Art. 1
[1. Per l'anno 1989 i Comuni sono autorizzati ad
utilizzare i fondi rivenienti da contributi regionali riferiti agli esercizi
finanziari 1987 e 1988 per prestazioni socio-assistenziali a favore dei minori,
degli anziani, assistiti ex EE.CC.AA., degli handicappati, purché nel rispetto
delle aree sopra individuate] (1).
(1) Articolo abrogato
dall'allegato C, n. 20), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 2
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge la Giunta regionale accerta la situazione
amministrativa e finanziaria degli enti strumentali al 31 dicembre 1988. Gli
eventuali avanzi di amministrazione complessivamente accertati alla predetta
data sono riacquisiti al bilancio regionale, previo parere della Commissione
bilancio, per essere destinati a finanziare, in via straordinaria per l'anno
1989, le spese correnti degli enti strumentali.
2. Al fine di cui sopra, ciascun ente
strumentale versa alla Regione Puglia l'avanzo di amministrazione accertato
entro i successivi 60 giorni dall'accertamento.
Art. 3
1. Sono abrogate tutte le disposizioni delle
leggi regionali che quantificano la quota di spesa a carico del bilancio
regionale. Conseguentemente, la quantificazione della spesa è demandata, per
ciascun anno, a decorrere dal 1989, alla legge di bilancio.
Art. 4
... (2).
(2) Non promulgato a
seguito di specifica disposizione dal Governo centrale in sede di controllo.
Art. 5
1. La spesa prevista per l'assistenza sanitaria
è fissata nei limiti della quota assegnata dallo Stato alla Regione allo stesso
titolo.
2. Le assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL.
per gli interventi di cui alla legge 7 settembre 1987, n. 26 sono imputate sulla
quota del Fondo sanitario regionale di spettanza della Regione.
Art. 6
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge la Regione e gli Enti delegati adotteranno, in materia di
avversità atmosferiche, gli interventi previsti dalla legge 15 ottobre
1981, n. 590, erogando le provvidenze nei limiti delle somme assegnate dallo
Stato a carico del Fondo di solidarietà nazionale sulla base dei decreti
ministeriali di declaratoria dell'eccezionalità degli eventi avversi.
2. Sono sospesi, conseguentemente, gli
interventi previsti dalla L.R.
11 aprile 1979, n. 19 e successive modificazioni non conformi alle
norme della legge 15 ottobre 1981, n. 590 fino alla data di entrata in vigore
della legge di riordino della materia.
Art. 7
1. Gli interventi e le iniziative regionali
deliberati anteriormente al 30 giugno 1986, per i quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non siano stati utilizzati almeno parzialmente i
relativi finanziamenti, devono essere sottoposti a riesame della Giunta
regionale sulla base di apposite, documentate istanze degli interessati, anche
ai fini della valutazione di compatibilità con gli obiettivi
economico-finanziari della presente normativa.
2. Le istanze di cui al precedente comma devono
essere presentate agli Assessorati regionali competenti entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Gli impegni di spesa assunti per gli
interventi o per le iniziative di cui al primo comma del presente articolo, per
i quali non sia stata attivata da parte degli interessati procedura di riesame o
il cui esito sia stato negativamente valutato, sono revocati e le relative somme
sono dichiarate economie di spesa.
Art. 8
... (3).
(3) Non promulgato a
seguito di specifica disposizione dal Governo centrale in sede di controllo.
Art. 9
1. I componenti di nomina regionale facenti
parte degli organi esecutivi di enti, società, associazioni, fondazioni e
comitati relazionano ogni semestre alla Giunta regionale sulla situazione
economica e finanziaria dei rispettivi organismi.
Art. 10
... (4).
(4) Non promulgato a
seguito di specifica disposizione dal Governo centrale in sede di controllo.
Art. 11
1. Nell'esercizio delle funzioni delegate dalla
Regione, gli enti destinatari della delega assumono impegno di spesa nei limiti
delle somme assegnate dalla Regione, che acquistano il carattere di fondi a
destinazione vincolata.
2. Eventuali impegni di spesa eccedenti la
limitazione di cui al precedente comma devono essere coperti con fondi propri
dell'ente delegato. Art. 12
1. I competenti Settori proponenti devono
corredare i disegni di legge di iniziativa della Giunta di una relazione tecnica
nella quale siano indicati gli oneri e le coperture finanziarie recati da
ciascuna disposizione.
2. I competenti: Ufficio legislativo, Settore
personale e Settore bilancio e ragioneria esaminano, per gli aspetti di
rispettiva competenza, i disegni di legge e le relazioni di cui al precedente
comma. Ai fini della verifica della copertura finanziaria, il competente Settore
bilancio e ragioneria appone il proprio visto.
3. Al fine dell'approvazione dei disegni di
legge fa parte della Giunta regionale, i Settori Segreteria della Presidenza e
Segreteria della Giunta verificano il rispetto delle disposizioni di cui ai
precedenti commi.
Art. 12
1. I competenti Settori proponenti devono corredare i disegni
di legge di iniziativa della Giunta di una relazione tecnica nella quale siano
indicati gli oneri e le coperture finanziarie recati da ciascuna disposizione.
2. I competenti: Ufficio legislativo, Settore personale e
Settore bilancio e ragioneria esaminano, per gli aspetti di rispettiva
competenza, i disegni di legge e le relazioni di cui al precedente comma. Ai
fini della verifica della copertura finanziaria, il competente Settore bilancio
e ragioneria appone il proprio visto.
3. Al fine dell'approvazione dei disegni di legge fa parte
della Giunta regionale, i Settori Segreteria della Presidenza e Segreteria della
Giunta verificano il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
Art. 13
1. I Settori Segreteria della Presidenza e
Segreteria della Giunta, fermo restando le competenze e le responsabilità dei
Settori proponenti, accertano la regolarità degli atti amministrativi proposti
all'approvazione della Giunta, tenuto anche conto dell'esito dell'esame di cui
ai commi successivi.
2. Il competente Settore bilancio e ragioneria
esamina tutti gli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta e
verifica la corretta imputazione della spesa al bilancio e l'esistenza di fondi
disponibili sul pertinente capitolo. Il Settore bilancio e ragioneria, nel corso
dell'esame e delle verifiche di sua competenza, può anche effettuare rilievi in
ordine alla legittimità della spesa (5).
3. Il competente Settore personale esamina gli
atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta che abbiano riflessi
sulla dotazione organica e sull'organizzazione delle strutture.
4. Sugli atti amministrativi osservati ai sensi
dei precedenti commi l'ufficio che ha predisposto l'atto ha facoltà di
presentare le proprie deduzioni al competente Assessorato, il quale, ove ritenga
necessario dar corso all'atto, sottopone la questione all'esame della Giunta,
che può disporre ai fini dell'approvazione.
(5) Comma così
modificato dal primo comma dell'art. 23,
L.R.
19 giugno 1993, n. 9.
Art. 14
... (6).
(6) Non promulgato a
seguito di specifica disposizione dal Governo centrale in sede di controllo e
successivamente soppresso dal primo comma dell'art. 4,
L.R.
4 ottobre 1989, n. 14.
Art. 15
I bilanci, corredati della relazione di
certificazione o di revisione, devono essere depositati presso l'Assessorato
regionale al bilancio entro e non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta
approvazione da parte dei competenti organi degli Enti e delle imprese, delle
associazioni, dei consorzi.
2. I soggetti di cui al presente art. 14 perdono
il diritto a contribuzioni da parte della Regione Puglia ove non ottemperino a
quanto previsto dallo stesso art. 14.
Art. 16
1. Le cessioni di crediti, i cui atti
perfezionati ai sensi e per gli effetti del nono comma dell'art. 1 del D.L. 2
dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11
e del ventiseiesimo comma dell'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, siano notificati alla
Regione posteriormente alla data di liquidazione in favore del creditore
ordinario, sono tradotte in pagamento, senza alcuna altra formalità, in favore
dei creditori cessionari, previa acquisizione da parte della Ragioneria di
apposita dichiarazione certificativa dell'Assessore al ramo competente.