Titolo I
TITOLO I
Art. 1
1. Sino alla data di entrata in vigore della
legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1991 e comunque non oltre il 30 aprile 1991 è autorizzato, a termini
del quarto comma dell'art. 50
della legge
regionale di contabilità 30 maggio 1977, n. 17, l'esercizio provvisorio del
bilancio regionale per l'anno finanziario 1991 sulla base degli stati di
previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 1990, come approvati con
la legge
regionale 17 aprile 1990, n. 10 e successive modificazioni e variazioni
(1).
(1) Termine prorogato al
30 aprile 1991 dall'art. 1, L.R.
22 aprile 1991, n. 3.
Art. 2
1. In applicazione del terzo comma dell'art. 50
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni, sono sospese
tutte le procedure amministrative relative a nuovi impegni di spesa e, comunque,
all'assunzione di nuove obbligazioni per spese correnti operative, sia
ricorrenti sia a carattere pluriennale, nonchè per spese classificate in conto
capitale o di investimento delle leggi che le hanno autorizzate.
2. La sospensione ha carattere temporaneo e va
attuata dai singoli centri di spesa e dalla Ragioneria della Regione dal 10
gennaio 1991 sino alla data di entrata in vigore della legge regionale di
approvazione del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario
1991.
3. La sospensione di cui al presente articolo
non si applica alle procedure di impegno di spese finanziate integralmente con
fondi spettanti alla Regione per l'anno 1991 con vincolo di destinazione, entro
l'ammontare assegnato ed accertato per l'anno 1990 e nel limite necessario a
fronteggiare gli oneri di funzionamento dei servizi assicurati dai fondi
medesimi.
TITOLO II
Art. 3
1. Al fine della preparazione del rendiconto
generale della Regione relativo all'esercizio finanziario 1990 ai sensi
dell'art. 89
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17, tutti i centri regionali di spesa, nonchè gli enti
strumentali della Regione, i consorzi, gli organismi e gli istituti che
fruiscono di contributi annuali di gestione, debbono far pervenire alla
Ragioneria della Regione, entro e non oltre il 28 febbraio 1991, tutti i dati di
impegni di spesa con i relativi atti autorizzativi dai quali sia comunque
derivata una obbligazione a carico del bilancio regionale, che non abbiano
ottenuto, a termini dell'art. 63 della suddetta legge regionale, la prenotazione
di impegno della Ragioneria della Regione e per i quali, in ogni caso, non
abbiano avuto luogo al 31 dicembre 1990 sia la fase della liquidazione che
quella del pagamento.
2. Le obbligazioni e gli impegni di spesa
comunque assunti a carico del bilancio regionale e non comunicati alla
Ragioneria entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo
comportano l'obbligo di denuncia di cui allo art. 87
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17, nonchè l'applicazione delle altre disposizioni di cui
al titolo IX della stessa legge.
Art. 4
1. Il rendiconto generale dell'esercizio 1990,
secondo le disposizioni dell'art. 73 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17, deve
accogliere le risultanze della rilevazione compiuta al termini del precedente
articolo, limitatamente alle obbligazioni riconosciute giuridicamente imputabili
alla Regione e così definite in apposito elenco allegato allo stesso rendiconto
(conto finanziario).
2.La Giunta regionale, nella presentazione al
Consiglio del rendiconto generale, deve formulare, con il relativo disegno di
legge di approvazione, la proposta di ripiano del disavanzo eventualmente
risultante dal rendiconto medesimo anche per effetto della dichiarazione di
insussistenza di residui attivi per i quali non sia stato formalmente e
definitivamente accertato il titolo di credito al 31 dicembre 1990.
Art. 5
[1. .... (2).
2. ... (3)] (4).
(2) Aggiungeva il nono e
il decimo comma all'art. 60,
L.R.
30 maggio 1977, n. 17,, poi abrogata, al pari del
presente articolo, dall'art. 15,
L.R.
16 novembre 2001, n. 28.
(3) Aggiungeva il comma
4-bis all'art. 72,
L.R.
30 maggio 1977, n. 17,, poi abrogata, al pari del
presente articolo, dall'art. 15,
L.R.
16 novembre 2001, n. 28..
(4) Articolo abrogato
dall'art. 15,
comma 1, n. 13), L.R.
16 novembre 2001, n. 28, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002.
Art. 6
1. È abrogato il secondo comma dell'art. 5
della L.R.
30 maggio 1977, n. 17 recante norme sulla contabilità regionale.