ARTICOLO 1
La presente legge è stata
abrogata dall'art. 1,
L.R.
5 marzo 2004, n. 3. Vedi, anche, l'art. 2
della stessa legge.
Art. 1
[1. Al fine di incentivare
l'occupazione nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico e
alberghiero, i sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente
della Giunta regionale la definizione di un accordo di programma, ai sensi
dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'autorizzazione alla
realizzazione, ampliamento di complessi produttivi che attivano immediatamente
livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva
(1).
2. Per gli interventi nei
settori industriale, artigianale, turistico e alberghiero la sottoscrizione
dell'accordo di programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta regionale,
è ammissibile solo se lo strumento urbanistico vigente non dispone di aree
idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente
efficace per le opere da realizzare o sia indispensabile l'ampliamento di
strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione. Le aree
interessate agli interventi previsti dall'accordo di programma dovranno essere
dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza, le stesse opere
dovranno essere previste a carico del soggetto destinatario della concessione
edilizia (2).
3. La concessione edilizia
dovrà inoltre prevedere idonea e formale garanzia del destinatario della
medesima che i livelli occupazionali previsti e la destinazione d'uso degli
immobili siano mantenuti per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio
dell'attività produttiva (3)] .
(1) Comma così
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R.
28 gennaio 1998, n. 8.
(2) Comma così
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R.
28 gennaio 1998, n. 8.
(3) Comma così
modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R.
28 gennaio 1998, n. 8.
Art. 1-bis
[La presente legge non deroga
alle norme in materia di vincoli di tutela del territorio e dell'ambiente
(4)] .
(4) Articolo aggiunto
dall'art. 1, comma 2, L.R.
28 gennaio 1998, n. 8.
Art. 1-ter
[Si applicano a tutti i piani
regolatori generali le modalità di approvazione stabilite dalla L.R. 4 luglio 1994, n. 24 (5)] .
(5) Il presente
articolo, aggiunto dall'art. 1, comma 3, L.R.
28 gennaio 1998, n. 8, è stato poi così sostituito dall'art. 21,
L.R.
5 dicembre 2001, n. 32. Il testo originario era così formulato: «Art.
1-ter. Le modalità di approvazione dei piani regolatori generali stabilite dalla
legge
regionale 4 luglio 1994, n. 24 si applicano a tutti i piani che alla
data di pubblicazione della presente legge risultano giacenti presso il Settore
urbanistico, in attesa del parere del Comitato urbanistico regionale. Per gli
strumenti esecutivi il parere vincolante del CUR è espresso entro novanta
giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comune interessato promuove, ai
sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di
servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione.».