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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1989
Numero
12
Data
22/08/1989
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Incentivazione regionale della ricettivita' turistica e delle strutture turistiche complementari.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 25 agosto 1989, n. 136, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



 

Art. 1
Finalità.

1. Al fine di promuovere ed assicurare il miglioramento, il riequilibrio dell'offerta e l'ordinato sviluppo della ricettività alberghiera e turistica considerata di grande rilevanza sociale ed economica, in attuazione del Piano regionale di sviluppo e della normativa regionale di attuazione della legge quadro nazionale sul turismo, la Regione Puglia può concedere provvidenze nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge per:

a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di:

- alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

- impianti e servizi turistici complementari, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati;

- esercizi di ristorazione;

- stabilimenti balneari;

- agenzie di viaggio e turismo;

b) l'arredamento e il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a). (1)

2. Dette iniziative possono essere realizzate anche mediante locazioni finanziarie.

(1) Vedi anche il Regolamento regionale  n.1/80.

Art. 2
Priorità.

1. Gli esercizi di cui al precedente art. 1, primo comma, lett. a, devono essere ubicati nelle zone di cui all'art. 6 della L.R. 16 maggio 1985, n. 28.

2. Le iniziative situate nei territori di Comuni dichiarati turisticamente rilevanti sono considerate in via prioritaria.

A quelle relative ai territori di Comuni dichiarati turisticamente influenti è assicurata una quota parte delle risorse disponibili.

Art. 3 
Soggetti beneficiari e provvidenze.

1. Le provvidenze per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 1 sono concesse:

a) agli operatori privati;

b) agli Enti locali e loro consorzi;

c) agli altri Enti pubblici nonchè alle associazioni e società commerciali costituite ai sensi del C.C. interessate allo sviluppo delle attività turistiche.

2. Le provvidenze sono costituite da:

a) mutuo a tasso agevolato, con ammortamento massimo di 20 anni, nella misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, nonché contributo in conto capitale nella misura massima del 15% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lettera a) del presente art. 1;

b) contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lett. a) dell'art. 1, in alternativa alle provvidenze di cui alla precedente lett. a). Alle iniziative attuate da Enti pubblici o loro consorzi, il contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) è concesso fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile;

c) contributo in conto capitale (o contributo in conto canoni nel caso di operazioni di locazione finanziaria) nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di cui alla lett. b) del precedente art. 1.

3. Il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari in relazione alla concessione dei mutui di cui al secondo comma, lett. a), del presente articolo è fissato nella misura del 5,50%.

4. All'uopo la Regione stipulerà apposite convenzioni con gli Istituti di credito e con le Società di locazione finanziaria.

5. Nella determinazione della spesa ammissibile può essere compreso anche il prezzo per l'acquisto dell'immobile adibito o da adibire ad uso alberghiero, nonché per l'acquisto del suolo, purché in misura non superiore al 50% dello intero investimento.

6. Le provvidenze comunque erogate dalla Regione non possono superare, quale tetto massimo, la somma complessiva di lire 4.000.000.000.

7. Gli interventi di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici.

Art. 4

Procedure e modalità per la richiesta dei contributi.

1. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei benefici, indirizzate all'Assessorato regionale al turismo, devono essere presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio l'opera sarà situata e corredata dei seguenti documenti:

- relazione tecnica;

- progetto esecutivo dell'opera;

- concessione edilizia;

- computo metrico estimativo;

- piano finanziario;

- dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, di non avere richiesto o beneficiato per la medesima opera di contributi derivanti da leggi statali e regionali;

- dichiarazione di impegno ad attenersi alle prescrizioni ed alle disposizioni di cui al D.M. 27 luglio 1976 ed eventuali successive modificazioni, che consentono alla Regione di accedere ai finanziamenti previsti dal Fondo europeo di sviluppo regionale, così come previsti dal reg. CEE n. 4254/88;

- nulla-osta necessari ove esistano vincoli sul territorio;

- titolo di proprietà del terreno e/o del fabbricato o - nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile - idoneo titolo atto a dimostrare la disponibilità del bene nonché assenso del proprietario, con sottoscrizione autenticata, all'esecuzione delle opere (2).

2. Il Sindaco, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la trasmette all'Assessorato regionale al Turismo, corredata dell'attestazione circa la rispondenza della iniziativa alle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico vigente nella località.

3. Trascorsi inutilmente 30 giorni, l'interessato può inoltrare alla Regione l'istanza corredata del certificato di conformità allo strumento urbanistico rilasciato dall'Ufficio Comunale competente.

4. Le iniziative le cui opere risultino iniziate oltre diciotto mesi prima della data di presentazione della domanda non sono ammesse a contributo. L'Amministrazione comunale rilascerà all'uopo idonea certificazione.

5. Qualora la domanda venga presentata ai sensi del terzo comma del presente articolo, il richiedente ha l'obbligo di presentare l'attestazione rilasciata dal Comune circa la rispondenza della iniziativa alle esigenze turistiche della località.

(2)  Periodo così modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 23 gennaio 1992, n. 6.

Art. 5

Vincolo di destinazione.

1. Gli immobili incentivati ai sensi della presente legge sono vincolati alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di cinque anni in caso di costruzione ed impianti fissi e per la durata di almeno cinque anni in caso di arredamento (3).

2. Il vincolo è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

3. I beneficiari che non risultano proprietari dell'immobile sottoscrivono apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera per il periodo di cinque anni in caso di costruzione ed impianti fissi e di almeno cunque anni in caso di arredamento. In caso di inadempienza, gli stessi beneficiari sono tenuti alla restituzione del contributo in misura proporzionale alla durata di utilizzo (4).

4. Il Presidente della Giunta, per la dimostrata, sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, autorizza, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.

5. L’autorizzazione di cui al comma 4 è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali. (5)

(3)  Comma dapprima modificato dal primo comma dell'art. 2l.r. 23 gennaio 1992, n. 6 successivamente dalla lr. n. 39/2014, art, 1 lettera a).

(4)  Comma dapprima modificato dal primo comma dell'art. 3, l.r. 23 gennaio 1992, n. 6 successivamente dalla lr. n. 39/2014, art, 1 lettera b).

(5) Comma sostituito dalla l.r. n. 39/2014, art. 1, lettera c). Il testo originario era così formulato"5. Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale dei contributi regionali già erogati, nonché degli interessi legali. "

 

Art. 6

Concessioni Contributi.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva interventi semestrali sulla base delle domande pervenute agli uffici, tenendo conto delle tipologie previste dall'art. 1, primo comma, punto a), e delle priorità previste dall'art. 2 della presente legge, e, nei limiti dello stanziamento di contributo disponibile, delibera la concessione dei benefici.

2. Il provvedimento di concessione di cui al precedente comma costituisce a tutti gli effetti impegno di spesa per la erogazione del contributo in esso previsto a carico del bilancio regionale.

Art. 7

Erogazione dei contributi.

1. L'erogazione delle provvidenze di cui all'art. 1 della presente legge avrà luogo con decreto dell'Assessore al turismo in conformità al provvedimento di cui al precedente articolo:

- per il 50% sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, attestato dal Direttore dei lavori, da cui risulti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa; all'uopo il beneficiario stipulerà a favore della Regione apposita fidejussione a garanzia dell'intero importo del contributo con validità fino ad ultimazione dell'opera finanziata;

- per il residuo 50% ad avvenuta ultimazione dei lavori e relativo collaudo.

2. I controlli e gli accertamenti di cui al presente articolo verranno eseguiti da funzionari dell'Assessorato regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.

Art. 8

Abrogazione.

1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla L.R. 29 giugno 1979, n. 36 e alla L.R. 29 giugno 1979, n. 39.

Art. 9

Norma transitoria.

1. Le domande già presentate alla Regione Puglia ai sensi della L.R. 29 giugno 1979, n. 36, e L.R. 29 giugno 1979, n. 39, si considerano ritualmente proposte. Le stesse, tramite il Sindaco competente per territorio, devono essere corredate della documentazione di cui al precedente art. 4 entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le domande non documentate nel termine di cui al comma precedente sono archiviate (6).

(6)  Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 4, L.R. 23 gennaio 1992, n. 6.

 

Art. 10
Norma finanziaria.

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto dal cap. 0321012 "Incentivi alberghieri ex legge 39" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, per l'importo di L. 1.000.000.000.