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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1993
Numero
26
Data
15/12/1993
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 dicembre 1993, n. 181.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 204, i tributi regionali elencati all'art. 23 della stessa legge sono determinati nella misura del 110 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti tributi statali vigenti alla data del 31 dicembre 1992, con decorrenza 1° gennaio 1994 e con effetto dai pagamenti relativi a periodi fissi da seguire successivamente a tale data (1).

(1)  Comma così modificato dal primo comma dell'art.5, L.R. 28 dicembre 1993, n. 33.

 

Art. 2

1. In attuazione dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e al decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31 relativamente alle tasse di rilascio, è aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1994, della stessa percentuale stabilita dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. La tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e al decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31 relativamente alle tasse annuali, è aumentata nella stessa misura dal 1° gennaio 1995 (2).

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2)  Articolo, già modificato dal primo comma dell'art. 5, L.R. 28 dicembre 1993, n. 33, e successivamente così sostituito dal primo comma dell'art. 6, L.R. 11 gennaio 1994, n. 1.