1) Il 1° comma dell'
art.
3 è così sostituito:
" Dei servizi
di cui alla presente Legge usufruiscono gli studenti iscritti alle
Università, alle Scuole dirette a fini speciali annesse alle stesse, agli
Istituti di Istruzione Superiore, alle Facolta' e agli Istituti Teologici,
alle Accademie di Belle Arti, ai Corsi Post - Universitari di
specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca aventi sede
amministrativa in Puglia".
2) Al 1° comma dell'
art. 3 è aggiunto il seguente comma 1/ bis:
" Provvidenze
possono anche essere concesse, in casi particolari da definire attraverso il
Regolamento, a favore dei residenti in Puglia che frequentino corsi
postuniversitari di specializzazione, perfezionamento e dottorato di ricerca
in Universita' ed Istituti ubicati fuori
regione".
3) Il 1° comma dell'
art. 6 è sostituito dal seguente:
" Ciascun
Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente
della Giunta regionale ed è composto da:
a) il Presidente
dell' Ente;
b) tre
rappresentanti eletti dal Consiglio regionale, uno dei quali espressione
delle minoranze;
c) il Sindaco del
Comune sede dell' EDISU o suo delegato;
d) il Rettore
dell' Università o suo delegato;
e) tre
rappresentanti dell' Università, di cui uno dei professori ordinari, uno dei
professori associati ed uno dei ricercatori, eletti nell' ambito di ciascuna
categoria;
f) tre
rappresentanti degli studenti in corso all' atto della candidatura ed eletti
sulla base delle norme contenute nella legislazione statale specifica,
qualunque sia il quorum degli studenti effettivamente
votanti".
4) Al 2° comma dell'
art. 20 è abrogata la frase:
" Ai concorsi
non potranno comunque essere ammessi studenti iscritti oltre il 1° anno
fuori corso ".
5) Il 4° comma dell'
art. 26 è così modificato:
" La Regione
determina, in sede di approvazione del piano di cui al successivo art. 33 da
parte del Consiglio regionale:
a) i criteri
generali relativi ai bandi di concorso;
b) i limiti
massimi di reddito e le modalità di determinazione del medesimo, per coloro
che intendano concorrere al conferimento dell' assegno di
studio;
c) la quota di
risorse da destinare agli assegni di studio;
d) l' ammontare
dell' assegno stesso in misura differenziata per studenti in sede e fuori
sede e nel caso in cui il beneficiario sia portatore di
handicaps".
6) All' art. 33,
comma 3°, è aggiunto:
" f) le
iniziative integrative in materia sanitaria a favore degli studenti
stranieri ".