TITOLO I GENERALITA'
TITOLO I
Generalità
Art. 1
Oggetto della
legge.
1. In attuazione della legge 17 maggio 1983, n.
217, la presente legge disciplina l'attività delle strutture ricettive
extralberghiere.
Art. 2
Definizione delle
strutture.
1. Sono definite strutture extralberghiere:
[- case per ferie;
- ostelli per la gioventù;
- esercizi affittacamere;
- case e appartamenti per vacanze; ]
- alloggi agrituristici (1).
(1) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R.
n. 11/1999 ad esclusione di quanto disposto dal primo comma.
Art. 3
Case per ferie
[1.
Sono «case per ferie» le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di
persone o gruppi e gestite, al di fuori dei canali normali commerciali, da enti
pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti, senza scopo di lucro, per il
conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, nonché da
enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari] (2).
(2) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R.
n. 11/1999.
Art. 4
Ostelli per la
gioventù.
[1. Sono «ostelli per la gioventù» le strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani] (3).
(3) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. n. 11/1999.
Art. 5
Affittacamere.
[1. Sono «case e appartamenti per vacanze» gli
immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti di
almeno tre case o appartamenti, senza offerta di servizi centralizzati e
somministrazione di alimenti e bevande, nel corso di una o più stagioni, con
contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a
sette giorni.
2. Ai sensi dell'art. 2082 del codice civile si
considera gestione imprenditoriale l'attività economica organizzata e non
occasionale per l'affitto di appartamenti o case ad uso turistico, ivi compreso
il turismo connesso a motivi di lavoro, affari, studio ed altri simili] (4).
(4) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R.
n. 11/1999.
Art. 6
Case e
appartamenti per vacanze.
[1. Sono «esercizi di affittacamere» le
strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due
appartamenti di uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e,
eventualmente, servizi complementari.
2. La capacità ricettiva non può essere
superiore a n. 12 posti letto.
3. L'attività di affittacamere può essere
esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione qualora
sia svolta da un medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria]
(5).
(5) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. n. 11/1999.
Art. 7
Alloggi
agrituristici.
1. Sono «alloggi agrituristici» i locali siti in
fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori
agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti all'Albo regionale
degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell'art. 2135 c.c., esercitano
un'attività diretta alla coltivazione del fondo.
2. L'attività di ospitalità deve essere svolta
dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque,
integrativa all'attività agricola secondo la normativa della legge regionale
vigente sull'agriturismo.
3. Non possono essere adibite all'attività di
ospitalità persone non appartenenti al nucleo familiare dell'imprenditore o
normalmente conviventi con esso e, comunque, nel rispetto del terzo comma
dell'art. 239-bis c.c.
TITOLO II
Caratteristiche tecniche-funzionali
Art. 8
Case per
ferie.
[1. Le case per ferie devono possedere i
requisiti previsti dai regolamenti igienico-sanitari comunali.
2. In particolare devono avere:
- una superficiale minima delle camere, al netto
di ogni locale accessorio, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 12 per le
camere a due letti, con un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in
più;
- qualora il tipo di utenza della struttura lo
consenta, a ciascun letto può essere sovrapposto un altro letto senza dover
incrementare superfici e cubature delle camere. Per il rispetto degli altri
rapporti si computano invece i posti letto effettivi;
- un wc ogni 10 posti letto, n. 1 bagno o doccia
ogni 12 posti letto, n. 1 lavabo ogni n. 6 posti letto. Nel rapporto di cui
sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati;
- l'arredamento minimo per le camere da letto
deve essere composto da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona,
cestino rifiuti per camera;
- locale comune di soggiorno, di norma distinto
dalla sala pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq. 0,50 per ogni posto
letto effettivo;
- idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo
le disposizioni vigenti e le prescrizioni dei Vigili del Fuoco;
- impianti elettrici conformi alle norme
ENPI-CEI;
- cassetta di pronto soccorso con medicamenti
indicati dall'autorità sanitaria, che potrà richiedere, in relazione
all'ubicazione, dimensioni ed utenza dei complessi, l'allestimento di un locale
per infermeria;
- telefono, di norma, ad uso degli ospiti.
3. Le camere ed i servizi dovranno essere
disposti in settori separati per uomini e donne.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto
dalle presenti disposizioni, si applicano le prescrizioni sanitarie previste per
le aziende alberghiere dal R.D. 24 maggio 1925, n. 1102 e successive
modificazioni] (6).
(6) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. n. 11/1999.
Art. 9
Ostelli per la
gioventù.
[1. Gli ostelli per la gioventù devono avere le
stesse caratteristiche tecniche e funzionali previste dal precedente art. 8
della presente legge.
2. Negli ostelli per la gioventù deve essere
garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di
strutture e di servizi atti all'appagamento di finalità culturali, di svago, di
sport e di socializzazione.
3. Gli ostelli per la gioventù possono essere
dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi
autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la
responsabilità del titolare dell'autorizzazione] (7).
(7) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della stessa L.R. n. 11/1999.
Art. 10
Affittacamere.
[1. I locali destinati all'esercizio di
affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed
igienico-edilizie previste per i locali di abitazione dal regolamento comunale.
2. Gli affittacamere devono assicurare,
avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di
ospitalità compresi nel prezzo della camera:
- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente,
e comunque, almeno una volta alla settimana;
- cambio della biancheria ad ogni cambio di
cliente ed almeno una volta alla settimana;
- fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda e riscaldamento.
3. Nelle camere da letto destinate agli ospiti
si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla
famiglia o ad altro ospite.
4. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati
di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente,
calda e fredda, vasca da bagno o doccia, specchio.
5. Per le camere da letto l'arredamento minimo
deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e
cestino rifiuti] (8).
(8) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 76, L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore
della stessa L.R.
n. 11/1999.
Art. 11
Case e
appartamenti per vacanze.
[1. Le strutture destinate all'attività
ricettiva per case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti
igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle norme di legge e regolamentari per i
locali di civile abitazione.
2. L'utilizzo di case ed appartamenti per
vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini
urbanistici.
3. Nella gestione delle case ed appartamenti per
vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali:
- pulizie delle unità abitative ad ogni cambio
di cliente;
- fornitura di energia elettrica, acqua,
riscaldamento ed eventualmente gas;
- assistenza di manutenzione delle unità
abitative, di riparazione e di sostituzione di arredi non funzionali;
- servizio di recapito e ricevimento degli
ospiti.
4. La gestione di case ed appartamenti per
vacanze non può, comunque, comprendere la somministrazione di cibi e bevande né
l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere]
(9).
(9) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,a decorrere dall'entrata in vigore della
stessa L.R.
n. 11/1999.
Art. 12
Alloggi
agrituristici.
1. I locali destinati all'esercizio di attività
agrituristica devono garantire una superficie minima, al netto di ogni vano
accessorio, di mq. 8 per ogni posto letto e possedere le caratteristiche
strutturali ed igienico-sanitarie previste dal regolamento comunale per le
civili abitazioni.
2. Gli ingressi alle camere da letto destinate
agli ospiti devono avere accesso diretto senza attraversare i locali o i servizi
destinati alla famiglia dell'imprenditore agricolo o ad altro ospite.
3. Gli appartamenti o i locali in genere di
ospitalità devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di wc
con acqua corrente, lavabo e specchio, per ogni 8 persone o frazione di 8
superiore a 2, escluso le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi
dell'imprenditore agricolo.
4. Per ogni camera da letto, l'arredamento
minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e
cestino da rifiuti.
5. L'utilizzo di immobili rurali per l'esercizio
di alloggio agrituristico non comporta modifiche di destinazione d'uso dei
medesimi ai fini urbanistici.
6. I locali degli alloggi agrituristici devono
far parte della struttura dell'azienda ed essere siti, di norma, nell'ambito
domestico dell'imprenditore o in contiguità allo stesso in modo da consentire un
rapporto costante di ospitalità.
7. Negli alloggi agrituristici possono essere
somministrati solo cibi e bevande di prodotti propri o di quelli tipici locali.
TITOLO III
Obblighi amministrativi
Art. 13
Autorizzazione
di esercizio.
1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture ricettive extralberghiere di cui all'art. 2 della presente
legge, i titolari o i gestori di esercizio devono presentare al Comune
competente per territorio apposita domanda sulla base di quanto previsto dai
successivi artt. 14, 15, 16 e 17 della presente legge.
Art. 14
Case per ferie e
ostelli per la gioventù.
[1. L'esercizio dell'attività ricettiva delle
case per ferie e degli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione
comunale, previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
- i soggetti che possono utilizzare la struttura
nel rispetto dei precedenti artt. 3 e 4 della presente legge;
- il tipo dei servizi forniti in rapporto alle
finalità cui la struttura è finalizzata e definiti dai precedenti artt. 8 e 9;
- le tariffe;
- la durata minima della permanenza degli
ospiti;
- il numero dei posti letto negli ostelli per la
gioventù da riservare ai giovani in transito;
- il regolamento per l'uso della struttura;
- il tipo di gestione che deve garantire l'uso
delle strutture e la calmierazione dei prezzi in rapporto alle finalità per cui
è autorizzato il complesso;
- le modalità ed il imiti di utilizzazione per i
diversi scopi ricettivi degli ostelli per la gioventù periodi in cui sono
occupati dall'utenza giovanile;
- i periodi di apertura.
2. L'autorizzazione all'esercizio può
comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole
persone alloggiate e alle altre che possono utilizzare la struttura in
conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti
stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune.
3. Oltre all'autorizzazione di cui al precedente
comma, il comune può rilasciare a Enti Pubblici, associazioni od Enti religiosi,
apposito «nulla-osta» all'utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla
ricettività collettiva, in occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per
periodi non superiori a 30 giorni] (10).
(10) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della
stessa L.R. n. 11/1999.
Art. 15
Esercizi di
affittacamere.
[1. L'attività di gestione di case e
appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale è soggetta a preventiva
autorizzazione del Comune competente per territorio ove sono ubicati gli
immobili.
2. Nell'autorizzazione devono essere specificati
i seguenti elementi:
- generalità del richiedente;
- generalità del rappresentante legale della
gestione, qualora l'attività non sia esercitata direttamente dal titolare
dell'immobile;
- periodi di attività dell'esercizio;
- caratteristiche e modalità di prestazione dei
servizi;
- ubicazione e caratteristiche delle case e
appartamenti che vengono gestiti.
3. Il titolare dell'autorizzazione a gestire
case e appartamenti per vacanze è tenuto a comunicare al comune ogni variazione
del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui
dispone per la gestione.
4. Il titolare o il gestore dell'attività
ricettiva di cui al presente articolo è tenuto a iscriversi alla sezione
speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della
legge 27 maggio 1983, n. 217.
5. Per speciali esigenze connesse a festività o
manifestazioni di interesse locale, o per particolari periodi dell'anno, il
Sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe nei limiti
stabiliti dal 1° comma del precedente art. 6] (11).
(11) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della
stessa L.R.
n. 11/1999.
Art. 16
Case e
appartamenti per vacanze.
[1. Chi intende esercitare l'attività di
affittacamere deve chiedere preventiva autorizzazione al Comune competente per
territorio.
2. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 4 agosto
1988, n. 375, qualora l'attività di affittacamere venga esercitata nei modi
previsti dall'ultimo comma del precedente art. 5 della presente legge, il
titolare dell'esercizio è obbligato ad iscriversi alla sezione speciale del
registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge 27 maggio
1983, n. 217.
3. Nell'autorizzazione comunale devono essere
specificati i seguenti elementi:
- generalità del titolare d'esercizio;
- numero ed ubicazione dei vani destinati
all'attività ricettiva;
- numero dei posti letto;
- servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- servizi accessori offerti;
- periodi in cui viene offerta l'ospitalità;
- classificazione;
- eventuale servizio di ristorazione] (12).
(12) Articolo abrogato
dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della
stessa L.R.
n. 11/1999.
Art. 17
Alloggi
agrituristici.
1. L'esercizio dell'attività agrituristica è
soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Nella domanda per ottenere l'autorizzazione
di esercizio l'interessato deve dichiarare:
- di essere iscritto nell'apposito albo
regionale degli operatori agrituristici;
- generalità del dichiarante;
- caratteristiche e dimensioni dell'azienda
agricola;
- numero e ubicazione dei vani destinati
all'attività ricettiva;
- numero dei posti letto;
- servizi igienici a disposizione degli ospiti;
- servizi accessori offerti;
- periodi in cui viene data ospitalità e,
comunque, non inferiori a 60 giorni l'anno;
- prezzi massimi che s'intendono praticare per
ogni servizio e prestazione.
TITOLO IV
Norme comuni
Art. 18
Accertamenti dei
requisiti.
1. Il Comune provvede al rilascio
dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui agli articoli
precedenti della presente legge dopo aver accertato la sussistenza di tutti i
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti nonché di quelli previsti dagli artt.
11 e 12 del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931,
n. 773.
2. Gli accertamenti dei requisiti strutturali
sono effettuati dal Comune attraverso:
a) sopralluoghi diretti di personale tecnico
all'uopo abilitato;
b) dichiarazione, sottoscritta dall'interessato
e controfirmata da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle
strutture e dell'impiantistica connessa agli specifici requisiti
tecnico-funzionali (13)
(13) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,, resta in vigore con esclusivo riferimento agli
alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,
Art. 19
Rinnovi e
dichiarazioni annuali.
1. L'autorizzazione, anche a carattere
stagionale, viene rinnovata annualmente, a presentazione di domanda, di norma
mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento delle tasse di
concessione e delle tasse eventualmente dovute a qualsiasi titolo. (15)
(15) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, resta in vigore con esclusivo riferimento
agli alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,.
Art. 20
Comunicazioni
del provvedimento.
[1. Il Comune, nel rilasciare le autorizzazioni,
deve dare contestualmente comunicazione all'Assessorato regionale al Turismo e
all'Ente Turistico competente per territorio.
2. Analoga comunicazione deve essere fatta anche
per le diffide, sospensioni, revoche e cessazioni] (16).
(16) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, resta in vigore con esclusivo riferimento agli
alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,.
(giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. I, sent. n. 4443 del 14-09-2006 (ud.
del 07-06-2006), P.G. c. Comune di Melendugno
Art. 21
Diffida,
sospensioni, revoca.
1. Ferme restando le competenze in materia delle
Autorità di Pubblica Sicurezza, l'autorizzazione all'esercizio delle attività
ricettive disciplinate dalla presente legge è revocata dal Comune nei seguenti
casi:
a) qualora vengano a mancare uno o più requisiti
necessari per il rilascio;
b) qualora l'attività venga a risultare dannosa
o contraria agli scopi per i quali era stata rilasciata.
2. Nei casi di irregolarità minori, il Comune
può procedere alla diffida e alla successiva sospensione temporanea
dell'autorizzazione (17).
(17) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, resta in vigore con esclusivo riferimento agli
alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,.
Art. 22
Cessazione
temporanea dell'attività ricettiva.
1. Il titolare di una delle strutture di cui
agli articoli precedenti della presente legge che intenda procedere alla
sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività deve darne preventiva
comunicazione al Comune.
2. Il periodo di sospensione temporanea
dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal Comune, per
fondati motivi, di altri sei mesi. Decorso tale termine l'attività si intende
definitivamente cessata (18).
(18) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, resta in vigore con esclusivo riferimento agli
alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,
Art. 23
Riepiloghi
annuali.
1. Il Comune è tenuto a trasmettere
all'Assessorato regionale al Turismo e all'Ente Turistico competente per
territorio i riepiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.
2. Il riepilogo di cui al comma precedente deve
essere trasmesso improrogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno (19).
(19) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, resta in vigore con esclusivo riferimento agli
alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,
Art. 24
Denuncia e
pubblicità dei prezzi.
... (20).
(20) Articolo abrogato
dal primo comma dell'art. 10,
L.R.
5 settembre 1994, n. 29 e sostituito dagli articoli 4,
5
e 7
della stessa L.R.
n. 29/1994.
Art. 25
Classificazione
e comparazione ai fini tributari.
1. Gli alloggi utilizzati per l'esercizio di
affittacamere sono classificati dal Comune, ai fini della comparazione alle
categorie previste dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 lettera f),
numero d'ordine 7 (21).
(21) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, resta in vigore con esclusivo riferimento agli
alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,.
Art. 26
Denuncia dei
dati statistici.
1. I gestori o i titolari delle strutture
ricettive indicate nella presente legge devono presentare. entro il quinto
giorno del mese successivo, all'Ente turistico competente per territorio, i
modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico sulla base delle
vigenti disposizioni di legge in materia (22).
(22) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, resta in vigore con esclusivo riferimento agli
alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,
Art. 27
Funzioni di
vigilanza e controllo.
1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di
Pubblica Sicurezza, le Funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza
delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitate dal Comune.
2. La Regione verifica che sia data attuazione
alle disposizioni di cui alla presente legge mediante controlli ispettivi per
mezzo di personale proprio o avvalendosi del personale dell'Ente Turistico
competente per territorio espressamente incaricato dall'Assessorato regionale al
Turismo (23).
(23) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, resta in vigore con esclusivo riferimento agli
alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,
Art. 28
Osservanza di
norme statali e regionali.
1. È fatta salva l'osservanza di norme statali e
regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva non prevista dalla
presente legge e, in particolare, di quelle riguardanti la pubblica sicurezza,
la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria e l'uso e la
tutela del suolo (24).
(24) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, resta in vigore con esclusivo riferimento agli
alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,
Art. 29
Accertamento
delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni.
1. L'accertamento delle violazioni e
l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati dal
Comune cui spetta l'esercizio della vigilanza ed al quale sono devoluti i
proventi delle sanzioni previste dal successivo art. 30 in base alla vigente
normativa regionale in materia «Norme di attuazione della legge 24 novembre
1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale» e successive
modificazioni ed integrazioni (25).
(25) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, resta in vigore con esclusivo riferimento agli
alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,
Art. 30
Sanzioni.
1. Ferma restando l'applicazione delle norme
penali, chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive disciplinate
dalla presente legge sprovvisto dell'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento della somma da 1.000.000 a 3.000.000;
- chiunque trasgredisce agli obblighi previsti
dal 10 comma del precedente articolo 24 è soggetto al pagamento della sanzione
da £. 500.000 a £. 1.500.000;
- il ritardato adempimento nei termini di cui al
1° comma dell'art. 24 della presente legge è soggetto alla sanzione
amministrativa da £. 250.000 a £. 500.000;
- l'omessa esposizione di tabelle e cartellini
prezzi di cui al 4° comma dell'art. 24 della presente legge comporta la sanzione
amministrativa da £. 250.000 a £. 500.000;
- l'applicazione dei prezzi superiori a quelli
denunziati, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa statale in
materia di prezzi, comporta anche il pagamento di una pena pecuniaria da £.
500.000 a £. 1.000.000;
- il superamento della capacità ricettiva
autorizzata comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da £.
500.000 a £. 750.000 (26).
2. È soggetto all'applicazione di sanzioni
amministrative, con il pagamento della somma da L. 1.500.000 a L. 3.000.000, il
titolare di esercizio che attribuisca al proprio esercizio, con scritti,
stampati o con qualsiasi altro modo, una denominazione o una insegna diversa da
quella autorizzata oppure afferma la sussistenza di attrezzature non conformi a
quelle effettivamente esistenti (27).
3. La mancata denuncia dei dati statistici di
cui all'art. 26 della presente legge è soggetta alle sanzioni previste dall'art
11 del D.L. 6 giugno 1989, n. 322 (28).
(26) Il secondo comma
dell'art. 10,
L.R.
5 settembre 1994, n. 29 così dispone: «i punti 1, 2, 3 e 4 del comma 1
dell'art. 30 (sanzioni) della L.R. 2 agosto 1993, n. 12 sono abrogati e
sostituiti dalla normativa di riferimento prevista dall'art. 9 della presente
legge».
(27) Comma abrogato dal
terzo comma dell'art. 10,
L.R.
5 settembre 1994, n. 29 e sostituito dall'ottavo comma dell'art. 9,
L.R.
n. 29/1994.
(28) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, resta in vigore con esclusivo riferimento agli
alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,
Art. 31
Disposizioni
transitorie e finali.
1. Entro un biennio dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le strutture ricettive già operanti, ai fini del
proseguimento dell'attività ricettiva, devono essere adeguate alle
caratteristiche funzionali ed ai requisiti di cui alla presente legge.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i titolari o legali rappresentanti delle strutture
ricettive denominate «esercizi di affittacamere» e «case e appartamenti per
vacanze» devono presentare domanda al Comune in cui è ubicata la struttura per
ottenere l'autorizzazione di cui alle disposizioni della presente legge.
3. Per quanto non espressamente disciplinato
dalla presente legge si rinvia, in quanto compatibile, alla normativa statale
(29).
(29) Il presente
articolo, abrogato dal primo comma, lettera g), dell'art. 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, resta in vigore con esclusivo riferimento agli
alloggi turistici, come disposto dal primo comma, lettera g), dello stesso
articolo 76,
L.R.
11 febbraio 1999, n. 11,
Art. 32
Enti Turistici
territoriali.
1. In attesa della riforma dell'intero settore
turistico regionale, le competenze attribuite dalla presente legge agli Enti
turistici competenti per territorio vengono esercitate dagli Enti Provinciali
per il Turismo fino alla data di costituzione delle Aziende di Promozione
Turistica (AA.PP.TT.).