ARTICOLO UNICO
La presente legge è stata abrogata sia dall'allegato B, n. 31, L.R.
13 agosto 1998, n. 28, che dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
Articolo
unico
[1. Il termine del 31 maggio
1995 indicato al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1994, n. 32 «Prima
variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994» è
modificato con il 30 giugno 1995] (3).