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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1988
Numero
11
Data
11/03/1988
Abrogato
 
Materia
Enti strumentali dipendenti
Titolo
Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell' Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U. R.Puglia 30 marzo 1988, n. 60.
Allegati
Nessun allegato

 



 

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 3), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

TITOLO I (2)

Art. 1

[L'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, istituito e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con la legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, svolge, in attuazione di leggi e direttive regionali, le funzioni e i compiti attribuiti dalla presente legge] (3).

(2)  Per mero errore materiale, la dizione "Titolo I" non è riportata nel B.U.

(3)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 3), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

Art. 2

[L'Ente, quale strumento operativo della Regione e a servizio degli Enti locali, esercita la propria attività nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto degli obiettivi indicati nei piani di sviluppo regionale per il comparto agricolo ed alimentare, nonché delle scelte operate dagli Enti delegati nell'esercizio delle funzioni amministrative loro delegate o attribuite in materia, assicurando la partecipazione delle categorie agricole alla programmazione e all'attuazione degli interventi di propria competenza.

L'E.R.S.A.P., entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Governo regionale e al Comitato d'intesa di cui alla L.R. 24 maggio 1985, n. 43, uno schema di programma poliennale di attività, di durata corrispondente al bilancio pluriennale, in cui siano indicati gli obiettivi e la ripartizione di massima delle risorse fra le diverse realtà territoriali, per il loro conseguimento.

Il Comitato d'intesa, entro trenta giorni dalla consegna dello schema di cui al secondo comma del presente articolo, invia al Governo regionale proprie osservazioni e proposte sullo schema.

Il Governo regionale, valutata la coerenza complessiva dello schema e delle proposte con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, adotta il testo definitivo del programma da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale contestualmente al bilancio di previsione dell'E.R.S.A.P. e della Regione.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di previsione della Regione, la Giunta regionale assegna le risorse finanziarie previste per la realizzazione delle attività programmate]

Art. 3

[All'E.R.S.A.P. compete:

1) predisporre, su richiesta, proposte di programmi e piani per i diversi comparti produttivi agro-zootecnici e prestare consulenza ed assistenza in materia, oltre che agli organi della Regione, ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura, anche mediante la elaborazione di studi, ricerche e progetti;

2) valorizzare le produzioni agricole regionali sui mercati interni ed esteri attraverso servizi ed azioni di sostegno e sviluppo a favore di unità produttive singole, cooperative ed associate, nell'ambito delle direttive regionali;

3) promuovere, programmare e coordinare la ricerca e la sperimentazione di interesse regionale per la utilizzazione anche ai fini industriali della produzione e dei sottoprodotti dell'agricoltura e per la innovazione tecnologica nel sistema agro-industriale cooperativo, con il trasferimento alla pratica operativa dei risultati della ricerca scientifica;

4) erogare servizi specifici alle unità produttive per la progettazione e/o ristrutturazione degli insediamenti e per la gestione ottimale dei fattori produttivi, fornendo ogni opportuna assistenza con particolare riguardo all'accesso agli incentivi comunitari, nazionali e regionali;

5) formulare e attuare programmi di ricomposizione fondiaria e aziendale;

6) esercitare le funzioni previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;

7) coordinare le attività agrometereologiche.

La Regione può avvalersi dei servizi dell'Ente per lo svolgimento di altri compiti e di attività istruttorie nel settore primario, per conto proprio, dello Stato e di altri Enti pubblici, con preferenza ai compiti relativi alle competenze regionali, provvedendo a rimborsare all'Ente le spese sostenute. Il rimborso potrà essere effettuato anche in diverse soluzioni in relazione allo sviluppo delle attività]

Art. 4

[Nell'ambito di quanto previsto al comma primo, punto 2), del precedente articolo, l'Ente nel rispetto delle normative di spesa e di contabilità regionali e statali:

a) può assumere quote di partecipazione in società ed unità produttive di interesse agricolo-alimentare, sempre che le iniziative siano caratterizzate da alta valenza innovativa ovvero finalizzate a riconversioni produttive di carattere strategico per il comparto ittio-agro-silvo-zootecnico regionale. Le quote di partecipazione debbono essere trasferite entro quattro anni agli organismi dei produttori agricoli che operano nella zona di influenza operativa della società. Le partecipazioni saranno regolate da apposite direttive approvate dal Consiglio regionale, in linea con gli orientamenti della politica agricola regionale;

b) attua iniziative volte all'aggiornamento e alla formazione dei quadri dirigenti di cooperative e di associazioni di produttori agricoli;

c) concede gli incentivi previsti da leggi regionali per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e delle associazioni dei produttori;

d) presta assistenza tecnica ed amministrativa ai fini della costituzione e della gestione di cooperative o di altre forme associative, nell'ambito delle direttive regionali;

e) esercita, a mezzo dei propri uffici, le funzioni relative all'attuazione della legge regionale 1 febbraio 1982, n. 7, concernente «Norme regionali sulle associazioni dei produttori agricoli e sulle relative Unioni»;

f) concede, con fondi allo scopo assegnati dalla Regione e nella misura stabilita dalle leggi e direttive regionali, il concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario di esercizio poste in essere da organismi cooperativi, da associazioni di produttori, dalle società miste cui partecipa e dalle società cui partecipano gli organismi associativi dei produttori agricoli;

g) attua gli interventi straordinari disposti da leggi regionali intesi a favorire il ripianamento di passività e l'assestamento di gestioni cooperative;

h) favorisce la costituzione e lo sviluppo di Consorzi di garanzia fra produttori agricoli singoli ed associati;

i) presta assistenza economica e finanziaria in favore di organismi cooperativi, di associazioni di produttori e di società nelle quali l'Ente e/o gli Organismi associativi dei produttori agricoli siano soci di maggioranza, mediante la concessione delle provvidenze stabilite dalle leggi regionali;

l) esercita le funzioni assegnategli dalle leggi regionali in materia di valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e agro-industriali pugliesi, di consorzi volontari di valorizzazione e di marchio di qualità;

m) esegue gli interventi, previsti da leggi regionali e che non siano delegati agli Enti locali, volti a favorire nel settore agricolo la cooperazione giovanile e il recupero delle terre incolte;

n) collabora con la Regione nell'azione di coordinamento ai fini della attuazione dei piani da parte dei diversi soggetti attuatori, riferendo periodicamente sullo stato di avanzamento dei lavori.

I consorzi di cooperative agricole che producono beni o servizi di interesse comune ai propri soci sono ammessi a beneficiare della assistenza tecnica, amministrativa, economica e finanziaria dell'Ente e dei contributi regionali previsti per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti, per i prestiti di conduzione e di dotazione e per le spese di gestione. Lo stesso regime di aiuti è esteso società di cui alla lettera i) del precedente comma.

Gli interventi economici dell'E.R.S.A.P. volti alla promozione, allo sviluppo ed al potenziamento del movimento cooperativo ed associativo potranno essere eseguiti solo nei riguardi di quelle unità produttive i cui soci:

1) si impegnino a partecipare al capitale in ragione almeno di 6% del valore degli impianti sociali o del fatturato risultante dal bilancio, da acquistare in un periodo non superiore a cinque anni;

2) abbiano sottoscritto impegno di usufruire degli interventi e dei servizi dietro conferimento del proprio prodotto all'organismo cooperativo di appartenenza;

3) si siano impegnati a contribuire alle spese di gestione diretta nei casi in cui, per loro inadempienza, venissero a mancare i conferimenti dei prodotti.

Tra gli interventi di assistenza economica e finanziaria di cui alla lettera i) del primo comma del presente articolo sono da ricomprendersi le garanzie fidejussorie. Tali garanzie possono essere concesse a cooperative agricole e ad associazioni di produttori solo ad integrazione della garanzia fornita dal consorzio di garanzia di cui l'organismo richiedente è socio e per il finanziamento di iniziative ed opere essenziali per la realizzazione di piani di sviluppo.

La garanzia fidejussoria può essere prestata anche alle società di cui alla lettera i) del primo comma del presente articolo. In caso di prestazione a favore di società per azioni, al cui capitale l'Ente o gli Organismi associativi dei produttori partecipano, le fidejussioni devono essere proporzionali alle quote finanziarie versate da esso e dagli organismi cooperativi di soci. A cautela del rischio relativo alle fidejussioni prestate, l'Ente forma apposita riserva in ragione del 15% delle esposizioni fidejussorie.

Le fidejussioni sono rilasciate nei limiti dell'autorizzazione prevista annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di revisione della Regione. Tale limite sarà utilizzato in forma rotativa nel senso che l'estinzione di precedenti operazioni fidejtate consente all'Ente di accenderne altre purchè in nessun momento l'esposizione complessiva massima superi il limite fissato. La prestazione delle garanzie terrà conto dei criteri di priorità, delle indicazioni e delle condizioni stabilite dalle direttive approvate dal Consiglio regionale.

L'E.R.S.A.P. è tenuto ad esaminare i bilanci degli organismi, enti o società a favore dei quali sottoscrive quote di capitali o azioni e a relazionare annualmente alla Regione sull'andamento delle relative gestioni, osservando comunque il vincolo - in caso di sottoscrizioni azionarie di ammontare superiore ai cento milioni di lire - della revisione dei bilanci degli organismi interessati con spesa a carico dei medesimi, da parte di società autorizzate ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136]

Art. 5

[Nell'ambito di quanto previsto dal punto 3) del precedente art. 3, l'E.R.S.A.P. può svolgere specifiche attività di sperimentazione, divulgazione e dimostrazione, anche attraverso la gestione diretta o compartecipata di aziende-pilota.

Nell'ambito di quanto previsto dalla lettera i) del primo comma del precedente art. 4, all'E.R.S.A.P. è affidato il compito di sovraintendere all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 51, relativa agli interventi per agevolare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica]

TITOLO II

Organi dell'ente

Art. 6

[Sono organi dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) Il Presidente;

3) il Collegio dei revisori dei conti]

Art. 7

[I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, a seguito di deliberazione del Consiglio regionale.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal Presidente dell'Ente;

b) da 8 membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e in proporzione alla effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse, di cui cinque in rappresentanza dei produttori agricoli e tre dei lavoratori agricoli;

c) da un rappresentante del personale dell'Ente designato dall'Assemblea del personale medesimo;

d) da nove membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 2/3 con esperienza amministrativa negli Enti locali, o tecnici agrari o esperti in discipline giuridiche, economiche, di tecnica agraria, in cooperazione in management aziendale e/o commerciale agricola.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha espressi e possono essere riconfermati una sola volta.

In caso di rinuncia, dimissioni o decadenza di uno o più membri del Consiglio, la sostituzione avviene con la medesima procedura prevista nei commi precedenti entro e non oltre novanta giorni.

Il Consiglio di amministrazione è insediato con pienezza di poteri purchè sia stata designata almeno la maggioranza dei suoi membri]

Art. 8

[Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

a) i piani e i programmi di attività dell'Ente, il bilancio di previsione e le sue variazioni;

b) il rendiconto finanziario e patrimoniale;

c) il regolamento dei servizi;

d) la costituzione di organismi, enti, società al cui capitale partecipare e/o la partecipazione finanziaria a organismi, enti, società esistenti;

e) gli atti e i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili;

f) l'accettazione di eredità, donazioni o legati disposti a favore dell'Ente previa autorizzazione del Consiglio regionale;

g) la nomina nella sua prima riunione di un Vice presidente;

h) la nomina del Direttore generale e del Vice Direttore generale;

i) le convenzioni con gli istituti di credito;

l) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;

m) la costituzione in giudizio e le transazioni;

n) ogni altro provvedimento atto ad assicurare il funzionamento dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. Questi, inoltre, convoca il Consiglio, entro 15 giorni, su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri o del Collegio dei revisori dei conti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere assente ingiustificato per più di tre sedute consecutive è proposto per la decadenza dalla carica al Consiglio regionale.

Il Consiglio di amministrazione si articola in Commissioni di lavoro]

Art. 9

[Il Presidente dell'E.R.S.A.P. è nominato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio regionale, dura in carica quanto il Consiglio che ne ha deliberata la nomina e può essere confermato per una sola volta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

Il Presidente può anche adottare delibere di urgenza in materia di competenza consiliare, salvo a chiedere e ottenere ratifica dal Consiglio nella prima seduta successiva alla data di adozione del provvedimento, purchè esse non comportino obblighi di spesa superiore ai 50 milioni di lire.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di questi sono esercitate dal Vice presidente]

Art. 10

[Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dalla Giunta regionale, da un membro effettivo designato dal Ministero del tesoro e da un membro effettivo designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Presidente del Collegio è scelto tra i revisori effettivi di nomina della Giunta regionale ed è nominato con decreto del Presidente della Regione.

I membri del Collegio dei revisori dei conti di nomina regionale devono essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti e durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha nominati.

Il Collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;

b) controlla la gestione finanziaria dell'Ente formulando, ogni qualvolta occorra, osservazioni e rilievi sui provvedimenti, dandone comunicazione alla Giunta per il tramite dell'Assessore regionale all'Agricoltura;

c) trasmette, almeno ogni sei mesi alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'agricoltura, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

d) assiste alla sedute del Consiglio di amministrazione dell'Ente]

Art. 11

[Per i componenti, comunque nominati, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti valgono le norme di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154.

Nessun amministratore o funzionario dell'E.R.S.A.P. potrà essere chiamato ad amministrare organismi cooperativi o società al cui capitale l'Ente partecipa o ai quali l'Ente abbia concesso aiuti economici a qualunque titolo. Al fine di esercitare una attività di controllo continuativa sulle società cooperative o per azioni beneficiarie di finanziamenti diretti odi garanzie fidejussorie, l'E.R.S.A.P. nominerà sempre un funzionario con incarichi ispettivi e di controllo.

L'inosservanza della condizione prevista dal precedente comma comporta la decadenza dall'incarico di consigliere o di dipendente dell'Ente] .

Art. 12

[e cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a Consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità.

Il Consigliere la cui carica sia divenuta incompatibile deve - entro 15 giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità - rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente.

In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di Consigliere dell'Ente. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale]

(giurisprudenza)

Art. 13

[L'indennità di carica al Presidente, al Vice presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione e ai Sindaci revisori dei conti dell'E.R.S.A.P. è fissata come segue:

- al Presidente e al Vice presidente è assegnata una somma mensile pari rispettivamente al 90% e al 60% dell'indennità di carica prevista per i Consiglieri regionali;

- ai componenti del Consiglio di amministrazione è assegnata una somma mensile pari al 20% dell'indennità di carica prevista per i Consiglieri regionali;

- ai Sindaci del Collegio dei revisori dei conti è assegnata una somma mensile pari al 15% dell'indennità prevista per i Consiglieri regionali. Al Presidente del Collegio viene corrisposta una maggiorazione del 40% dell'indennità prevista per gli altri revisori.

A tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'E.R.S.A.P. è dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle riunioni di Consiglio e di Commissione dell'Ente.

L'uso del mezzo proprio deve essere in ogni caso autorizzato dal Presidente dell'Ente o, se delegato, dal Vice presidente.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione competono, inoltre, le spese di viaggi documentate e indennità di missione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello più alto per la partecipazione agli incontri e riunioni al di fuori del territorio regionale.

La missione deve essere autorizzata dal Presidente dell'Ente se in Italia e dalla Giunta regionale se all'estero.

Al Presidente, al Vice presidente, ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti non può essere concessa altra indennità oltre a quella prevista dal presente articolo]

Art. 14

[La vigilanza sull'amministrazione dell'Ente è di competenza della Giunta regionale, che la esercita avvalendosi dell'Assessore regionale all'agricoltura.

L'Assessore all'agricoltura può disporre in ogni momento ispezioni amministrative e verifiche di cassa nonché l'esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative o regolamentari o di direttive regionali, quando l'Amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, in caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio o quando questo violi norme di leggi statali o regionali, di regolamento o le direttive regionali concernenti lo svolgimento delle funzioni assegnate all'Ente.

Con lo stesso decreto viene nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione deve essere costituito nel termine di sei mesi dalla data di notifica del decreto di scioglimento]

Art. 15

[Il controllo sugli atti dell'Ente è disciplinato dall'art. 44 della legge regionale 4 maggio 1985, n. 25 concernente «Norme per l'esercizio della funzione di controllo sugli atti degli Enti locali e degli Enti strumentali regionali» e dall'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1984, n. 31]

TITOLO III

Patrimonio e bilancio dell'E.R.S.A.P.

Art. 16

[L'Ente ha un patrimonio e un bilancio proprio.

Alle spese per il funzionamento e l'attività l'Ente provvede:

a) con contributi stanziati annualmente dalla Regione;

b) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività previste da leggi regionali e statali;

c) con proventi riscossi per servizi e attività;

d) con rendite patrimoniali;

e) con le entrate derivanti dall'alienazione dei beni;

f) con le eventuali liberalità disposte da Enti pubblici e da privati.

La Regione prevede nel proprio bilancio gli stanziamenti da assegnare all'Ente per le spese di funzionamento e per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 3 della presente legge]

Art. 17

[Per le gestioni speciali previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, si redigono bilanci separati annessi al bilancio dell'E.R.S.A.P.

Da tali bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per i servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse]

Art. 18

[L' esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Il bilancio preventivo, corredato da relazione programmatica, è trasmesso alla Giunta regionale, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 70 dello statuto della Regione Puglia, prima della presentazione al Consiglio regionale del bilancio della Regione per essere approvato quale allegato al bilancio regionale.

Il bilancio annuale di previsione e i corrispondenti rendiconti devono contenere la riaggregazione ragionata dei capitoli di entrata e di spesa in coerenza con le iniziative e azioni previste dai programmi annuali di attività nonché - in allegato - un bilancio di previsione poliennale in cui siano recepiti i contenuti dei programmi poliennali di attività.

Il bilancio è redatto secondo le norme contenute nella legge di contabilità della Regione Puglia.

L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Il conto consuntivo per l'esercizio trascorso - redatto in conformità a quanto previsto dagli articoli 72, 73 e 74 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni - deve essere approvato e trasmesso entro il mese di aprile al Consiglio regionale per il tramite dell'Assessorato al bilancio.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono accompagnati da una relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Al bilancio di previsione e al rendiconto devono essere annessi, quale parte integrante, i bilanci degli organismi, enti e/o società a favore dei quali l'E.R.S.A.P. ha sottoscritto quote di capitale o azioni, nonché le relazioni dei rispettivi Collegi dei revisori sulle relative gestioni]

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

(giurisprudenza)

Art. 19

[I terreni a suo tempo assegnati ai sensi della legge di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e legge 21 ottobre 1950, n. 841, successivamente riscattati ai sensi dell'art. 1 e seguenti della legge 29 maggio 1967, n. 379 o affrancati ai sensi dell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, possono essere alienati dagli interessati esclusivamente all'E.R.S.A.P. in via prioritaria oppure a coltivatori della terra singoli o associati aventi i requisiti previsti dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni, nonché a cooperative che ne facciano richiesta secondo le modalità regolamentari vigenti.

L'alienante deve comunicare all'E.R.S.A.P. e ai proprietari confinanti che intende vendere il podere, nonché tutte le pattuizioni, copia del preliminare di compravendita e il prezzo stabilito, secondo le norme previste dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379 e della legge n. 817 del 14 agosto 1971.

Il diritto di prelazione da parte dell'E.R.S.A.P. o dei confinanti deve essere esercitato nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La vendita a coltivatore diretto deve essere autorizzata dall'E.R.S.A.P., il quale, un caso di più richiedenti, opera la scelta in base a valutazioni e criteri fissati dal Consiglio di amministrazione a norma della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni.

Di tale autorizzazione deve essere fatta menzione nell'atto di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione agli effetti del primo comma dell' art. 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Tutte le unità produttive costituite con terreni espropriati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria sono soggette al vincolo di indivisibilità previsto dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078. Il vincolo può essere rimosso in via amministrativa con deliberazione motivata dal Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.P. oltre che per dividere il fondo in più unità fondiarie organiche, per la esecuzione di opere di interesse comune a più fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica di confine o per un migliore assetto fondiario ed economico delle unità produttive interessate]

Art. 20

[Al fine di favorire l'inserimento delle strutture associative e cooperative dei produttori agricoli nei settori della trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, l'E.R.S.A.P., entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvederà alla cessione delle quote sottoscritte in società miste in favore di associazioni di produttori e di Consorzi di cooperative o, in mancanza, all'alienazione onerosa ad altri soggetti e organismi delle quote sottoscritte e, comunque, alla liquidazione della società, qualora le sottoscrizioni non risultino più coerenti con le norme di cui alla presente legge]

Art. 21

[All'Ente è preposto un Direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, scelto tra il personale di ruolo comunque in servizio presso l'Ente o la Regione con la qualifica più elevata.

Esso dura nell'incarico per cinque anni.

Il Direttore generale può anche essere scelto, con la stessa procedura prevista nel comma precedente, tra le persone estranee, all'amministrazione pubblica con contratto di diritto privato a termine, previa valutazione di titoli curriculari attestanti particolari competenze ed esperienze di tipo manageriale.

L'incarico di Direttore generale è rinnovabile, nonché revocabile in qualunque momento con provvedimento motivato.

Il Direttore generale sovraintende al personale ed al funzionamento dei servizi; cura, sulla base delle direttive del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli Organi dell'Ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti; partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzione di segretario; controfirma tutti gli atti e contratti che comportano impegni di spesa.

Al Direttore generale, se dipendente pubblico, competono i compensi accessori nella entità prevista per la funzione di coordinamento al massimo grado svolta dalla dirigenza della Regione Puglia]

Art. 22

[Il riordino della struttura burocratica sotto l'aspetto organico e funzionale sarà definito con legge regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; a tal fine il Consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal proprio insediamento, propone alla Giunta regionale uno schema di riordino corredato da un prospetto relativo alla dotazione organica e di profili professionali necessari.

Il riordino:

- individuerà l'articolazione della struttura e la dotazione organica per la operosità dell'Ente;

- assicurerà i massimi livelli di professionalità in materia agraria, economica, informatica, veterinaria, ingegneristica, di personale in possesso dei corrispondenti titoli di studio, oltre che adeguate dotazioni di organico alle strutture che operano direttamente nei settori istituzionali dello sviluppo agricolo;

- attribuirà una particolare rilevanza alla struttura preposta alle attività di ricerca e di sperimentazione;

- correlerà le funzioni delle diverse strutture dell'Ente con quelle della Regione]

Art. 23
Abrogazioni delle norme preesistenti.

[La legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32 è abrogata ad eccezione dell'art. 1.

La legge regionale 5 aprile 1982, n. 14 è abrogata, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge] .