La presente legge è
stata abrogata dall'allegato B, n. 26), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
Istituzione del Comitato d'intesa.
[1. A norma degli artt.
114, 118 - ultimo comma - 119, 128 e 129 della Costituzione della Repubblica e
degli artt. 1 - terzo comma - e 19 - secondo comma - del proprio Statuto, la
Regione Puglia istituisce il Comitato d'intesa tra Regione, comuni, province e
Comunità montane della Puglia.
2. Il Comitato d'intesa, anche in applicazione
di quanto stabilito dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
garantisce il concorso, nel rispetto della reciproca autonomia e delle
specifiche competenze, dei predetti organismi in ordine alla elaborazione,
attuazione, verifica degli atti di programmazione economica e finanziaria e
favorisce il processo di delega delle funzioni amministrative della Regione al
fine di realizzare la partecipazione democratica delle Autonomie locali alla
determinazione della politica regionale] .
Art. 2
Composizione
del Comitato d'intesa.
[1. Del Comitato
d'intesa fanno parte:
a) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia,
quelli con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti e i Sindaci dei
primi cinque comuni, che, in ciascuna provincia, risultano con la maggiore
popolazione residente;
b) i Presidenti della province;
c) i Presidenti delle Comunità montane;
d) il Presidente della Regione;
e) gli Assessori regionali competenti in materia
di programmazione, bilancio, affari istituzionali;
f) il Presidente del Consiglio regionale.
2. I comuni che non rientrano fra quelli di cui
alla lettera a) del precedente comma, per aderire al Comitato, devono deliberare
intese tra loro, in numero tale da aggregare nell'insieme almeno trentamila
abitanti residenti, e provvedere contestualmente a designare il Sindaco che li
rappresenta.
3. I comuni, le province, e le Comunità montane,
per far parte del Comitato, devono in ogni caso, deliberare l'adesione con atto
consiliare.
4. I rappresentanti dei comuni, province e
Comunità montane, ivi compresi quelli di cui al quinto comma del successivo art.
3, possono farsi assistere da tecnici delle rispettive Amministrazioni, nel
limite massimo di due unità. Alle riunioni del Comitato possono partecipare
altri rappresentanti dei predetti organismi, nel numero, massimo di due unità,
senza diritto di voto.
5. Le Province, nell'ambito del territorio di
propria competenza, sono delegate a svolgere l'opportuna azione di promozione e
coordinamento] .
Art. 3
Insediamento, Presidenza e funzionamento del Comitato
d'intesa.
[1. Il Comitato d'intesa
si insedia dopo che siano state deliberate le adesioni di rappresentanti pari ad
oltre la metà della popolazione residente nella Regione.
2. Il Comitato, sia per l'insediamento che per
le sessioni di lavoro, è convocato dal Presidente della Regione, o, se delegato,
dall'Assessore regionale alla programmazione, d'intesa con il Presidente del
Consiglio regionale, ovvero da Sindaci di comuni o Presidenti di Provincia
purché rappresentino almeno un decimo degli abitanti residenti nella Regione.
3. Il Comitato è presieduto funzionalmente dal
Presidente del Consiglio regionale, che ne disciplina i lavori direttamente o
tramite i Vice Presidenti del Consiglio, se delegati.
4. Le sedute del comitato sono valide con la
presenza di almeno la metà dei componenti.
5. Alle sessioni del Comitato possono
partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni consiliari
permanenti competenti in materia di programmazione, bilancio, finanze, affari
istituzioni e il Presidente del Comitato per il Piano di cui alla L.R.
25 luglio 1979, n. 44. Gli altri Assessori regionali e Sindaci dei
comuni sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, quando sono iscritti
all'Ordine del giorno argomenti attinenti la propria competenza.
6. I rappresentanti della Regione, ivi compresi
quelli di cui al precedente quinto comma, possono farsi assistere da tecnici
delle rispettive strutture nel limite massimo di due unità] .
Art. 4
Sessioni del
Comitato d'intesa.
[1. Il Comitato si
riunisce almeno due volte all'anno, in apposite sessioni, previa convocazione da
effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta.
2. Il Comitato si occupa, in particolare:
a) del processo di elaborazione, di
aggiornamento e attuazione dei piani, programmi e normative di particolare
rilevanza per la programmazione economica e finanziaria;
b) del processo di attuazione degli indirizzi
della legislazione relativi alle Autonomie locali.
c) dell'esercizio delle funzioni direttamente
svolte dalla Regione e di quelle delegate.
3. Il Comitato può esprimere voti e proposte al
Parlamento nazionale, al Governo e all'Amministrazione centrale sull'intervento
ordinario e straordinario nel Mezzogiorno, sui problemi di comune interesse
delle regioni meridionali continentali, sulle politiche e decisioni della
Comunità Economica Europea] .
Art. 5
Supporti tecnici - informazione.
[1. I supporti
tecnico-burocratici del Comitato sono assicurati, d'intesa, dai servizi
Programmazione ed enti locali della Giunta regionale.
2. L'attività del Comitato è regolarmente
verbalizzata e i relativi estratti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia].
Art. 6
Rimborso delle spese.
[1. Ai partecipanti alle
sessioni del Comitato è riconosciuto dalla Regione il rimborso delle spese
sostenute, ai sensi e nei limiti di quanto dispone la L.R.
12 agosto 1981, n. 45] .