;
- qualora per la realizzazione dell’intervento si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato deve allegare alla domanda copia della comunicazione inviata all’amministrazione condominiale con l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi e copia del verbale dell’assemblea di condominio eventualmente convocata per la deliberazione di cui all’articolo 1122-bis, secondo comma, del codice civile.

4. Con riferimento alla categoria di cui alla lettera c) comma 1 dell’art. 4, le domande devono essere corredate anche da delibera dell’assemblea condominiale, approvata con le maggioranze previste, che autorizza la realizzazione dell’intervento.

5. La domanda di prenotazione per l’accesso al Reddito energetico è corredata da una scheda nella quale il richiedente comunica l’indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere le comunicazioni inerenti la procedura ed autocertifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le seguenti informazioni minime richieste dall’Avviso:


a) Per le categorie a) e b), comma 1 dell’art. 4:


1. Proprietario/a dell’immobile;
2. Codice POD;
3. Riferimenti catastali dell’immobile;
4. Licenza/Concessione/Permesso di costruzione anche in sanatoria/Autorizzazione Edilizia se necessaria;
5. Indicazione circa gli eventuali vincoli di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, del Piano paesaggistico territoriale regionale e degli strumenti urbanistici vigenti;
6. Anno di costruzione;
7. Fabbisogno energetico annuo determinato sulla base del consumo elettrico riportato nelle fatture della fornitura elettrica (bolletta con storico annuale);
8. Potenziale produttività dell’impianto;
9. Superficie disponibile per l’installazione (metri quadrati);
10. Tipo di copertura (Tetto a falda, Tetto piano, Tettoia, Pensiline, Altro);
11. Orientamento della falda;
12. Inclinazione della falda;
13. Eventuali interventi di miglioramento della prestazione energetica effettuati sull’immobile.


b) Per la categoria c), comma 1 dell’art. 4 - Condomìni:


1. Codice POD;
2. Licenza/Concessione/Permesso di costruzione anche in sanatoria/Autorizzazione Edilizia, se4. Anno di costruzione;

3. Indicazione circa gli eventuali vincoli di tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, del Piano paesaggistico territoriale regionale e degli strumenti urbanistici vigenti;
4. Anno di costruzione;

5. Fabbisogno energetico annuo determinato sulla base del consumo elettrico riportato nelle fatture della fornitura elettrica (bolletta con storico annuale);
6. Potenziale produttività dell’impianto;
7. Superficie disponibile per l’installazione (metri quadrati);
8. Tipo di copertura (Tetto a falda, Tetto piano, Tettoia, Pensiline, Altro);
9. Tipologia solaio di copertura;
10. Orientamento della falda;
11. Inclinazione della falda;
12. Eventuale interventi di miglioramento della prestazione energetica effettuati sull’immobile.

6. Sulla base delle suddette schede e delle dichiarazioni dei richiedenti si procede all’esame delle domande,individuando quelle ammissibili, e all’assegnazione dei punteggi
necessario;

 

Art. 10
Istruttoria, verifica e valutazione delle domande


1. L’individuazione dei beneficiari avviene mediante procedure trasparenti, imparziali, non discriminatorie promosse dalla Regione previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale, per almeno 90 giorni, assicurando ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.

2. Ulteriori avvisi potranno essere emanati in ragione delle disponibilità economiche del Fondo, ferma la possibilità di procedere allo scorrimento delle domande già presentate nel caso di precedente esaurimento dei fondi, purché non siano trascorsi oltre 18 mesi dalla presentazione della domanda. Gli avvisi sono suddivisi in due distinti lotti, corrispondenti alle categorie delle utenze domestiche a) e b) e condominiali c) del comma 1 dell’articolo 4.

3. Le domande di prenotazione per l’accesso al Reddito energetico pervenute nei termini sono istruite secondo l’ordine temporale di presentazione e il loro accoglimento è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo di 20 punti per le persone fisiche e di 10 punti per i Condomìni, sulla base della scala multidimensionale di valutazione prevista dall’articolo 11. Le domande sono istruite e verificate con le modalità previste dall’Avviso pubblico sulla base dei requisiti di ammissibilità e dei criteri previsti dal presente regolamento e definiti nell’Avviso pubblico.

4. L’istruttoria si completa entro i termini previsti dall’Avviso pubblico, salva motivata proroga di ulteriori 90 giorni disposta dalla struttura regionale in ragione della complessità o del numero delle domande pervenute. In conseguenza dell’attività di verifica della documentazione, il Dirigente della struttura competente adotta uno o più provvedimenti di ammissione al finanziamento, soggetti agli obblighi di pubblicazione e trasparenza, che danno conto del rispetto dei criteri e modalità di assegnazione del
contributo stabiliti dall’Avviso in conformità al presente regolamento.

5. Con riferimento alle domande per le quali si ravvisi la sussistenza di una o più cause di esclusione, il Dirigente della struttura competente ne dà comunicazione al richiedente, assegnandogli un termine per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In conseguenza dell’esame delle controdeduzioni secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico, il Dirigente adotta il provvedimento finale.

6. L’Avviso pubblico disciplina i documenti ed adempimenti necessari ai fini della erogazione del contributo.

7. La Regione svolge i controlli di competenza sulle autocertificazioni ed applica le sanzioni, in conformità alla disciplina dei capi V e VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (fatte salve le segnalazioni alle competenti autorità). L’Amministrazione regionale si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione dell’intervento di installazione gli impianti, il rispetto degli obblighi previsti dalla l.r. 42/2019 dal presente regolamento, dall’Avviso pubblico e dalla convenzione nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

 

Art. 11
Iter istruttorio


1. L’iter istruttorio di ogni singola proposta progettuale si conclude entro il termine previsto dall’Avviso decorrente dal giorno successivo alla ricezione della domanda, ovvero dal giorno successivo alla ricezione delle eventuali integrazioni richieste.

2. L’iter è strutturato come di seguito indicato:


a) verifica di ammissibilità della domanda;
b) valutazione ed attribuzione del punteggio.

3. La verifica di ammissibilità formale è finalizzata ad accertare, secondo quanto disposto dal presente Regolamento:


a) la completezza e la regolarità formale della domanda e dei relativi allegati;
b) il rispetto delle modalità e dei termini per la presentazione della domanda e dei relativi allegati;
c) la ricorrenza dei requisiti di accesso di cui all’articolo 8 del presente regolamento.

Sarà, pertanto, ritenuta inammissibile la domanda:


•  non corredata delle informazioni, dichiarazioni e documentazioni richieste;
•  redatta e/o inviata secondo modalità difformi da quelle indicate nell’Avviso;
•  presentata fuori termine.

4. La valutazione è effettuata attribuendo i punteggi come segue.
Per le utenze di cui al comma 1 dell’art. 8:


a) al reddito del nucleo familiare calcolato in base alla dichiarazione ISEE, in corso di validità, ai sensi del
DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso DPCM.
ISEE da 0 e fino a 7.500 euro: 25 punti
ISEE da 7.501 e fino 15.000 euro: 20 punti
ISEE da 15.001 a 17.500 euro: 15 punti
ISEE da 17.501 a 20.000 euro: 10 punti
In caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della
domanda, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE
aggiornata.
b) nuclei familiari composti da cinque o più componenti: 5 punti
c) giovani coppie (sposati da non più di 3 anni e composte da soggetti con meno di 35 anni di età): 5 punti
d) nuclei composti da almeno un soggetto con più di 65 anni di età: 5 punti
e) nuclei familiari con almeno un componente affetto da invalidità o handicap riconosciuto dalle autorità competenti:
•  nuclei familiari con almeno un componente affetto da disabilità grave e/o non autosufficienza
riconosciuta dall’autorità competente 10 punti.


Ai fini dell’attribuzione del punteggio per disabilità grave e la non autosufficienza si farà riferimento alla tabella allegato 3 DPCM 159/2013.


f) i nuclei familiari con più di due figli minori: 5 punti. Con riferimento alla categoria di cui al comma 2 dell’art. 8:
a) Superficie lorda pavimento (S.L.P.) destinata ad unità abitative superiore al 70%: 10 punti;
b) unità abitative occupate da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 comma 1 del presente regolamento superiori al 60%: 10 punti.
6. Per tutte le tipologie di utenza sono attributi i seguenti punteggi premiali al fine di valorizzare:
a) gli interventi di efficienza energetica effettuati dai soggetti richiedenti sul patrimonio edilizio oggetto di intervento (da dimostrare attraverso la presentazione dell’attestato di prestazione energetica pre e post operam da cui si evinca il miglioramento di almeno una classe energetica) 5 punti
b) un costo a kW inferiore rispetto al contributo unitario massimo del:
•  >=20% 10 punti
•  >=10% 5 punti
c) l’impegno a realizzare a propria cura e spese interventi di rimozione e smaltimento di coperture in amianto: 5 punti.

7. L’accesso ai benefici non è ammesso:


a) per immobili non ricadenti nel territorio regionale;
b) per gli immobili non regolarmente autorizzati con permesso di costruire, comprese le varianti, concessione edilizia e permesso di costruire in sanatoria, salvo che si tratti di immobili per i quali non fosse necessario il titolo edilizio
c) per immobili non regolarmente censiti al N.C.E.U.;
d) per immobili dichiarati non idonei a seguito di verifica tecnico-statica da parte del tecnico abilitato;
e) per unità abitative (o condomìni comprendenti unità abitative) appartenenti alle categorie catastali A1 ed A8;
f) per unità abitative già fornite di impianti fotovoltaici e mini eolici.
g) per gli impianti privi delle caratteristiche di cui al comma 3 dell’art. 8 del presente regolamento.

 

Art. 12
Elenco degli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti


1. La struttura regionale competente, previa pubblicazione di apposito avviso, predispone l’Elenco degli operatori economici dichiaranti il rispetto dei requisiti o l’assunzione degli impegni abilitanti alla realizzazione degli interventi di installazione degli impianti di cui alla misura di cui all’articolo 1. Tale Elenco è aggiornato
con cadenza annuale.

2. I requisiti minimi di idoneità professionale che gli operatori economici devono possedere ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, fatti salvi eventuali requisiti ulteriori (ad esempio regolarità contributiva, antimafia, capacità a contrarre con la PA, ecc) richiesti dall’Avviso, sono i seguenti:


a) essere installatori abilitati ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 28/2011 e s.m.i.;
b) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata;
c) impegnarsi a fornire:


- informazioni agli utenti in ordine alla misura regionale e alla possibilità di accedervi;
- moduli fotovoltaici, inverter, collettori termici o il generatore microeolico rispettosi dei requisiti di cui all’art. 15;
- i servizi di assicurazione e manutenzione previsti all’art.16.

 

Art. 13
Adempimenti degli operatori economici abilitati per l’installazione degli impianti


1. Il sopralluogo sul sito di installazione gli impianti è obbligatorio per l’operatore. Ai fini della predisposizione del preventivo, l’operatore è tenuto ad effettuare un sopralluogo presso il sito del beneficiario per verificare la corrispondenza del prodotto offerto a parametri quali: potenza installabile, producibilità dell’impianto, superficie a disposizione, esposizione e inclinazione, superfici di copertura disponibili, assenza di ombreggiamenti in tutte le stagioni, tipologia di componenti utilizzati, componenti per il controllo remoto.

2. Gli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti sono tenuti a fornire agli utenti beneficiari della misura un preventivo degli interventi da realizzare. Nel caso in cui il richiedente abbia accesso alla misura, il contributo economico è direttamente corrisposto all’operatore economico abilitato scelto dal beneficiario, dopo l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 19 del presente regolamento.

3. Il preventivo deve comprendere le spese relative all’acquisto, installazione, connessione, manutenzione e assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi.

4. La progettazione deve essere redatta nel rispetto della legislazione vigente in materia, delle caratteristiche di dimensionamento rilevate durante il sopralluogo e di eventuali ulteriori indicazioni fornite dal beneficiario. L’operatore consegna al beneficiario il progetto in formato cartaceo ed elettronico contenente tutta la
documentazione tecnica (documenti, disegni, inventario componenti, planimetrie, …) necessaria per a realizzazione dell’impianto. Gli impianti devono essere progettati per rispettare nel tempo i requisiti prestazionali offerti dall’operatore. La progettazione degli impianti deve rendere agevole l’attività manutentiva e prevedere la scomponibilità dello stesso a fine vita, al fine di consentire di poter riusare e/o smaltire correttamente le sue componenti. Nei termini dell’attività di progettazione l’operatore si impegna a supportare il beneficiario nella verifica dell’esistenza di vincoli o autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti (Comunicazione preventiva, SCIA, Autorizzazione Unica, VIA, Autorizzazione Paesaggistica, ecc.) ed alla gestione delle differenti procedure autorizzative previste (DMSE 10/09/2010 e s.m.i. e DM 28/2011 e s.m.i.).

5. Il richiedente, tramite l’operatore, effettua la domanda di prenotazione del beneficio e, una volta ottenutolo, ad inviare la richiesta di connessione al Gestore di Rete Locale per gli impianti di produzione di energia elettrica e a comunicare l’avvio dei lavori. L’operatore è tenuto a supportare il beneficiario negli adempimenti relativi alla domanda di prenotazione e di connessione alla rete per gli impianti di produzione di energia elettrica (preparazione documentazione, identificazione punto esistente sulla rete al quale il Gestore di Rete Locale si
deve riferire per la determinazione del preventivo, accettazione preventivo, ….).

6. L’operatore deve farsi carico di tutte le spese per l’acquisizione di eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, ecc., comunque indispensabili per l’esecuzione delle opere a seguito dell’ammissione al finanziamento. Deve, altresì, provvedere ad ogni altro adempimento amministrativo e tecnico, anche non prevedibile, necessario per il pieno funzionamento e la completa agibilità degli impianti. E’ tenuto, altresì, ad espletare tutte le pratiche dirette ad attuare eventuali spostamenti, soppressioni o interruzioni temporanee di accessi e di utenze di qualsiasi tipo, pubblico o privato, che interessino l’esecuzione dei lavori o il loro collaudo, richiedendo le necessarie autorizzazioni, restando a suo carico il costo sia dell’autorizzazione sia dell’esecuzione delle eventuali opere, compreso il ripristino, nonchè ogni altra incombenza non espressamente indicata volta a garantire il funzionamento in rete degli impianti e l’accesso al meccanismo dello Scambio Sul Posto o di altro eventuale meccanismo in sua sostituzione. Tutti i titoli autorizzativi in materia di edilizia e
ambientale devono essere acquisiti prima dell’esecuzione dei lavori.

7. Le operazioni di installazione degli impianti devono essere eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza. L’operatore, quindi, adotta tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione del contratto e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

8. Le operazioni devono essere eseguite a regola d’arte senza danneggiamento delle proprietà del beneficiario e garantendo dove necessario il ripristino delle condizioni originarie. Gli impianti devono essere posizionati, come da progetto. Gli impianti fotovoltaici devono essere posizionati con orientamento ed inclinazione ottimali compatibilmente con le superfici di copertura disponibili, tale da massimizzare l’energia elettrica producibile.

9. L’operatore deve prevedere e realizzare in fase di installazione un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto dalla Regione.

 

Art. 14
Adempimenti degli operatori economici al termine dell’installazione


1. Alla conclusione delle attività di installazione è onere dell’operatore:


a) provvedere alla raccolta, trasporto, smaltimento ed eventuale riutilizzo del materiale di risulta derivante dall’installazione degli impianti in osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e igienico-sanitaria;
b) verificare il corretto funzionamento e la sicurezza degli impianti e di tutti gli elementi che lo compongono e predisporre tutta la documentazione necessaria alla connessione dell’impianto in rete nelle modalità previste dal Gestore di rete locale;
c) comunicare al beneficiario la data di conclusione dell’attività di installazione e di collaudo.

2. L’operatore fornisce ai beneficiari i seguenti elaborati in formato cartaceo ed elettronico:


a) progetto redatto e sottoscritto da tecnico iscritto all’Albo professionale;
b) manuale d’uso e di manutenzione degli impianti;
c) documentazione fotografica, composta da almeno 5 (cinque) fotografie su supporto informatico, che assicurino, mediante diverse inquadrature, una visione completa degli impianti , dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;
d) elenco delle componenti degli impianti , indicante modello, marca e numero di matricola, organizzato in ordine progressivo;
e) dichiarazione di conformità al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37; con riferimento alla CEI 0-3 e successive varianti, la dichiarazione di conformità degli impianti alle regole dell’arte ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 deve essere sottoscritta dall’installatore (requisiti professionali art. 4 lettera a) o b) e deve essere corredata con gli eventuali allegati obbligatori e facoltativi;
f) certificazione di conformità rilasciata dal costruttore; la certificazione deve attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare riferimento alle prove di tipo effettuate;
g) certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
h) garanzia sugli impianti e sulle relative prestazioni di funzionamento.

3. Il beneficiario al termine dei lavori invia, tramite l’operatore, la comunicazione di conclusione attività al Gestore di Rete Locale (nelle modalità e termini da questo previsti) . L’operatore è tenuto ad essere presente alla data di connessione dell’impianto effettuata dal Gestore di Rete locale, supportando il beneficiario in tutte le fasi e attività ad essa necessarie. L’operatore, in caso di eventuali difetti e/o malfunzionamenti dell’impianto rilevati in fase di connessione in rete dell’impianto stesso, si impegna a porvi rimedio a propria cura e spese.

4. La data di connessione in rete costituisce data di entrata in esercizio. Entro tale data devono sussistere tutte le seguenti condizioni:


a) risultano installati e funzionanti tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e ceduta o scambiata con la rete;
b) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;
c) l’impianto, connesso ed integrato nel sistema elettrico in bassa tensione del beneficiario, è collegato in parallelo alla rete elettrica (connessione in rete);
d) risulta installato e funzionante il sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto dalla Regione;
e) risulta superato con esito positivo il collaudo tecnico.

6. Una volta realizzato e connesso l’impianto, l’operatore deve supportare il beneficiario nella procedura telematica di istanza e stipula della Convenzione di Scambio Sul Posto con il GSE, qualora non già attiva, facendo riferimento a quanto previsto dalla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ovvero di altro meccanismo di valorizzazione dell’energia prodotta e/o immessa in rete sostitutivo dello Scambio Sul Posto nel caso la normativa e regolazione di riferimento dovesse disporne il superamento, nella procedura di istanza e stipula della Convenzione del meccanismo sostitutivo dello Scambio Sul Posto o in subordine di un meccanismo alternativo di valorizzazione dell’energia (quale ad esempio il Ritiro Dedicato) con il GSE, della Convenzione con la Regione e della richiesta di contributo, ivi compresa la cessione del credito e/o il mandato irrevocabile all’incasso o altra forma di pagamento del contributo regionale.

 

Art. 15
Caratteristiche tecniche degli impianti dei beneficiari del Fondo


1. Gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti minimi:


CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI


MODULI
•  Rendimento: > 17,5%
•  Decadimento potenza erogata: <10% dopo 10 anni e <20% dopo 25 anni
•  Tolleranza solo positiva sulla potenza di picco
•  Perdita di potenza massima o nominale con la temperatura <= -0,38%/°
•  Resistenza al carico statico anteriore minima 5.400 Pa
•  Garanzia di prodotto: >= 10 anni
•  Marchio CE
•  Conformità alla norma CEI/EN/IEC 61215 o più recenti.

STRUTTURE DI SOSTEGNO
Materiale: Alluminio anodizzato anti corrosione o acciaio zincato a caldo Anticorrosione, oppure strutture in
cls preformato per tetti piani con bulloneria in acciaio inox.

INVERTER
•  Tipo: RENDIMENTO/EFFICIENZA MINIMO/A EUROPEO di almeno il 96%
•  Potenza massima erogabile:>=80% della potenza di picco dell’impianto
•  Temperatura di funzionamento: deve comprendere almeno l’intervallo -20°C / +60°C
•  Garanzia: >= 10 anni
•  Marchio CE
•  Conformità alla IEC 62109 e CEI EN 62920 – Prescrizioni EMC o più recenti e alle norme di connessione CEI-021 o CEI-016 redatta dal costruttore.

SISTEMI DI ACCUMULO
•  Efficienza di conversione (carica + scarica) >=92% (tale parametro non trova applicazione nel caso di inverter ibridi con accumulo integrato)
•  Numero minimo di cicli: 4.000
•  Rapporto tra capacità utile e nominale (DoD): minimo 80%
•  Temperatura di funzionamento: deve comprendere almeno l’intervallo -0°C / +45°C
•  Garanzia: >= 7 anni
•  Marchio CE
•  Conformità alla IEC 62019-1 o più recenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI SOLARI TERMICI


Per gli interventi di installazione degli impianti solari termici è previsto quanto segue:
•  i collettori solari sono in possesso della certificazione Solar Keymark in corso di validità;
•  in alternativa, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione prevista al punto precedente relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema;
•  la garanzia dei collettori solari è di almeno 10 anni;
•  la garanzia dei bollitori solari è di almeno 5 anni;
•  la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici è di almeno 2 anni;
•  l’installazione dell’impianto è eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti, come risultante da dichiarazione dell’installatore.
Per i collettori inclusi nel catalogo apparecchi del GSE in corso di validità alla data della richiesta non è
necessario fornire alcun certificato solar Keymark.


CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI MICROEOLICI


•  la turbina eolica deve avere una garanzia di prodotto pari ad almeno 10 anni;
•  la velocità di avvio del vento non deve essere superiore a 3 m/s;
•  l’inverter, se presente, deve avere rendimento europeo minino >94%.

 

Art. 16
Assicurazione e Manutenzione


1. Con il contratto di assicurazione e manutenzione, incluso nella fornitura dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico o micro eolico) , l’operatore economico deve garantire i servizi di:


•  assicurazione tramite polizza “all risks” di durata ventennale a favore del beneficiario che includa i rischi di eventi naturali, i guasti macchine e fenomeno elettrico con franchigie massime pari al 10% del valore dell’impianto e il costo della manodopera per la sostituzione di componenti in garanzia senza franchigie;
•  manutenzione dell’impianto installato che deve essere dotato di un sistema di monitoraggio della produzione consultabile da remoto (via WEB) dalla Regione alla quale l’operatore è tenuto ad inviare le misure e i dati che verranno da questa definiti, nelle tempistiche stabilite dalla medesima. La Regione può escludere (o sospendere anche temporaneamente) dall’Elenco degli operatori economici abilitati di cui all’articolo 12 i soggetti inadempienti per inibire successive installazioni, fino al ripristino dell’impianto.


2. L’operatore ha l’obbligo di effettuare nei primi dieci anni di vita utile degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto fotovoltaico o micro eolico) almeno tre interventi di manutenzione, uno ogni 3 anni a decorrere dall’entrata in esercizio dell’impianto. I verbali di intervento sono trasmessi alla struttura regionale competente. Nel caso di anomalie di produzione o di funzionamento e in particolare qualora la produzione dell’impianto fosse inferiore a 1.100 kWh/anno per kW installato, l’operatore, nei primi dieci anni dalla connessione dell’impianto, si impegna a effettuare interventi di manutenzione ordinaria volti al ripristino delle condizioni di funzionamento iniziali di efficienza dell’impianto (ad esempio effettuandone la pulizia) o alla sua riattivazione in caso di disalimentazione (anche sostituendo eventuali fusibili o connettori guasti) ovvero, in caso di difettosità di prodotti in garanzia, all’attivazione della garanzia di prodotto e/o, in caso danni all’impianto, all’attivazione della polizza assicurativa, informandone la Regione. In caso di mancato intervento, secondo quanto sopra previsto, da parte dell’operatore economico la Regione lo esclude dall’Elenco degli operatori della presente misura a meno che non dimostri l’impossibilità tecnica ad intervenire. Tutte le prestazioni di manutenzione devono essere effettuate da personale tecnico specializzato. Le prestazioni sono incluse nell’importo contrattuale dell’impianto. Al termine del periodo di manutenzione l’operatore si impegna ad agevolare la presa in carico dell’impianto da parte del beneficiario, fornendo adeguate informazioni circa l’accesso in sicurezza alle componenti dell’impianto, la periodicità e le modalità di svolgimento delle operazioni minime di controllo e di pulizia delle apparecchiature e la normativa impiantistica e di sicurezza da osservare.

 

Art. 17
Sistema di telecontrollo


1. I servizi di telecontrollo e raccolta dei dati di produzione e consumo sono acquisiti da parte della Struttura regionale competente mediante procedure a evidenza pubblica, con oneri a carico della Regione. Al tal fine, il soggetto richiedente, all’atto della presentazione della domanda, dichiara di consentire il libero accesso ai dati e all’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico o micro eolico) da parte del personale della Regione Puglia o da essa delegato.

2. Il sistema di telecontrollo e monitoraggio di cui al comma 1 permette di visualizzare i dati di produzione energetica e di emissioni di CO2 evitate.

3. La Regione potrà altresì prevedere nell’ambito dei servizi di telecontrollo la predisposizione di una mappatura georeferenziata degli impianti installati con i contributi concessi ai sensi del presente regolamento. Tale eventuale mappatura dovrà integrarsi con eventuali altre mappature previste in ambito energetico.

 

Art. 18
Decadenza e revoca del beneficio


1. Costituiscono cause di decadenza dal beneficio:


a) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
b) mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso di cui all’articolo 8;
c) mancata sottoscrizione delle convenzioni con la Regione e il GSE di cui all’articolo 5 entro il termine stabilito dall’Avviso;
d) mancato rispetto o violazione degli obblighi derivanti delle disposizioni contenute nella legge regionale 42/2019, nel presente regolamento e nella convenzione sottoscritta con la Regione;
e) danneggiamento intenzionale o grave negligenza nell’uso degli impianti;
f) mancato rispetto dei termini stabiliti nella convenzione, salvo il caso della proroga richiesta e concessa per comprovati motivi non dipendenti dal richiedente e/o dall’operatore economico.

2. La Regione Puglia, previo accertamento della ricorrenza di una delle cause indicate dal comma 1 attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, dichiara la decadenza dal contributo concesso e lo revoca. Procede altresì al recupero delle risorse nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di erogazioni a valere sul contributo revocato.

3. A seguito della verifica del mancato rispetto dei requisiti previsti per gli impianti, la Regione può rivalersi sugli operatori economici richiedendo la restituzione del contributo erogato.

4. La Regione si riserva la facoltà di revocare il beneficio per motivi di pubblico interesse senza che nulla il beneficiario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

5. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, la Regione, in sede di revoca del contributo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo del contributo indebitamente fruito, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

 

Art. 19
Modalità di erogazione del finanziamento


1. Entro 150 giorni dall’accettazione della prenotazione del contributo, il beneficiario tramite l’operatore economico trasmette alla struttura regionale competente la richiesta di erogazione del finanziamento, unitamente alla documentazione di seguito indicata:


a) il progetto;
b) le certificazioni riferite all’impianto;
c) il collaudo di tutti gli interventi previsti ivi compresi quelli che hanno dato titolo a punteggi premiali;
d) l’assicurazione di durata ventennale;
e) le garanzie emesse dal produttore;
f) la fattura degli interventi realizzati;
g) i dati dell’installatore iscritto nell’Elenco di cui all’art. 12;
h) l’autorizzazione al versamento del contributo in favore dell’installatore in virtù di cessione del credito o mandato irrevocabile all’incasso o altra modalità prevista dall’avviso pubblico;
i) la copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie ivi incluse quelle eventuali di natura paesaggistica;
j) la copia del verbale di prima connessione in parallelo alla rete che è prodotto dal distributore;
l) mandato all’incasso dello Scambio Sul Posto o del meccanismo equivalente per la valorizzazione dell’energia con il GSE a favore della Regione/Fondo;
m) la convenzione con la Regione sottoscritta dal beneficiario e dall’operatore.

2. La Regione verifica che la realizzazione sia avvenuta secondo quanto previsto; in particolare, nel caso di impianti fotovoltaici e eolici verifica che il codice POD del punto a cui è connesso l’impianto sia nella titolarità del beneficiario e la potenza realizzata e provvede all’erogazione del contributo in unica soluzione in favore dell’operatore economico entro 30 giorni dalla verifica della completezza documentale e della corretta realizzazione delle opere secondo quanto dichiarato in fase di prenotazione del contributo. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, la potenza installata dell’impianto di produzione di energia elettrica o la superficie captante dell’impianto solare termico ovvero la capacità in kWh dell’accumulo risultasse inferiore a quella oggetto di prenotazione si procederà alla rideterminazione del contributo sulla base dell’effettiva potenza dell’impianto di produzione di energia elettrica, superficie captante dell’impianto solare termico o capacità dell’accumulo realizzata utilizzando come parametro quello previsto all’art. 3, comma 3, del presente regolamento. In caso di potenza dell’impianto di produzione di energia elettrica, superficie captante dell’impianto solare termico o capacità dell’accumulo superiore, il contributo non potrà superare quello
massimo prenotato.

 

Art. 20
Entrata in vigore e clausola di salvaguardia


1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul BURP.

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della l.r. 42/2019, la struttura regionale competente anche avvalendosi del supporto del GSE verifica i risultati conseguiti all’esito degli Avvisi che verranno indetti in forza delle presenti disposizioni regolamentari

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.