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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1993
Numero
21
Data
01/09/1993
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 << Disciplina delle cooperative sociali >>.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 24 settembre 1993, n. 127, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Puglia, nel rispetto degli artt. 45 e 117 della Costituzione nonché dell'art. 17 dello Statuto, in armonia con la normativa nazionale, promuove iniziative a sostegno delle cooperative sociali e ne favorisce lo sviluppo.

Art. 2
Cooperative sociali - Definizione.

1. Si considerano cooperative sociali quelle che, in applicazione della lettera a) del 1° comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gestiscono servizi socio-sanitari, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.

2. Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del 1° comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Le cooperative sociali di cui al precedente secondo comma svolgono la loro attività nei seguenti campi:

A - agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare

B - industria

C - artigianato

D - ambiente e beni culturali

E - salvaguardia del territorio

F - commercio

G - attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati

H - servizi.

3-bis. Sono ammesse cooperative sociali che esercitano contestualmente le attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale devono essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali ex articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) il collegamento funzionale tra le tipologie di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 deve essere chiaramente indicato nello statuto sociale;

c) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa (1).

4. I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere una professionalità coerente con l'attività svolta, come indicato nello Statuto sociale, e con quanto previsto e regolamentato da apposite convenzioni-tipo.

5. Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo.

6. Si considerano persone svantaggiate:

- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;

- gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180 e L.R. 20 giugno 1980, n. 72 e successive modifiche ed integrazioni;

- i tossicodipendenti di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162 e D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modifiche ed integrazioni;

- tutti gli altri soggetti di cui al 1° comma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

7. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

(1)  Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 11 febbraio 2002, n. 2.

 

Art. 3
Soci volontari.

1. I soci volontari di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381 non possono superare il 50% del numero complessivo dei soci.

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. V, sent. n. 3695 del 12-06-2009 (ud. del 30-01-2009), Demetra Società Cooperativa Sociale c. La Serena Scarl e altri

T.A.R. Bari

Sez. I, sent. n. 2307 del 27-05-2000, Soc. coop. A. c. Comune di Orta Nova.


 

Art. 4
Albo regionale.

1. Regione istituisce presso l'Assessorato al lavoro e cooperazione l'Albo regionale delle cooperative sociali, che si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Le cooperative sociali a scopo plurimo di cui all'articolo 2, comma 3-bis, saranno iscritte sia nella sezione A sia nella sezione B (2). La verifica delle condizioni necessarie per l'ammissibilità dell'operato di queste cooperative sociali è demandata agli organi di vigilanza competenti (3). La Regione potrà, attraverso l'Assessorato regionale al lavoro, esprimere il proprio parere in ordine al permanere della condizione indicata all'articolo 2, comma 3-bis, lettera a), al ricevimento del verbale di ispezione trasmesso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (4).

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo regionale le cooperative ed i consorzi che risultano iscritti nell'apposita «Sezione Cooperazione Sociale» del Registro Prefettizio e che abbiano la sede sociale nel territorio regionale.

3. L'iscrizione al Registro Prefettizio non comporta l'automatica iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali.

4. La richiesta di iscrizione all'Albo regionale viene inoltrata dalla cooperativa all'Assessorato regionale al lavoro e cooperazione unitamente alla sottoindicata documentazione:

- atto costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto dell'attività rientrante nell'una e/o nell'altra tipologia descritta ai commi 1, 2 e 3-bis dell'articolo 2. Per le cooperative sociali a scopo plurimo, di cui all'articolo 2, comma 3-bis, lo statuto sociale deve prevedere espressamente il collegamento funzionale tra le attività di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (5);

- libro dei soci comprensivo della sezione apposita riguardante gli eventuali soci volontari;

- certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare e attuare l'attività;

- relazione sull'attività svolta ove si tratti di cooperative già operanti;

- certificato di iscrizione al Registro Prefettizio;

- certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed attestante la condizione di persona svantaggiata di cui al precedente art. 2.

5. L'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative è disposta, entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul B.U.R.P. (6).

6. Il termine di cui al precedente comma è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

7. Il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo è disposto con provvedimento motivato dell'Assessore al lavoro e cooperazione. Il provvedimento e comunicato a mezzo lettera raccomandata all'ente cooperativo entro trenta giorni dalla data della sua adozione. L'ente cooperativo può presentare ricorso alla Giunta regionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. La Giunta regionale decide entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

8. L'Assessorato regionale al lavoro e cooperazione cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo regionale, nonché gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

9. Le cooperative di cui al 2° comma del precedente art. 2 devono dimostrare annualmente il possesso del requisito previsto dal primo punto del quinto comma del medesimo art. 2 mediante invio di documentazione apposita.

10. Qualora venga rilevato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Regione diffida la Cooperativa a ripristinare lo stato preesistente entro centottanta giorni dalla data dell'invito ad adempiere. In caso di inottemperanza dispone la cancellazione dall'Albo regionale con D.P.G.R. da pubblicare per estratto sul B.U.R.P. (7).

11. L'Albo regionale delle cooperative sociali è annualmente pubblicato sul B.U.R.P., che riporta le singole variazioni che intervengono nel corso dell'anno.

12. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce la condizione per l'accesso agli interventi previsti dalla Regione Puglia, nonché per la stipula delle convenzioni di cui al successivo art. 6.

13. L'iscrizione all'albo non esonera la cooperativa dall'obbligo di acquisire, prima dell'avvio dell'attività, le autorizzazioni, licenze, concessioni, assensi della Pubblica Amministrazione prescritti dalla normativa nazionale e regionale (8).

(2)  Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 febbraio 2002, n. 2.

(3)  Periodo aggiunto dall'art.  2, comma 1, L.R. 11 febbraio 2002, n. 2..

(4)  Periodo aggiunto dall'art.  2, comma 1, L.R. 11 febbraio 2002, n. 2..

(5)  Alinea così sostituito dall'art.  2, comma 1, L.R. 11 febbraio 2002, n. 2.. Il testo originario era così formulato: «- atto costitutivo e statuto che specifichi l'oggetto dell'attività sociale rientrante o nell'una o nell'altra tipologia descritta al 1° e 2° comma dell'art. 2;».

(6)  Comma così modificato dal primo comma, lettera b), dell'art. 8, L.R. 19 aprile 1995, n. 20.

(7)  Comma così modificato dal primo comma, lettera c), dell'art. 8, L.R. 19 aprile 1995, n. 20.

(8)  Comma aggiunto dal primo comma, lettera d), dell'art.8, L.R. 19 aprile 1995, n. 20.

 

Art. 5
Raccordi.

1. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione delle attività socio-sanitarie ed educative, riconosce il ruolo specifico e prioritario della cooperazione sociale, in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico di imprenditorialità e di democraticità che le sono proprie.

2. La Regione, nella predisposizione degli atti di programmazione in materia di formazione professionale, favorisce:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo alla formazione di base e all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati;

c) l'attuazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale e manageriale del proprio personale e degli amministratori.

3. La Regione riconosce nelle cooperative sociali il soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a nuova occupazione. In particolare possono essere previste forme di interventi volti a favorire l'affidamento alle cooperative sociali della fornitura di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche ed a promuovere, nell'ambito della Regione, lo sviluppo imprenditoriale della cooperazione sociale.

 

Art. 6
Convenzioni.

1. Gli Enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui al 2° comma del precedente art. 2, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

2. Se sono presenti nel territorio di competenza del committente ente pubblico più cooperative sociali iscritte all'Albo di cui al 1° comma dell'art. 4, che provvedono alla fornitura dei beni e servizi richiesti, per l'individuazione del contraente, viene fatto ricorso alla gara d'appalto.

3. L'Amministrazione regionale, gli Enti pubblici territoriali e gli Enti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Amministrazione regionale possono affidare in concessione alle cooperative iscritte all'Albo di cui al precedente art. 2 e ai consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 la realizzazione di opere pubbliche e la gestione di servizi pubblici diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, mediante convenzioni finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui al 2° comma dell'art. 2 della presente legge.

4. La Giunta regionale, previo parere espresso dalla Commissione consiliare competente, provvede, con apposita deliberazione, ad adottare, entro 60 giorni dall'approvazione della legge, schemi di convenzione - tipo per i rapporti fra le cooperative e le pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, prevedendo in particolare i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

5. Il Settore lavoro e cooperazione dell'Assessorato competente cura la diffusione e pubblicizzazione degli schemi di convenzione adottati dalla Giunta regionale.

Art. 7
Consulta regionale della cooperazione.

1. La Consulta regionale della cooperazione istituita dalla L.R. 12 agosto 1988, n. 23 è integrata con rappresentanti delle cooperative sociali.

2. ... (9).

Il numero delle rappresentanze sarà assegnato alle Associazioni sulla base delle cooperative sociali iscritte a ciascuna associazione.

 

(9)  Aggiunge la lettera g) al secondo comma dell'art. 2, L.R. 12 agosto 1988, n. 23.

 

Art. 8
Relazione annuale.

1. L'Assessorato al lavoro e cooperazione sociale predispone una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge, da presentare alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.

2. A tal fine:

- analizza la tipologia e le caratteristiche delle cooperative sociali;

- individua le possibili attività ed azioni da porre in essere per la promozione e lo sviluppo delle cooperative sociali e per il soddisfacimento dei bisogni formativi e di aggiornamento dei soci;

- si avvale del contributo dell'agenzia regionale per l'impiego, d'intesa con la Commissione regionale per l'impiego.

Art. 9
Relazione biennale.

1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione generale che consenta di valutarne gli effetti ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa.