ARTICOLO 1
Art. 1
1 ... (1).
(1) Aggiunge il terzo comma all'art. 8,
L.R.
20 luglio 1984, n. 36.
Art. 2
1 ... (2)....
(2) Aggiunge l'art. 8-bis
alla L.R.
20 luglio 1984, n. 36..
Art. 3
1 ... (3)....
(3) Sostituisce l'art.
11,
L.R.
20 luglio 1984, n. 36...
Art. 4
1 ... (4)....
(4) Aggiunge sei commi
all'art. 12,
L.R.
20 luglio 1984, n. 36... Il Governo ha osservato che le commissioni
contemplate dal predetto articolo possono operare entro i limiti e le modalità
stabilite dall'art. 6-bis del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 come
modificato dalla legge di conversione 25 gennaio 1990, n. 8.
Art. 5
1 L'ultimo comma dell'art. 13
della L.R.
20 luglio 1984, n. 36.. è abrogato.
2 ... (5)....
(5) Aggiunge l'art. 13-bis
alla L.R.
20 luglio 1984, n. 36...
Art. 6
1 ... (6)....
(6) Sostituisce l'art.
22,
L.R.
20 luglio 1984, n. 36...
Art. 7
1 Il terzo comma dell'art. 33
della L.R.
20 luglio 1984, n. 36.. è abrogato.
2 ... (7)....
(7) Aggiunge cinque
commi all'art. 33,
L.R.
20 luglio 1984, n. 36...
(giurisprudenza)
Cassazione
Civile
Sez. I, sent. n. 8487 del 26-08-1998, Murrone c. Regione
Puglia (rv 518389).
Art. 8
[Nell'ambito della quota del Fondo Sanitario
Nazionale assegnata alla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 52 - comma 2° -
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione individua la somma finalizzata
all'assistenza farmaceutica.
La Giunta regionale, a partire dall'11 gennaio
1991, provvederà , in nome e per conto delle Unità Sanitarie Locali, al
pagamento diretto, in forma centralizzata, delle competenze dovute alle farmacie
convenzionate mediante utilizzazione della quota parte del Fondo Sanitario
regionale.
La quota del Fondo Sanitario regionale
finalizzata all'assistenza farmaceutica viene individuata per ciascuna Unità
Sanitaria Locale sulla base degli indici definiti annualmente dalla Giunta
regionale.
Le Unità Sanitarie Locali iscriveranno nel
proprio bilancio le somme così individuate, rimanendo, in ogni caso,
responsabili della spesa eccedente la quota individuata a questo scopo] (8).
(8) Articolo abrogato
dal settimo comma, lett. d), dell'art. 2,
L.R.
5 agosto 1993, n. 13. Il secondo comma era stato precedentemente abrogato,
con decorrenza 1° luglio 1993, dall'art. 29,
L.R.
19 giugno 1993, n. 9.
Art. 9
Norma
finanziaria.
All'onere riveniente dall'applicazione della
presente legge valutato in L. 1.100.000.000, si fa fronte con le quote del Fondo
sanitario, con la previsione del relativo stanziamento annuale, in sede di
riparto.