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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1990
Numero
10
Data
17/04/1990
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990- 1992.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 aprile 1990, n. 72, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



 

ARTICOLO 1

(Stato di previsione dell' Entrata e della Spesa)

1. Il totale generale dell' Entrata della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1990 e' approvato in Lire 14.948.388.962.270 in termini di competenza e in Lire 17.759.010.764.990 in termini di cassa.

2. Il totale generale della Spesa della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1990 e' approvato in Lire 14.948.388.962.270 in termini di competenza e in Lire 17.743.945.319.910 in termini di cassa.

3. Sono autorizzati l' accertamento e la riscossione delle quote dei tributi er"Times New Roman"i attribuiti dallo Stato alla Regione, nonche' di ogni altra somma e proventi dovuti per l' anno 1990, sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

4. E' autorizzata l' assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1990 annesso alla presente legge.

5. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l' esercizio 1990 in conformita' alle disposizioni di cui alla LR n. 17 del 30- 5- 77 " Norme sulla contabilita' regionale".

6. Comma abrogato dall’art. 43 della  l.r. 10/92 a sua volta abrogata dall’art. 115 della l.r. 28/2001

ARTICOLO 2

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1990 di cui alla tabella " A" annessa alla presente legge.

ARTICOLO 3

(Bilancio pluriennale)

1. Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri e' adottato e approvato l' allegato bilancio pluriennale per il triennio 1990- 1992 (all. n. 1 e n. 2)

ARTICOLO 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d' ordine)

1. Sono considerate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell' art. 40 del RD 18- 11- 1923, n. 2440 e dell' art. 36 della legge di contabilita' regionale, le spese descritte nell' allegato n. 3, annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 1010010 delle somme  necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell' allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell' art. 36 della legge di contabilita' regionale.

ARTICOLO 5

(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre, con atto deliberativo, il prelevamento di somme dal Fondo per spese  impreviste di cui al Cap. 1010030 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli, ai sensi dell' art.37 della legge di contabilita' regionale.

ARTICOLO 6

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)

1. E' determinato in Lire 150.000.000.000 per l' esercizio finanziario 1990 il Fondo di riserva per sopperire a eventuali  deficienze degli stanziamenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma precedente e' iscritto nello stanziamento di cassa al Cap.1010020.

3. Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall' art.41 della legge di contabilita' regionalee dall' art. 12 della legge n. 335 del 19- 5- 1976.

ARTICOLO 7

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

1. Alle spese per l' esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell' art. 117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finche' non sia diversamente disposto da leggi regionali.

ARTICOLO 8

(Legge regionale 16 maggio 1985, n. 27)

1. Alla copertura della spesa dei capitoli di cui all' allegato n. 11 si fara' fronte con le entrate di cui al Cap. 4114200.

2. Gli impegni di spesa potranno essere effettuati solo dopo che l' Assessorato al Bilancio avra' accertato il rimborso delle somme non utilizzate dai soggetti beneficiari della LR 16 maggio 1985, n. 27 ed a seguito del parere espresso dalla competente Commissione consiliare.

ARTICOLO 9

(Avanzo di amministrazione ERSAP)

1. La spesa finanziabile con la previsione di Entrata di cui al Cap. 1010400 " Avanzo di Amministrazione ERSAP" non puo' essere impegnata fino alla verifica, da parte dell' Assessorato al Bilancio e Ragioneria, della esigibilita' dei crediti iscritti come residui attivi nei conti consuntivi dell' ERSAP e fino al successivo parere obbligatorio della Commissione consiliare al Bilancio.

ARTICOLO 10

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1990 le variazioni occorrenti  per iscrivere nell' Entrata e nella Spesa, istituendo - ove occorra - nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell' art. 43 della legge di contabilita' regionale.

2. Il piano di riparto della spesa sanitaria e' approvato dal Consiglio regionale.

3. Nell' ambito dello stanziamento del Cap. 0712030, una quota di lire 10 miliardi verra' utilizzata previa definizione e approvazione in Consiglio regionale di apposita azione programmata.

4. Nell' ambito dello stanziamento del Cap. 0712020, una quota di lire 7 miliardi verra' utilizzata previa definizione e approvazione in Consiglio regionale di apposita azione programmata.

5. I finanziamenti del Cap. 0712010 " Provvedimenti per la tutela della salute mentale" verranno utilizzati per realizzare una specifica azione programmata approvata dal Consiglio regionale.

6. Tali finanziamenti saranno aggiuntivi rispetto a quanto verra' attribuito alle UUSSLL in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente.

ARTICOLO 11

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)

1. Le autorizzazioni di spesa per l' esercizio finanziario 1990, concernenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attivita' ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all' allegato stato di previsione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalita' di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta con la legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 12

(Impegni di spesa fondi a destinazione vincolata)

1. Per i capitoli di uscita il cui finanziamento e' previsto con fondi a destinazione vincolata da parte dello Stato o della Comunita' Economica Europea, l' impegno di spesa deve essere subordinato alla verifica da parte del Settore Ragioneria dell' accertamento definitivo della relativa entrata certa.

ARTICOLO 13

(Residui perenti)

1. E' autorizzata l' iscrizione in appositi capitoli di spesa, in ogni obiettivo e fase operativa, della spesa per residui caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell' art.71 della legge di contabilita' regionale e della legge regionale 11- 9- 1986, n. 25, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell' esercizio finanziario 1990.

2. Al conto consuntivo dell' anno 1989 verra' allegato uno specifico elenco dei residui perenti. L' elenco suddetto dovra' contenere i singoli impegni di spesa per ogni obiettivo e l' ammontare degli stessi.

ARTICOLO 14

(Applicazione saldo finanziario attivo)

1. E' autorizzata l' applicazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1990 del presunto saldo finanziario attivo al  termine dell' esercizio finanziario 1989 per l' ammontare di L. 469.577.713.757.

2. Il saldo finanziario attivo presunto di cui al comma precedente e' destinato preliminarmente alla copertura delle seguenti spese:

a) L. 40.181.098.000 a copertura dei residui passivi perenti iscritti sul cap. 1010040 di spesa del bilancio;

b) L. 1.228.152.000 per passivita' pregresse relative a spese maturate e non pagate negli esercizi precedenti il 1989;

c) L. 13.000.000.000 a copertura di spese vincolate nella destinazione la cui iscrizione e' stata rinviata al 1990 mentre l' entrata e' stata accertata e riscossa negli anni precedenti in attuazione della norma di cui al IV comma dell' art. 45 della LR 30- 5- 1977, n. 17.

3.La restante quota, pari a L.415.168.463.757 quale differenza, viene destinata alla copertura di quota parte delle altre spese iscritte nella Parte II - Spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1990.

ARTICOLO 15

( PIM)

1. La Regione Puglia, ai sensi del contratto di programma per l' attuazione del PIM - Puglia, istituisce il " Fondo speciale per l' attuazione del PIM cui affluiscono:

a) le somme che lo Stati attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del PIM;

b) le somme che la CEE attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del PIM;

c) le somme che la regione Puglia assegna all' attuazione del PIM a titolo di propria quota di partecipazione ai sensi del contratto di programma.

2. Le somme di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono destinate al pagamento degli oneri derivanti dall' attuazione del PIM, ivi comprese le erogazioni di anticipi e saldi ai soggetti beneficiari, nella misura e secondo le modalita' stabilite dal contratto di programma.

3. Le somme indicate alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente articolo sono versate in un conto corrente fruttifero istituito presso il Tesoriere regionale e gestito con le modalita' previste dalla LR 30- 5- 1977, n. 17. e successive modificazioni, nonche' con le procedure di cui al contratto di programma e quelle previste dalla legge 16- 4- 1987, n. 183.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono istituiti in Entrata il capitolo 6154900 e in Uscita il capitolo 1200180 con le  descrizioni rispettivamente indicate a fianco dei precitati capitoli nel prospetto allegato n.12/ 18.

ARTICOLO 16

(Programmi regionali di sviluppo " Art. 44" TU Legge Mezzogiorno)

1. Le risorse previste al capitolo - Parte Entrata - e al capitolo - Parte Uscita - possono essere utilizzate dopo l' approvazione  degli stessi da parte del Ministero per l' intervento Straordinario nel Mezzogiorno, secondo le procedure e la normativa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.

2. Per l' anno 1990, una quota delle suddette risorse verra' iscritta nella parte Spesa per il Programma di sviluppo regionale, ai sensi dell' art. 8 del Reg CEE n. 2052/ 1988, a seguito dell' adozione della deliberazione di cui al precedente comma.

ARTICOLO 17

1. Il pagamento in conto residui sui capitoli relativi alla spesa sanitaria e' subordinato alla riscossione del Fondo sanitario e, comunque, non puo' trovare momentanea coperturacon anticipazioni di cassa.

2. I pagamenti sui capitoli di spesa relativi alla legge 1- 3- 1986, n. 64, al FIO e ai PIM potranno avvenire solo dopo l' incasso dei corrispondenti capitoli di entrata, senza determinare anticipazione da parte della Cassa regionale.(1)

(1)  Articolo abrogato dall’art. 43 della   l.r. 10/92 a sua volta abrogata dall’art. 115 della  l.r.28/2001

ARTICOLO 18

1. L' articolo 13 della L. R. 15- 2- 1985, n. 5 e' così modificato:

" Le somme ricavate dalla vendita dei beni tratturali, della disciolta ONC e degli altri beni regionali, comprese quelle ricavate per canoni di locazione e di concessione, sono impiegate per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare regionale e per l' acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dei beni immobiliari regionali da destinare a sede degli uffici della Regione o di enti strumentali della stessa.

I lavori di conservazione e sviluppo degli immobili di proprieta' regionale sono eseguiti dal Settore Demanio e Patrimonio, anche a mezzo dei propri uffici tecnici, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla LR 16- 5- 1985, n. 27".(Modifica art. L. R. 15- 2- 1985, n. 5 " Reimpegno dell' alienazione")

ARTICOLO 19

(Fondo globale per l' occupazione giovanile)

1. Con successivo e separato provvedimento legislativo sara' disposto il prelievo del Fondo globale previsto al Cap. 1020050 dello stato di previsione della spesa finalizzata all' occupazione e alla cooperazione giovanile, con una dotazione finanziaria di lire 20.000.000.000.

ARTICOLO 20

(Enti fieristici strumentali)

1. Il finanziamento recato dal Cap.0352020 della Parte Spesa e' vincolato per importo pari a lire 2.000.000.000, in termini di  competenza e cassa, per il ripianamento delle passivita' pregresse degli enti fieristici strumentali di cui alla LR 31- 1- 1990, n. 5.

ARTICOLO 21

(Passivita' onerose imprese agricole)

1. Il finanziamento recato dal Cap.0113030 della Parte Spesa e' vincolato per un importo pari a L. 5.000.000.000, in termini di competenza e cassa, per agevolazioni creditizie per il consolidamento delle passivita' onerose delle imprese agricole di cui alla LR 31- 1- 1990, n. 3.

ARTICOLO 22

(Cooperazione agricola)

1. Il finanziamento recato dal Cap.0111105 della Parte Spesa e' vincolato per un importo pari a L. 12.000.000.000, in termini di competenza e cassa, per interventi per il rilancio, il risanamento e il sostegno della cooperazione agricola di cui alla LR 31- 1- 1990, n. 4.

ARTICOLO 23

(Legge organica per le attivita' culturali)

1. Con successivo e separato provvedimento legislativo sara' disposto il prelievo dal Fondo globale di cui al cap. 1020020 dello stato di previsione della spesa, con una dotazione finanziaria di L.7.000.000.000, per la legge organica per le attivita' culturali.

ARTICOLO 24

1. I fondi relativi al Cap. 1020050 " Fondo globale per l' occupazione giovanile da disciplinare con successiva legge regionale", dotato per il 1990 di L. 20.000.000.000, verranno utilizzati, limitatamente a L.8.000.000.000,  per finanziare gli interventi previsti dall' art. 8 della LR 26- 3- 1985, n. 9.

2. I contributi di L. 200.000, 150.000 e 100.000 previsti dal citato art. 8 della LR 26- 3- 1985, n. 9. vengono rispettivamente rideterminati in lire 500.000, 300.000 e 100.000.

3. L' importo mensile massimo di L.1.000.000 previsto al punto 2 dello stesso art. 8 della LR 26- 3- 1985, n. 9. e' elevato a L.2.000.000.

ARTICOLO 25

1. I fondi relativi al 6° biennio della legge n. 457/ 78 iscritti al Cap. 0411150 del bilancio di previsione per l' esercizio 1990,  nonche' i fondi previsti al Cap. 0411105, di nuova istituzione, saranno utilizzati prioritariamente per il finanziamento delle istanze gia' presentate all' Assessorato regionale all' Edilizia Residenziale e corredate di concessione e/ o convenzione.

ARTICOLO 26

1. L' attivita' della regione e' sottoposta ad analisi formalizzata tendente a valutare i livelli di efficienza, produttivita' ed efficacia conseguiti.

2. La Giunta regionale, provvede alla predetta funzione di analisi attraverso l' istituzione di un apposito servizio cui e' garantito l' accesso alle basi dati, comunque nella disponibilita' della Regione.

3. La Giunta regionale adotta annualmente un rapporto di gestione, che contiene i risultati dell' analisi effettuata e l' esposizione ragionata delle metodologie impiegate.

4. I risultati conseguiti e le metodologie impiegate nell' analisi di gestione sono in ogni caso sottoposti alla valutazione formale del Consiglio regionale.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60  dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

ALLEGATO    OMESSO