(1) La presente legge è
stata abrogata dall'allegato B, n. 3), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
TITOLO I (2)
Art. 1
[L'Ente regionale di sviluppo
agricolo della Puglia, istituito e dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico con la legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, svolge, in attuazione di leggi e direttive regionali, le
funzioni e i compiti attribuiti dalla presente legge]
(3).
(2) Per mero errore
materiale, la dizione "Titolo I" non è riportata nel B.U.
(3) L'intero testo della
presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 3), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 2
[L'Ente, quale strumento
operativo della Regione e a servizio degli Enti locali, esercita la propria
attività nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto degli
obiettivi indicati nei piani di sviluppo regionale per il comparto agricolo ed
alimentare, nonché delle scelte operate dagli Enti delegati nell'esercizio delle
funzioni amministrative loro delegate o attribuite in materia, assicurando la
partecipazione delle categorie agricole alla programmazione e all'attuazione
degli interventi di propria competenza.
L'E.R.S.A.P., entro il 30
giugno di ogni anno, presenta al Governo regionale e al Comitato d'intesa di cui
alla L.R. 24 maggio 1985, n. 43, uno schema di programma
poliennale di attività, di durata corrispondente al bilancio pluriennale, in cui
siano indicati gli obiettivi e la ripartizione di massima delle risorse fra le
diverse realtà territoriali, per il loro conseguimento.
Il Comitato d'intesa, entro
trenta giorni dalla consegna dello schema di cui al secondo comma del presente
articolo, invia al Governo regionale proprie osservazioni e proposte sullo
schema.
Il Governo regionale, valutata
la coerenza complessiva dello schema e delle proposte con gli obiettivi del
Piano regionale di sviluppo, adotta il testo definitivo del programma da
sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale contestualmente al bilancio
di previsione dell'E.R.S.A.P. e della Regione.
Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di bilancio di previsione della Regione, la
Giunta regionale assegna le risorse finanziarie previste per la realizzazione
delle attività programmate]
Art. 3
[All'E.R.S.A.P. compete:
1) predisporre, su richiesta,
proposte di programmi e piani per i diversi comparti produttivi agro-zootecnici
e prestare consulenza ed assistenza in materia, oltre che agli organi della
Regione, ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura,
anche mediante la elaborazione di studi, ricerche e progetti;
2) valorizzare le produzioni
agricole regionali sui mercati interni ed esteri attraverso servizi ed azioni di
sostegno e sviluppo a favore di unità produttive singole, cooperative ed
associate, nell'ambito delle direttive regionali;
3) promuovere, programmare e
coordinare la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale per la
utilizzazione anche ai fini industriali della produzione e dei sottoprodotti
dell'agricoltura e per la innovazione tecnologica nel sistema agro-industriale
cooperativo, con il trasferimento alla pratica operativa dei risultati della
ricerca scientifica;
4) erogare servizi specifici
alle unità produttive per la progettazione e/o ristrutturazione degli
insediamenti e per la gestione ottimale dei fattori produttivi, fornendo ogni
opportuna assistenza con particolare riguardo all'accesso agli incentivi
comunitari, nazionali e regionali;
5) formulare e attuare
programmi di ricomposizione fondiaria e aziendale;
6) esercitare le funzioni
previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;
7) coordinare le attività
agrometereologiche.
La Regione può avvalersi dei
servizi dell'Ente per lo svolgimento di altri compiti e di attività istruttorie
nel settore primario, per conto proprio, dello Stato e di altri Enti pubblici,
con preferenza ai compiti relativi alle competenze regionali, provvedendo a
rimborsare all'Ente le spese sostenute. Il rimborso potrà essere effettuato
anche in diverse soluzioni in relazione allo sviluppo delle attività]
Art. 4
[Nell'ambito di quanto previsto
al comma primo, punto 2), del precedente articolo, l'Ente nel rispetto delle
normative di spesa e di contabilità regionali e statali:
a) può assumere quote di
partecipazione in società ed unità produttive di interesse agricolo-alimentare,
sempre che le iniziative siano caratterizzate da alta valenza innovativa ovvero
finalizzate a riconversioni produttive di carattere strategico per il comparto
ittio-agro-silvo-zootecnico regionale. Le quote di partecipazione debbono essere
trasferite entro quattro anni agli organismi dei produttori agricoli che operano
nella zona di influenza operativa della società. Le partecipazioni saranno
regolate da apposite direttive approvate dal Consiglio regionale, in linea con
gli orientamenti della politica agricola regionale;
b) attua iniziative volte
all'aggiornamento e alla formazione dei quadri dirigenti di cooperative e di
associazioni di produttori agricoli;
c) concede gli incentivi
previsti da leggi regionali per migliorare l'organizzazione
tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e delle associazioni dei
produttori;
d) presta assistenza tecnica ed
amministrativa ai fini della costituzione e della gestione di cooperative o di
altre forme associative, nell'ambito delle direttive regionali;
e) esercita, a mezzo dei propri
uffici, le funzioni relative all'attuazione della legge regionale 1 febbraio 1982, n. 7, concernente «Norme
regionali sulle associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni»;
f) concede, con fondi allo
scopo assegnati dalla Regione e nella misura stabilita dalle leggi e direttive
regionali, il concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito
agrario di esercizio poste in essere da organismi cooperativi, da associazioni
di produttori, dalle società miste cui partecipa e dalle società cui partecipano
gli organismi associativi dei produttori agricoli;
g) attua gli interventi
straordinari disposti da leggi regionali intesi a favorire il ripianamento di
passività e l'assestamento di gestioni cooperative;
h) favorisce la costituzione e
lo sviluppo di Consorzi di garanzia fra produttori agricoli singoli ed
associati;
i) presta assistenza economica
e finanziaria in favore di organismi cooperativi, di associazioni di produttori
e di società nelle quali l'Ente e/o gli Organismi associativi dei produttori
agricoli siano soci di maggioranza, mediante la concessione delle provvidenze
stabilite dalle leggi regionali;
l) esercita le funzioni
assegnategli dalle leggi regionali in materia di valorizzazione e
commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e agro-industriali pugliesi, di
consorzi volontari di valorizzazione e di marchio di qualità;
m) esegue gli interventi,
previsti da leggi regionali e che non siano delegati agli Enti locali, volti a
favorire nel settore agricolo la cooperazione giovanile e il recupero delle
terre incolte;
n) collabora con la Regione
nell'azione di coordinamento ai fini della attuazione dei piani da parte dei
diversi soggetti attuatori, riferendo periodicamente sullo stato di avanzamento
dei lavori.
I consorzi di cooperative
agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci sono
ammessi a beneficiare della assistenza tecnica, amministrativa, economica e
finanziaria dell'Ente e dei contributi regionali previsti per la realizzazione,
l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti, per i prestiti di conduzione e
di dotazione e per le spese di gestione. Lo stesso regime di aiuti è esteso
società di cui alla lettera i) del precedente comma.
Gli interventi economici
dell'E.R.S.A.P. volti alla promozione, allo sviluppo ed al potenziamento del
movimento cooperativo ed associativo potranno essere eseguiti solo nei riguardi
di quelle unità produttive i cui soci:
1) si impegnino a partecipare
al capitale in ragione almeno di 6% del valore degli impianti sociali o del
fatturato risultante dal bilancio, da acquistare in un periodo non superiore a
cinque anni;
2) abbiano sottoscritto impegno
di usufruire degli interventi e dei servizi dietro conferimento del proprio
prodotto all'organismo cooperativo di appartenenza;
3) si siano impegnati a
contribuire alle spese di gestione diretta nei casi in cui, per loro
inadempienza, venissero a mancare i conferimenti dei prodotti.
Tra gli interventi di
assistenza economica e finanziaria di cui alla lettera i) del primo comma del
presente articolo sono da ricomprendersi le garanzie fidejussorie. Tali garanzie
possono essere concesse a cooperative agricole e ad associazioni di produttori
solo ad integrazione della garanzia fornita dal consorzio di garanzia di cui
l'organismo richiedente è socio e per il finanziamento di iniziative ed opere
essenziali per la realizzazione di piani di sviluppo.
La garanzia fidejussoria può
essere prestata anche alle società di cui alla lettera i) del primo comma del
presente articolo. In caso di prestazione a favore di società per azioni, al cui
capitale l'Ente o gli Organismi associativi dei produttori partecipano, le
fidejussioni devono essere proporzionali alle quote finanziarie versate da esso
e dagli organismi cooperativi di soci. A cautela del rischio relativo alle
fidejussioni prestate, l'Ente forma apposita riserva in ragione del 15% delle
esposizioni fidejussorie.
Le fidejussioni sono rilasciate
nei limiti dell'autorizzazione prevista annualmente dalla legge di approvazione
del bilancio di revisione della Regione. Tale limite sarà utilizzato in forma
rotativa nel senso che l'estinzione di precedenti operazioni fidejtate consente
all'Ente di accenderne altre purchè in nessun momento l'esposizione complessiva
massima superi il limite fissato. La prestazione delle garanzie terrà conto dei
criteri di priorità, delle indicazioni e delle condizioni stabilite dalle
direttive approvate dal Consiglio regionale.
L'E.R.S.A.P. è tenuto ad
esaminare i bilanci degli organismi, enti o società a favore dei quali
sottoscrive quote di capitali o azioni e a relazionare annualmente alla Regione
sull'andamento delle relative gestioni, osservando comunque il vincolo - in caso
di sottoscrizioni azionarie di ammontare superiore ai cento milioni di lire -
della revisione dei bilanci degli organismi interessati con spesa a carico dei
medesimi, da parte di società autorizzate ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975, n.
136]
Art. 5
[Nell'ambito di quanto previsto
dal punto 3) del precedente art. 3, l'E.R.S.A.P. può svolgere specifiche
attività di sperimentazione, divulgazione e dimostrazione, anche attraverso la
gestione diretta o compartecipata di aziende-pilota.
Nell'ambito di quanto previsto
dalla lettera i) del primo comma del precedente art. 4, all'E.R.S.A.P. è
affidato il compito di sovraintendere all'attuazione di quanto previsto dagli
articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 51, relativa agli interventi per agevolare la commercializzazione
della produzione agricola e zootecnica]
TITOLO II
Organi dell'ente
Art. 6
[Sono organi dell'Ente
regionale di sviluppo agricolo della Puglia:
1) il Consiglio di
amministrazione;
2) Il Presidente;
3) il Collegio dei revisori dei
conti]
Art. 7
[I componenti del Consiglio di
amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale,
a seguito di deliberazione del Consiglio regionale.
Il Consiglio di amministrazione
è composto:
a) dal Presidente dell'Ente;
b) da 8 membri designati dalle
organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale e in proporzione alla effettiva rappresentatività regionale di
ciascuna di esse, di cui cinque in rappresentanza dei produttori agricoli e tre
dei lavoratori agricoli;
c) da un rappresentante del
personale dell'Ente designato dall'Assemblea del personale medesimo;
d) da nove membri eletti dal
Consiglio regionale con voto limitato a 2/3 con esperienza amministrativa negli
Enti locali, o tecnici agrari o esperti in discipline giuridiche, economiche, di
tecnica agraria, in cooperazione in management aziendale e/o commerciale
agricola.
I componenti del Consiglio di
amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha
espressi e possono essere riconfermati una sola volta.
In caso di rinuncia, dimissioni
o decadenza di uno o più membri del Consiglio, la sostituzione avviene con la
medesima procedura prevista nei commi precedenti entro e non oltre novanta
giorni.
Il Consiglio di amministrazione
è insediato con pienezza di poteri purchè sia stata designata almeno la
maggioranza dei suoi membri]
Art. 8
[Sono di competenza del
Consiglio di amministrazione:
a) i piani e i programmi di
attività dell'Ente, il bilancio di previsione e le sue variazioni;
b) il rendiconto finanziario e
patrimoniale;
c) il regolamento dei servizi;
d) la costituzione di
organismi, enti, società al cui capitale partecipare e/o la partecipazione
finanziaria a organismi, enti, società esistenti;
e) gli atti e i contratti di
acquisto e di alienazione di beni immobili;
f) l'accettazione di eredità,
donazioni o legati disposti a favore dell'Ente previa autorizzazione del
Consiglio regionale;
g) la nomina nella sua prima
riunione di un Vice presidente;
h) la nomina del Direttore
generale e del Vice Direttore generale;
i) le convenzioni con gli
istituti di credito;
l) l'acquisizione e la
cancellazione di ipoteche;
m) la costituzione in giudizio
e le transazioni;
n) ogni altro provvedimento
atto ad assicurare il funzionamento dell'Ente.
Il Consiglio di Amministrazione
è convocato dal Presidente. Questi, inoltre, convoca il Consiglio, entro 15
giorni, su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri o del Collegio dei revisori
dei conti.
Per la validità delle
deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere assente
ingiustificato per più di tre sedute consecutive è proposto per la decadenza
dalla carica al Consiglio regionale.
Il Consiglio di amministrazione
si articola in Commissioni di lavoro]
Art. 9
[Il Presidente dell'E.R.S.A.P.
è nominato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del
Consiglio regionale, dura in carica quanto il Consiglio che ne ha deliberata la
nomina e può essere confermato per una sola volta.
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio di
amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.
Il Presidente può anche
adottare delibere di urgenza in materia di competenza consiliare, salvo a
chiedere e ottenere ratifica dal Consiglio nella prima seduta successiva alla
data di adozione del provvedimento, purchè esse non comportino obblighi di spesa
superiore ai 50 milioni di lire.
In caso di assenza o
impedimento del Presidente, le funzioni di questi sono esercitate dal Vice
presidente]
Art. 10
[Il Collegio dei revisori dei
conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dalla
Giunta regionale, da un membro effettivo designato dal Ministero del tesoro e da
un membro effettivo designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Presidente del Collegio è
scelto tra i revisori effettivi di nomina della Giunta regionale ed è nominato
con decreto del Presidente della Regione.
I membri del Collegio dei
revisori dei conti di nomina regionale devono essere iscritti all'Albo dei
revisori dei conti e durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha
nominati.
Il Collegio dei revisori dei
conti:
a) esamina i bilanci e
predispone le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione
finanziaria dell'Ente formulando, ogni qualvolta occorra, osservazioni e rilievi
sui provvedimenti, dandone comunicazione alla Giunta per il tramite
dell'Assessore regionale all'Agricoltura;
c) trasmette, almeno ogni sei
mesi alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'agricoltura, una
relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;
d) assiste alla sedute del
Consiglio di amministrazione dell'Ente]
Art. 11
[Per i componenti, comunque
nominati, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti
valgono le norme di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla legge 23 aprile
1981, n. 154.
Nessun amministratore o
funzionario dell'E.R.S.A.P. potrà essere chiamato ad amministrare organismi
cooperativi o società al cui capitale l'Ente partecipa o ai quali l'Ente abbia
concesso aiuti economici a qualunque titolo. Al fine di esercitare una attività
di controllo continuativa sulle società cooperative o per azioni beneficiarie di
finanziamenti diretti odi garanzie fidejussorie, l'E.R.S.A.P. nominerà sempre un
funzionario con incarichi ispettivi e di controllo.
L'inosservanza della condizione
prevista dal precedente comma comporta la decadenza dall'incarico di consigliere
o di dipendente dell'Ente] .
Art. 12
[e cause di ineleggibilità, se
sopravvenute alla nomina a Consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di
incompatibilità.
Il Consigliere la cui carica
sia divenuta incompatibile deve - entro 15 giorni dal verificarsi della
condizione di incompatibilità - rinunciare alla nuova carica o funzione senza
necessità di diffida o invito da parte dell'Ente.
In caso di mancata rinuncia
alla nuova carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di
Consigliere dell'Ente. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente
della Giunta regionale]
(giurisprudenza)
Art. 13
[L'indennità di carica al
Presidente, al Vice presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione e
ai Sindaci revisori dei conti dell'E.R.S.A.P. è fissata come segue:
- al Presidente e al Vice
presidente è assegnata una somma mensile pari rispettivamente al 90% e al 60%
dell'indennità di carica prevista per i Consiglieri regionali;
- ai componenti del Consiglio
di amministrazione è assegnata una somma mensile pari al 20% dell'indennità di
carica prevista per i Consiglieri regionali;
- ai Sindaci del Collegio dei
revisori dei conti è assegnata una somma mensile pari al 15% dell'indennità
prevista per i Consiglieri regionali. Al Presidente del Collegio viene
corrisposta una maggiorazione del 40% dell'indennità prevista per gli altri
revisori.
A tutti i componenti del
Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti
dell'E.R.S.A.P. è dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la
partecipazione alle riunioni di Consiglio e di Commissione dell'Ente.
L'uso del mezzo proprio deve
essere in ogni caso autorizzato dal Presidente dell'Ente o, se delegato, dal
Vice presidente.
Ai componenti del Consiglio di
amministrazione competono, inoltre, le spese di viaggi documentate e indennità
di missione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti
regionali del livello più alto per la partecipazione agli incontri e riunioni al
di fuori del territorio regionale.
La missione deve essere
autorizzata dal Presidente dell'Ente se in Italia e dalla Giunta regionale se
all'estero.
Al Presidente, al Vice
presidente, ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti
non può essere concessa altra indennità oltre a quella prevista dal presente
articolo]
Art. 14
[La vigilanza
sull'amministrazione dell'Ente è di competenza della Giunta regionale, che la
esercita avvalendosi dell'Assessore regionale all'agricoltura.
L'Assessore all'agricoltura può
disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa nonché
l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o
regolamentari o di direttive regionali, quando l'Amministrazione dell'Ente ne
rifiuti o ritardi l'adempimento.
Il Consiglio di amministrazione
può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione, su
deliberazione della Giunta regionale, in caso di dimissioni della maggioranza
del Consiglio o quando questo violi norme di leggi statali o regionali, di
regolamento o le direttive regionali concernenti lo svolgimento delle funzioni
assegnate all'Ente.
Con lo stesso decreto viene
nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente.
Il Consiglio di amministrazione
deve essere costituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del
decreto di scioglimento]
Art. 15
[Il controllo sugli atti
dell'Ente è disciplinato dall'art. 44 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 25 concernente «Norme per
l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli
Enti strumentali regionali» e dall'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1984, n. 31]
TITOLO III
Patrimonio e bilancio dell'E.R.S.A.P.
Art. 16
[L'Ente ha un patrimonio e un
bilancio proprio.
Alle spese per il funzionamento
e l'attività l'Ente provvede:
a) con contributi stanziati
annualmente dalla Regione;
b) con le entrate derivanti da
finanziamenti per la realizzazione di attività previste da leggi regionali e
statali;
c) con proventi riscossi per
servizi e attività;
d) con rendite patrimoniali;
e) con le entrate derivanti
dall'alienazione dei beni;
f) con le eventuali liberalità
disposte da Enti pubblici e da privati.
La Regione prevede nel proprio
bilancio gli stanziamenti da assegnare all'Ente per le spese di funzionamento e
per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 3 della presente
legge]
Art. 17
[Per le gestioni speciali
previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, si redigono bilanci
separati annessi al bilancio dell'E.R.S.A.P.
Da tali bilanci deve risultare
il numero e l'onere del personale destinato alle gestioni speciali nonché la
quota di spese generali per i servizi comuni da attribuire alle gestioni
stesse]
Art. 18
[L' esercizio finanziario
dell'Ente ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.
Il bilancio preventivo,
corredato da relazione programmatica, è trasmesso alla Giunta regionale, nel
rispetto dei termini previsti dall'art. 70 dello statuto della Regione Puglia,
prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione per
essere approvato quale allegato al bilancio regionale.
Il bilancio annuale di
previsione e i corrispondenti rendiconti devono contenere la riaggregazione
ragionata dei capitoli di entrata e di spesa in coerenza con le iniziative e
azioni previste dai programmi annuali di attività nonché - in allegato - un
bilancio di previsione poliennale in cui siano recepiti i contenuti dei
programmi poliennali di attività.
Il bilancio è redatto secondo
le norme contenute nella legge di contabilità della Regione Puglia.
L'autorizzazione all'esercizio
provvisorio del bilancio è concessa con legge regionale per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Qualora la legge di
approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio
siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore,
in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione, è
autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente
ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti
della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento
frazionato in dodicesimi.
Il conto consuntivo per
l'esercizio trascorso - redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli
72, 73 e 74 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive
modificazioni ed integrazioni - deve essere approvato e trasmesso entro il mese
di aprile al Consiglio regionale per il tramite dell'Assessorato al bilancio.
Il bilancio preventivo e il
conto consuntivo sono accompagnati da una relazione del Collegio dei revisori
dei conti.
Al bilancio di previsione e al
rendiconto devono essere annessi, quale parte integrante, i bilanci degli
organismi, enti e/o società a favore dei quali l'E.R.S.A.P. ha sottoscritto
quote di capitale o azioni, nonché le relazioni dei rispettivi Collegi dei
revisori sulle relative gestioni]
TITOLO IV
Norme finali e transitorie
(giurisprudenza)
Art. 19
[I terreni a suo tempo
assegnati ai sensi della legge di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e legge 21
ottobre 1950, n. 841, successivamente riscattati ai sensi dell'art. 1 e seguenti
della legge 29 maggio 1967, n. 379 o affrancati ai sensi dell'art. 10 della
legge 30 aprile 1976, n. 386, possono essere alienati dagli interessati
esclusivamente all'E.R.S.A.P. in via prioritaria oppure a coltivatori della
terra singoli o associati aventi i requisiti previsti dalla legge 26 maggio
1965, n. 590 e successive modificazioni, nonché a cooperative che ne facciano
richiesta secondo le modalità regolamentari vigenti.
L'alienante deve comunicare
all'E.R.S.A.P. e ai proprietari confinanti che intende vendere il podere, nonché
tutte le pattuizioni, copia del preliminare di compravendita e il prezzo
stabilito, secondo le norme previste dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n.
379 e della legge n. 817 del 14 agosto 1971.
Il diritto di prelazione da
parte dell'E.R.S.A.P. o dei confinanti deve essere esercitato nel termine
perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
La vendita a coltivatore
diretto deve essere autorizzata dall'E.R.S.A.P., il quale, un caso di più
richiedenti, opera la scelta in base a valutazioni e criteri fissati dal
Consiglio di amministrazione a norma della legge 26 maggio 1965, n. 590 e
successive modificazioni.
Di tale autorizzazione deve
essere fatta menzione nell'atto di trasferimento e nella relativa nota di
trascrizione agli effetti del primo comma dell' art. 5 della legge 29 maggio
1967, n. 379.
Tutte le unità produttive
costituite con terreni espropriati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria
sono soggette al vincolo di indivisibilità previsto dalla legge 3 giugno 1940,
n. 1078. Il vincolo può essere rimosso in via amministrativa con deliberazione
motivata dal Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.P. oltre che per dividere
il fondo in più unità fondiarie organiche, per la esecuzione di opere di
interesse comune a più fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di
rettifica di confine o per un migliore assetto fondiario ed economico delle
unità produttive interessate]
Art. 20
[Al fine di favorire
l'inserimento delle strutture associative e cooperative dei produttori agricoli
nei settori della trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei
prodotti, l'E.R.S.A.P., entro e non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvederà alla cessione delle quote sottoscritte
in società miste in favore di associazioni di produttori e di Consorzi di
cooperative o, in mancanza, all'alienazione onerosa ad altri soggetti e
organismi delle quote sottoscritte e, comunque, alla liquidazione della società,
qualora le sottoscrizioni non risultino più coerenti con le norme di cui alla
presente legge]
Art. 21
[All'Ente è preposto un
Direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del
Presidente, scelto tra il personale di ruolo comunque in servizio presso l'Ente
o la Regione con la qualifica più elevata.
Esso dura nell'incarico per
cinque anni.
Il Direttore generale può anche
essere scelto, con la stessa procedura prevista nel comma precedente, tra le
persone estranee, all'amministrazione pubblica con contratto di diritto privato
a termine, previa valutazione di titoli curriculari attestanti particolari
competenze ed esperienze di tipo manageriale.
L'incarico di Direttore
generale è rinnovabile, nonché revocabile in qualunque momento con provvedimento
motivato.
Il Direttore generale
sovraintende al personale ed al funzionamento dei servizi; cura, sulla base
delle direttive del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni
degli Organi dell'Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai
regolamenti; partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzione
di segretario; controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegni di
spesa.
Al Direttore generale, se
dipendente pubblico, competono i compensi accessori nella entità prevista per la
funzione di coordinamento al massimo grado svolta dalla dirigenza della Regione
Puglia]
Art. 22
[Il riordino della struttura
burocratica sotto l'aspetto organico e funzionale sarà definito con legge
regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge; a tal fine il Consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal
proprio insediamento, propone alla Giunta regionale uno schema di riordino
corredato da un prospetto relativo alla dotazione organica e di profili
professionali necessari.
Il riordino:
- individuerà l'articolazione
della struttura e la dotazione organica per la operosità dell'Ente;
- assicurerà i massimi livelli
di professionalità in materia agraria, economica, informatica, veterinaria,
ingegneristica, di personale in possesso dei corrispondenti titoli di studio,
oltre che adeguate dotazioni di organico alle strutture che operano direttamente
nei settori istituzionali dello sviluppo agricolo;
- attribuirà una particolare
rilevanza alla struttura preposta alle attività di ricerca e di sperimentazione;
- correlerà le funzioni delle
diverse strutture dell'Ente con quelle della Regione]
Art. 23
Abrogazioni delle norme preesistenti.
[La legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32 è abrogata ad
eccezione dell'art. 1.
La legge regionale 5 aprile 1982, n. 14 è abrogata, nonché
ogni altra norma in contrasto con la presente legge] .