Art. 1
1. Il termine di cui all'art. 1
della legge
regionale 20 gennaio 1993, n. 1 è prorogato al 30 aprile 1993 ai sensi
dell'art. 50
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
1. All'art. 2,
comma 2, della legge
regionale 20 gennaio 1993, n. 1, dopo le parole «non obbligatorie» sono
aggiunte le parole «non inderogabili».
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.