La presente legge è stata abrogata dal primo
comma, lettera l), L.R.
11 febbraio 1999, n. 11, a decorrere dall'entrata in vigore della
stessa L.R.
n. 11/1999.
Art. 1
Obiettivi e
finalità.
[1. La Regione Puglia riconosce la
qualificazione dell'offerta turistica come essenziale ai fini dello sviluppo
economico e sociale dell'intera Regione.
2. In attuazione della legge 17 luglio 1983,
n. 217 "Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica" la presente legge disciplina la figura
del direttore di albergo] .
Art. 2
Definizione.
[1. Il direttore di albergo è colui il quale
presta la propria attività con compili di direzione tecnica ed amministrativa,
presso unità ricettive alberghiere] .
Art. 3
Idoneità
tecnico-professionale.
[1. Per esercitare la professione di
direttore di albergo è necessario possedere l'attestato di idoneità
professionale rilasciato dalla Regione sulla base della presente normativa.
2. L'attestato si consegue mediante
superamento di apposito esame, periodicamente indetto dalla Regione, salvo
quanto disposto dal successivo art. 7 - 4° comma.
3. È facoltà della Regione organizzare corsi
di formazione o seminari specifici, anche mediante convenzione con altri enti
pubblici o privati, purché in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845] .
Art. 4
Requisiti di ammissione
all'esame.
[1. Per poter partecipare all'esame di
idoneità all'esercizio della professione di direttore di albergo è necessario
che gli aspiranti posseggano i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato
membro della C.E.E.;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali che
comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione
salvo che non sia intervenuta amnistia;
d) diploma di scuola media superiore o titolo
equipollente;
e) anzianità professionale nel settore
alberghiero di almeno cinque anni e anzianità di almeno tre anni nella qualifica
di secondo livello. Per coloro che sono in possesso del titolo di maturità
professionale, unitamente alla relativa qualifica professionale, conseguito
presso un Istituto di Stato per i servizi turistici, o di laurea o diploma
universitario in economia e gestione dei servizi turistici, è sufficiente una
anzianità di due anni nella qualifica di secondo livello prevista dal vigente
C.C.N.L. dei lavoratori del settore turismo;
f) idoneità psico-fisica all'attività
professionale accertata con certificato medico rilasciato in data non
antecedente a tre mesi;
g) conoscenza parlata e scritta di almeno due
lingue estere tra quelle più diffuse in campo turistico] .
Art. 5
Domanda di partecipazione
all'esame.
[1. Per partecipare all'esame di idoneità
all'esercizio della professione di direttore di albergo l'interessato deve
produrre domanda di ammissione alla Regione Puglia - Assessorato al turismo.
2. Alla domanda, gli aspiranti devono
allegare, pena l'esclusione, i documenti di cui al precedente art. 4 e
comunicare le lingue estere, di cui alla lettera g) dello stesso articolo, nelle
quali intendono sostenere le prove di esame.
3. Eventuali partecipanti stranieri saranno
ammessi all'esame previo accertamento, effettuato dalla Commissione di esame,
della conoscenza della lingua italiana scritta e parlata] .
Art. 6
Prove di esame -
Commissione.
[1. L'esame di idoneità professionale
consiste in due prove:
a) prova scritta:
- organizzazione dei servizi e del lavoro nei
diversi reparti;
- tecnica alberghiera;
- elementi di contabilità obbligatoria e
facoltativa, bilancio e controllo gestionale;
- elementi di marketing turistico e
ricettivo;
- elementi giuridici relativi alle diverse
possibili forme societarie;
- traduzione di un brano in una delle lingue
prescelte;
b) prova orale:
- argomenti delle prove scritte;
- legislazione turistica nazionale e
regionale;
- elementi di diritto privato;
- elementi di legislazione del lavoro e di
legislazione tributaria;
- nozioni di informatica applicata ai servizi
alberghieri;
- l'immagine e il controllo di qualità;
- geografia turistica nazionale e regionale;
- colloquio nelle lingue estere indicate
nella domanda di partecipazione all'esame;
- elementi di igiene e di sicurezza
ambientale;
- merceologia dei prodotti alimentari,
manipolazione e conservazione delle derrate.
2. La Commissione di esame è nominata dalla
Giunta regionale con decreto del Presidente della stessa ed è composta da:
- Coordinatore Assessorato regionale al
turismo o Dirigente regionale, suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un direttore di albergo, regolarmente
abilitato ad esercitare in Puglia, designato dall'Associazione regionale dei
direttori di albergo più rappresentativa in Puglia e riconosciuta su scala
nazionale;
- un titolare di albergo designato
dall'Associazione regionale di categoria più rappresentativa in Puglia e
riconosciuta su scala nazionale;
- un esperto in materia di legislazione
turistica e di diritto privato;
- un esperto in amministrazione, gestione ed
organizzazione di imprese alberghiere indicato dall'Associazione albergatori di
categoria più rappresentativa in Puglia e riconosciuta su scala nazionale;
- un esperto in materia di igiene e scienze
dell'alimentazione;
- due esperti nelle lingue estere indicate
nella domanda di partecipazione all'esame.
3. Con lo stesso decreto la Giunta regionale
nomina un funzionario non inferiore alla VI q.f., in servizio presso
l'Assessorato regionale al turismo, con funzioni di Segretario.
4. Gli esami vengono svolti, in linea di
massima, ogni sei mesi e, comunque, almeno una volta l'anno.
5. Gli esami vengono indetti con
provvedimento di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al
turismo (pubblicato sul B.U.R.P.) e, con lo stesso atto, vengono stabiliti i
criteri e le modalità di svolgimento.
6. Ai componenti la Commissione d'esame, che
non siano dipendenti regionali, è attribuito un gettone di presenza, per
giornata di seduta ai sensi di quanto previsto dall'art. 4
della L.R. 12 agosto 1981, n. 45 ed eventuali modifiche ed
integrazioni.
7. Agli stessi componenti che risiedono fuori
dalla sede di esame compete, altresì, il rimborso delle spese di viaggio con
mezzi pubblici e l'indennità di missione equiparata a quella spettante ai
funzionari regionali del più alto livello retributivo e funzionale] .
Art. 7
Albo
regionale.
[1. Presso la Regione Puglia - Assessorato al
turismo - è istituito l'Albo regionale dei direttori d'albergo.
2. Il provvedimento di iscrizione all'Albo è
deliberato dalla Giunta regionale ed è pubblicato annualmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
3. All'Albo sono iscritti tutti i soggetti
che hanno conseguito l'attestato di cui al precedente art. 3.
4. Possono essere, altresì, iscritti
d'ufficio all'Albo regionale tutti coloro che hanno conseguito analoga
abilitazione presso le altre Regioni o altro Stato membro della C.E.E.
5. I soggetti di cui al comma precedente
devono presentare alla Regione - Assessorato al turismo - domanda corredata di
tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla
presente legge.
6. La domanda è sottoposta al parere
favorevole della Commissione di cui al precedente art. 6] .
Art. 8
Sospensione e cancellazione
dall'Albo.
[1. Ogni tre anni il direttore di albergo,
iscritto all'Albo, deve presentare all'Assessorato regionale al turismo una
dichiarazione, vistata da un titolare di esercizio, attestante l'attività
prestata presso l'azienda alberghiera di cui al 1° comma dell'art. 10 della
presente legge.
2. Nel caso in cui la funzione di direttore
di albergo coincida con quella del titolare della licenza d'esercizio,
l'interessato dovrà produrre autocertificazione comprovante l'attività svolta.
3. Qualora l'interessato non presenti la
certificazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale può, su proposta
dell'Assessorato al turismo, adottare un provvedimento di cancellazione
dall'albo.
4. La cancellazione viene adottata anche nel
caso di perdita di uno dei requisiti di cui al precedente art. 4 e nei casi di
trasgressione alle norme di deontologia professionale e/o ai principi di
ospitalità turistica.
In quest'ultimo caso la proposta di
cancellazione dall'Albo deve essere formulata dal titolare dell'esercizio
mediante dettagliata e documentata relazione scritta.
5. Nel caso in cui il direttore di albergo
dovesse coincidere con il titolare della licenza di esercizio, il provvedimento
di cancellazione è adottato dalla Giunta regionale sulla base di eventuali
ricorsi denunciati dagli ospiti dell'albergo ovvero da accertamenti riscontrati
da funzionari dell'Assessorato regionale al turismo, appositamente delegati] .
Art. 9
Ricorso avverso la cancellazione
dall'Albo.
[1. Avverso il provvedimento di cancellazione
è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.
2. I ricorsi devono essere presentati entro e
non oltre trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di
cancellazione e sono esaminati da una apposita Commissione nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale, operante presso l'Assessorato regionale
al turismo e composta da:
- Dirigente dell'Assessorato regionale al
turismo, che la presiede:
- due rappresentanti della categoria degli
albergatori, di cui uno designato dall'Associazione regionale di categoria
maggiormente rappresentativa a livello nazionale presente in Puglia e l'altro
designato dal Comitato provinciale della stessa organizzazione operante nella
Provincia in cui ha sede la struttura alberghiera presso la quale il direttore
ha svolto la sua ultima attività;
- un rappresentante dell'Associazione
regionale dei direttori di albergo maggiormente rappresentativa su scala
nazionale presente in Puglia.
- un rappresentante delle agenzie di viaggio
designato dall'Associazione regionale di categoria più rappresentativa a livello
nazionale operante in Puglia;
- direttore dell'Ente Turistico competente
per territorio.
3. Con lo stesso decreto il Presidente della
Giunta regionale nomina un funzionario non inferiore alla VI q.f., in servizio
presso il Settore turismo, con funzioni di Segretario.
4. Avverso la decisione negativa della
Commissione è ammesso ricorso agli Organi della Magistratura competente] .
Art. 10
Obblighi dei titolari di
esercizi.
[1. Ad ogni struttura alberghiera o residenza
turistica alberghiera, di cui al secondo e quarto comma dell'art. 6 della legge
17 luglio 1983, n. 217, classificata, ai sensi della normativa regionale, a tre
stelle con almeno 160 posti letto, a quattro stelle con almeno 140 posti letto
ed a quelle classificate a cinque stelle, è obbligatoriamente preposto un
direttore abilitato ed iscritto all'Albo, che può essere anche persona diversa
dal titolare dell'esercizio.
2. Qualora la struttura alberghiera di cui al
comma precedente sia gestita direttamente dal titolare della licenza di
esercizio, questi deve essere obbligatoriamente iscritto all'Albo regionale di
direttori di albergo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo
comma dell'art. 3 della L.R. 26 giugno 1981, n. 37 e successive modificazioni,
il certificato di iscrizione all'Albo è condizione indispensabile ed
obbligatoria per il rilascio della licenza di esercizio] .
Art. 11
Divieti e
sanzioni.
[1. È fatto divieto a chiunque di esercitare
la professione di direttore di albergo in violazione delle norme della presente
legge.
2. È fatto divieto a qualsiasi unità
ricettiva alberghiera di cui al precedente art. 10 di esercitare l'attività
senza direttore di albergo, abilitato ai sensi della presente legge per un
periodo superiore a sessanta giorni.
3. Durante la vacanza nella direzione
dell'unità ricettiva di cui al precedente comma, il titolare dell'autorizzazione
di esercizio può affidare la supplenza ad altro soggetto che, anche se non
iscritto all'Albo, abbia i titoli previsti dall'art. 4 della presente legge.
4. È fatto divieto ad un direttore di albergo
di esercitare l'attività contemporaneamente in più esercizi alberghieri di cui
al precedente art. 10. La direzione congiunta, limitatamente a non più di due
aziende ricettive, è consentita solo se le stesse sono ubicate nella medesima
area metropolitana o in Comuni contigui, purché facenti parte di un unico
contesto gestionale con amministrazioni unificate.
5. Ferme restando le sanzioni previste dalle
norme fiscali e da quelle di P.S., l'inosservanza delle disposizioni previste
dalla presente legge è passibile di ammenda amministrativa da un minimo di lire
un milione ad un massimo di lire sei milioni.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa di
lire cinque milioni il titolare di esercizio, di cui all'art. 10, che eserciti
l'attività senza direttore di albergo abilitato per un periodo superiore a
sessanta giorni.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa di
lire tre milioni il titolare di esercizio, di cui al precedente art. 10, che si
avvalga della prestazione di un direttore di albergo non iscritto all'Albo
regionale ovvero la cui iscrizione sia sospesa, revocata o cancellata.
8. Nel caso di recidiva alle violazioni di
cui ai commi precedenti la comminazione della sanzione si raddoppia e, ove mai
dovesse ulteriormente persistere, il Sindaco può disporre la revoca temporanea
della licenza di esercizio per un periodo minimo di tre mesi.
9. Nei casi di particolare gravità si applica
una sanzione amministrativa di lire sei milioni e la revoca della licenza di
esercizio anche in via definitiva] .
Art. 12
Vigilanza e
controllo.
[1. La vigilanza ed il controllo
sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge sono esercitati dalla
Regione - Assessorato al turismo, che può avvalersi anche dell'ausilio degli
Enti Turistici regionali, mediante controlli ispettivi.
2. Il relativo regime sanzionatorio è di
competenza della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente in materia di
contenzioso] .
Art. 13
Norma
transitoria.
[1. Tutti coloro che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, svolgano di fatto le funzioni di direttore di
albergo in aziende ricettive alberghiere di cui all'art. 10 della presente
legge, da almeno due anni, nonché coloro i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, le abbiano svolte in modo continuativo ovvero stagionale
per almeno due anni negli ultimi due quinquenni, sono iscritti, a domanda,
nell'Albo regionale dei direttori di albergo.
2. La domanda, con firma autenticata, deve
essere inoltrata, pena la decadenza, alla Regione Puglia - Assessorato al
turismo - entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. L'interessato deve allegare alla domanda
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare delle aziende
ricettive alberghiere di cui all'art. 10 presso le quali ha prestato servizio o,
in mancanza, di attestati in cui risultino tutti gli estremi del servizio
svolto] .